Investigatore Privato_Adulterio: coniuge risarcito anche senza addebito della separazione

Non è indispensabile l’addebito della separazione per risarcire il coniuge tradito.   Negli anni la giurisprudenza si è soffermata in diverse occasioni sulle conseguenze dell’infedeltà nei rapporti tra i coniugi. L’art. 143 c.c. precisa come dal matrimonio derivi l’obbligo reciproco alla fedeltà, oltre che all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Il tradimento può anche essere motivo di addebito della separazione qualora la relazione sia naufragata per colpa del coniuge fedifrago, in pratica qualora il giudice accerti che il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (cfr. art. 151 c.c.) abbia assunto specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale.   Quando l’infedeltà fa scattare il risarcimento del danno   La giurisprudenza di legittimità si è spinta al punto da riconoscere al coniuge tradito un vero e proprio risarcimento del danno. In particolare, è stato spiegato come i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, quali quelli previsti dall’articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall’art. 1, comma 11, L. n. 76/2016), abbiano natura giuridica vera e propria. Pertanto, ove la relativa violazione cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, vi saranno gli estremi dell’illecito civile e ciò potrà determinare il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., ma a tal fine non sarà necessario l’addebito della separazione. Infatti, la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè e automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria.   Lesione di un diritto fondamentale della persona   La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva. Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, a condizione che sia avvenuta una lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità (Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n. 8862/2012).   Quando si ha un danno non patrimoniale da adulterio   Trattasi di conclusione recentemente ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia che, nella sentenza n. 558 del 24 giugno 2020 (qui sotto allegata), ha rammentato che si ha illecito endofamiliare in caso di comportamenti illeciti commessi da persone legate da vincoli famigliari. Nel caso di specie, il marito evidenziava come la ex moglie gli aveva nascosto di essere rimasta incinta di un altro. In tal caso, il comportamento lesivo di un diritto fondamentale della persona e la sua particolare gravità, non vengono ricondotti alla mera e semplice violazione del dovere di fedeltà, ovvero all’esistenza di una relazione extraconiugale. Questa sarebbe rilevante ex art. 143 c.c. nell’ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe di per sé fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in assenza di modalità insultante e ingiuriosa. Invece, spiega il Tribunale, elemento costitutivo della domanda risarcitoria diventa la consapevolezza della ex di essere rimasta incinta a causa della relazione extraconiugale, poiché la mera infedeltà non è di per sé idonea a fondare la domanda risarcitoria. Il marito avrebbe dunque dovuto dimostrare, anche in via presuntiva, che la donna fosse consapevole di essere rimasta incinta di un altro, ma non avendo fornito alcuna prova in tal senso, la sua domanda viene rigettata. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_10 cose a cui fare attenzione per evitare una truffa

Le truffe più diffuse e come riconoscerle: prezzi troppo vantaggiosi, phishing, promesse di facili guadagni, diete miracolose, ricatti per email. Truffe e truffatori sono dietro l’angolo, soprattutto oggi che tutto passa per internet: basta un passo falso in rete per poter cadere preda di subdoli figuri che, celandosi dietro email, messaggi, chat e download di dubbia provenienza, cercano di entrare nel portafogli (virtuale) delle persone. La regola aurea da seguire è molto semplice: diffidare sempre, soprattutto se l’affare appare troppo conveniente oppure sospetto. Questo efficientissimo precetto potrebbe però essere insufficiente se il truffatore è particolarmente abile. Ecco allora che diventa opportuno seguire più di un precetto e, soprattutto, fare attenzione a tante piccole circostanze che, messe insieme, possono fornire il quadro completo della truffa da evitare. Se l’argomento suscita il tuo interesse, ti consiglio vivamente di proseguire nella lettura: vedremo insieme a cosa fare attenzione per non incorrere in una truffa. Offerta troppo vantaggiosa La prima cosa a cui fare attenzione per evitare di incappare in un raggiro bello e buono è il tipo di offerta: se essa si presenta incredibilmente vantaggiosa, allora occorre diffidare e aprire bene gli occhi. Per offerta vantaggiosa possiamo intendere tanto il prezzo d’acquisto quanto qualsiasi altra condizione che renda inverosimile l’affare: pensa al nuovissimo cellulare di ultima generazione offerto a poche decine d’euro, oppure a un cimelio antico fatto giungere dall’estero solamente per te, o ancora al prezioso dipinto misteriosamente posseduto dal venditore. Luogo o venditori sospetti Un altro indizio che deve metterti all’erta allorquando ti accingi a effettuare un acquisto è quello riguardante le condizioni del luogo ove avviene la transazione. Se acquisti gioielli nel retro di un negozio per animali, renditi conto che probabilmente qualcosa non quadra e che quelli che ti stanno spacciando per diamanti sono probabilmente zirconi, mentre gli smeraldi sono fondi di bottiglia. Allo stesso modo, presta attenzione alle condizioni in cui si presenta il venditore: l’abito non fa il monaco, ma spesso la prima impressione è quella esatta. Se colui che ti sta vendendo qualcosa non ti convince, ad esempio perché tratta beni di lusso mostrando una scarsissima cura per il suo vestiario e la sua igiene, allora lascia perdere: potrebbe trattarsi di un truffatore. Pagamento in anticipo senza vedere la merce Trucco vecchio come il mondo ma sempre efficace, molti truffatori si fanno pagare prima di far vedere la merce all’acquirente. In casi del genere, la truffa potrebbe essere dietro l’angolo. Evitarla è molto semplice: lo scambio deve avvenire immediatamente, sotto gli occhi di entrambe le parti. Insomma, il vecchio detto “pagare moneta e vedere cammello” è più che mai valido ancora ora. Una truffa classica è quella di chi si fa mandare i soldi in anticipo con la scusa di dover sbloccare un pacco alla frontiera oppure di dover pagare dazi doganali per far arrivare la merce a destinazione. Poiché oggi gran parte delle transazioni avviene a distanza, è difficile ottenere la simultaneità di pagamento e consegna del prodotto. Pertanto, se acquisti online, effettua il pagamento in maniera sicura e tracciabile. Ciò ci rimanda alla prossima cosa a cui fare attenzione per evitare una truffa. Modalità di pagamento sospette Oggi la moneta elettronica prevale sul vecchio contante. Pertanto, puoi tranquillamente pretendere che una transazione avvenga secondo modalità di pagamento tracciabili: bonifico, carta di credito, assegno, ecc. Anche in questi casi, però, la truffa potrebbe essere dietro l’angolo. Ti spiego perché. Quando si effettuano acquisti a distanza, è praticamente inevitabile pagare con carte di credito o bonifici. Una modalità sospetta di pagamento potrebbe essere la ricarica della carta prepagata (ad esempio, della Postepay). Sebbene anche questo tipo di pagamento sia tracciabile, non va dimenticato che le carte prepagate, non poggiandosi su un conto, sono molto meno sicure per risalire al suo titolare, in quanto esse, una volta utilizzate per scopi illeciti, vengono poi gettate. Oggi, peraltro, anche le carte prepagate sono munite di codice Iban: pertanto, anche un bonifico potrebbe essere diretto a una prepagata per poi sparire. In casi del genere, per capire se il pagamento avviene su un conto corrente o su una prepagata, può essere utile effettuare un controllo dell’Iban. Le forze dell’ordine non vendono calendari Una truffa telefonica molto in voga è quella del calendario di polizia. In pratica, una persona che si spaccia per poliziotto ti contatta dicendoti che puoi comprare, pagando direttamente al corriere, il calendario della Polizia di Stato italiana. Ma non solo: oltre al calendario, il sedicente poliziotto aggiunge anche gagliardetti vari, adesivi per l’auto e codici utili per conoscere la legge. Ciò che devi fare è solamente dare il tuo indirizzo e provvederanno loro (cioè i truffatori) a farti recapitare un pacco contenente i beni promessi. In cambio, è previsto il pagamento di qualche centinaio d’euro. Ovviamente si tratta di una truffa: le forze dell’ordine non fanno vendite telefoniche o porta a porta. Il pericolo che si cela dietro questa tipologia di raggiro è di soccombere alle insistenze di una persona che si qualifica come poliziotto e che, pertanto, si ammanta di autorità. Email sospette: phishing La truffa online per eccellenza ha un nome: phising. Il phishing consiste nell’invio di una comunicazione contenente il logo contraffatto di un istituto di credito o di altra istituzione economica, e nella quale si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico (tipo, disattivazione conto oppure account). Solitamente nel messaggio, per rassicurare l’utente, è indicato un link che rimanda solo apparentemente al sito web dell’istituto di credito o del servizio a cui si è registrati. In realtà il sito a cui ci si collega è stato preparato in modo da assomigliare a quello originale. Qualora l’utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella disponibilità dei truffatori. Anche in questo caso, occhio all’email sospetta. Innanzitutto, la maggior parte delle email di questo tipo viene inserita automaticamente dalla casella di posta elettronica all’interno della cartella dedicato allo spam, cioè alle comunicazioni

Investigatore Privato_Fondo patrimoniale fatto molto tempo fa si può aggredire?

Anche dopo cinque anni si può pignorare la casa inserita nel fondo patrimoniale se il debito è inerente a bisogni della famiglia.   Una donna ha istituito, circa 15 anni fa, insieme al marito, un fondo patrimoniale in cui i due hanno messo la casa dove attualmente vivono. Ora, però, la donna ha contratto una serie di debiti per via dell’attività commerciale svolta. Teme, pertanto, che i creditori possano pignorare l’immobile nonostante il decorso di tutto questo tempo. Il fondo patrimoniale fatto molto tempo fa si può aggredire? Per comprendere la risposta dobbiamo svolgere alcuni preliminari chiarimenti che aiuteranno a districarsi meglio nella materia.   Fondo patrimoniale: a che serve?   Il fondo patrimoniale è uno strumento che serve a rendere non impugnabili i beni immobili, i mobili registrati e i titoli di credito che in esso sono stati inseriti. Lo scopo è asservire tali beni e i relativi frutti (ad esempio, i canoni di affitto) ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale, che può essere costituito solo da coppie sposate o che abbiano contratto un’unione civile, necessita di un atto notarile. Il costo si aggira sui mille euro o poco più. Affinché abbia effetto nei confronti dei creditori, il fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio, adempimento questo cui provvede il notaio ma senza il quale il fondo non determina il vincolo di impignorabilità. Quindi, bisognerà fare molta attenzione a che tale passaggio venga compiuto nel più breve tempo possibile dalla stipula. Nel momento in cui la coppia ha figli, il fondo patrimoniale non può più essere revocato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare. Se la coppia si separa, il fondo si scioglie, ma se ci sono figli minori il fondo permane fino alla loro maggiore età.   Effetti del fondo patrimoniale   Nel momento in cui viene costituito il fondo patrimoniale, tutti i beni in esso inseriti diventano impignorabili per quei debiti contratti per bisogni voluttuari o per scopi di investimento. Invece, tutti i debiti contratti per bisogni della famiglia – come spese di istruzione, di salute, per l’acquisto della casa, ecc. – sono insensibili al fondo patrimoniale: dunque, i relativi creditori non troveranno alcun limite al pignoramento della casa o degli altri beni inseriti nel fondo patrimoniale. Tanto per fare un esempio, se un padre, dopo aver istituito un fondo patrimoniale, non paga il condominio, l’avvocato nominato dall’amministratore potrà pignorargli e mettere all’asta l’appartamento in questione in quanto il debito non adempiuto (quello cioè contratto con il condominio) si considera inerente ai bisogni primari della famiglia. Se, invece, il debito dovesse nascere dall’obbligazione contratta per un viaggio di piacere o un investimento, i beni inseriti nel fondo patrimoniale sarebbero al riparo da ogni aggressione. Il concetto di bisogni della famiglia, che rende il fondo patrimoniale aggredibile per i relativi debiti, è stato esteso a dismisura dalla giurisprudenza, sicché ora vi si ricomprendono anche i debiti con il fisco (quindi, quelli conseguenti al mancato pagamento delle tasse e delle cartelle esattoriali) e quelli derivanti dall’attività lavorativa (sia essa professionale o imprenditoriale).   Fondo patrimoniale fatto tanto tempo fa: si può aggredire?   Una persona fa, nel 2005, un fondo patrimoniale. Nel 2015, la sua attività di lavoro chiude per una serie di debiti. I creditori in questo caso possono pignorare i beni del fondo patrimoniale, in quanto le obbligazioni insolute attengono a bisogni della famiglia (il lavoro). Pertanto, il fatto che il fondo sia stato istituito molto tempo prima è del tutto irrilevante. Una persona contrae un grosso debito con un’altra per poter finanziare alcune importanti spese per la propria casa. Dopo poco tempo, istituisce un fondo patrimoniale. Da questo momento, decorrono 10 anni durante i quali il creditore si limita a inviare una sola lettera di sollecito per interrompere i termini della prescrizione. Il creditore muore e al suo posto intervengono gli eredi che esigono il pagamento. Anche in questo caso, i creditori potranno aggredire il fondo patrimoniale. Dunque, tutte le volte in cui il debito è sorto per esigenze inerenti ai bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale – anche se costituito ormai da più di cinque anni – non può costituire uno schermo alle azioni dei creditori e l’immobile in esso inserito potrà ugualmente essere pignorato. E questo anche senza l’esercizio dell’azione revocatoria. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore privato_Quanto tempo occorre per separarsi?

I tempi necessari per ottenere la pronuncia della separazione consensuale o giudiziale.   Tu e tuo marito avete deciso di porre fine al vostro matrimonio. È inutile continuare una relazione quando non c’è più un sentimento reciproco. Inoltre, non vedi l’ora di iniziare una nuova vita e buttarti tutto alle spalle. Ma quanto tempo occorre per separarsi? I tempi variano a seconda della procedura scelta. Se la coppia decide di separarsi consensualmente, i tempi sono molto più rapidi. In caso di separazione giudiziale, invece, i tempi si allungano notevolmente perché si instaura una causa, durante la quale è necessario compiere un’attività istruttoria (testimoni da sentire, documenti da acquisire, ecc.). Le tempistiche, inoltre, variano anche da tribunale a tribunale. Nell’articolo che segue cercheremo di capire esattamente quanto tempo occorre per separarsi e quali effetti si producono.   Cos’è la separazione?   La separazione rappresenta una fase transitoria della crisi coniugale, durante la quale vengono sospesi alcuni effetti del matrimonio in attesa di una riconciliazione o del divorzio. Con la separazione, quindi, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma non abitano più insieme. La separazione può essere chiesta dal marito o dalla moglie, sia congiuntamente che separatamente.   Tipologie di separazione   La separazione può essere:  consensuale: quando c’è un accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione (ad esempio, sul mantenimento, sui figli minori, sulla casa coniugale, ecc.). Detto accordo è contenuto in un ricorso che dovrà essere depositato in tribunale. Entro 5 giorni, verrà fissata la data di udienza dove i coniugi dovranno comparire personalmente dinanzi al presidente del tribunale. A quel punto, il giudice dovrà verificare che l’accordo sia equo e risponda agli interesse dei figli. In caso di esito positivo, emette il decreto di omologazione. In alternativa, se vi è accordo, i coniugi possono anche scegliere di avvalersi della negoziazione assistita dagli avvocati oppure separarsi con una dichiarazione resa dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello Stato civile;  giudiziale: quando manca l’accordo dei coniugi. In tal caso, anche un solo coniuge può chiedere la separazione quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Sia nella separazione consensuale che giudiziale, il giudice dovrà tentare una conciliazione tra coniugi.   Quanto tempo occorre per separarsi?   Come già anticipato in premessa, i tempi della separazione variano a seconda che si scelga la separazione consensuale oppure la separazione giudiziale. Nel primo caso, infatti, il tempo che occorre per la separazione va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6/7 mesi. Tutto dipende comunque da quanto lunghe e complesse saranno le trattative sulle condizioni di separazione. Può capitare che i coniugi si trovino subito d’accordo oppure potrebbe passare molto tempo prima che i coniugi riescano a trovare una soluzione che vada bene per entrambi. Quindi, se ci sono delle questioni complesse (ad esempio, relative all’affidamento dei figli), i tempi saranno dilatati pur trattandosi di una separazione consensuale. Nella separazione giudiziale, invece, i tempi sono molto più lunghi perché si instaura una causa durante la quale ci sarà un’attività istruttoria (ad esempio, verrano sentiti testimoni, ci saranno documenti da acquisire, indagini fiscali e così via). Tale attività servirà al giudice per prendere la sua decisione in merito alla separazione. In questo caso, difficilmente i tempi sanno inferiori ai 2 anni.   Quali sono gli effetti della separazione?   La separazione produce effetti sia sul piano personale sia sul piano patrimoniale. In particolare:  viene meno l’obbligo di coabitazione: quindi, i coniugi sono autorizzati a vivere ciascuno per conto proprio;  si attenua il dovere di fedeltà. In altre parole il coniuge separato può avere una nuova relazione sentimentale purché ciò non leda la dignità dell’altro;  è previsto un assegno di mantenimento a favore del coniuge privo di redditi adeguati. Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione avrà diritto a percepire solo un assegno alimentare (cioè una somma necessaria al suo sostentamento) qualora ci siano i presupposti (ad esempio, lo stato di bisogno);  si scioglie la comunione legale dei beni;  i figli nella maggior parte dei casi verranno affidati ad entrambi i coniugi (affidamento condiviso) con collocazione prevalente presso uno dei due genitori. Verrà invece disposto l’affidamento esclusivo qualora uno dei coniugi sia totalmente inadeguato al suo ruolo di genitore;  la casa coniugale verrà assegnata al coniuge che convive con i figli (in genere la madre). In tal caso, l’altro genitore dovrà trovare un altro appartamento dove trasferirsi. In presenza dei figli, infatti, prevale il loro interesse a non cambiare l’habitat familiare;  non cessano gli obblighi di entrambi i coniugi di istruire, mantenere ed educare i figli.   Dalla separazione al divorzio: quanto tempo deve passare?   Devi sapere che la legge ha ridotto notevolmente i termini per addivenire al divorzio. In passato, infatti, erano necessari 3 anni dalla separazione. Pertanto, potrai chiedere il divorzio trascorsi:  6 mesi, se la separazione è stata consensuale; 12 mesi, se la separazione è stata giudiziale. Per la separazione consensuale o giudiziale, il termine inizia a decorrere dall’udienza di comparizione dinanzi al presidente del tribunale; per la negoziazione assistita, invece, dalla data certificata nell’accordo di separazione; in caso di separazione davanti all’ufficiale di Stato civile, dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_ L’addebito della separazione per infedeltà coniugale

Addebito della separazione per infedeltà coniugale: presupposti, evoluzione giurisprudenziale e conseguenze   In materia di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. In sostanza, la violazione ai doveri nascenti dal matrimonio deve essere la causa determinante la crisi coniugale.   La valutazione del giudice di merito   Sarà il Giudice di merito a dover accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.   Addebito separazione: il nesso di causa-effetto   La parte richiedente l’addebito deve fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza fino a determinare la separazione. In tema di onere della prova la giurisprudenza ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione.   Il concetto di fedeltà coniugale   Il concetto di fedeltà coniugale va comunque inteso in modo non restrittivo nel senso che può accadere che una relazione seppur non “consumata sotto un profilo sessuale” possa assumere connotati particolarmente intimi, tali da far ritenere il rapporto come incompatibile con gli obblighi di fedeltà (ma anche di assistenza morale) nascenti dal matrimonio. L’assiduità, l’estrinsecazione, l’intensità e la “pubblicità” di tali relazioni “extra – coniugali sono tutti elementi che debbono necessariamente essere presi in considerazione dal giudice di merito ai fini della pronunzia di addebito. Oltre agli aspetti soggettivi legati alla “sensibilità personale” della vittima vi sono elementi oggettivi che possono rappresentare un metro di valutazione della gravità della violazione, specie quando si tratti di effettuare una comparazione tra violazioni contrapposte di obblighi nascenti dal matrimonio poste in essere da entrambi i coniugi. Un relazione extra coniugale consumata con assiduità, alla luce del sole, magari esternata e comunicata per mezzo di social network è indicativa non solo di un maggior disvalore da parte del soggetto agente ma corrisponde anche ad una presunta maggiore lesione dell’onore e della dignità del coniuge “tradito”. La casistica è molto ampia e sul punto vi è un ampissimo margine di discrezionalità del giudice di merito. Le modalità di manifestazione della violazione sono infatti elementi fondamentali da tenere in considerazione ai fini della valutazione della gravità del comportamento e gli effetti pregiudizievoli in capo alla vittima vanno tenuti in debita considerazione ai fini dell’addebitabilità della separazione anche se il giudice, non trattandosi di una causa risarcitoria, non sarà tenuto ad accertare il grado e l’intensità della lesione in capo alla “vittima”.   Addebito della separazione: le conseguenze   L’addebito della separazione non comporta un obbligo di risarcimento in capo al “coniuge colpevole” (l’effetto principale dell’addebito è la perdita del diritto al mantenimento). L’addebito della separazione, pur non essendone il presupposto necessario, può però aprire la strada ad una successiva causa risarcitoria per risarcimento dei danni endofamiliari. Ai fini della risarcibilità deve trattarsi di un danno a diritti costituzionalmente garantiti come il diritto alla salute. La causa non può essere proposta unitamente alla domanda di separazione ed il giudice adito per la richiesta di danni endo familiari dovrà procedere prima ad accertare l’eventuale responsabilità, poi a valutare se la violazione effettuata ha determinato una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ed infine ad accertare il grado e l’entità della lesione. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Agenzia investigativa_Licenziato il dirigente che usa la propria posizione per molestare una donna

Per la Cassazione, va licenziato per molestia il dirigente che attira nel suo ufficio una donna con la promessa di un lavoro e poi la molesta   La Cassazione con la sentenza n. 14811/2020  conferma il licenziamento intimato da un Comune a un suo Dirigente per aver molestato sessualmente una donna nel suo ufficio dopo averla attirata con la promessa di un lavoro. La Corte d’Appello precisa che il licenziamento è stato irrogato perché il dipendente, con qualifica di dirigente, al di fuori dell’orario di lavoro, si è recato nel suo ufficio in compagnia di una signora, attirata con la scusa di procurarle un impiego e di aver invece messo in atto nei confronti della donna atti di molestia sessuale. Dopo un attento esame dei motivi di doglianza sollevati dal dipendente, la Corte ritiene proporzionato il recesso del datore a causa dell’elemento intenzionale della condotta e delle sua gravità, elementi dai quali emerge un evidente disinteresse dei principi generali di correttezza e integrità, ancora più significativi se si considera il ruolo dirigenziale ricoperto dallo stesso.   Licenziamento sproporzionato?   Il dirigente licenziato non avendo altre strade ricorre in Cassazione sollevando ben sette motivi di ricorso tra i quali meritano di essere menzionati soprattutto i seguenti.  Con il quarto lamenta il mancato accoglimento da parte della Corte del motivo con cui è stata fatta valere la nullità del licenziamento a causa dell’omessa e contestuale comunicazione all’interessato da parte del Segretario generale del Comune della segnalazione (pur eseguita nei 5 giorni previsti insieme alla necessaria documentazione) all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, con conseguente lesione dei diritti di difesa del dipendente. Con il sesto evidenzia che la Corte ha ritenuto i verbali della Polizia prove legali di fatti e circostanze oggetto di percezione sensoriale e quindi in grado di produrre un errore di fatto. Con il settimo contesta infine l’irrogazione del licenziamento avvenuto in violazione del CCNL dei Dirigenti Regioni e autonomie locali, che in caso di minaccia e molestie di carattere sessuale lesive della dignità della persona prevede misure conservative, tanto più che la mancata presenza di altri dipendenti nel Comune non ha prodotto un danno all’immagine della PA.   Va licenziato il dirigente che usa la propria posizione per molestare   La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14811/2020 rigetta il ricorso per le seguenti ragioni.  Il quarto motivo non può essere accolto perché “in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico dipendente, la comunicazione all’interessato della trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura all’UPD, prevista dal dlgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 3, ha una funzione meramente informativa, sicché gli effetti dell’eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente.”  Inammissibile il sesto motivo perché si sostanzia in una critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito per quanto riguarda il valore di prova attribuito ai verbali di Polizia giudiziaria, non censurabile in sede di legittimità nei termini avanzati dal ricorrente.  Non merita accoglimento neppure il settimo motivo perché si sostanzia in una richiesta di rivisitazione del giudizio di proporzionalità del licenziamento in riferimento agli addebiti contestati e perché, come sostenuto in diverse occasioni dalla stessa Cassazione “le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non sono vincolanti per il giudice di merito, essendo quelle della giusta causa e del giustificato motivo nozioni legali.” Come evidenziato inoltre nella sentenza impugnata le disposizioni del Contratto collettivo che prevedono misure conservative, sia per le minacce che per le molestie, non sono state considerate vincolanti in quanto nel caso di specie è stata data maggiore rilevanza alla gravità della condotta del dipendente, che si è avvalso della sua qualifica dirigenziale per attirare la denunciante. Un comportamento che, alla luce di tutti gli elementi raccolti, ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario del datore nei suoi confronti. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigazioni Private_Un condomino può installare una telecamera?

Condominio: regole sulla videosorveglianza.   L’installazione di un sistema di telecamere condominiali richiede, innanzitutto, una votazione dell’assemblea nella quale va ottenuto il consenso della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio. In secondo luogo, c’è bisogno dei cartelli di avviso da posizionare in luoghi visibili. Ma soprattutto l’accesso alle registrazioni è consentito solo all’amministratore e i tempi di conservazione delle immagini sono contingentati (massimo 48 ore). Tutti questi ostacoli possono essere un disincentivo; ad essi, peraltro, vanno poi aggiunti i costi dell’eventuale collegamento a una centrale di vigilanza privata, vero e proprio deterrente per i ladri. Ed allora sarà capitato a tutti chiedersi se, indipendente dal sistema di videosorveglianza condominiale, un condomino può installare una telecamera sulla porta di casa, a difesa della sua proprietà. La risposta è abbastanza banale e semplice: sì. Ma ci sono delle condizioni da rispettare, condizioni diverse da quelle invece previste per gli impianti di natura condominiale. Li elencheremo qui di seguito.   Obblighi del condomino che vuol installare una telecamera di videosorveglianza   È legale, per come abbiamo appena detto, l’impianto di videosorveglianza “autonomo”, distinto da quello condominiale, di proprietà di un solo condomino. Ciascuno dei proprietari di appartamento potrà quindi dotarsi di una propria telecamera, sia essa collegata allo smartphone, a un sistema di registrazione a circuito chiuso, a una centrale di vigilanza privata.   Posizionamento della telecamera La telecamera può essere installata sulla porta di casa, in direzione dello zerbino, oppure in un altro angolo del pianerottolo e poi puntata in direzione della porta di casa. Le pareti del pianerottolo, è vero, sono di proprietà comune, ma il codice civile consente di farne un uso anche individuale, se ciò non compromette la staticità dell’immobile e non impedisce agli altri condomini di fare altrettanto. Il fatto di “impossessarsi” (se così vogliamo dire) di una piccola fetta di parete condominiale non è né vietato, né sottoposto al previo nulla osta dell’assemblea.   Cartello con avviso della telecamera del singolo condomino A differenza della telecamera condominiale che, come abbiamo detto, deve essere segnalata con apposito cartello, quella privata del singolo condomino non richiede tale adempimento. Non bisogna, quindi, avvisare i terzi o gli altri condomini della presenza dell’obiettivo.   Inquadratura e angolo di ripresa La telecamera del singolo condomino può restare accesa 24 ore su 24, tuttavia non può inquadrare le parti comuni dell’edificio, risolvendosi così in uno strumento di controllo degli altri condomini. L’angolo di inquadratura, che per necessità dovrà comunque essere puntato sul pianerottolo e, quindi, su una parte comune, non può però sconfinare verso le scale o l’ascensore (in modo da sapere chi sale e chi scende) o, peggio, verso la porta del dirimpettaio. Secondo la giurisprudenza, le telecamere di videosorveglianza privata vanno rimosse anche se finiscono per inquadrare solo i piedi di coloro che percorrono le parti comuni dell’edificio. L’assembla può comunque autorizzare l’installazione di una telecamera privata che inquadri anche le parti comuni, ma non anche quelle private di altri condomini.   Tempi di conservazione dei filmati A differenza di quanto avviene con le telecamere condominiali, per quelle private non sono previsti tempi massimi di conservazione delle immagini, ma queste non possono chiaramente essere diffuse. Non possono cioè essere pubblicate su internet o inoltrate tramite chat. Possono, tuttavia, essere consegnate alle autorità (polizia, carabinieri, giudice) nel caso in cui siano necessarie per far valere un proprio diritto. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_Adulterio: coniuge risarcito anche senza addebito della separazione

Non è indispensabile l’addebito della separazione per risarcire il coniuge tradito.   Negli anni la giurisprudenza si è soffermata in diverse occasioni sulle conseguenze dell’infedeltà nei rapporti tra i coniugi. L’art. 143 c.c. precisa come dal matrimonio derivi l’obbligo reciproco alla fedeltà, oltre che all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Il tradimento può anche essere motivo di addebito della separazione qualora la relazione sia naufragata per colpa del coniuge fedifrago, in pratica qualora il giudice accerti che il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (cfr. art. 151 c.c.) abbia assunto specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale.   Quando l’infedeltà fa scattare il risarcimento del danno   La giurisprudenza di legittimità si è spinta al punto da riconoscere al coniuge tradito un vero e proprio risarcimento del danno. In particolare, è stato spiegato come i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, quali quelli previsti dall’articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall’art. 1, comma 11, L. n. 76/2016), abbiano natura giuridica vera e propria. Pertanto, ove la relativa violazione cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, vi saranno gli estremi dell’illecito civile e ciò potrà determinare il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., ma a tal fine non sarà necessario l’addebito della separazione. Infatti, la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè e automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria.   Lesione di un diritto fondamentale della persona   La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva. Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, a condizione che sia avvenuta una lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigazioni Private_Pirateria digitale: quanti danni provoca

Il costo del fenomeno per l’industria legale dei contenuti audiovisivi, per gli introiti dello Stato e per il Pil italiano è di oltre un miliardo di euro l’anno.   Il costo della pirateria digitale audiovisiva in Italia supera il miliardo di euro di danni: lo rivela una ricerca compiuta da Favap-Ipsos presentata oggi, in cui si stima che il danno economico per l’industria audiovisiva legale nel 2019 è stimato in 591 milioni euro con oltre 96 milioni di fruizioni perse, ai quali si aggiunge un impatto negativo in termini di Pil di quasi 500 milioni e di mancati introiti fiscali per lo Stato per circa 200 milioni. Inoltre, si stima che la pirateria abbia spazzato via nell’ultimo anno quasi 6.000 posti di lavoro. Il fenomeno si è incrementato durante il periodo di lockdown, durante il quale sono stati compiuti 243 milioni di atti illeciti, rispetto ai 69 milioni del bimestre medio del 2019. La ricerca condotta dalla Federazione anti pirateria audiovisiva insieme all’istituto Ipsos  fa luce, infatti, anche sulla situazione registrata nel periodo del confinamento dovuto all’emergenza sanitaria. In questi due recenti mesi del 2020 la percentuale dei pirati è aumentata, arrivando al 40%, contro il 37% riferito a tutto il 2019. Il confinamento forzato in casa ha portato circa un 10% di italiani a commettere per la prima volta un atto di pirateria, di questi circa il 5% tramite Iptv (le televisioni su internet) illecite. La buona notizia è invece la crescita, stimata in circa 8%, di nuovi abbonati a piattaforme ufficiali on demand, di questi il 76% dichiara di voler continuare a utilizzare questi servizi anche in futuro. Quattro anni di studi e analisi elaborati dalla società Ipsos per conto di Fapav mostrano comunque un trend sostanzialmente stabile del fenomeno della pirateria in Italia, con un’incidenza al 37% nel 2019, mentre si evidenzia un calo rilevante del numero di atti di pirateria, il 28% in meno rispetto all’anno precedente. I film, segnala la ricerca, sono piratati dall’84% di chi compie atti illeciti, seguono serie e fiction (63%), programmi (46%). Per quanto riguarda lo sport, l’incidenza della pirateria è cresciuta attestandosi al 10%, con un forte aumento degli atti compiuti (+38%). Sempre confrontando il 2019 con l’anno precedente, si registra però un sensibile calo nel numero di atti di pirateria legati ai film con un -34%. Ma i nuovi dati Ipsos evidenziano altri cambiamenti: pur rimanendo stabile la fruizione illegale via streaming, cresce in modo preoccupante l’accesso alle Iptv illegali, con un’incidenza del 10%. Tra i fruitori dello streaming si registra l’utilizzo delle app di messaggistica istantanea e dei social network per il reperimento dei contenuti, come dimostra il recente blocco di 200 canali Telegram. “Bisogna lavorare sulla percezione di quello che è reato e quello che non lo è e sui danni che vengono provocati, che sono stati quantificati in oltre un miliardo”, ha detto il viceministro dell’Interno Vito Crimi intervendo alla presentazione on line della ricerca Fapav-Ipsos. “Sono danni all’erario ma anche danni sui posti di lavoro – ha proseguito Crimi. Ogni volta che qualcuno fruisce di contenuti audiovisivi illeciti sta minando i diritti patrimoniali di chi li produce ma sta anche mettendo in discussione qualche posto di lavoro. Il lavoro è la chiave di lettura per far percepire alle persone il messaggio. Dobbiamo puntare sugli studenti per formare le generazioni del futuro sulla consapevolezza della fruizione illecita di contenuti audiovisivi”. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Agenzia Investigativa_Insubordinazione del lavoratore dipendente

Licenziamento per insubordinazione e minacce: quando la condotta del lavoratore può definirsi grave.   La Cassazione ha avuto più volte modo di definire i limiti del concetto di insubordinazione del lavoratore dipendente, comportamento questo che, nei casi più gravi, conduce al licenziamento in tronco. Specie se accompagnata da minacce, l’insubordinazione è spesso causa della definitiva compromissione del rapporto di fiducia che dovrebbe legare il dipendente al proprio datore. Il che giustifica la risoluzione del contratto di lavoro. Siamo quindi nell’ambito del cosiddetto “licenziamento disciplinare”, quello cioè determinato da condotte colpose o dolose del dipendente, a cui comunque si collegano tutte le garanzie preposte dallo Statuto dei lavoratori.   Quando c’è insubordinazione del lavoratore dipendente?   Con una recente sentenza, la Cassazione ha individuato i confini della cosiddetta insubordinazione, comportamento che è causa della risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Per la Corte di Cassazione, si può considerare “insubordinazione” non solo il rifiuto di adempiere agli ordini dei superiori gerarchici, ma qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle disposizioni ricevute dal dipendente nel quadro complessivo dell’organizzazione aziendale di riferimento. Il che significa – continuano i giudici supremi – che l’illecito disciplinare si pone non solo quando il lavoratore disobbedisce ai comandi del capo ma anche a quelli di qualsiasi altro superiore gerarchico o suo collaboratore comunque inserito nell’organigramma aziendale. Ciò che rileva è infatti che la condotta del lavoratore pregiudichi il funzionamento dell’azienda. Quindi, si può parlare di insubordinazione anche quando un lavoratore disobbedisce ai comandi di un suo collega a cui sono state affidate specifiche mansioni di controllo e gestione. Nell’insubordinazione possono poi rientrare anche i comportamenti posti alla fine dell’orario di lavoro. Difatti, per costante orientamento di legittimità, il carattere extra-lavorativo della condotta non ne preclude in via generale la sanzionabilità disciplinare ove la condotta abbia ripercussioni di qualche tipo sull’esecuzione diligente della prestazione lavorativa da parte del dipendente. Quindi, se un dipendente risponde male a un collega o a un superiore quando ormai il suo turno è finito, ma tale condotta ha conseguenze sul futuro atteggiarsi del rapporto lavorativo, tale circostanza può essere inquadrata nell’insubordinazione e causare il licenziamento. Anche un unico episodio di insubordinazione, per come attuato e per la posizione del lavoratore nell’ambiente di lavoro, può far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e giustificare il licenziamento.   Insubordinazione ad ordini illeciti   Il dipendente non commette illecito disciplinare se si rifiuta di adempiere a degli ordini illeciti dei propri superiori o del datore di lavoro. Si pensi all’istruzione di non emettere scontrini o di celare ai clienti alcuni vizi della merce venduta. Al contrario, si può configurare insubordinazione se il dipendente ritiene il comando del datore in contrasto con il contratto di lavoro e, tuttavia, non abbia agito dinanzi al giudice per farlo annullare. Si pensi a un trasferimento ritenuto illegittimo o l’assegnazione a mansioni di rango inferiore: in tali ipotesi, il lavoratore deve comunque adempiere al comando ricevuto, fatto salvo il suo diritto di ricorrere innanzi al giudice per farlo annullare. Solo quegli ordini che possono pregiudicare irrimediabilmente il dipendente e, pertanto, si pongono in contrasto con il dovere di buona fede possono restare inadempiuti (si pensi alla missione ordinata a una dipendente con certificato medico di gravidanza a rischio o al trasferimento di un lavoratore con la legge 104). Dunque se, nell’ambito delle mansioni di lavoro, il dipendente intende rifiutarsi di eseguire determinati ordini perché ritenuti illeciti o contrari al proprio contratto deve prima agire davanti al giudice con un ricorso per far annullare il comando del datore di lavoro. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.