Agenzia Investigativa_Divorzio dopo un anno dalla separazione anche se i due vivono insieme
Per la Cassazione, infatti, per poter ritenere che una coppia dopo la separazione si sia riconciliata è necessaria la ripresa della coabitazione e dei rapporti spirituali e morali La convivenza forzata riconducibile alla testardaggine della moglie di non voler lasciare la casa non integra la coabitazione necessaria alla riconciliazione dei coniugi se non c’è la ripresa anche dei rapporti morali e spirituali. Il termine di un anno inoltre che deve decorrere dall’udienza presidenziale ai fini del ricorso per divorzio non è soggetto alla sospensione feriale perché in realtà, insieme alla mancata ripresa della convivenza, è un presupposto della domanda di divorzio. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nell’ordinanza n. 36176/2021 . La vicenda processuale La Corte di Appello conferma la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi dopo un anno dall’udienza presidenziale anche se, in assenza di riconciliazione, la coabitazione non è venuta meno. La Corte in effetti ha rilevato su quest’ultimo punto che si è trattato di una coabitazione forzata dovuta alla ostinazione della moglie di non voler lasciare la casa, condotta che non ha nulla a che vedere quindi con la volontà di riconciliarsi con il consorte. Ostacola il divorzio la coabitazione dopo la separazione La donna ricorre però in Cassazione sollevando le seguenti doglianze. Con il primo motivo fa presente che in realtà la sentenza della Corte di Appello è nulla perché, a causa della sospensione feriale dei termini, era necessario attendere 1 anno e 31 giorni dall’udienza presidenziale per depositare il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contesta con il secondo il diniego delle istanze istruttorie avanzate per dimostrare l’insussistenza del protrarsi della separazione. Con il terzo invece ritiene che la sentenza sia nulla a causa della mancata partecipazione del PM al giudizio di primo grado, a causa della mancata comunicazione dell’anticipo dell’udienza presidenziale. Non c’è riconciliazione se dopo la separazione la coabitazione è “forzata” Per la Cassazione il primo e il terzo motivo sono infondati, mentre il secondo è inammissibile, con conseguente respingimento del ricorso. Il primo motivo è infondato perché nel caso di specie la decisione sulla separazione giudiziale è passata in giudicato, sono decorsi 12 mesi dalla stessa e la vita coniugale non è ripresa in questo periodo di tempo. La sospensione feriale non opera in relazione a detto termine perché è considerato, assieme alla mancata ripresa della convivenza, un presupposto per avanzare la domanda di divorzio. Inammissibile il secondo motivo perché durante i suddetti 12 mesi il marito ha sporto querela nei confronti della moglie per le condotte violente di quest’ultima e ha avviato un procedimento d’urgenza 700 c.p.c per ottenete che la moglie lasciasse la casa. La coabitazione forzata non è quindi una riconciliazione, perché non è indicativa della ripresa effettiva di una vita spirituale e materiale dei coniugi. Spetta inoltre alla parte che ha interesse a far valere la riconciliazione, precisa la Cassazione, dimostrare che la stessa si è verificata dopo la separazione, portando in giudizio una prova che deve essere piena e incontrovertibile. Gli effetti della separazione cessano solo quando le parti riprendono a coabitare, senza che rilevino però a tal fine, incontri occasionali e di frequentazione, quando questi non sono sintomatici della ripresa del rapporto anche dal punto di vista morale e spirituale. Una volta che il giudice, come nel caso di specie, ha espresso un giudizio negativo sull’avvenuta riconciliazione dei coniugi la Cassazione non lo può sindacare. Infondato infine anche l’ultimo motivo perché il PM non è obbligato a prendere parte al procedimento di separazione, è infatti sufficiente che gli atti gli vengano comunicati, essendo nella sua discrezione e diligenza partecipare e formulare le sue conclusioni.
Investigatore Privato_Assegno di divorzio: quando rileva il tenore di vita
La Cassazione spiega le ragioni per le quali in casi particolari il tenore di vita vale ancora per parametrare l’assegno di divorzio Il tenore di vita rileva se in una causa, ratione temporis, non sono applicabili i principi sanciti dalle famose sentenze della Cassazione del 2017 e delle Su del 2018. La Corte d’Appello che deve decidere in sede di rinvio infatti, deve attenersi ai principi indicati dalla Cassazione, per cui, se per il tempo in cui si è svolta la vicenda, i nuovi principi che abbandonano il tenore di vita non si possono applicare, la Corte di merito non può attenersi al nuovo orientamento giurisprudenziale. Questo quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 39174/2021. La vicenda processuale La Corte di Appello di Milano, pronunciatasi in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, riconosce in favore di una ex moglie un assegno di divorzio commisurato al tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio. Un assegno che è stato quantificato in misura superiore ai 3000 euro mensili riconosciuti in sede di separazione. Principi delle Sezioni unite sull’assegno di divorzio Nel ricorrere in Cassazione il marito denuncia la violazione di legge in cui la Corte di Appello è incorsa in quanto la stessa, contravvenendo all’orientamento giurisprudenziale sancito dalla SU n. 18287/2018 non ha confrontato le condizioni economiche dei due coniugi. Dalla dichiarazione dei redditi della moglie del 2017 emerge infatti che la stessa è proprietaria di diversi immobili, due dei quali con elevata rendita catastale, che percepisce plusvalenze finanziarie che superano i 600.000 euro e che è titolare di un patrimonio ingentissimo. Il ricorrente viceversa dichiara di risultare titolare di tre unità immobiliari di valore catastale inferiore rispetto agli immobili della ex moglie e che percepisce un reddito mensile di 22 mila euro, importo ben inferiore rispetto a quanto percepito quando in favore della moglie era stato riconosciuto un mantenimento mensile di 3000 euro. Per il ricorrente la SU n. 18287/2018 ha abbandonato il concetto della natura assistenziale dell’assegno divorzile sottolineandone finalità più coerenti con il principio di autoresponsabilità e di solidarietà post coniugale. Tenore di vita: alla causa le nuove regole non sono applicabili La Cassazione premette di dover decidere in base al principio di diritto sancito in precedenza e che ha vincolato il giudice del rinvio, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti giurisprudenziali. Precisazione fondamentale perché al caso di specie non sono applicabili i principi enunciati prima dalla Cassazione n. 11504/2017 e poi dalla SU n. 1828772018, che hanno abbandonato il tenore di vita come criterio per quantificare l’assegno di divorzio, una volta riconosciutane la spettanza al richiedente. La sentenza con cui la Cassazione, nella presenta causa, ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello ha sancito infatti che, in linea con l’orientamento allora vigente e nel rispetto dell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, per verificare il diritto all’assegno occorre tenere conto dei seguenti elementi: inadeguatezza dei mezzi del richiedente di conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, condizioni dei coniugi, contributo di entrambi alla vita familiare e alla formazione del patrimonio singolo e comune, reddito di entrambi e durata del matrimonio. Nel ricorrere in Cassazione il marito ha contestato alla Corte di Appello di non avere tenuto conto: delle condizioni reddituali di entrambi, del suo reddito al netto delle imposte fiscali, che lo riducevano a poco più di 13.000 euro al mese e non a 21.000,00 come affermato dalla decisione; dell’ingente patrimonio immobiliare e mobiliare della ex moglie, ben superiore al proprio; dell’intestazione di beni e somme elevatissime alla ex, considerate come capacità di guadagno e risparmio dello stesso, non per procedere a una comparazione delle risorse dei coniugi. e di avere al contrario, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che ha condotto al riconoscimento di un mantenimento in sede di separazione di 3000 euro mensili, salito a 3200 per l’ assegno di divorzio; Tale motivo però per la Cassazione è manifestamente infondato e inammissibile. I giudici della Corte di Appello si sono infatti attenuti a quanto sancito nella sentenza di rinvio, apprezzando i redditi dell’obbligato del 2017 in un giudizio di comparazione con la condizione della ex moglie. Il tenore di vita è stato applicato come “tetto massimo della misura dell’assegno ferma la funzione di moderazione e diminuzione finanche di azzeramento, della somma in astratto considerata, svolta dai criteri indicati nell’art. 5 della legge n. 898/1970, là dove la conservazione del primo, assicurato dal matrimonio, finisca per risultare incompatibile con gli elementi concorrenti alla quantificazione.” I giudici non hanno fatto altro che valorizzare la capacità reddituale dell’obbligato desumendola dalla dazione della somma alla moglie, dall’intestazione alla stessa di diversi immobili, dal pagamento del mutuo della casa, dai 23.000 euro mensili corrisposti per il mantenimento della famiglia, dallo svolgimento di attività in ruoli di responsabilità e dall’acquisita posizione imprenditoriale raggiunta e mantenuta. Le condizioni della separazione sono state quindi utilizzate solo come punto di partenza per la quantificazione dell’assegno di divorzio, non sono state “copiate” ai fini della determinazione dell’assegno divorzile. La Corte ha tenuto conto infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, del fattore temporale e dei cambiamenti intervenuti. La Corte infine non ha trascurato altri importanti fattori coma l’età della donna, nata nel 1961, il mancato svolgimento di attività lavorativa e all’apporto dato alla famiglia, visto che si è occupata sempre della casa e della famiglia come previsto dai ruoli tradizionali. Per la Cassazione quindi il ricorso va rigettato perché la decisione impugnata si inserisce “pienamente nei canoni segnati dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 per i contenuti, ratione temporis, applicabili.”
Investigatore Privato_Risarcimento danni alle figlie coinvolte dal padre nella separazione
Risarcite per privazione della bigenitorialità le figlie coinvolte nella separazione che il padre allontana dalla madre, anch’essa ferma al conflitto Riconosciuto il risarcimento alle figlie minori per l’importo di 5000 euro ciascuna. Il padre, più della madre, ritenuta anch’essa inidonea anche se più collaborativa, non ha rispettato le indicazioni del giudice, del CTU e dei Servizi Sociali. Lo stesso ha tenuto nel percorso di separazione e in quello per l’affidamento delle bambine una condotta autoreferenziale, narcisistica e onnipotente e ha ostacolato in tutti i modi il rapporto delle figlie con la madre, anche se alla fine è stato lui a essere stato allontano dalle bambine perché pericoloso per la loro salute mentale. Queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 2043/2021 del Tribunale di Venezia. La vicenda processuale Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere la separazione dal marito possessivo e controllante nei suoi confronti e delle figlie nate dal matrimonio. L’uomo dopo la domanda di separazione l’ha resa oggetto di vessazione tanto che è stata costretta a rivolgersi ai Carabinieri e al centro antiviolenza locale. Chiede quindi l’affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di se, un assegno di 150 euro per se stessa e un altro importo mensile di 300 euro a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie. Il marito da parte sua chiede che la separazione venga addebitata alla moglie per infedeltà, la collocazione prevalente delle figlie presso di se perché ha maggiore tempo da dedicare loro e un assegno a proprio favore a carico della moglie di 500 euro mensili, dovendo occuparsi di un figlio invalido nato da un matrimonio precedente. Fallito il tentativo di conciliazione il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati, dispone il collocamento delle figlie presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, pone a carico dell’uomo il versamento mensile di 300 euro per le figlie, 100 euro per la moglie e il 50% delle spese straordinarie per la prole, con incarico al Consultorio familiare di monitorare la situazione familiare al fine di dare indicazioni utili per il migliore collocamento delle bambine. L’uomo appella la decisione presidenziale, ma l’impugnazione viene rigettata con condanna alle spese. A questo punto l’uomo trattiene le figlie presso la casa familiare assegnata in realtà alla madre, che a questo punto ricorre ai sensi del 709 ter c.p.c facendo presente che la figlia maggiore, da quando permane dal padre, ha manifestato la volontà di non voler più andare a scuola. Il padre ha poi smesso di far frequentare anche alla più piccola la scuola materna. Aperto il procedimento, in conseguenza del morboso attaccamento delle figlie al padre rilevato dalla madre e al rifiuto delle stesse di vederla, il Giudice istruttore incarica il CTU per accertare la sussistenza di eventuali condotte alienanti dei genitori, le ragioni del rifiuto scolastico e le capacità genitoriali. Per il CTU entrambi i genitori sono inidonei Il CTU rileva la presenza di un rapporto patologico tra le figlie e il padre, ritenendo problematica anche la figura della madre, per questo ritiene che le figlie debbano essere comunque collocate presso quest’ultima con affidamento però ai servizi sociali e la sospensione temporanea della frequentazione delle bambine con il padre, per riprendere poi in modalità protetta. Conclusioni che vengono confermate anche dai servizi sociali che in seguito relazionano il rifiuto delle bambine nei confronti della figura materna, nonostante l’attività svolta. Il CTU conclude per la dannosità della figura paterna per le bambine, anche in seguito a indagini e relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio Familiare e Neuropsichiatria Infantile. Danno da privazione della bigenitorialità La moglie chiede quindi la modifica delle decisioni assunte in fase presidenziale e il risarcimento del danno in favore delle figlie per i danni cagionati dal padre. Il Giudice, dopo avere vagliato le richieste delle parti, dichiara la separazione dei coniugi e alla luce delle conclusioni del CTU, che ha espresso un giudizio di non idoneità di entrambi i genitori a educare e crescere le bambine in un contesto insano, conferma l’affidamento delle stesse ai Servizi Sociali del Comune, con collocamento delle stesse presso l’abitazione materna, con diritto di visita del padre una volta alla settimana, in un ambiente protetto e in presenza di un operatore esperto al quale si riconosce il diritto d’intervenire per correggere eventuali comportamenti inadeguati del genitore in osservazione e il compito di relazionare Servizio Affidatario che deve assumere per le bambine le decisioni più importanti per quanto riguarda l’educazione, la salute e l’istruzione delle minori. Per il momento il giudice non dispone il divieto del padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle minori e dalla madre, spettando ai servizi sociali monitorare atteggiamenti eventualmente pregiudizievoli per le bambine. Il giudice ritiene però che debba essere accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del padre e in favore delle bambine. Al padre viene cosi applicata in primis la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 709 ter c.p.c. nella misura di Euro 3000,00 in quanto lo stesso si è rifiutato di collaborare fino a rendere necessari mezzi coercitivi, ha tentato di sabotare gli incontri con piccoli “dispetti”, come recarsi agli incontri protetti con il cane, nonostante la richiesta di non farlo, fornendo alle figlie pennarelli con cui hanno imbrattare i locali, senza poi ripulire, come promesso invece all’educatrice. Il giudice rileva in effetti che i genitori delle bambine non hanno compiuto alcun progresso, in quanto rimasti fermi al conflitto. Il padre ha rivelato inoltre una condotta narcisistica e onnipotente tanto che alla fine, per la salute e il benessere delle bambine, è stato deciso di allontanarlo, recando così comunque un dispiacere alle minori. In via equitativa il padre va quindi condannato a risarcire a ciascuna delle figlie l’importo di 5000 euro, maggiorato degli interessi fino al saldo.
Agenzia Investigativa_Niente mantenimento al figlio bamboccione: c’è il reddito di cittadinanza
Per la Cassazione, i figli adulti non possono fare affidamento a vita sull’aiuto economico dei genitori, se sono precari possono infatti contare sugli aiuti sociali specifici Quando i figli raggiungono una certa età, non hanno speso il titolo professionale conseguito e non riescono a rendersi indipendenti economicamente, non possono continuare a contare sul mantenimento dei genitori. Gli stessi devono attivarsi nella ricerca di un’occupazione stabile e, se non ci riescono, devono fare affidamento, piuttosto, su aiuti sociali specifici. Questo quanto emerge dall’ordinanza n. 38366/2021 della Cassazione. La vicenda processuale La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, riduce l’importo del mantenimento per la figlia maggiorenne e non autosufficiente, convivente con la madre, a 300 euro al mese, a cui si aggiunge il 50% delle spese straordinarie. La Corte, da quanto emerso dal processo e dall’audizione della ragazza, ha rilevato l’assenza di redditi adeguati in grado di consentire alla stessa di provvedere ai propri bisogni. Il giudice dell’impugnazione ha inoltre chiarito che spetta al genitore che si oppone al mantenimento del figlio maggiorenne dimostrare che è autonomo economicamente o che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende dal suo atteggiamento d’inerzia o da rifiuto ingiustificati di offerte lavorative, alla luce delle sue aspirazioni e del suo percorso di formazione. Occorre verificare se la figlia si è attivata nel cercare lavoro Il padre nel ricorrere in Cassazione contesta con il primo motivo le conclusioni della Corte in ordine all’onere probatorio relativo allo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia; con il secondo l’attendibilità di un teste, perché interessato alla lite; con il terzo motivo l’errore della Corte nel porre a suo carico l’onere di dimostrare i guadagni della figlia, trascurando la titolarità della stessa di un titolo professionale abilitante e del rifiuto della stessa di lavorare con il padre e di altre offerte lavorative; con il quarto motivo il riconoscimento di una residua dipendenza della figlia dipendente dai genitori a causa di guadagni insufficienti, riducendo alla luce di questo dato, l’assegno di mantenimento, dopo aver rilevato, poco prima, la mancata prova da parte del padre dell’autosufficienza economica della figlia; con il quinto la mancata valutazione della pensione effettiva percepita, pari a 1200 euro, importo che non tiene conto della privazione della casa di proprietà e che quindi rende troppo gravoso l’obbligo richiesto. con il sesto infine la mancata motivazione in ordine alla determinazione dell’assegno per la figlia in 300 euro mensili. Un figlio adulto non può contare sul mantenimento ma su aiuti sociali La Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo, respinge i primi due e dichiara assorbiti i restanti per le seguenti ragioni. La Corte ricorda che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non viene meno in automatico quando questi raggiungono la maggiore età. Alla prole spetta il mantenimento quando, non per colpa loro, non riescono a raggiungere la propria autonomia economica, ovvero se una volta completato il percorso formativo prescelto ed essersi impegnati attivamente nel cercare un’occupazione, anche in base alle offerte del mercato e ridimensionando le proprie aspirazioni, il figlio o la figlia non riescono a rendersi autonomi. Dalla prospettiva dei genitori obbligati al mantenimento la Cassazione ricorda che spetta al genitore dimostrare di non essere più tenuto al mantenimento dei figli, anche se spetta al giudice accertare la spettanza o meno del mantenimento, considerato che l’età via via più elevata, in concorso con altri presupposti fa venire meno tale diritto. Gli Ermellini però affermano anche che, se il figlio maggiorenne non ha reperito un’occupazione stabile, che gli consente di essere economicamente indipendente, spendendo il titolo professionale conseguito, non è al mantenimento dei genitori che costui deve aspirare per soddisfare le sue necessità e garantirsi una vita dignitosa. Costui ha infatti a disposizione altri strumenti sociali di ausilio e di sostegno al reddito, fermo restando l’obbligo alimentare da azionare in ambito familiare per soddisfare le primarie necessità di vita. La Corte di appello però nel decidere non ha rispettato i suddetti principi. Essa infatti ha disposto a carico del padre pensionato l’obbligo di corrispondere alla figlia un assegno mensile di 300 euro, anche se la stessa, all’epoca dell’appello, aveva 35 anni ed era in possesso del titolo di estetista. Il giudice dell’impugnazione ha quindi errato nel non accertare se la stessa si fosse attivata nella ricerca di un’occupazione, senza riuscirvi, obbligando così il padre a dimostrare il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia.
Investigatore privato_Assegno divorzile alla ex che ha fatto rinunce per la famiglia
Per la Cassazione, l’assegno di divorzio va riconosciuto alla ex che ha fatto sacrifici per la famiglia perché la misura ha anche una funzione perequativo-compensativa L’assegno divorzile ha una funzione assistenziale ma anche perequativo – compensativa per compensare le rinunce fatte durante il matrimonio dal coniuge più debole economicamente. Nella vicenda posta all’attenzione della Cassazione, la Corte di Appello ha negato l’assegno di divorzio alla ex moglie perché non ha fatto corretta applicazione dei principi suddetti e ha trascurato di considerare il sacrificio delle aspettative di carriera della moglie e l’apporto della stessa alla vita familiare e alla formazione dei patrimoni singoli e di quello comune. Questo quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione n. 35706/2021. La vicenda processuale La Corte di Appello riforma in parte la decisione di primo grado e nega alla ex moglie, ritenuta economicamente autosufficiente, il diritto all’assegno di divorzio, ritenendo irrilevante comunque, ai fini della decisione, quanto emerso dalla relazione investigativa da cui è emersa la relazione della donna con un terzo. Travisate le prove sull’autonomia economica La donna nel ricorrere in Cassazione contro la decisione del giudice dell’impugnazione solleva i seguenti motivi: con il primo rileva la nullità della sentenza perché la Corte ha ritenuto erroneamente utilizzabili ai fini del decidere i documenti nuovi prodotti dall’ex nel giudizio di secondo grado; con il secondo lamenta la negazione del diritto all’assegno a lei spettante per il contributo dato alla conduzione della famiglia e alla formazione del reddito comune e di ciascuno; con il terzo invece contesta alla Corte di non avere tenuto conto, travisando i documenti prodotti, del fatto che la stessa non è più giovanissima, avendo compiuto 46 anni e di avere difficoltà nel reperire una nuova occupazione sia a causa della crisi del settore dell’abbigliamento che del contesto di appartenenza. Assegno divorzile per rinunce e contributo alla vita familiare La Corte rigetta il primo motivo del ricorso perché infondato, ma accogliendo i restanti, dispone la cassazione della sentenza rinviando a una diversa composizione della Corte di Appello competente che deve pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione chiarisce che il primo motivo è infondato perché il rito camerale per l’appello delle sentenze di separazione e divorzio è caratterizzato dalla sommarietà e semplicità delle forme con conseguente ammissibilità di produzione documentale fino all’udienza di precisazione delle conclusioni con rispetto del contraddittorio e del diritto di controparte di eccepire la produzione tardiva, contestazione che nel caso di specie non è stata presentata. Fondati invece il secondo e il terzo motivo perché l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, ma anche perequativo compensativa in virtù del principio costituzionale di solidarietà e che prevede il riconoscimento di un contributo al coniuge richiedente, non in misura da garantire l’autosufficienza, ma che tenga conto di quanto fatto per la famiglia e delle aspettative professionali sacrificate. La forza equilibratrice dell’assegno non deve garantire lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma deve riconoscere il ruolo e il contributo dato dal coniuge più debole economicamente anche alla formazione del reddito familiare e personale. Principi di cui però la Corte di Appello non ha fatto applicazione.
Investigatore Privato_Revocato il mantenimento al figlio che non studia ed è disoccupato
Per la Cassazione, è corretta la revoca del mantenimento al figlio di 32 anni che non studia e fa lavori saltuari da anni, non si può abusare del mantenimento dei genitori a Corte di Cassazione ancora una volta si pronuncia sul tema dei figli bamboccioni, confermando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata nel disporre la revoca del mantenimento al figlio di 32 anni, che da anni fa lavori saltuari e ha smesso di studiare e formarsi. In base al principio di auto responsabilità il figlio non può infatti abusare a vita del mantenimento dei genitori anche perché questo è dovuto quando è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo e di formazione. Nel momento in cui questo manca la decisione al riguardo deve essere assunta con un rigore che cresce al crescere dell’età del beneficiario. Queste le importanti conclusioni contenute nella ordinanza della Cassazione n. 32406/2021. La vicenda processuale Tutto ha inizio perché in sede di appello la Corte riforma in parte la decisione di primo grado, revocando anche il mantenimento che il padre deve al figlio maggiorenne. Contraria alla legge la revoca del mantenimento al figlio? La ex moglie, a cui la Corte ha revocato l’assegnazione della casa famigliare, ricorre in Cassazione facendo valere la tempestività del ricorso e censurando la decisione della Corte di Appello per violazione di legge sia per quanto riguarda sia la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in suo favore che la revoca del mantenimento che il padre versava in favore del figlio maggiorenne. I genitori mantengono i figli se c’è un progetto educativo percorso formativo La Corte però dichiara il ricorso inammissibile e sulla decisione relativa alla revoca del mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne, dichiara di condividere la motivazione del giudice dell’impugnazione. La Corte di merito ha infatti rilevato che il figlio trentaduenne ha abbandonato gli studi a 16 anni, ha frequentato corsi di formazione nel 2011 e nel 2012, ha maturato qualche esperienza lavorativa saltuaria anche se non emergono difficoltà che gli rendono impossibile inserirsi in un contesto lavorativo. Con la sua decisione la Corte di merito non ha fatto altro che dare attuazione al principio di auto responsabilità “che impone al figlio di non abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”. Corretta altresì la valutazione da parte della Corte degli indici di rilevanza adottati, che le hanno fatto ritenere necessario dover ponderare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento con un giudizio che è tanto più rigoroso quanto più aumenta l’età del figlio. Del tutto inammissibile quindi appare il ricorso della madre perché non si confronta affatto con le argomentazioni della decisione di merito e perché si limita ad affermare in modo assai generico che in giudizio non è stata dimostrata l’indipendenza economica del figlio né la percezione di un reddito commisurato alla competenza e professionalità acquisito, dimostrando in questo modo la volontà di ottenere un nuovo giudizio di merito dei fatti attraverso la denuncia di un vizio di legge.
Agenzia Investigativa_L’infortunio in itinere
L’infortunio in itinere è quello che si verifica in strada ma che il nostro ordinamento tutela come se si fosse verificato durante il lavoro L’infortunio in itinere è un infortunio che non si verifica propriamente sul luogo di lavoro ma che avviene: * durante il tragitto compiuto per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro, * durante il tragitto compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, * durante il tragitto necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale. Interruzioni e deviazioni Più nel dettaglio, l’inserimento dell’infortunio in itinere tra le tutele assicurative apprestate dall’Inail è avvenuto con la riforma apportata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo numero 38 del 2000. Con tale intervento legislativo, in sostanza, si è previsto che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende anche l’infortunio in itinere, così come sopra individuato, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, chiarendo che l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Deviazioni per accompagnare i figli a scuola Con la circolare numero 62 del 2014, l’Inail ha ammesso che, a determinate condizioni, sia risarcibile anche l’infortunio in itinere occorso nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola. A tal fine è necessario verificare le modalità e le circostanze del singolo caso “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”. Infortunio in itinere a piedi o con mezzi pubblici In linea generale, il risarcimento del danno da infortunio in itinere spetta quando uno dei predetti tragitti è percorso con i mezzi pubblici o a piedi. Altri requisiti sono: la finalità lavorativa, la normalità del tragitto, la compatibilità degli orari. Infortunio in itinere in bicicletta Si è inoltre specificato che l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato ma solo nel caso in cui esso sia necessitato, purché il conducente sia provvisto di abilitazione alla guida e ad esclusione del caso in cui gli infortuni siano cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Di conseguenza, deve considerarsi risarcibile anche l’infortunio in itinere avvenuto durante il trasporto in bicicletta, quando l’utilizzo di tale mezzo di locomozione debba essere considerato “necessitato” in ragione dell’assenza di mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro e dell’impossibilità di percorrerlo a piedi (sul punto v., ad esempio, Cass. n. 21516/2018). La Cassazione sull’infortunio in itinere Nell’esatta ricostruzione della fattispecie dell’infortunio in itinere, con particolare riferimento ai casi in cui esso è concretamente configurabile, un ruolo particolare è stato svolto dalla giurisprudenza. Terzo responsabile Ad esempio, la recente sentenza n. 11279/2020, la Cassazione ha specificato che “l’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (v. anche Cass. n. 12566/2018). Violazioni del codice della strada Con la pronuncia n. 3292 del 18 febbraio 2015, invece, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rischio elettivo, idoneo a escludere l’indennizzabilità dell’infortunio, va valutato con particolare rigore rispetto a quanto effettuato con riferimento all’infortunio che si verifica durante la normale attività lavorativa, con la conseguenza di doversi considerare come idonea a escludere la tutela assicurativa anche la violazione di norme fondamentali del codice della strada. L’abilitazione alla guida Di recente la Cassazione nella ordinanza n. 9375/2021 ha chiarito che: “l’art. 2, T.U. n. 1124/1965, per come modificato dall’art. 12, d.lgs. n. 38/2000 (secondo il quale, per quanto qui rileva, (l’assicurazione […] non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida), dev’essere interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell’infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, non potendo letteralmente sostenersi che, in questo secondo caso, egli si trovi in possesso della prescritta abilitazione di guida.” L’utilizzo del mezzo privato Di certo, però, l’aspetto rispetto al quale la giurisprudenza ha rivestito il ruolo maggiormente importante, a causa dell’indeterminatezza della normativa di legge, è quello relativo all’indennizzabilità dell’infortunio in caso di utilizzo del mezzo proprio. Interessante, ad esempio, è la sentenza n. 869/2015 del T.A.R. della Sardegna, secondo la quale l’infortunio in itinere subito dal lavoratore che utilizza il mezzo proprio può essere indennizzato solo al ricorrere di tre condizioni: * innanzitutto, il percorso seguito e l’evento debbono essere in rapporto causale, ovverosia il percorso deve costituire per l’infortunato quello “normale per recarsi al lavoro” e per tornare alla propria abitazione, * in secondo luogo tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa deve sussistere un nesso almeno occasionale e il primo non deve essere percorso dal lavoratore solo per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda, * infine, la necessità dell’uso del veicolo privato deve essere accertata tenendo in considerazione la compatibilità degli orari dei servizi pubblici rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato o la sicura non fruibilità di questi in relazione all’impossibilità di determinare la durata esatta della prestazione lavorativa. In materia, di particolare rilievo è poi la sentenza della Cassazione numero 22154/2014, con la quale si è chiarito che l’utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato con particolare rigore, considerando che lo strumento normale per la mobilita delle persone è costituito dal mezzo di trasporto pubblico, che è quest’ultimo a comportare il minor grado di esposizione al rischio di incidenti e che,
Investigatore Privato_L’Ue si prepara ad avere il suo esercito
C’è la prima bozza della proposta: si tratterebbe una Forza d’intervento composta da 5mila uomini in grado di agire negli scenari internazionali Cinquemila uomini pronti ad entrare in azione per un esperimento che potrebbe vedere la luce nel 2025, o anche prima. È iniziato il countdown per la proposta della cosiddetta Forza d’intervento rapido (Eu Rapid Deployment Capacity) dell’Ue, auspicata da Josep Borrell, Alto rappresentate Ue per la Politica estera. Compito della forza speciale sarà quello di agire negli scenari di conflitto che richiedono un intervento militare tempestivo. La proposta esentata al collegio dei commissari Ue, verrà esaminata 15 e 16 novembre dal Consiglio Esteri e Difesa dei 27. Esercito Ue, entro primavera l’approvazione della bozza A Bruxelles ci saranno anche i nostri ministri degli Esteri, Luigi Di Maio, e della Difesa, Lorenzo Guerini, ad ascoltare ed a presentare valutazioni e aggiustamenti alla bozza che dovrà essere approvata nella primavera del 2022. Un momento particolarmente autorevole dal punto di vista politico per l’Italia che potrà proporre e vedere accolte richieste. Borrell: «Gli europei agiscano anche da soli se necessario» Non sarà un corpo in competizione con gli altri eserciti ma destinato a soddisfare le autonome esigenze di difesa del continente europeo. Come chiarito da Borrell, è arrivato il momento in cui gli europei siano in condizione di agire anche da soli se necessario. Ed ha specificato: «Abbiamo una responsabilità strategica e non possiamo aspettare che gli altri risolvano i nostri problemi». Attività che «non creerà problemi agli Usa e all’Alleanza Atlantica». Secondo l’Alto Rappresentante della Politica Estera e di Difesa «l’Europa è in pericolo e i cittadini europei probabilmente non sono sufficientemente al corrente delle minacce che affrontiamo. E’ nostra responsabilità identificare le nuove sfide e minacce e provvedere ad una nostra risposta con l’obiettivo di agire insieme con altri se possibile, ma anche da soli se necessario».
Investigatore Privato_Decreto antifrodi: cosa cambia per il Superbonus 110%
Approvato decreto legge antifrode Superbonus e bonus casa Con il comunicato stampa n. 46 del 10 novembre il Governo ha comunicato di aver approvato un decreto legge contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.” Decreto che è stato pubblicato il giorno seguente sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’undici novembre 2021. Il decreto, composto da soli 5 articoli, si pone l’obiettivo di contrastare le frodi relative alle detrazioni e alle agevolazioni fiscali previste in ambito edilizio e a estendere il visto di conformità andando a modificare gli articoli 121 e 122 bis del Dlgs n. 34/2020. Potenziata anche l’attività di accertamento e recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il decreto arriva dopo numerose segnalazioni effettuate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate relative alla concessione di bonus edilizi inesistenti per un valore di 800 milioni di euro. Mario Draghi vuole evitare che attorno ai bonus edilizi aleggi il sospetto, perché le frodi fanno perdere fiducia e vanno contrastate. Listini di riferimento Il decreto prevede, al fine di evitare l’aumento delle fatture da parte delle imprese, dei listini di riferimento con fasce di prezzo fisse, che dovranno essere rispettate per ogni tipo di intervento e per le varie tipologie di edifici. Per i profili di rischio sospensione per 30 giorni Il decreto antifrode prevede che, in relazione a chi beneficia dei bonus per la casa che ammettono come opzione la cessione del credito, in presenza di profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà sospendere fino a 30 giorni l’utilizzo della cessione del credito. Questo periodo di sospensione è previsto per dare la possibilità alla stessa di effettuare i dovuti accertamenti e approfondimenti. Al termine dei 30 giorni, se l’Agenzia non rileva ostacoli il beneficiario può utilizzare l’opzione della cessione, in caso contrario, l’Agenzia avvierà la procedura sanzionatoria nei confronti del responsabile. Per quanto riguarda i profili di rischio l’Agenzia dovrà prestare attenzione ai dati che i soggetti hanno inserito nelle comunicazioni inviate, che devono risultare corretti e coerenti; ai dati che si riferiscono al credito da cedere; a tutti coloro che sono coinvolti nella cessione del credito e al loro operato, procedendo a controlli presso l’Anagrafe tributaria e l’Amministrazione finanziaria; alla presenza di eventuali e precedenti cessioni di crediti effettuate dai soggetti. Estensione del visto di conformità Il visto di conformità viene esteso anche a tutti quegli interventi diversi da quelli che danno diritto alla detrazione del 110, contemplati dal comma 2 dell’art. 121 del Dl n. 34/2020. Il visto è previsto anche quando si opta per la cessione del credito/sconto in fattura. Il visto di conformità inoltre è richiesto anche quando il Superbonus 110% viene utilizzato dal contribuente per portarlo in detrazione dalla propria dichiarazione dei redditi. Visto che deve essere rilasciato dai professionisti che vengono incaricati a trasmettere le pratiche, ovvero commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali e anche dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf, che devono vigilare sulle attività dei professionisti.
Investigatore Privato_La procedura certificativa di esonero vaccinale e il green pass
Il certificato di differimento e di esonero vaccinale e le modalità di rilascio certificativo e del green pass Il Governo italiano ha partorito una sequela infinita di DD.P.C.M., DD.L. e linee guida, confondendosi e contraddicendosi spesso, in una convulsa rincorsa a scopi e finalità che non hanno raggiunto il traguardo perché ha lasciato del tutto imprecisata l’esegesi normativa di tutto quanto ha deciso e scritto. Questa disamina è applicata ai sanitari, ma per taluni aspetti è possibile trarne punti applicativi anche per le persone comuni, laddove la spiegazione riguarda i cittadini in genere e non particolari tipologie professionali. Il D.L. 1° aprile 2021 n. 44, misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni, conv. in L. n. 76/21, all’art. 4, che qui ci interessa, stabilisce che l’esercizio della professione sanitaria è requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Ciò vuol dire che per svolgere l’attività di infermiere si prescinde dal rischio diffusivo perché la vaccinazione è requisito immanente della professione. Il comma 2 prevede che il medico di medicina generale possa esonerare o differire la vaccinazione, ma solo per specifiche condizioni cliniche documentate che pongano in “accertato” pericolo la salute dell’interessato. Le suesposte condizioni di pericolo devono essere accertate in concreto, cioè per mezzo di evidenze scientifiche accreditate e non meramente ipotizzate. Il comma 3 isola il punto cardine dell’intera disamina: il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita non deve superare il 31 dicembre 2021. Questa previsione è, naturalmente, una assurdità perché il legislatore pone sullo stesso piano il differito dall’esonerato. In verità, il differito è un soggetto solo temporaneamente non vaccinabile che deve verificare l’esistenza delle condizioni di esonero, oppure è un soggetto sottoposto a determinate condizioni di salute o di particolari terapie che, in quel periodo, rendono incompatibile la vaccinazione, ma che dovrebbero mutare, una volta risolte, nell’inesorabile condizione di vaccinabilità. Invece, l’esonerato è un soggetto che ha conclamato una patologia seria che è e rimarrà per sempre condizione incompatibile con la vaccinazione. Per esempio, le allergie ai componenti vaccinali non scompaiono nel tempo, anzi peggiorano. Quindi, non si capisce per quale motivo il legislatore abbia fissato una scadenza al valore di scienza, cioè alla condizione patologica conclamata e immutabile che renderà per sempre incompatibile la vaccinazione, a meno che non voglia rendere affannoso e gravoso lo stato di non vaccinato, come se fosse un peccato mortale non potersi vaccinare e, quindi, sia legittimo molestare il soggetto, impegnandolo nella ricerca frenetica e ansiosa di una certificazione che merita, ma che lo esanima e lo costringe, poi, a subire la vaccinazione. Questo punto appena esaminato deve essere compreso chiaramente perché spiega le ragioni per cui un vero e proprio certificato di esonero sine die non esiste e perché l’esonero vaccinale si concretizza, pragmaticamente, con il green pass, confondendo i due diversi istituti. L’infermiere esonerato o differito che, in effetti non subisce il vaccino, deve essere adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in locali di lavoro privi di rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Comunque, anche il lavoratore che non intende vaccinarsi viene adibito a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ma la differenza sta che l’esonerato e il differito continueranno a percepire la retribuzione originaria di infermiere, mentre il free vax dovrà essere retribuito conformemente alla qualifica rivestita (anche in categoria B), ma solo se sarà possibile il repêchage, diversamente si provvederà alla sua sospensione fino al 31 dicembre 2021 senza retribuzione. La legge non ha previsto la regolamentazione ministeriale per la certificazione di esonero vaccinale. Il Presidente Draghi ha lasciato che la certificazione di esonero fosse redatta liberamente dal medico di base, anche considerando che è il medico più a contatto con l’interessato e lo conosce meglio (a meno che il soggetto non si rivolga, per determinate patologie, allo specialista divenendo questi il vero medico di fiducia). Però la norma include due elementi essenziali che ne definiscono il contenuto e che non possono mancare nella certificazione: specifiche condizioni cliniche documentate, cioè referti e dichiarazioni di scienza oggettivi sullo stato di salute dell’interessato e non mere dichiarazioni dello stesso (non si può scrivere: il Sig. Di Fresco riferisce che …); le condizioni cliniche devono essere tali da porre in accertato pericolo la salute dell’interessato. Le patologie devono essere idonee a provocare, con probabile certezza o con elevata probabilità statistica, danni fisici impegnativi e non transeunti. Vista l’anarchia che regna sulla redazione del certificato di esonero, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie ha pubblicato un vademecum sulla questione, consigliando quanto segue: le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente da Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali e dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali. Questa ipotesi, comunque, non convince lo scrivente perché i Ministero della salute ha concesso la stesura dei certificati di esonero anche in formato cartaceo e non solo tematicamente. Quindi, la platea dei medici certificatori può comprendere, visto che la Società di medicina generale lo ha fatto includendo anche i medici vaccinatori oltre a quella di base esclusivamente previsti dalla legge, qualsiasi medico del SSN che abbia ricevuto il possesso e l’uso delle ricette del SSR, ed è idoneo alla suddetta certificazione, ex art. 2700 C.C. e ss., alla quale potrà apporre il proprio timbro del SSN, come per esempio un medico ospedaliero o universitario in assegnazione nosocomiale, in quanto è pubblico ufficiale nell’atto certificativo e autoritativo, esattamente come previsto dall’art. 357 C.P. L’individuazione univoca (la sola prevista dalla legge) del medico di medicina generale non deve essere intesa come una soluzione certificativa esclusiva, ma come diretta identificazione con un pubblico ufficiale. Un medico ospedaliero, munito di potere certificativo e di ricettario e timbro con codice regionale, compiutamente