All’ex marito con più disponibilità l’obbligo di pagare il canone di locazione dell’immobile assegnato alla ex moglie in quanto genitore collocatario

 

La Cassazione torna ad occuparsi di problematiche economiche legate al divorzio nell’ordinanza n. 12058/2020, in cui conferma la decisione del giudice di seconde cure di eliminare l’obbligo del marito al mantenimento alla ex moglie che lavora, ma di gravarlo del pagamento dei canoni di locazione dell’immobile in cui abita la donna con le figlie, in quanto genitore collocatario.

La Corte d’Appello infatti riforma la decisione di primo grado resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e revoca l’assegno mensile di 600 euro per la moglie, lasciando a carico del marito le altre condizioni relative al mantenimento delle figlie e al pagamento dei canoni di locazione della casa assegnata alla ex.

 

L’ex marito insoddisfatto dall’esito del giudizio però ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso:

 

 

 

Ricorre in via incidentale anche la moglie, opponendosi al mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore, visto che il marito è titolare di un reddito mensile di 6000 euro.

La Cassazione con l’ordinanza n. 12058/2020 respinge entrambi i ricorsi dei coniugi perché infondati. Per gli Ermellini il giudice dell’impugnazione non ha trascurato nessuno degli elementi allegati dalle parti.

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