Investigatore privato_Infedeltà nata dalla crisi? L’assegno di mantenimento non si tocca

Separazione, addebito per infedeltà e revisione del mantenimento Per la Cassazione, non si procede alla revisione del mantenimento se chi lo richiede non prova gli esborsi e se la crisi del matrimonio era in atto quando il marito ha tradito La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso intrapreso dalla moglie, che anche in sede di appello si è vista respingere la richiesta di addebito della separazione e l’aumento dell’assegno mensile di mantenimento. Per la Corte, raffrontando le situazioni economiche dei coniugi e tenendo conto del tenore di vita assai modesto della coppia durante il matrimonio è coerente l’importo dell’assegno mensile riconosciuto in favore della moglie, anche perché non è riuscita a dimostrare l’effettivo esborso mensile di 400 euro per il pagamento del canone. La Cassazione ricorda infine che se la crisi è pregressa la sopravvenuta infedeltà non può condurre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge infedele. Questo quanto si evince dalla sentenza n. 30496/2021 degli Ermellini.   La vicenda processuale Il giudice di primo grado dichiara la separazione dei coniugi, respinge le reciproche richieste di addebito e riconosce in favore della moglie un mantenimento di 400 euro mensili. La Corte di appello conferma la decisione in quanto la moglie non è riuscita a provare le minacce e i maltrattamenti di cui la stessa ha affermato di essere vittima da parte del marito, tanto che il Pm ha archiviato il procedimento penale avviato. La separazione è stata quindi ricondotta dalla Corte soprattutto alla crisi insorta sin dall’inizio del matrimonio a causa della incompatibilità caratteriale dei coniugi e il mantenimento alla moglie è stato stabilito in ragione dello stile di vita sobrio della coppia durante il rapporto coniugale.   Ingiustificato il rigetto della richiesta di addebito al marito La moglie nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi.  Con il primo lamenta il rigetto della richiesta di aumento del mantenimento nonostante il divario economico accertato in sede di merito.  Con il secondo contesta la ritenuta mancanza di prova dell’effettivo relativo al canone mensile di 400 euro sostenuto dalla stessa.  Con il terzo infine si duole del rigetto della richiesta di addebito della separazione al marito, malgrado prove decisive non valutate a prove testimoniali dichiarate inammissibili provassero il tradimento dell’uomo.   Niente addebito né revisione del mantenimento se la crisi precede l’infedeltà La Cassazione adita però dichiara il ricorso inammissibile, così motivando la sua decisione. Il primo motivo sollevato è inammissibile perché la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti in materia di determinazione mantenimento conseguente alla separazione, i quali prevedono che il giudice debba tenere conto del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, della durata del matrimonio e delle rispettive condizioni economiche. Corretta quindi la conferma dell’assegno di 400 euro mensili, anche in considerazione del fatto che il marito, che mensilmente percepisce uno stipendio di 2.500 euro, deve però mantenere una figlia disabile. Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso perché la moglie non è riuscita a provare l’effettivo versamento mensile del canone di 400 euro dovuto all’ex coniuge, con cui la stessa si sarebbe accordata in sede di divorzio. Spetta infatti alla moglie provare la spesa sostenuta effettivamente nella qualità di conduttrice dell’immobile, vista la necessità di valutare e comparare le rispettive situazioni reddituali dei coniugi. Inammissibile infine anche il terzo motivo del ricorso perché la Corte di Appello ha ritenuto non provato il nesso tra infedeltà e crisi coniugale, essendo la stessa già presente fin dall’inizio del matrimonio a causa soprattutto di una incompatibilità caratteriale. La Cassazione ricorda infatti che l’infedeltà produce l’addebito della separazione se causa la crisi coniugale, non se quest’ultima, al momento del tradimento, era già in atto da tempo tanto che la coppia viveva in un contesto di convivenza meramente formale.  

Agenzia Investigativa_Molestie su WhatsApp anche se si blocca il mittente

Ai fini della configurabilità del reato di molestie contano l’invasività e il turbamento nella vita del destinatario, non la possibilità di bloccare gli sms Non rileva ai fini del reato di molestie realizzate con il mezzo telefonico che il destinatario degli sms possa bloccare il mittente. Ciò che conta è l’invasività dei messaggi, inviati anche nelle ore serali e con insistenza tale da turbare la quotidianità di chi li riceve. Questo in estrema sintesi quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 37974/2021.   La vicenda giudiziale Il Gup dopo il giudizio abbreviato condanna l’imputato alla pena di 200 euro di ammenda e al risarcimento del danno recato alla parte civile per il reato di molestia o disturbo alle persone contemplato dall’art. 660 c.p. Lo stesso è stato giudicato responsabile per aver recato disturbo a un’agente di Polizia a causa dell’invio di numerosi sms per biasimevole motivo o petulanza.   C’è molestia se il destinatario può bloccare gli sms sgraditi? In relazione al reato di molestia l’imputato ricorre in Cassazione per sollevare i seguenti motivi di doglianza.  Prima di tutto l’imputato precisa che in relazione al reato commesso con la comunicazione telefonica i messaggi istantanei non sono compresi a causa delle loro peculiarità. La giurisprudenza non ritiene invasiva questo tipo di messaggistica. Il destinatario può infatti bloccare l’utente sgradito, al fine di non ricevere i messaggi. Solo in relazione ai normali sms la giurisprudenza ammette la configurabilità del reato di molestie proprio perché il destinatario è costretto a riceverli, siano essi scritti che inviati in modalità audio. Meccanismo, quello del blocco, noto alla destinataria degli sms, che infatti in un messaggio avverte il mittente che se avesse continuato, lo avrebbe bloccato.  In secondo luogo contesta il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 ossia l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, visto che è mancato di fatto un accertamento giudiziale sui reati di abuso d’ufficio e falso, dichiarati improcedibili per estinzione e visto che il contenuto dei messaggi non è collegato a detti reati.  Contesta infine la condanna alle spese in favore della parte civile in relazione al reato dichiarato estinto perché manca una dichiarazione di colpevolezza.   Reato di molestia: rilevano l’invasività e il turbamento La Corte accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo di ricorso, essendo infondati i primi due motivi sollevati dall’imputato. Per la Corte il primo motivo è infondato perché il mezzo del telefono, contemplato dall’art 660 c.p include anche gli sms inviati con telefoni fissi e mobili. Al termine di una analitica disamina del reato di molestie, degli elementi, delle condotte che lo integrano e dei nuovi mezzi di comunicazione con cui si può realizzare la Corte ritiene che a rilevare è “l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione.” Sul punto la sentenza impugnata, alla luce di dette precisazioni, non ha violato la legge perché con un insindacabile apprezzamento di merito “ha ritenuto che i messaggi WhatsApp e gli sms reiterati nel tempo, pur in difetto di risposta (…) inviati anche in orari serali e notturni (…) avevano determinato un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana della ricevente (…).” Privo di fondamento anche il secondo motivo perché per l’applicazione dell’aggravante occorre che il reato principale si stato commesso o tentato o che vi sia un collegamento finalistico, che consiste nell’intento di commettere un reato non fine a se stesso, ma come modo per evitare il procedimento penale. Collegamento che sussiste anche se il reato principale viene giudicato separatamente attraverso una delibazione incidentale. Nel caso di specie in cui i reati principali sono stati analizzati e la decisione impugnata si è incentrata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concorrente nei reati suddetti, nel corso delle indagini preliminari. Fondato invece il terzo motivo, con cui l’imputato ha contestato la condanna alle spese in favore della parte civile costituita, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena.

Investigatore privato_Condannato al pagamento di 20mila euro per aver ucciso una cagnolina

Vittoria di OIPA Italia parte civile, ma per l’associazione “le pene sono ancora troppo esigue, vanno inasprite” Il Tribunale di Piacenza, Sez. Penale in composizione monocratica, con sentenza n. 465/2021 ha condannato un uomo, possessore di un cane cucciolo, alla multa di euro 20 mila, oltre che al risarcimento di tutti i danni, quantificati in euro 3 mila in favore dell’OIPA Italia – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, nonché al rimborso delle spese per l’assistenza legale, per il reato di maltrattamento di animali aggravato dall’evento morte, previsto e punito ai sensi dell’art. 544 ter, comma terzo, C.P.   Il fatto risale al mese di maggio 2018. I carabinieri di Piacenza ricevettero una denuncia presentata da una persona che aveva visto l’uomo, poi imputato, prendere a calci il cucciolo mentre lo portava in passeggiata, procedendo quindi ad accurate indagini. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, in occasione della quale sono stati sentiti diversi testimoni e dell’esito dell’esame autoptico effettuato sul corpicino dell’animale, la pubblica accusa ha confermato la richiesta di condanna dell’imputato e il giudice monocratico si è pronunciato con la decisione suindicata.   Maltrattamento senza necessità In particolare, come si legge nella sentenza, “Il quadro probatorio è, in definitiva, di univoca lettura. E’ accertata la piena responsabilità di (omissis) per crudele maltrattamento riservato alla cagnolina senza alcuna giustificabile necessità (qualsiasi anche ipotetico intento educativo deve infatti essere ritenuto del tutto incompatibile con la descritta violenza).” e ancora “Non residuano dubbi, quindi, in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo e alla prevedibilità dell’evento letale.”   Oipa: “pene ancora troppo esigue” Vittoria per OIPA Italia Odv nel primo grado del processo anche se l’associazione, costituita parte civile nel procedimento penale, ha tuttavia manifestato la propria posizione, generale, in merito alle pene previste per in fatti di questo tipo: ancora troppo esigue. Diversi sono i casi di maltrattamento e/o uccisione di animali che vengono segnalati all’OIPA, dotata di Guardie eco zoofile con potere di polizia giudiziaria, ma non tutti sfociano in un processo penale ordinario, potendo l’imputato utilizzare istituti previsti dall’ordinamento. Ricordiamo, per esempio, dell’esistenza dell’istituto della “messa alla prova”, che comporta la sospensione del procedimento penale per reati di “minore” allarme sociale: l’imputato richiedente viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di volontariato.   In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue. Tanto premesso, le Associazioni che si occupano di tutela degli animali, tra cui ovviamente l’OIPA, hanno presentato più volte proposte di riforma dell’attuale assetto normativo, con l’aumento delle pene previste per chi maltratta, sfrutta o uccide un animale e, ancora, inserendo nel Codice Penale nuove figure di reato contro gli animali che, ricordiamo, come dal Trattato di Lisbona del 2007 sono riconosciuti come “esseri senzienti”. «I reati contro gli animali sono puniti con pene troppo esigue e nessuno finisce in carcere, neanche per i casi più gravi: le sanzioni vanno inasprite, affinché siano un vero deterrente contro il loro maltrattamento». Queste le dichiarazioni di Massimo Comparotto, Presidente di OIPA Italia.    

Agenzia investigativa_diffamazione: ultime sentenze

Diffamazione a mezzo Internet: integrazione della condotta criminosa Il definire veleni e sostanze irritanti, nocive e tossiche i prodotti utilizzati da un’azienda agricola, ciò mediante pubblicazione di stati e video su facebook, personale ovvero con post su altre pagine pubbliche, mediante anche l’indicazione di specifici luoghi in modo da rendere facilmente individuabile il soggetto cui tali riferimenti sono fatti, integrano frasi idonee a minare sensibilmente la credibilità professionale della persona offesa che viene rappresentata, con post che hanno possibilità di essere visti. Nel caso di specie avevano avuto numerosissime visualizzazioni, commenti ed altro, come esercente un’attività inquinante e pericolosa, integrando così il reato di diffamazione a mezzo Facebook. Tribunale Genova sez. I, 22/02/2021, n.637   Commento offensivo della reputazione del datore di lavoro Il reato di diffamazione, di cui all’articolo 595 del codice penale, è posto a tutela della reputazione del soggetto passivo, da intendersi come la stima di cui gode l’individuo nella collettività di appartenenza. Il soggetto destinatario dell’offesa deve essere determinato, o comunque chiaramente individuabile, mentre non è necessaria l’indicazione nominativa dello stesso. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto integrati gli estremi del reato de quo nei confronti dell’imputato, il quale aveva postato su un social network un articolo di giornale relativo al suo ex datore di lavoro accompagnato da un commento concretamente offensivo della reputazione di quest’ultimo. Pur non essendo il nome di costui espressamente menzionato, l’individuazione del medesimo era palese grazie al collegamento all’articolo di giornale oggetto di condivisione. Tribunale Vicenza, 01/07/2020, n.459   Diritto di critica delle decisioni aziendali L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita, ex art. 2 Cost., di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale o ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione. Cassazione civile sez. lav., 06/06/2018, n.14527   Pubblicare un commento denigratorio del datore di lavoro su Facebook In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “Facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone. Cassazione civile sez. lav., 27/04/2018, n.10280   Reato di diffamazione per l’esercizio del diritto di critica Non è integrato il reato di diffamazione per l’esercizio del diritto di critica se si usano toni non infamanti. Nel caso di specie, un sindacalista, a seguito del decesso di un figlio per l’esplosione accidentale di un colpo dalla pistola del padre che lavorava per la sicurezza in una società, scriveva su internet un comunicato poi ripreso da un quotidiano del seguente tenore: “Lavorare in un’azienda dove chi ha denunciato qualcosa è stato licenziato senza problemi può provocare dimenticanze. Lavorare quasi sempre di notte a volte con orari di 12 ore”. Tribunale Terni, 30/09/2015, n.925   Rispetto della dignità altrui Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale. In più, se la persona offesa è un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all’attività economica svolta dall’ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale Cassata con rinvio la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la diffamazione nella condotta dell’imputato, presidente di un Comitato d’Area, che aveva inviato una lettera al sindaco ed al consiglio comunale in cui, riferendosi ad una società, aveva invitato tale azienda a trovarsi una ‘superficie areata per i suoi potenti veleni ammazzapersone’; per la Corte, i giudici territoriali non avevano adeguatamente analizzato il requisito della verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni critiche. Cassazione penale sez. V, 25/06/2014, n.11409   Modalità di estrinsecazione del diritto di critica In tema di diffamazione, sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale nel caso in cui il segretario di un’organizzazione rappresentativa degli interessi dei lavoratori indirizzi una missiva a vari dirigenti amministrativi, con cui si censurano le scelte del direttore medico responsabile di un servizio di un’azienda Usl, in materia di espletamento di tale servizio, ponendone in dubbio la regolarità e denunciando favoritismi. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nella missiva fossero rilevabili, da un lato, espressioni non già con carattere di aggressione personale, bensì funzionali allo svolgimento della rappresentanza dei lavoratori coinvolti, dall’altro, l’utilizzo di modalità di estrinsecazione del diritto di critica entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre. Cassazione penale sez. V, 04/06/2013, n.38962   La causa di non punibilità della provocazione La causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza Nella specie, l’imputato, accusato di ingiuria e diffamazione, aveva inoltrato ad un blog una mail di commento sferzante all’indirizzo di un dirigente dell’azienda presso cui lavorava la moglie. La Corte ha ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa per via di espressioni irriguardose proferite all’indirizzo della donna, peraltro licenziata con modalità ritenute illegittime, tanto che il licenziamento era stato poi impugnato con ricorso al giudice del lavoro. Cassazione penale sez. V, 16/12/2011, n.9907   Diffamazione azienda a carattere familiare In tema di diffamazione, la nozione di reputazione deve ritenersi comprensiva anche del profilo connesso alla attività economica e professionale svolta dall’individuo e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale di un soggetto Annullata, nella specie, la sentenza di non

Agenzia Investigativa_Cosa puo fare pe voi l’agenzia investigativa IDFOX ® Milano

Attività professionale: ambiti di operatività; indagini per privati cittadini e per aziende. Chi è e cosa fa l’investigatore privato? L’attività svolta dal professionista è legittima e utilizzabile nelle aule dei tribunali! Che valenza ha la sua testimonianza in udienza? Per conoscere le risposte a queste e ad altre domande, leggi le ultime sentenze.   Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa In materia di truffa assicurativa, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato all’investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, non essendo dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’esercizio dell’attività investigativa difensiva, sono pienamente utilizzabili, non potendo essere sottoposte alla disciplina ex art. 391 bis c.p.p. in quanto sono inquadrabili come confessioni stragiudiziali e pertanto possono essere utilizzare in dibattimento nel quale entrano mediante la relazione tecnica dell’incaricato dalla compagnia. Tribunale Udine, 13/07/2021, n.928   Testimonianza di un investigatore privato Grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà Nella specie, l’infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena. Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16735   Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa. Cassazione penale sez. II, 25/10/2019, n.4152   Investigatore privato e notizia di reato In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa. Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.13110   Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della l. n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi. Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.669   Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l’utilizzabilità di documenti rinvenuti in un computer in uso da un investigatore privato e sequestrati nell’ambito del procedimento in cui il predetto era indagato. Cassazione penale sez. VI, 09/11/2018, n.8295   Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore Il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391 nonies cod. proc. pen., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime. Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all‘investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo. Cassazione penale sez. II, 08/06/2018, n.53770   Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice Le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non essendo applicabile il divieto di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p.; inoltre, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva non trova applicazione in relazione ad esse la disciplina prevista dall’art. 391-bis c.p.p. Il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace, infine, al regime previsto per l’ attività di investigazione preventiva dall’art. 391-nonies c.p.p. Ne consegue che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo Cassazione penale sez. II, 26/04/2018, n.30355   Investigatore privato e procedimento penale Non rientrano nelle previsioni di cui all’art. 391 nonies c.p.p., che disciplina l’attività investigativa preventiva, e sono quindi utilizzabili in sede processuale, secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo, le dichiarazioni che all’investigatore privato nominato da una compagnia assicuratrice siano state rese dall’assicurato, nei confronti del quale sia stato poi instaurato procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p. Cassazione penale sez. II, 21/12/2017, n.1731   Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato ingaggiato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato a svolgere lavori faticosi e ritenuti

Investigatore privato_Denuncia per messaggi WhatsApp

Non mandare troppi messaggi: anche i comportamenti assillanti a distanza rientrano nel reato di molestie. È possibile presentare una denuncia per messaggi WhatsApp tutte le volte in cui si è vittima di un comportamento petulante e ossessivo, quando il testo ha un contenuto minaccioso o talmente asfissiante da determinare uno stato di ansia o di timore nel destinatario. In questi casi, scattano tre diversi reati: quello di molestie, quello di minaccia e quello di stalking. In realtà, più che di denuncia bisogna parlare di querela. Anche se i due atti hanno il medesimo contenuto, dal punto di vista processuale la differenza è notevole: la querela vale per i reati perseguibili ad istanza di parte mentre la denuncia per quelli procedibili anche d’ufficio. Vediamo meglio come comportarsi in tali frangenti.   Denuncia per messaggi WhatsApp: il reato di molestie L’articolo 660 del Codice penale condanna con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a 516 euro chiunque, tramite il telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta o disturba qualcuno. Si è posto il problema se tale norma potesse applicarsi anche in caso di invio di sms, mms e messaggi WhatsApp o tramite altre chat. Il dubbio è sorto perché le norme penali non possono essere interpretate in via analogica: il dato letterale è quindi essenziale e definisce l’unica condotta punibile. La Cassazione però ha di recente esteso l’applicazione del reato di molestie anche ai messaggi tramite cellulare. Questo perché scopo dell’art. 660 del Codice penale è tutelare la quiete pubblica e non la libertà di comunicazione del destinatario del telefono. Pertanto rientrano, nell’ambito delle turbative realizzate tramite telefono, tutte le condotte che si connotano per l’elevato carattere di invasività nella sfera del ricevente. Ne deriva, allora, che qualunque tipo di messaggio telefonico o telematico (e, pertanto, anche le chat che sfruttano la rete Internet) è idoneo a integrare il reato di molestie, in quanto immediatamente percepibile dal destinatario. Per la stessa ragione, in passato, la Cassazione ha escluso che l’invio assillante di e-mail potesse configurare il reato di molestie atteso che le stesse non vengono immediatamente rilevate dal destinatario se non accedendo all’app ed, inoltre, possono anche essere cestinate direttamente senza essere lette.   Denuncia per messaggi WhatsApp: la minaccia Anche un solo messaggio può integrare il reato di minaccia se il suo contenuto è idoneo a intimorire un destinatario medio. Il male minacciato deve dipendere dal mittente e non da terzi o dal caso; pertanto, scrivere “ti auguro di morire” non è reato ma lo è “ti ucciderò”; non lo è neanche l’sms con la scritta “spero tu possa ammalarti e soffrire” ma lo è “ti faccio male”.   Denuncia per messaggi WhatsApp: lo stalking La più grave delle condotte che si possono realizzare tramite il cellulare è lo stalking. Questo reato si verifica tutte le volte in cui, a prescindere dal numero di messaggi – che comunque deve essere reiterato – la vittima subisce un forte stress emotivo, o quando è portata a temere per l’incolumità propria o dei propri cari o quando è costretta a cambiare le proprie abitudini di vita (cambiare strada per tornare a casa, cambiare numero di telefono e così via). Lo stalking quindi si identifica, piuttosto che nella condotta del reo, per le conseguenze che quest’ultima ha determinato sulla vittima.   Come si presenta la querela? La denuncia-querela può essere presentata direttamente dalla vittima o, se minorenne, dai suoi genitori. La denuncia-querela per messaggi WhatsApp può essere presentata presso il comando più vicino della polizia postale, della polizia di Stato o dei Carabinieri. In ultimo, è possibile presentare l’atto presso la Procura della Repubblica.   Lo screenshot fa prova La prova può essere fornita tramite gli screenshot, ormai ammessi nel processo sia civile che penale per dimostrare la condotta illecita.   Le indagini e il processo A seguito del deposito dell’atto di denuncia-querela partiranno le indagini che possono protrarsi da sei mesi a un anno. Dopodiché il pm, raccolte le prove, formulerà un capo di imputazione e chiederà il rinvio a giudizio dell’indagato. Nel caso venga accolto si passa al processo vero e proprio.   Il risarcimento del danno Alla vittima è consentito costituirsi parte civile nel processo penale a mezzo di un avvocato per chiedere una condanna provvisionale al risarcimento, da quantificare successivamente poi dinanzi al giudice civile in un autonomo e ulteriore giudizio.

Investigatore Privato_Quando la casa entra in comunione dei beni

Coppia sposata: i coniugi entrano in automatico nel regime di comunione dei beni sicché la casa diventa in comproprietà. Non ogni casa entra in comunione dei beni tra i coniugi. Innanzitutto, la coppia deve aver optato per il regime di comunione all’atto del matrimonio o anche in un momento successivo. In secondo luogo, è necessario che l’acquisto sia avvenuto dopo il matrimonio e non sia derivato da una donazione o da una successione ereditaria.   La coppia in separazione dei beni può sempre optare per la cointestazione del bene, ma in questo caso la comproprietà non si scioglie in automatico con lo scioglimento del matrimonio. Ma procediamo con ordine e vediamo quando la casa entra in comunione.   Cosa significa casa in comunione? La casa si definisce “in comunione dei beni” quando la proprietà spetta per metà al marito e per metà alla moglie. Ciò è conseguenza immediata e diretta del fatto che la coppia, all’atto del matrimonio, non abbia scelto il regime di separazione dei beni: difatti, in assenza di tale volontà, si determina in automatico la comunione dei beni. Quindi, per evitare di entrare nel regime della comunione, al momento delle nozze, i coniugi devono specificare di voler optare per la separazione dei beni. La coppia in separazione dei beni può, anche in un momento successivo alle nozze, modificare il proprio regime in quello della comunione. A tal fine, è necessario un apposito atto notarile. La comunione dei beni implica una comproprietà ideale per quote paritarie che non possono essere cedute a terzi prima che avvenga lo scioglimento della comunione. Il marito, ad esempio, non potrebbe cedere la propria fetta di proprietà sulla casa acquistata in comunione con la moglie se non dopo essersi separato da quest’ultima o dopo aver sciolto la comunione medesima.   Differenza tra comunione e comproprietà Diverso dalla comunione dei beni tra coniugi è il regime della comproprietà che si verifica, ad esempio, nel caso in cui più soggetti decidano di acquistare il medesimo bene, stabilendo le rispettive quote individuali, oppure quando più persone diventino coeredi di un immobile intestato in precedenza al defunto. La comproprietà può essere sciolta in qualsiasi momento, per volontà dei comproprietari o, in caso di disaccordo, dal giudice. I coniugi in separazione dei beni possono acquistare un immobile in comproprietà, stabilendo le rispettive quote. In tal caso, la comproprietà non cesserà con lo scioglimento della comunione (ossia con la separazione) ma perdurerà fin quando i due non vorranno procedere alla divisione del bene. Divisione che può avvenire in natura (si pensi a una villa bifamiliare) oppure con vendita del bene e spartizione del ricavato. Inoltre, in caso di comproprietà, è ben possibile cedere la propria quota anche prima della divisione del bene.   Quando una casa entra in comunione? Due sono le condizioni affinché una casa entri in comunione. Innanzitutto i coniugi, come anticipato, devono trovarsi nel regime di comunione dei beni. In secondo luogo, il bene deve essere acquistato dopo il matrimonio, indipendentemente se ciò avvenga con il denaro dell’uno o dell’altro coniuge. Dunque, i beni oggetto di acquisto durante il matrimonio (da parte di entrambi i coniugi insieme o da parte di uno solo di essi), vengono per legge assoggettati al regime di comunione legale: vale a dire che l’acquisto appartiene a entrambi i coniugi (paradossalmente, questo accade anche se uno dei coniugi nulla sappia dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge).   Il consenso del coniuge è necessario? Se Tizio ha comprato una casa non essendo sposato o essendo coniugato in regime di separazione dei beni, quando procede alla vendita (ed è coniugato) non ha bisogno del consenso e della presenza dell’altro coniuge trattandosi della vendita di un bene che appartiene solo a lui. Ma se Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, compra una casa, questa diviene di proprietà anche dell’altro coniuge (pure se il denaro è di titolarità del solo Tizio); con la conseguenza che, quando Tizio procederà a vendere l’immobile dovrà ottenere il consenso e la presenza anche dell’altro coniuge.   Quando una casa non entra in comunione dei beni? Non tutti gli immobili entrano in comunione dei beni, pur se acquisiti dopo il matrimonio. Ad esempio, non entra in comunione dei beni la casa ricevuta in donazione. Se la moglie riceve, in regalo dal padre, un immobile dopo il matrimonio questo resta di sua esclusiva proprietà. Se però la donazione riguarda una somma di denaro e questa viene utilizzata per l’acquisto di un’abitazione, la stessa entra in comunione dei beni. Non rientra in comunione neanche la casa ricevuta in eredità, anche se la successione si è aperta dopo le nozze. Infine, non entrano in comunione i beni acquistati con i proventi derivanti da un risarcimento del danno.   Casa in comunione e assegnazione alla moglie in caso di separazione Indipendentemente dal regime patrimoniale adottato dalla coppia all’atto del matrimonio o in un momento successivo, in caso di separazione il giudice assegna l’abitazione familiare al coniuge presso cui vanno a vivere i figli (di solito, la moglie). Questo significa che l’assegnazione della casa coniugale può avvenire anche in costanza di separazione dei beni ma, dall’altro caso, in assenza di figli non si verifica mai. Anche nell’ipotesi di coppia di conviventi la casa familiare viene assegnata al genitore presso cui vanno a stare i bambini. L’assegnazione permane fino a quando i figli convivono con la madre o finché non diventano economicamente autosufficienti per procurarsi un proprio domicilio.  

AGenzia investigativa_Attività investigativa: ultime sentenze

Le ultime pronunce giurisprudenziali sull’attività di indagine della polizia giudiziaria.   Attività d’indagine della polizia giudiziaria La nozione di quasi flagranza non può estendersi ai casi in cui si pervenga all’arresto solo in seguito allo svolgimento, da parte della polizia giudiziaria, di attività d’indagine (costituite da elementi dichiarativi da chiunque forniti, o da elementi oggettivi o fattuali diversi da quelli indicati nell’art. 382 c.p.p.) e delle conseguenti elaborazioni valutative che conducano all’individuazione del responsabile del reato: in tali ipotesi, l’arresto in flagranza concretizzerebbe una torsione del sistema e delle garanzie costituzionali che lo sorreggono, atteso che altro è l’adozione della misura precautelare affidata alla polizia giudiziaria sulla scorta di una costante attività percettiva o di inseguimento o sulla base di segni o elementi oggettivamente univoci della commissione del reato percepibili, nell’immediatezza, sulla persona dell’autore; e altro è l’elaborazione valutativa delle risultanze investigative, la quale è di stretta pertinenza dell’autorità giudiziaria ed esula dalla nozione di flagranza o di quasi flagranza. Cassazione penale sez. IV, 22/09/2021, n.36169   Convalida dell’arresto In tema di convalida dell’arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante – ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. Fattispecie relativa a coltivazione di organismi vegetali da cui è ricavabile sostanza stupefacente, in cui la Corte ha precisato che non poteva giustificare la non convalida dell’arresto la circostanza che, nella contestazione provvisoria, fosse stato indicato un ridotto numero di piante – per di più, a fronte della detenzione di una non indifferente quantità di semi di canapa indiana, di un bilancino e di una considerevole somma di danaro contante –, in quanto non è richiesta, in detta fase, la valutazione dell’assenza di tipicità criminale della condotta di coltivazione, che presuppone, fra l’altro, un’ulteriore attività investigativa volta ad escludere significativi indici di inserimento del “coltivatore” nel mercato illegale. Cassazione penale sez. III, 12/01/2021, n.12954   L’attività investigativa antecedente al sequestro Il verbale di sequestro è atto irripetibile che documenta, con validità probatoria, esclusivamente l’attività di apprensione materiale svolta dalla polizia giudiziaria, ma non anche l’attività investigativa antecedente, pur se richiamata e riassunta nella parte giustificativa del verbale medesimo. Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 c.p. sulla sola base della descrizione, contenuta nel verbale di sequestro, della condotta di vendita, da parte dell’imputato, delle borse recanti marchi contraffatti poi cadute in sequestro. Cassazione penale sez. V, 19/03/2019, n.15800   Ufficiale di polizia riferisce sulle attività svolte da ausiliari nello stesso contesto investigativo Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di polizia giudiziaria su circostanze apprese da un carrozziere, nominato, in quella specifica vicenda, ausiliario di polizia giudiziaria. Cassazione penale sez. VI, 27/09/2018, n.53174   Attività di indagine compiute dalla Polizia Municipale quale organo di polizia giudiziaria L’accesso agli atti amministrativi non può riguardare atti su cui operi il segreto istruttorio penale, perché formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia municipale, quale organo di p.g., su delega del p.m., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest’ultimo, è esclusa in radice l’ostensibilità. Si tratta di valutare l’atto di cui si chiede l’ostensione atteso che il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall’autorità amministrativa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/02/2017, n.1644   Oggetto di attività di indagine da parte della polizia giudiziaria Il diniego di accesso in materia ambientale fondato sul rilievo espresso dalla Regione secondo cui la discarica e i terreni prospicienti sono oggetto di attività di indagine da parte della polizia giudiziaria, integra una causa di diniego di cui all’art. 5 comma 2, lett. c), d.lg. n. 195 del 2005, tanto da rendere immune il provvedimento gravato dai prospettati vizi anche per quel che concerne il profilo motivazionale, avendo l’Amministrazione reso percepibili all’associazione le ragioni sottese alla determinazione a quest’ultima sfavorevole. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 21/09/2016, n.9878   Documento anonimo Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. L’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”. Cassazione penale sez. IV, 28/04/2016, n.39028   Divieto di testimonianza indiretta per la polizia giudiziaria Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di p.g. sul contenuto di comunicazioni scritte, prodotte dal p.m., intervenute fra uffici della Guardia di finanza e gestori di telefonia ed altri servizi pubblici e privati. Cassazione penale sez. III, 14/01/2016, n.6116   Investigazioni della polizia giudiziaria Non è passibile di sanzione disciplinare la mera assunzione di un atto difforme dallo schema legale, così come non lo è per i magistrati, requirenti o giudicanti, ma più propriamente lo è la violazione, connotata da dolo o colpa, delle disposizioni basilari che regolano le anzidette funzioni; per cui non è precluso alla p.g. svolgere delle attività di indagine di propria iniziativa quando rimangono soddisfatte le condizioni previste ex art. 348,

Investigatore Privato_La successione ereditaria interrompe l’usucapione?

Quali atti interrompono l’usucapione? Cos’è e come funziona la successione nel possesso? Quanto tempo ci vuole per l’acquisto a titolo originario di un immobile? Per usucapire un bene ci vogliono molti anni: per la precisione, ce ne vogliono venti, quando si tratta di immobili. Ecco perché, nelle more, potrebbe anche accadere che il possessore muoia e gli subentrino gli eredi. In un’ipotesi del genere, i termini per far maturare l’usucapione ricominciano daccapo? In altre parole, la successione ereditaria interrompe l’usucapione?   Mettiamo il caso che Tizio abbia cominciato a coltivare un terreno non suo, approfittando del fatto che era privo di recinzione e apparentemente abbandonato. Dopo tanti anni, Tizio muore, lasciando come eredi i suoi due figli. Se questi vorranno reclamare il terreno come proprio, dovranno prendersene cura per altri venti anni, oppure potranno proseguire il possesso del padre? La successione ereditaria interrompe l’usucapione? Scopriamolo insieme.   Successione ereditaria: cos’è? La successione ereditaria è quel fenomeno in ragione del quale a un soggetto ormai deceduto subentrano, nella titolarità dei suoi rapporti giuridici, gli eredi e gli altri aventi causa. La successione ereditaria è definita «a causa di morte» per distinguerla da quella che avviene normalmente tra vivi, tramite acquisti, vendite, donazioni, ecc.   Quando si apre la successione? La successione ereditaria si apre al momento della morte, nel luogo in cui il defunto ha fissato il suo ultimo domicilio, cioè il posto ove aveva la sede principale dei propri affari e interessi, prescindendo, pertanto, dal luogo ove si trovano i singoli beni che compongono l’eredità. Il luogo di apertura della successione è importante per stabilire quale giudice è competente per le eventuali controversie; la data di apertura, invece, rileva per calcolare il termine prescrizionale per l’accettazione dell’eredità, la capacità di succedere degli eredi, il termine per l’accettazione dell’eredità e quello per la redazione dell’inventario per chi si trova nel possesso dei beni, se si vuole evitare l’accettazione presunta; ecc. Quindi, in sintesi, se una persona, al momento della morte, ha il suo domicilio in Roma, nel senso che la sua vita (gli affari, i rapporti sociali e familiari, ecc.) si svolgeva lì, il tribunale competente sarà quello capitolino, a prescindere dal fatto che gli immobili lasciati in eredità si trovino a Napoli, a Milano o a Torino.   Usucapione: cos’è? L’usucapione è una modalità di acquisto della proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Chi usucapisce un bene lo fa suo, ne diventa proprietario a tutti gli effetti. Più precisamente, l’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà. Vuol dire che chi diventa proprietario di un bene mediante usucapione, avrà fatto un acquisto totalmente sicuro, perché il bene gli verrà trasmesso senza vincoli o pesi, come ad esempio pegni e ipoteche.   Quando scatta l’usucapione? L’usucapione consiste nel possedere un bene come se fosse il proprio. Affinché si possa acquistare un bene per usucapione è necessario che il possesso sia:  duraturo, cioè prolungato nel tempo;  pacifico, in quanto non acquistato in modo violento. Ciò significa che non potrà usucapire un terreno colui che l’ha invaso con la forza, minacciando il legittimo proprietario di non disturbarlo;  pubblico, cioè quando non è stato acquistato clandestinamente. Non può ad esempio giovarsi dell’usucapione chi ruba un bene ad un altro e questi non se ne sia nemmeno accorto; continuato o ininterrotto, in quanto esercitato costantemente e uniformemente sulla cosa per tutto il periodo di tempo prescritto dalla legge, senza che ci siano stati atti provenienti da terzi che abbiano privato il possessore del bene.   Quanto tempo ci vuole per l’usucapione? Perché l’usucapione maturi, cioè perché essa possa far acquistare la proprietà di un bene, occorre che il possesso del bene sia continuato nel tempo. Di seguito, un sintetico ma efficace schema:  beni immobili: 20 anni per l’usucapione ordinaria – 10 anni per l’usucapione abbreviata;  beni mobili registrati: 10 anni per l’usucapione ordinaria – 3 anni per l’usucapione abbreviata;  universalità di mobili: 20 anni per l’usucapione ordinaria – 10 anni per l’usucapione abbreviata;  beni mobili: 20 anni per l’usucapione ordinaria – 10 anni per l’usucapione abbreviata.   L’usucapione si interrompe con l’apertura della successione? La morte del possessore interrompe l’usucapione, facendone decorrere i termini daccapo? In altre parole, la successione ereditaria interrompe l’usucapione? No. Per legge, l’usucapione può essere interrotta solamente dall’azione giudiziaria intrapresa dal legittimo proprietario del bene. Equiparato all’atto di citazione è l’invito alla mediazione. Dunque, solamente l’atto di citazione per rivendicare la proprietà del bene oppure l’invito formale a partecipare a un incontro davanti al mediatore interrompono l’usucapione. L’apertura della successione a causa della morte del possessore non fa altro che far subentrare gli eredi nel possesso precedente del defunto, in modo tale che esso possa continuare in capo ai successori.   Successione nel possesso: cos’è? Con l’apertura della successione, il possesso del soggetto che stava usucapendo il bene non si interrompe, ma prosegue in capo agli eredi. Si tratta del fenomeno della successione nel possesso. Per legge, il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Il possesso del defunto e quello dell’erede si considerano come un unico possesso. Un esempio renderà molto chiaro ciò che è stato appena detto. Tizio ha coltivato e manutenuto un terreno altrui per 15 anni. Alla sua morte, succede il figlio, a cui basteranno solamente altri 5 anni di possesso per ottenere l’usucapione (15+5=20).   Insomma: il possesso degli eredi si somma a quello del primo possessore defunto. L’unica condizione che deve ricorrere affinché il possesso del defunto prosegua nella persona dell’erede è che questi abbia accettato l’eredità. In caso di rifiuto, dunque, l’usucapione non proseguirà. Peraltro, secondo la giurisprudenza, la successione nel possesso opera automaticamente, senza che ci sia bisogno di uno specifico atto di volontà dell’erede. È sufficiente che questi accetti l’eredità e che, poi, prenda materialmente il possesso del bene al fine del raggiungimento del tempo necessario a usucapire.    

Agenzia investigativa_Residenza fiscale all’estero: ultime sentenze

Residenza fiscale all’estero: ultime sentenze   Criteri per l’individuazione della sede fiscale In tema di “esterovestizione” – termine con cui si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale – la Convenzione Italia-Lussemburgo, ratificata in Italia con l. n. 747 del 1982, ai fini della individuazione della residenza fiscale, detta una disciplina equivalente a quella di cui all’art. 73 TUIR rinviando, come criterio generale, alla legislazione interna e, nel caso di accertata doppia residenza, assumendo il criterio sussidiario della sede «effettiva» della società, coincidente con la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, n.15424   Società estera: attività amministrative e di direzione Al fine di stabilire se il reddito prodotto da una società possa essere sottoposto a tassazione in Italia, assume rilevanza decisiva il fatto che l’adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell’attività di impresa avvenga nel territorio italiano, nonostante la società abbia localizzato la propria residenza fiscale all’estero. Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, n.6476   Esterovestizione: quando ricorre? In tema di imposte sui redditi, ricorre l’ipotesi di esterovestizione allorché una società, che ha nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell’attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la propria residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa. In altri termini, ai fini dell’accertamento della fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma, invece, occorre verificare se il trasferimento in realtà vi è stato, o no, cioè se l’operazione sia meramente artificiosa, consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica. E tale principio non può valere solo ai fini delle imposte dirette e non anche ai fini delle imposte indirette, essendo un principio di natura generale applicabile alla società in genere e non alla tassazione di una delle sue categorie reddituali. Comm. trib. reg. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. V, 18/08/2020, n.861   Società formalmente residente all’estero In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione a reati tributari, nel caso in cui sia configurabile la “stabile organizzazione” in Italia di una società formalmente residente all’estero (cd. estero-vestizione della residenza fiscale), il sequestro preventivo per equivalente può essere disposto sui beni dell’imputato, ove non sia stato possibile reperire nei confronti dell’ente il profitto diretto del reato, mentre, invece, in caso di costituzione di una “società-schermo”, il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto diretto del reato può essere eseguito, indifferentemente, sia sui beni dell’imputato, sia su quelli della società. Cassazione penale sez. III, 27/11/2019, n.10098   Società con residenza fiscale all’estero e stabile organizzazione in Italia L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 d.lg. n. 74/2000, sussiste se l’impresa abbia stabile organizzazione in Italia, che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi. Cassazione penale sez. III, 27/11/2019, n.10098   Esterovestizione: prove In tema di esterovestizione le prove dovranno dimostrare che, nonostante i presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero. Ciò poiché con il termine esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una persona fisica o di una società all’estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo sottrarsi agli adempimenti previsti dall’ordinamento tributario del Paese di reale appartenenza. Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. XXVI, 17/09/2019, n.3517   La sede effettiva di una società Non può definirsi esterovestita una società i cui consigli di amministrazione si sono tenuti all’estero, anche se gli amministratori sono residenti in Italia. Ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società di capitali rileva il contenuto dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 e segnatamente quella parte della disposizione normativa che considera la presenza in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, della sede legale o della sede dell’amministrazione. La sede dell’amministrazione, in quanto contrapposta alla sede legale, coincide con la sede effettiva e cioè come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. Cassazione civile sez. trib., 28/05/2019, n.14527   Imposte sui redditi e ipotesi di esterovestizione In tema di imposte sui redditi, ricorre l’ipotesi di esterovestizione allorché una società, la quale ha nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell’attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la propria residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa. Cassazione civile sez. trib., 21/06/2019, n.16697   Esterovestizione: cos’è? L’esterovestizione è quella situazione in cui, per sottrarsi al regime nazionale più gravoso, una società localizza fittiziamente la propria residenza fiscale all’estero, in un Paese che presenta un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello nazionale. Per parlare di esterovestizione devono ricorrere due caratteristiche fondamentali: la volontà di sottrarsi al regime fiscale nazionale e il fisico stabilimento della sede aziendale