Investigatore privato_Farsi curare all’estero: c’è diritto al rimborso?

Per la Corte di giustizia Ue non sempre è obbligatoria l’autorizzazione dell’Asl per riavere i soldi spesi in un altro Paese dell’Unione. Proprio una questione di principio ha portato un cittadino dell’Ue davanti alla Corte di giustizia europea per reclamare l’intero rimborso per le cure ricevute, anche se non autorizzate, in un altro Stato membro. Il problema che si pone è che se, ad esempio, ti sposti dall’Italia in Germania per fare delle terapie senza l’autorizzazione del Servizio sanitario nazionale, ti verrà rimborsato non quello che hai effettivamente speso, ma quello che corrisponde alle tariffe applicate in Italia per le stesse cure. Si tratterà, dunque, di un rimborso parziale e non totale. Ma recentemente la Corte di Lussemburgo si è detta contraria a questa procedura. Vediamo perché e se per farsi curare all’estero c’è diritto al rimborso integrale.   Farsi curare all’estero: quando è possibile? Le regole per farsi curare all’estero gratuitamente o chiedendo il rimborso delle spese al Servizio sanitario nazionale prevedono che ci siano queste condizioni:  che sia una prestazione impossibile da ottenere in una struttura pubblica italiana in tempi utili;  che ci sia una situazione di urgenza;  che la terapia o la prestazione rientri nei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti Lea, riconosciuti dalla Sanità italiana;  che il paziente sia indigente;  che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione dell’Asl.   Farsi curare all’estero: in quali Paesi? Per farsi curare all’estero e avere diritto al rimborso delle spese, è necessario rivolgersi a uno dei Paesi dell’Unione europea o a una struttura dell’area Efta, vale a dire:  Svizzera;  Norvegia;  Islanda;  Liechtenstein. Il paziente dovrà presentare all’ospedale o all’istituzione competente il modulo che attesta il diritto ad essere curato, cioè la già citata autorizzazione dell’Asl. In questo modo, il cittadino paga solo l’eventuale ticket, come se si rivolgesse ad una struttura italiana per fare le terapie, a meno di avere un’esenzione: a seconda dell’attestato rilasciato dall’Asl, infatti, e a seconda di quanto stabilito dalla singola convenzione, si potrà avere una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni. A proposito di convenzioni, ci sono altri Paesi oltre a quelli già elencati, con i quali l’Italia ha sottoscritto degli accordi per poter ricevere delle cure all’estero. Si tratta di:  Argentina;  Australia;  Brasile;  Capo Verde;  Città del Vaticano;  Macedonia;  Serbia Montenegro;  Bosnia-Erzegovina;  Principato di Monaco;  San Marino;  Tunisia. Se le cure vengono effettuate in qualsiasi altro Paese con il quale non esiste la convenzione, per ottenere il rimborso bisognerà presentare la relativa richiesta al ministero della Salute – Direzione generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio 8, tramite Ambasciata o Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa, consegnando questi documenti:  domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con data di presentazione e timbro e firma da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza;  copia dell’attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618;  parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche;  codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore;  certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;  in caso di ricovero ospedaliero, dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;  documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;  traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;  modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN. Per i contrattisti, beneficiari dell’assistenza, che non sono titolari di conto corrente in essere presso un istituto bancario in Italia, è possibile effettuare il rimborso delle spese sanitarie mediante accreditamento sul conto corrente della Rappresentanza diplomatica o consolare sede di servizio.   Farsi curare all’estero senza l’autorizzazione dell’Asl Come abbiamo detto, la procedura per farsi curare all’estero e avere diritto al rimborso prevede che prima di partire dall’Italia si chieda la relativa autorizzazione all’Asl. La Corte di giustizia europea, però, non la pensa del tutto così e con una recente sentenza ha disposto che in determinati casi c’è diritto al rimborso integrale delle spese per cure fatte in uno Stato Ue diverso da quello di residenza anche senza l’autorizzazione del Servizio sanitario del proprio Paese. Non solo: è contrario al diritto comunitario l’obbligo di presentare, per ottenere l’autorizzazione, un parere del medico del proprio Stato di residenza. In questo modo, i giudici di Lussemburgo allargano a tutto il perimetro dell’Unione europea la scelta dei luoghi in cui farsi curare e rende la procedura più semplice.   La causa presso la Corte di giustizia Ue era stata avviata dagli eredi di un cittadino rumeno che si era ammalato di tumore e che aveva deciso di sentire un parere medico in Austria, dopo essersi consultato con il proprio dottore. Lì aveva fatto delle terapie alternative all’intervento che gli era stato proposto nel suo Paese. Per ottenere il rimborso delle relative spese, il paziente aveva chiesto l’autorizzazione richiesta. Ma i tempi della burocrazia lo avevano convinto ad andare in Austria senza il modulo che avrebbe dovuto rilasciare il Sistema sanitario di Bucarest.   Il paziente si è visto rimborsare solo una parte della spesa sostenuta, cioè quella calcolata in base alle tariffe applicate in Romania e non in Austria. Da qui l’azione legale che, attraversando parte dell’Europa, è arrivata dalla Romania fino in Lussemburgo. Qui, la Corte di giustizia ha messo alcuni puntini sulle «i». Prima di tutto, ha precisato che «una prestazione medica fornita dietro un corrispettivo rientra nella prestazione dei servizi e, quindi, deve essere applicato l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che include anche il diritto del paziente a spostarsi nello spazio Ue per ottenere un servizio». Lo stesso articolo 56 prevede che ogni Stato possa prevedere il rilascio di un’autorizzazione preventiva, questo è vero. Ma lo è

Agenzia Investigativa_Revoca assegno divorzile in caso di eredità

L’ex coniuge che riceve un notevole incremento patrimoniale non ha più il diritto di ricevere un contributo economico. In questo articolo parleremo della revoca dell’assegno divorzile in caso di eredità. Devi sapere che quando una coppia si lascia definitivamente, l’ex coniuge in stato di bisogno può avere diritto ad un contributo economico affinché continui a condurre una vita dignitosa. I parametri da prendere in considerazione, prima di decidere l’esatto ammontare, sono diversi. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, un’eventuale attribuzione patrimoniale in favore del beneficiario giustifica una domanda di revisione da parte dell’obbligato. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di far luce sulla questione.   Cos’è l’assegno divorzile? Dopo la fine al matrimonio l’ex coniuge privo dei mezzi di sostentamento può chiedere ed ottenere che l’altro gli versi un contributo monetario (periodico oppure una tantum) per raggiungere l’autosufficienza economica. Attenzione, però, a non confondere l’assegno divorzile con il mantenimento. Quest’ultimo, infatti, può essere riconosciuto solo nel corso della separazione per garantire al coniuge privo di redditi propri il medesimo tenore di vita goduto durante le nozze.   A quanto ammonta l’assegno divorzile? Non esiste una formula magica per determinare l’importo esatto che può essere riconosciuto all’ex coniuge. Tuttavia, esistono dei parametri ben precisi che il giudice deve prendere in considerazione per calcolare l’ammontare dell’assegno divorzile, in particolare:  i motivi che hanno spinto i coniugi a lasciarsi per sempre;  la durata del matrimonio;  i redditi sia del marito sia della moglie e, soprattutto, l’apporto personale ed economico fornito da entrambi;  l’età del richiedente il beneficio e le ragioni oggettive che gli impediscono di procurarsi i mezzi di sussistenza.   Revoca assegno divorzile in caso di eredità Come avrai sicuramente capito, l’assegno divorzile non è collegato al criterio del tenore di vita (tipico, invece, del mantenimento), ma ha una natura perequativa, compensativa ed assistenziale. In pratica, serve a garantire i mezzi di sostentamento all’ex coniuge che per vari motivi (ad esempio, perché malato, disoccupato oppure anziano) si trova in difficoltà economica e non è in grado di mantenersi da solo. Ma cosa accade se quando si percepisce l’assegno divorzile si riceve un’eredità da un parente?  L’ex coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno (nel nostro esempio Tizio) può rivolgersi al giudice per chiedere una revisione (cioè una modifica) oppure una revoca dell’importo precedentemente stabilito.   In altri termini, l’ex coniuge – qualora sopraggiungano nuove circostanze che incidono sulla propria situazione economica o su quella dell’altro – può domandare una riduzione o un aumento dell’importo stabilito dal giudice oppure direttamente la revoca dell’assegno divorzile. Naturalmente, non si tratta di procedimenti automatici, ma è necessario depositare un ricorso in tribunale. In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha sancito la revoca dell’assegno ad un ex coniuge per aver ricevuto, dopo il divorzio, una grossa eredità da uno zio, costituita da somme di denaro e proprietà immobiliari. Ebbene, la Suprema Corte ha posto l’accento sullo squilibrio economico e patrimoniale delle parti che, se viene meno a causa di un’eredità consistente, legittima la domanda per ottenere la cessazione del beneficio.   In conclusione, la revoca è ammessa se il soggetto obbligato dimostra che, successivamente alla sentenza che ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, sono sopraggiunti fatti nuovi che hanno determinato un netto miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario, come ad esempio una cospicua eredità.  

Investigatore privato_Maestra sculaccia bambini: commette reato?

Quando scatta l’accusa per il delitto di maltrattamenti, di abuso dei mezzi di correzione e di lesioni personali a carico dell’insegnante che percuote gli alunni. I sistemi pedagogici si sono molto evoluti nell’epoca moderna. Certe pratiche “educative” che nel secolo scorso erano esercitate in ambito scolastico e tollerate dai genitori, come uno schiaffo sul viso o una sculacciata ad un alunno “ribelle”, adesso sono considerate in modo pressoché unanime come violenza fisica ed anche psicologica. Le norme penali, invece, come quelle sull’abuso dei mezzi di correzione e sui maltrattamenti, sono rimaste le stesse di quasi un secolo fa. È cambiata molto, però, la loro interpretazione. Questa premessa è necessaria per capire se, al giorno d’oggi, una maestra che sculaccia i bambini commette reato.   Negli anni più recenti, i giudici hanno adottato la linea dura contro questi episodi: le percosse di qualsiasi tipo costituiscono violenza e, perciò, gli insegnanti che usano abitualmente le punizioni corporali vengono quasi sempre ritenuti colpevoli del reato di maltrattamenti, che è molto più grave di quello dell’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina. Inoltre, se gli schiaffi lasciano segni sul corpo o nella psiche del bambino, c’è anche il reato di lesioni personali. Ma alcune pronunce vanno in controtendenza, come una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha prosciolto dalle accuse alcune maestre d’asilo che talvolta avevano sculacciato i loro piccoli allievi e c’era la prova di questi episodi, registrati dalle telecamere.   In realtà, questa sentenza non fa altro che applicare gli stessi principi già adottati dalla giurisprudenza in questi inquietanti casi. L’apprezzamento dei fatti e della loro gravità è fortemente intrecciato con il loro inquadramento giuridico, ma viene sempre prima di esso e ciò è necessario per evitare interpretazioni distorte. Un conto è una punizione corporale adottata in modo sistematico e reiterato, un altro conto è uno «schiaffetto» – così lo definisce la Corte – occasionale e che non turba la serenità del rapporto tra maestre e bambini. Cerchiamo allora di orientarci in questo difficile campo per capire se e quando una maestra che sculaccia i bambini commette un reato e, in caso affermativo, di quale reato si tratta e quali sono le conseguenze penali.   Sculacciare un bambino è reato? La sculacciata, come tutti sappiamo, è una percossa ripetuta sul sedere, che viene data con la mano aperta. È compiuta con l’intenzione di provocare un piccolo dolore fisico, che viene inflitto dall’adulto come castigo e punizione per qualche mancanza, bugia, capriccio o altra marachella commessa dal bambino. Gli esperti la ritengono sbagliata, perché non aiuta il bambino a comprendere il comportamento giusto: soprattutto i bimbi più piccoli non sono in grado di comprendere il motivo di questa punizione e ciò può provocare ansia, frustrazione e ribellione. Le maestre, che sono professioniste dell’educazione, conoscono bene questi concetti. A livello giuridico, i reati configurabili per una sculacciata sono diversi e la qualificazione del fatto costituente reato dipende soprattutto dalla frequenza di ripetizione e dell’intensità delle percosse.   I reati ravvisabili in una sculacciata sono, a seconda dei casi:  le percosse: il reato punisce chi colpisce fisicamente una persona senza che da ciò derivi una malattia nel corpo o nella mente;  le lesioni personali, quando dalla sculacciata deriva una conseguenza fisica (lividi, ecchimosi, contusioni, escoriazioni, ferite) o psichica;  l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, «se dal fatto deriva il pericolo di una malattia, nel corpo o nella mente»;  i maltrattamenti, che si configurano quando le condotte esulano da ogni finalità educativa. Sono la fattispecie più grave, in quanto il reato è punito con la reclusione da tre a sette anni, ma la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore, come avviene nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo. Inoltre, il delitto di maltrattamenti può concorrere con quello di lesioni personali.   Maestra sculaccia i bambini: cosa fare? Il bambino che viene percosso abitualmente e in modo intenso mostra segni fisici ed anche di malessere psicologico che i genitori possono riconoscere. Il comportamento del bimbo rivela molto: c’è il disagio nell’andare a scuola o all’asilo, un nervosismo eccessivo, il pianto immotivato, frequenti sbalzi d’umore e di comportamento. Il bambino può confidarsi con i genitori e rivelare direttamente gli episodi di violenza che ha subito; altrimenti può essere d’aiuto la visita di un pediatra e di uno psicologo infantile che possono individuare e riconoscere i segni meno evidenti. Se gli episodi di violenza vengono riconosciuti, gli insegnanti possono essere denunciati alle autorità (Procura della Repubblica, Polizia, Carabinieri). I genitori espongono i fatti che hanno appreso e lasciano agli inquirenti il compito di accertarli e di qualificarli in uno dei reati ipotizzabili che ti abbiamo descritto. Sculacciate in classe: la prova delle telecamere Di solito, le sculacciate vengono inferte ai bambini più piccoli, che potrebbero avere ritrosia a rivelare direttamente di averle subite. Gli inquirenti, per acquisire la prova dei fatti denunciati dai genitori, potranno decidere di installare le telecamere a scuola in modo da riprendere, attraverso la videosorveglianza nascosta. la vita quotidiana nella classe e così di verificare se le maestre compiono davvero condotte violente sui bambini. I filmati spesso si rivelano utili per incastrare gli insegnanti che compiono atti illeciti.   Sculacciate ai bambini: quando non sono reato? La nuova sentenza della Cassazione che ti abbiamo anticipato all’inizio ha riscontrato, attraverso le registrazioni audio e video compiute nell’aula d’asilo, che le maestre in alcune occasioni avevano sculacciato i bambini, ma ha ritenuto che tale condotta non fosse sufficiente per integrare il reato di maltrattamenti. Così le maestre incriminate sono state assolte. La Corte afferma che le sculacciate sono «moralmente non apprezzabili» ed «errate sotto il profilo pedagogico», ma sostiene che esse «non assumono rilievo penale». Il Collegio è giunto a questa decisione perché dalle videoriprese – protratte per due mesi di osservazione – era emerso che «la vita all’interno del nido riservava anche molti momenti di serenità con atteggiamenti affettuosi delle maestre nei confronti dei bambini». Inoltre, mancavano «precisi elementi indicatori di un disagio psicologico nei bambini», che, invece, «si affidano sereni alle maestre nei momenti di tranquillità, senza che sia possibile riscontrare un clima di paura da parte loro». Perciò, gli Ermellini hanno sancito che «non

Agenzia investigativa_Innocenti fino a sentenza definitiva: parola colpevole al bando

Parere condizionato della Commissione sull’atto del Governo che adegua la normativa interna alla Direttiva UE sulle garanzie della presunzione d’innocenza   Il termine “colpevole” probabilmente non potrà più essere pronunciato nei procedimenti giudiziari fino a quando a dichiararlo non sarà una sentenza definitiva di condanna.   Alla Presidenza, in data 6 agosto 2021, è stato infatti trasmesso un atto del Governo (n. 285 e relazione illustrativa sotto allegati) contenente le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa interna alla Direttiva UE 2016/343, al fine di rafforzare soprattutto alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e sul quale la Commissione Giustizia ha espresso il proprio parere positivo ma condizionato da alcune modifiche. Vediamo prima cosa prevede il testo dell’atto presentato dal Governo e poi analizziamo che cosa vuole che venga cambiato del testo la Commissione Giustizia.   Dichiarazione di colpevolezza da parte delle autorità pubbliche Dopo il primo articolo, con cui si dà atto dell’integrazione della normativa interna nel rispetto della Direttiva UE 2016/34, il secondo affronta il tema delle “Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale.” La norma in particolare vieta alle pubbliche autorità di utilizzare il termine “colpevole” per indicare un indagato o un soggetto imputato di un reato fino a quando tale condizione non sarà accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.   In caso di violazione di detto divieto all’interessato spetterà il risarcimento del danno e il diritto di ottenere la rettifica di quanto dichiarato, mentre chi ha trasgredito sarà soggetto alle relative sanzioni penali e disciplinari. Se la richiesta di rettifica si rivelerà fondata, chi ha reso la dichiarazione di colpevolezza procederà alla rettifica immediatamente o nel limite massimo della 48 ore dalla richiesta, informando chi ha formulato detta richiesta. L’ autorità dovrà anche rendere pubblica la rettifica nelle stesse modalità con cui ha reso la dichiarazione, se poi non sarà possibile, sarà necessario rendere nota la rettifica in modo che abbia comunque lo stesso rilievo e grado di diffusione. Se poi l’istanza non dovesse essere accolta o se la rettifica non dovesse rispettare le modalità indicate, l’interessato potrà rivolgersi al tribunale e agire con un procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p. per ottenere la pubblicazione della rettifica nelle modalità previste dal presente articolo.   Rapporti del PM con gli organi dell’informazione L’art. 3 dello schema di dlgs interviene invece sull’art. 5 del dlgs n. 106/2006, che contiene le “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero”. Norma dedicata ai rapporti del PM con gli organi dell’informazione e che in virtù delle modifiche (evidenziate in corsivo) previste da questo schema di decreto potrebbe assumere la seguente formulazione: Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.   2 bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato e non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. E’ fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio. bis Nei casi di cui al comma 2 bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 3.   3 ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 2 bis e 3 bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.”   Modificato infine anche l’art 6 comma 1 del dlgs n. 106/2006 , che in virtù delle modifiche previste dovrebbe assumere la seguente formulazione: “Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale (l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato) ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all’art. 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.”   Nuovo articolo dedicato alla garanzia della presunzione d’innocenza Dopo l’articolo 115, all’interno del codice penale, è previsto l’inserimento dell’articolo 115 bis intitolato “Garanzia della presunzione di innocenza.” L’articolo, al comma 1 (fatti salvi casi in cui deve essere dichiarata la penale responsabilità dell’imputato o quando il Pm compie atti finalizzati a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato) vieta che l’imputato e l’indagato vengano indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non venga accertata definitivamente con sentenza o decreto penale irrevocabile di condanna. Il riferimento alla colpevolezza dell’indagato e dell’imputato devono essere limitati da parte dell’autorità giudiziaria nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi, alle sole indicazioni necessarie a soddisfare requisiti, presupposti e condizioni richieste dalla legge.   Se viene violato il comma 1 l’interessato può chiedere la correzione dei vocaboli utilizzati nel termine di decadenza di 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, se necessario a preservare la sua presunzione d’innocenza. Il giudice procede alla correzione con decreto motivato entro 48 ore dal deposito dell’istanza e se la

Investigatore privato_Cassazione: anche l’autovelox mobile ‘invisibile’ va segnalato

Gli Ermellini confermano che anche i dispositivi di rilevazione della velocità con modalità dinamica, come lo Scout Speed, sono sottoposti all’obbligo di presegnalazione Anche i dispositivi di rilevamento della velocità con modalità dinamica, come il c.d. “Scout Speed”, sono sottoposti all’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo stabilito dal Codice della Strada.   Tale obbligo proviene da una norma di rango superiore (legge ordinaria dello Stato) che dunque non può essere derogata da norme di rango inferiore e secondario quali, ad esempio, quelle contenute in decreti ministeriali. Queste ultime, in caso di contrasto, cedono di fronte alla norma superiore e vanno disapplicate dal giudice ordinario. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 29595/2021 respingendo il ricorso del Comune e confermando le pronunce di merito che avevano dato ragione a un conducente, vittoriosamente assistito nei tre gradi di giudizio dall’avv. Fabio Capraro di Treviso.   Postazioni di rilevamento velocità: preventivamente segnalate L’uomo, sanzionato ex art. 142, comma 8, C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, aveva intrapreso le vie legali lamentando il mancato rispetto dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità costituita, nel caso di specie, dal c.d. Scout Speed, installato sulla vettura in dotazione ai Vigili urbani del Comune. Sia in prime che in seconde cure viene confermata l’illegittimità della sanzione amministrativa, stante il mancato rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 142 comma 6-bis, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.   Tuttavia, il Comune contesta tale decisione rappresentando come il decreto del MIT del 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni controllo della velocità, prevedesse l’esonero dall’obbligo di presegnalazione per strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica, come lo Scout Speed. Disposizione poi confermata dal successivo D.M. n. 282 del 13 giugno 2017. L’interpretazione di queste norme, che andrebbero ad esonerare dall’obbligo di preventiva segnalazione i dispositivi rilevamento in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, installati a bordo dei veicoli, ha portato molte amministrazioni a prediligere i rilevatori mobili, come ad esempio lo Scout Speed, in luogo di quelli fissi, ritenendo di poter in tal modo “sfuggire” al vincolo di trasparenza imposto dal Codice della Strada. La Corte di Cassazione smentisce definitivamente questa ricostruzione.   Obbligo generale stabilito da norma di legge Gli Ermellini, respingendo integralmente il ricorso del Comune, precisano che, anche se l’art. 142, comma 6-bis rimette a un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di stabilire le modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, tale previsione attuativa “opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile” previsto dalla stessa disposizione del Codice della strada. Tale norma, spiega il Collegio, “in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicché, ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario”.   Come si legge nell’ordinanza, il disposto di cui all’art. 142, comma 6-bis, C.d.S., rimette al decreto ministeriale la “mera” individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione, né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso. Ed è in tale prospettiva che va apprezzato, secondo la Cassazione, il tenore degli artt. 1 e 2 del menzionato D.M. 15 agosto 2007, previsioni che distinguono le modalità di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo in termini differenti, che possono consistere in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, ovvero in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli.   Niente deroga da norme secondarie Appare evidente, dunque, che “le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”: L’art. 1 del D.M. del 2007 consente, infatti, di adattare le modalità di impiego e di segnalazione al tipo di postazione, contemplando tra l’altro, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout Speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità”, visibili sia frontalmente che da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale. In conclusione, spiega la Cassazione, quanto previsto dall’art. 3 del D.M. del 15 agosto 2007 non può costituire, come affermato dal Comune ricorrente, una legittima deroga al disposto dell’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada.

Agenzia investigativa_Eredità: la quota legittima e la quota disponibile

Come va suddivisa l’eredità tra gli eredi in caso di testamento?   Hai deciso di fare testamento per evitare che, quando non ci sarai più, si scateni una faida tra i tuoi eredi per la divisione dell’eredità. Devi però tenere presente che non puoi disporre liberamente di tutti i beni che ti appartengono tramite testamento. Infatti, l’ordinamento giuridico protegge la posizione dei tuoi parenti più stretti, cosiddetti legittimari o eredi necessari, ai quali riserva una parte di eredità (quota legittima), anche contro la tua volontà. Invece, la restante parte (quota disponibile) puoi assegnarla a chi meglio credi. Ne consegue che per te diventa importante sapere a quanto ammontano nell’eredità la quota legittima e la quota disponibile. Peraltro, se tramite testamento dovessi ledere la quota legittima, i legittimari potranno agire in giudizio mediante l’azione di riduzione. In sostanza, potranno chiedere che vengano annullate le singole disposizioni che ledono la parte di eredità loro spettante e che le quote di legittima vengano ricostituite.   Nell’indicare i gradi di parentela, ovvero l’ordine di successione tra gli eredi necessari, le norme del Codice Civile non stabiliscono un maggiore o minore merito tra coloro che a qualunque titolo hanno avuto legami o relazioni con il defunto, ma richiamano in buona sostanza il vincolo di parentela avuto con lo stesso in vita, indicando, perlomeno in teoria, alcuni soggetti prima di altri in considerazione della particolare valenza affettiva che si reputa di per sé connaturata al rapporto familiare.   Chi sono i legittimari? I legittimari o eredi necessari sono i congiunti più prossimi del testatore. L’articolo 536 del Codice civile li individua espressamente:  nel coniuge;  nei figli (legittimi, naturali ed adottivi);  negli ascendenti (i genitori, se esistenti).   La predetta norma che regola la successione dei legittimari, riserva loro una quota di patrimonio in relazione alla quale la volontà del testatore viene limitata. In tal modo, si ritengono correttamente bilanciate, da un lato, la tutela della famiglia, costituzionalmente garantita, dall’altro, la libertà di ciascuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.   A quanto ammonta la quota riservata ai legittimari? La quota legittima spettante ai legittimari cambia a seconda del tipo di legittimari e del loro numero.   Pertanto, se il testatore lascia:  solo il coniuge, allo stesso spetta una quota legittima che ammonta a 1/2 dell’eredità;  il coniuge e un figlio, la quota legittima spettante a ciascuno di essi è pari a 1/3 del patrimonio ereditario;  il coniuge e due figli o più figli, il primo ha diritto a 1/4 del patrimonio mentre i figli hanno diritto a 1/2 dell’eredità da spartire in parti uguali;  il coniuge e uno o entrambi i genitori o, in loro mancanza, altri ascendenti (ad esempio, i nipoti) ma non lascia figli, al coniuge spetta 1/2 dell’eredità ed ai genitori o agli altri ascendenti spetta 1/4 del patrimonio ereditario.   Se il testatore non lascia il coniuge ma ci sono i figli, la quota legittima ammonta a:  1/2 del patrimonio ereditario, se il figlio è uno solo, anche se vivono entrambi i genitori del defunto;  2/3 dell’eredità divisi in parti uguali, se i figli sono due o più di due, anche se sono in vita tutti e due i genitori del defunto. Se il testatore lascia i genitori o, in loro mancanza, altri ascendenti ma non ci sono il coniuge e i figli, ai genitori/ascendenti spetta 1/3 dell’eredità.   Quota disponibile: a quanto ammonta? La quota disponibile, cioè quella parte di eredità della quale il testatore poteva liberamente disporre, ammonta a: 1/2 dell’eredità, se è presente solo il coniuge ma mancano figli;  1/3 dell’eredità, se ci sono il coniuge e un figlio, anche se sono in vita i genitori del defunto;  1/4 del patrimonio ereditario, se oltre al coniuge sono presenti due o più figli, anche se sono vivi entrambi i genitori del defunto;  1/4 dell’eredità, se oltre al coniuge c’è uno o entrambi i genitori del defunto o, in loro mancanza, altri ascendenti e sono assenti figli.   Se il testatore non lascia il coniuge ma solo un figlio, la quota disponibile è pari a 1/2 del patrimonio ereditario; invece, se ci sono due o più figli, ammonta a 1/3 dell’eredità. Se il testatore lascia solo i genitori o, in loro mancanza, altri ascendenti ma non sono presenti né il coniuge né i figli, la quota disponibile è pari a 2/3 dell’eredità. Se il testatore non lascia il coniuge, figli, genitori o altri ascendenti, può disporre liberamente dell’intero patrimonio ereditario.   Quali sono i diritti del coniuge superstite? Al coniuge del testatore, anche se concorre con altri chiamati all’eredità, spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ovvero la possibilità di continuare a vivere nella casa coniugale, oltre all’uso dei mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comune. Il coniuge separato ma non divorziato ha gli stessi diritti ereditari che sono riconosciuti al coniuge non separato, salvo che gli sia stata addebitata la separazione. In quest’ultima ipotesi, ha diritto solo ad un assegno vitalizio, commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, solo se al momento dell’apertura della successione il coniuge deceduto gli versava gli alimenti. In caso di divorzio, invece, all’ex coniuge non spetta alcunché.  

Investigatore Privato_Mantenimento moglie che sacrifica la carriera per il marito

Una donna che ha rinunciato al lavoro per dedicarsi alla famiglia può avere un assegno più alto dall’ex coniuge che ha avuto successo anche grazie a lei?   Separazioni e divorzi sono il momento della resa dei conti per molte coppie. I coniugi si rinfacciano reciprocamente molti aspetti della vita passata; rivedono e mettono in discussione tutte le scelte fatte durante gli anni di matrimonio. Sanno che questo può pesare sull’addebito della separazione e sull’entità del mantenimento da pagare all’ex coniuge economicamente più debole. Un aspetto che emerge spesso nelle liti è quello della donna che ha rinunciato alle sue aspettative personali per favorire il lavoro dell’uomo, soprattutto quando è prestigioso e ben remunerato, come un professionista, un dirigente o un imprenditore. Quando l’ex moglie si è sacrificata per la carriera del marito il mantenimento va riconosciuto? E l’assegno di divorzio può avere un importo maggiore? La giurisprudenza di solito dice di sì, perché bisogna tenere conto del fatto che la moglie, dedicandosi alla famiglia, alla cura della casa ed alla crescita dei figli, ha contribuito all’accumulo di ricchezza del marito, che grazie a lei è rimasto libero di dedicarsi pienamente ai suoi impegni esterni. Certo, questo elemento non è l’unico che determina la decisione sulla spettanza dell’assegno divorzile e sul suo ammontare, ma indubbiamente influisce molto. Lo dimostra una nuova pronuncia della Cassazione, che ha attribuito un elevato assegno (1.200 euro mensili) a una donna autonoma dal punto di vista economico (aveva lavorato come insegnante in una scuola pubblica), ma che aveva dato un contributo determinante alla vita familiare. Questo aveva permesso al marito di impegnarsi totalmente nella professione, ricavandone lauti guadagni, ai quali è giusto che l’ex moglie divorziata ora partecipi almeno in parte. Vediamo come la Suprema Corte tiene conto, nella determinazione dell’assegno di mantenimento, delle aspettative di carriera sacrificate da un coniuge in favore dell’altro.   Assegno di mantenimento all’ex moglie: quando? Il «mantenimento» dell’ex coniuge è di due tipi: c’è l’assegno di mantenimento, che viene stabilito con la separazione coniugale, e l’assegno di divorzio, che lo sostituisce quando arriva la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le due misure di sostegno economico sono molto diverse tra loro:  l’assegno di mantenimento è basato sulle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi e scatta in favore del coniuge più debole quando c’è un sensibile divario, per garantirgli di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio;  l’assegno divorzile, invece, è una misura assistenziale, compensativa e perequativa disposta a beneficio dell’ex coniuge che, senza sua colpa, non è in grado di mantenersi autonomamente con i propri redditi o attraverso altre disponibilità patrimoniali. Esso prescinde completamente dal vecchio tenore di vita.   Mantenimento e attività lavorativa dell’ex coniuge L’incapacità dell’ex coniuge economicamente debole di mantenersi da sé deve essere oggettiva e incolpevole, cioè non deve dipendere da una cattiva volontà, come avviene quando si rifiuta un lavoro retribuito che si sarebbe in condizioni di svolgere, o si rinuncia a cercarlo. L’assegno divorzile non può diventare una rendita vitalizia, e parassitaria, per vivere comodamente a spese dell’ex coniuge anziché impegnarsi a trovare un’occupazione da cui trarre un reddito. L’incapacità è considerata incolpevole quando la disoccupazione è dovuta a malattie e invalidità che impediscono di ottenere un impiego o anche all’età avanzata (si considera tale quella dai 40/45 anni in su) che preclude l’inserimento nel mondo del lavoro, specialmente se si accompagna ad un basso livello di istruzione e ad una scarsa qualificazione professionale. In tali casi, l’assegno divorzile spetta e viene riconosciuto.   Ex coniuge sacrificato: il mantenimento va aumentato? La giurisprudenza considera incolpevole anche la situazione di difficoltà economica dell’ex moglie che ha rinunciato alle proprie concrete possibilità lavorative per dedicarsi – consapevolmente e d’intesa con il marito – alla gestione della casa e dei figli, così conducendo per un lungo periodo una vita esclusivamente domestica e perdendo, anche per il futuro, la possibilità di trovare un lavoro. Questo criterio viene adottato soprattutto quando il matrimonio cessato aveva avuto una lunga durata e la donna ha ormai raggiunto un’età avanzata. In questi casi, l’assegno di divorzio viene incrementato nell’importo, per renderlo proporzionato all’incremento di ricchezza che il marito ha potuto conseguire grazie al sacrificio della moglie rimasta a casa per molti anni. Di recente, la Corte di Cassazione ha applicato questo criterio, affermando che:  «Ai fini della liquidazione dell’assegno divorzile, deve essere posta attenzione al criterio della formazione del patrimonio dell’altro o di quello comune: l’eventuale squilibrio esistente tra gli ex coniugi va messo in relazione con gli altri parametri di legge, segnatamente al sacrificio delle aspettative professionali per l’assunzione di un ruolo trainante endo-familiare»;  «L’attribuzione dell’assegno divorzile richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, cui si perviene valutando comparativamente le condizioni economiche degli ex coniugi, in considerazione del contributo fornito dal richiedente al patrimonio e, soprattutto, tenendo conto delle aspettative sacrificate».   Aspettative sacrificate di moglie casalinga con colf La nuova sentenza della Corte di Cassazione che ti abbiamo anticipato all’inizio – e che puoi leggere per esteso in fondo a questo articolo – ha allargato ancor più questo riconoscimento e ha stabilito che l’ex moglie casalinga incassa l’assegno di divorzio anche se aveva lavorato in passato come insegnante e in casa c’era una colf che collaborava abitualmente, recandosi con «frequenza plurisettimanale» nell’abitazione familiare. Secondo la Suprema Corte, è determinante il contributo offerto dalla donna nella gestione della vita familiare e nella crescita dei figli, durante i 23 anni di durata del matrimonio: questo apporto ha permesso all’ex marito di dedicarsi completamente alla sua professione (svolta anche all’estero) e di ricavarne grossi guadagni. In questo modo, il ruolo dell’ex moglie è stato fondamentale per la formazione e l’accrescimento del patrimonio familiare e personale del coniuge che aveva ottenuto un notevole successo economico.            

Investigatore privato_Reato di interferenze illecite: ultime sentenze

Reato di interferenze illecite: ultime sentenze   Riprese in spazi condominiali Il socio di uno studio legale che effettua riprese video in spazi condominiali dello stabile, o nelle parti comuni dello studio aperti alla vista, al fine di dimostrare il mancato rispetto del divieto di avvicinamento di altro socio dello studio, non commette il reato di interferenza illecita nella vita privata di quest’ultimo. Cassazione penale sez. V, 19/10/2020, n.32544   Ripresa di immagini attinenti alla vita privata in un ambulatorio medico Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante strumenti di ripresa visiva, si procuri immagini delle parti intime di una paziente sottoposta ad esame diagnostico all’interno di uno studio medico privato e successivamente le diffonda attraverso i “social network”, atteso che il bene giuridico tutelato dall’art. 615-bis c.p. concerne qualsiasi atto che la persona svolga nella vita privata in un luogo riservato. Cassazione penale sez. III, 11/06/2020, n.27990   Ripresa fotografica effettuata dai vigili urbani attraverso cancello semiaperto Non integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al quale è stata esclusa, ai sensi dell’art. 393-bis c.p., l’arbitrarietà della ripresa fotografica effettuata da vigili urbani, attraverso il cancello semiaperto della proprietà del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi). Cassazione penale sez. VI, 05/03/2020, n.9932   Installazione telecamere verso la proprietà altrui: c’è reato di interferenze illecite nella vita privata? Non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata colui che sulla tettoia della propria azienda installi una telecamera idonea a riprendere l’ingresso di un stabilimento industriale di proprietà altrui, laddove non risulti che la telecamera sia in grado di riprendere, non solo l’accesso e l’uscita dei mezzi e le relative targhe, ma anche l’attività lavorativa svolta all’interno dello stabilimento. Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto dal reato ex articolo 615-bis del codice penale l’imputato, tratto a giudizio per aver posizionato una telecamera del sistema di videosorveglianza verso la proprietà altrui. Per il giudice, nello specifico, manca la prova che ci sia stata abusiva captazione di condotte tenute in località protetta, ai sensi della disposizione incriminatrice. Tribunale Nola, 14/01/2020, n.9   Foto scattate nell’abitazione altrui Non integra il reato di illecita interferenza nella vita altrui la condotta di chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, sia quale convivente che ospite occasionale, filmi scene di vita privata. Costituisce infatti elemento rilevante ai fini della sussistenza del reato il fatto che l’agente riprenda immagini di luoghi in cui non sia ammesso, concretizzandosi in tale aspetto l’atto di interferenza nell’ambito privato altrui. Costituiscono poi elementi necessari la compartecipazione dell’autore alle riprese dell’evento ed il disvalore obiettivo delle immagini riprese. Cassazione penale sez. V, 05/07/2019, n.46158   Interferenze illecite nella vita privata In tema di interferenze illecite nella vita privata, l’elemento di illiceità speciale “abusivamente” esclude la rilevanza penale di quelle condotte di ripresa visiva o fotografica che siano realizzabili senza accorgimenti particolari, essendo la vita privata che si svolge all’interno della privata dimora liberamente visibile dall’esterno da parte di condomini dell’edificio frontistante o perspiciente. Cassazione penale sez. III, 10/07/2018, n.372   Chi commette il reato di interferenze illecite nella vita privata? Integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che carpisca, all’interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso, là dove il “partner” non abbia implicitamente o esplicitamente prestato il proprio consenso alla ripresa. In motivazione, la Corte ha precisato che il mancato consenso alla ripresa rende di per sé la condotta indebita, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza del “partner” ignaro. Cassazione penale sez. V, 20/12/2018, n.13384   Chi non commette reato di interferenze illecite nella vita privata? Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l’interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso. Cassazione penale sez. V, 02/05/2018, n.27160   Ambulatorio di un ospedale: deve essere ritenuto luogo di privata dimora? Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 615-bis c.p. ascritto al dipendente ospedaliero ai danni dei pazienti o di colleghi di lavoro, l’ambulatorio di un ospedale deve essere ritenuto quale luogo di privata dimora, essendo il suo uso riservato al personale e ai singoli pazienti che vi sono ammessi, e non essendo sufficiente ad escludere tale qualificazione la circostanza della disponibilità del luogo anche da parte dell’autore dell’indebita interferenza, perché la norma incriminatrice mira a tutelare riservatezza della persona offesa, la quale si trova nel luogo in questione per ragioni, anche temporanee, di salute o di servizio e per le attività strettamente giustificate da tali ragioni, ma non anche per subire interferenze illecite nella sua sfera di riservatezza Cassazione penale sez. III, 24/05/2018, n.47123   Filmare la moglie nella propria dimora senza il suo consenso Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza che essi ne siano in alcun modo partecipi; ne consegue che detto reato non è configurabile allorchè l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione. Fattispecie

Agenzia investigativa_Si può chiedere l’assegno di mantenimento durante la causa?

L’ex coniuge può modificare, in corso di causa o anche in appello per la prima volta, la misura dell’assegno di mantenimento se cambiano le condizioni economiche delle parti.   In una causa di separazione o di divorzio, la domanda volta ad ottenere l’assegno di mantenimento deve essere avanzata all’inizio del giudizio ossia nell’atto di ricorso o nella comparsa di risposta. Non si può integrare o modificare la domanda in corso di causa. Ma cosa succede se, durante il processo, cambiano le condizioni economiche di una delle parti? Ipotizziamo una donna che, all’inizio del giudizio di divorzio, vanti un contratto part-time e che pertanto chieda all’ex marito un assegno mensile di soli 200 euro ma che, dopo qualche mese, prima ancora che il giudice emetta la sentenza, venga licenziata. Potrebbe allora modificare la domanda processuale nonostante il processo sia già iniziato o farlo addirittura per la prima volta in sede di appello? Si può chiedere l’assegno di mantenimento durante la causa? A tale importante domanda ha risposto proprio di recente la Cassazione. Ecco quali sono le regole da applicare in casi come questo.   Modifica delle sentenze e delle domande In generale, una sentenza definitiva (ossia «passata in giudicato») non può più essere oggetto di modifica. Nessun magistrato può giudicare due volte sulla stessa vertenza, neanche se una delle parti ha dimenticato di eccepire questioni importanti nel corso del processo (se ciò è dipeso dall’avvocato scatterà eventualmente una responsabilità professionale di quest’ultimo e l’obbligo del risarcimento). Neanche in appello è possibile presentare nuove domande o prove: il secondo grado serve solo a valutare nuovamente gli stessi fatti decisi in primo grado che si asseriscono giudicati in modo non corretto. Se infatti si introducessero in appello fatti nuovi, per questi non vi sarebbe la possibilità di un ulteriore grado di giudizio. Lo stesso vale in Cassazione. Inoltre, nel processo civile, vige il principio di immodificabilità della domanda introduttiva: una volta fissato il tema del giudizio, le parti non possono ampliarlo introducendo nuove questioni (cosiddetta «preclusione processuale»).   Modifica delle condizioni di separazione o divorzio Le regole appena elencate valgono anche nei giudizi di separazione o divorzio a patto che le condizioni economiche delle parti restino le stesse. Se invece mutano – sia nel corso del processo che al termine dello stesso – allora è ben possibile chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento. In altre parole, nell’ambito delle questioni familiari (e solo per queste), la legge consente di scavallare il principio della “immodificabilità della domanda introduttiva” e della sentenza finale tutte le volte in cui mutino sostanzialmente gli assetti reddituali delle parti. Si pensi al caso di una donna che subisce un licenziamento o a un uomo divenuto invalido e, pertanto, incapace di lavorare.   A tali condizioni, nel corso del processo di primo grado avente ad oggetto la separazione o divorzio: si può modificare l’importo richiesto a titolo di mantenimento; si può chiedere un mantenimento a cui invece si era inizialmente rinunciato con l’atto introduttivo.   Allo stesso modo, nel corso del processo di appello di separazione e divorzio:  si può chiedere un mantenimento che non era stato richiesto in primo grado;  si può chiedere un mantenimento superiore rispetto a quello richiesto in primo grado.   Ed in ultimo, nonostante la sentenza sia divenuta irrevocabile, è possibile chiedere una revisione delle condizioni di separazione e divorzio. Non c’è quindi alcuna preclusione alla modifica delle domande processuali, anche in appello, nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio. E ciò perché la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione o del divorzio presuppongono la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.   L’assegno di divorzio può essere chiesto per la prima volta anche in appello Applicando questi principi, nella pronuncia richiamata in apertura, la Cassazione ha precisato che l’assegno di divorzio può essere chiesto per la prima volta anche in appello tutte le volte in cui i presupposti per ottenere il beneficio maturano nel corso del giudizio.  

Investigatore privato_Responsabilità magistrato: ultime sentenze

Responsabilità civile dei magistrati Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, l. 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dall’art. 6, comma 1, l. 27 febbraio 2015, n. 18, nella parte in cui imporrebbe al Tribunale investito dell’azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato per la responsabilità dei magistrati di trasmettere immediatamente, per il solo fatto della proposizione della domanda giudiziale, sempre e comunque, gli atti del procedimento al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, determinando conseguentemente l’obbligo per quest’ultimo di esercitare l’azione disciplinare per i fatti descritti nella domanda risarcitoria. Un interpretazione sistematica dell’articolo contestato esclude che il Procuratore Generale sia tenuto immancabilmente ad esercitare l’azione disciplinare non appena avesse notizia della pendenza di un giudizio risarcitorio Un volta escluso l’automatismo di avvio dell’esercizio dell’azione disciplinare a seguito della mera proposizione della domanda risarcitoria, l’obbligo di trasmissione degli atti alla Procura generale risulta “innocuo” per gli articoli costituzionali asseritamente lesi, dal momento che permane l’esigenza della verifica circa l’effettiva ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare e, di conseguenza viene meno il timore che il meccanismo possa essere utilizzato in maniera maliziosa da soggetti interessati ad incidere sull’indipendenza e sulla serenità di giudizio del magistrato. Corte Costituzionale, 23/07/2021, n.169 Accertamento dei fatti contenuti in sentenza penale passata in giudicato In tema di rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di condanna disciplinare del magistrato – impugnata da quest’ultimo per essere stato assolto, per insussistenza del fatto, dai reati di concussione e violenza sessuale – essendo stato accertato in sede penale che nella sua veste di pubblico ministero aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il coniuge di persona da lui sottoposta a richiesta di misura cautelare personale, circostanza che rilevava sotto il profilo della sua responsabilità disciplinare per violazione dell’obbligo di astenersi). Cassazione civile sez. un., 16/07/2021, n.20385 Gravi scorrettezze In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, rientrano nella nozione di grave scorrettezza (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del Dlgs 109/2006), anche quelle condotte che, pur se non compiute direttamente nell’esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegate a contegni precedenti o anche solo in fieri, involgenti l’esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutte parte di un modus agendi contrario ai doveri del magistrato. (Nella specie, la Suprema corte, in applicazione del principio che precede, ha confermato la sentenza disciplinare di condanna del Presidente di un collegio di corte d’assise che in occasione di una cena organizzata pochi giorni prima della camera di consiglio, si era espresso sul tema della responsabilità civile dei magistrati e aveva affermato che la riforma di un’eventuale sentenza di condanna avrebbe esposto anche i giudici non togati a conseguenze patrimoniali, fornendo informazioni inesatte, atteso il diverso regime della responsabilità dettato per i giudici popolari, ed esprimendosi con modalità comunicative che erano idonee a coartare, secondo una valutazione ex ante, la libertà di determinazione degli stessi giudici popolari). Cassazione civile sez. un., 14/07/2021, n.20042 Responsabilità del magistrato di ultima istanza La questione relativa all’assoggettabilità (necessaria o meno) al procedimento speciale previsto dalla l. 117/1988 delle azioni in cui la responsabilità dedotta in giudizio riguarda la violazione del diritto dell’Unione, con particolare riferimento all’obbligo del giudice di ultima istanza di provvedere al rinvio pregiudiziale, esige un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia; si versa, invero, in questione di massima di particolare importanza, in ragione, sia degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essa scaturiscono, sia dell’importanza delle decisioni della Corte di Giustizia che hanno indotto il legislatore a modificare la l. 117/1988. Cassazione civile sez. III, 06/07/2021, n.19037 Responsabilità disciplinare magistrato In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l‘obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati dalla laboriosità o capacità dell’incolpato, dalle sue gravose condizioni lavorative o dall’eventuale strutturale disorganizzazione dell’ufficio di appartenenza, né può reputarsi integrata l’esimente della “scarsa rilevanza” del fatto, di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, a fronte di una lunga privazione della libertà personale dell’imputato, per la sola evenienza della concomitante negligenza del funzionario di cancelleria o dell’indiscusso impegno e capacità del magistrato o del disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura, elementi inidonei a determinare l’inoffensività della condotta. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato la decisione di merito che – sulla base del ragionevole affidamento riposto dal magistrato sul corretto adempimento dei compiti di cancelleria, della sua figura professionale, dell’unicità dell’episodio, dell’avvenuta sostituzione della misura detentiva con quella degli arresti presso una struttura di accoglienza, delle dichiarazioni scritte dell’imputato circa l’assenza di pregiudizio, della mancanza di istanze di revoca o modifica della misura – aveva formulato un giudizio di scarsa rilevanza del fatto, nonostante l’illegittima privazione della libertà personale dell’imputato per 578 giorni). Cassazione civile sez. un., 23/06/2021, n.17985 Violazione di legge nell’esercizio delle funzioni In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del CSM