Investigatore privato_Affido minori in comunità solo se espressamente motivato
Affido minori in comunità solo se espressamente motivato E’ quanto prevede la legge 107/2020, con cui è stata creata una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Affidamento minori in comunità: la nuova legge Più attenzione nei casi di affidamento minori a comunità grazie alle nuove norme in arrivo. In particolare, il provvedimento di affidamento in comunità deve indicare espressamente: le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario; le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia. Giudice onorario minorile, incompatibilità Per quanto riguarda i giudici onorari del tribunale per i minorenni, o consiglieri onorari della sezione di Corte d’appello per i minorenni, vengono stabilite le incompatibilità con coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture (coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente o il parente entro il secondo grado di questi) ove vengono inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Compiti della Commissione d’inchiesta La Commissione, istituita ai sensi dell’art. 82 Cost., concluderà i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura, e dovrà presentare alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell’inchiesta. Tra i suoi compiti: verificare lo stato e l’andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento; verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 c.c. e dell’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219; verificare le modalità operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo; verificare l’esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 c.c. e dell’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219; verificare l’effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento; verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori, nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori; effettuare controlli, anche a campione, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale; valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale; verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell’11 luglio 2018 del CSM, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.
Investigatore Privato_Prescrizione dei reati: come funziona?
Prescrizione dei reati: come funziona? La prescrizione è una causa estintiva del reato che ha luogo quando, decorso un certo arco di tempo, il giudice non abbia ancora emesso una sentenza Prescrizione: significato La prescrizione è un istituto che determina l’estinzione del reato a prescindere dall’accertamento della colpevolezza, la cui ragion d’essere va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito, essendo venute meno le esigenze di prevenzione generale. In un primo momento, tale fine era perseguito in maniera molto rigida, ma oggi non è più così: nel corso degli anni la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi che ne hanno “smussato” i connotati. Legge sulla prescrizione Tutte le riforme della prescrizione dei reati hanno in sostanza inciso sull’articolo 157 del codice penale, che è la disposizione che regolamenta l’istituto in commento. Tale articolo al primo comma sancisce il principio generale, stabilendo che “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”. Nei commi successivi sono dettate le regole per determinare il tempo necessario a prescrivere. Termini di prescrizione I termini di prescrizione dei reati non sono prestabiliti in assoluto ma variano a seconda dei casi. Essi, infatti, sono pari alla durata della pena edittale massima prevista dalla legge per ogni singolo reato. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni, mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria ai fini del computo della prescrizione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Infine va detto che, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l’aumento massimo di pena previsto. Reati di particolare gravità La regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità. Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali. Prescrizione reato penale: da quando decorre? Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente: nel primo caso il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza. La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato. Inoltre, la riforma operata dalla legge numero 103/2017 ha aggiunto un nuovo comma all’articolo 158, che, con riferimento ai reati previsti dall’articolo 392 comma 1-bis c.p.c., dispone che se gli stessi sono “commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”. Inapplicabilità della prescrizione La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile. Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità. Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell’ergastolo. Per essi, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla loro punizione e, pertanto, l’istituto della prescrizione non ha ragione di esistere. Tali reati sono dunque imprescrittibili. Rinuncia alla prescrizione L’articolo 157 del codice penale stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527).
Investigatore Privato_Delitto d’onore
Delitto d’onore Il delitto d’onore è un reato compiuto dal reo con il fine di tutelare il proprio onore o la propria reputazione, contemplato dal codice penale fino al 1981. Delitto d’onore in Italia In Italia, il delitto d’onore era regolato dall’articolo 587 c.p. che, fino alla sua abrogazione ad opera della legge n. 442/1981, prevedeva delle pene più attenuate per i reati di omicidio e lesioni personali commessi a causa d’onore. Si trattava di un retaggio del fascismo. Omicidio d’onore In particolare, l’articolo 587 prevedeva la pena, decisamente clemente, della reclusione da tre a sette anni per chi uccideva il coniuge, la figlia o la sorella “nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia”. La stessa pena era prevista per chi uccideva, in tali circostanze, la persona che si trovava “in illegittima relazione carnale” con il coniuge, la figlia o la sorella. Delitto d’onore: le lesioni Il delitto d’onore non coincideva necessariamente con un omicidio, ma poteva estrinsecarsi anche in lesioni personali. Il codice penale, infatti, prevedeva, al ricorrere delle circostanze viste nel precedente paragrafo, la riduzione a un terzo delle pene normalmente previste per le lesioni dagli articoli 582 e 583. Se, poi, dalla lesione derivava la morte, la pena era quella della reclusione da due a cinque anni. L’articolo 587 c.p. si concludeva con la previsione in forza della quale non era punibile “chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo”. Chi poteva commettere il delitto d’onore Nell’immaginario comune, il delitto d’onore è attribuito quasi sempre a una figura maschile. In realtà, lo stesso poteva essere commesso sia da un uomo che da una donna, senza alcuna differenza nel trattamento sanzionatorio. Delitto d’onore nel mondo Nel mondo, sono molti i paesi in cui il delitto d’onore è ancora riconosciuto. In Pakistan, ad esempio, il delitto d’onore, chiamato karo-kari, è diffusissimo, più che in quasi tutte le altre parti del mondo. In Palestina, addirittura i due terzi degli omicidi sono riconducibili a un delitto d’onore e, talvolta, gli stessi non sono neanche punibili. La cronaca più recente, infine, ci racconta che nel 2020 in Iran è stata declassata da omicidio a delitto d’onore l’uccisione da parte di un uomo della propria figlia tredicenne, che era fuggita con il compagno di trentacinque anni.
Investigatore Privato_Decurtazione punti: come contestare la multa
Come può essere contestato un verbale che prevede la decurtazione dei punti della patente e chi è il soggetto legittimato all’impugnazione La patente a punti Innanzitutto, ricordiamo che la patente a punti, introdotta in Italia nel 2003, è un meccanismo che prevede che ogni patente sia “dotata” di venti punti, che possono tuttavia essere scalati se il titolare del documento commette una delle infrazioni del codice della strada per le quali è prevista la decurtazione. Se l’automobilista perde tutti i punti, per poter tornare a guidare dovrà sostenere di nuovo l’apposito esame. Tuttavia, sono previsti anche dei bonus per coloro che non commettono violazioni per due anni, attraverso i quali i punti sono incrementati e possono arrivare sino a massimo trenta. La decurtazione dei punti non è mai la sanzione principale per una certa infrazione, ma si configura sempre come sanzione accessoria: per determinate violazioni, in sostanza, la legge prevede il pagamento di una sanzione amministrativa oltre che la decurtazione di un certo numero di punti sulla patente. Ad esempio, il conducente che non utilizza la cintura di sicurezza subisce sia la sanzione pecuniaria da 83 a 323 euro che la decurtazione di 5 punti dalla patente. Chi subisce la decurtazione dei punti A subire la decurtazione dei punti è il conducente del veicolo, a prescindere dal fatto che egli sia o meno il proprietario (che sarà, invece, obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa). Tuttavia, in caso di contestazione non immediata, la multa è inviata integralmente al proprietario del veicolo, che dovrà poi (sempre!) segnalare chi era alla guida, sia se il conducente era lui, sia se era un altro soggetto. La comunicazione del nome del conducente Se quindi si riceve una multa che prevede sia la sanzione amministrativa che la decurtazione dei punti della patente, bisogna sempre inviare all’organo accertatore il modulo allegato nel quale indicare il nome di chi si trovava alla guida al momento dell’infrazione, eventualmente, quindi, anche confermando le proprie generalità se proprietario e conducente coincidevano. Chi non provvede a fare tale comunicazione entro 60 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa di importo compreso tra 292 e 1.168 euro. L’organo accertatore notificherà quindi il verbale anche al conducente, se diverso dal proprietario. Quando impugnare la decurtazione dei punti Fatte tutte queste necessarie premesse, vediamo quando è possibile impugnare la decurtazione dei punti dalla patente. Le principali ipotesi di invalidità della decurtazione dei punti sono le seguenti: nel verbale con il quale viene accertata la violazione non è riportata tale sanzione accessoria; nel verbale con il quale vengono accertate più violazioni non si indica a quale di esse si riferisce la decurtazione dei punti; il verbale non è notificato al conducente diverso dal proprietario; il conducente effettivo è diverso da quello il cui nominativo è stato comunicato dal proprietario alle autorità. Ovviamente, la decurtazione dei punti può essere impugnata anche quando a essere contestata è la violazione che la ha determinata. Chi può impugnare la decurtazione dei punti La decurtazione dei punti dalla patente deve essere impugnata dal conducente che la subisce, il quale può provvedervi a prescindere dal fatto che il proprietario del mezzo abbia deciso o meno di contestare la violazione principale. Tuttavia, è impossibile impugnare solo la decurtazione dei punti ma dovrà essere sempre impugnato l’intero verbale. Si precisa, in ogni caso, che il ricorso avverso le sanzioni accessorie resta possibile anche in caso di pagamento della sanzione pecuniaria principale in misura ridotta. Infine, va detto che se il conducente propone ricorso avverso il verbale, gli effetti di tale ricorso si producono esclusivamente nei suoi confronti e il proprietario che ha eventualmente pagato la sanzione non potrà beneficiare dell’esito favorevole dell’impugnazione proposta da chi era alla guida del suo mezzo. Decurtazione dei punti: come fare ricorso Il ricorso avverso la decurtazione dei punti, coinvolgendo l’intero verbale, va fatto nelle modalità ordinarie con le quali si impugnano le contravvenzioni. Le strade che è possibile seguire, quindi, sono due. Ci si può rivolgere, alternativamente: al Prefetto, entro 60 giorni dalla contestazione, al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla contestazione.
Investigatore Privato_Copiare o fare uno screenshot di un post Facebook è legale?
Si può condividere, diffondere e pubblicare il post di un’altra persona? Un nostro lettore ci racconta di aver pubblicato, su Facebook, un post con una critica rivolta alla locale amministrazione. Un’altra persona – presente tra i suoi contatti – ha fatto uno screenshot del post per poi ripubblicarlo sul proprio profilo, accompagnando l’immagine con alcune considerazioni personali. L’intento è stato evidentemente quello di offendere l’autore del post originale. Ci viene pertanto chiesto se copiare o fare uno screenshot di un post Facebook è legale. Si può condividere o diffondere lo scritto altrui? La questione merita alcuni chiarimenti. Bisogna infatti distinguere innanzitutto la differenza tra copia e condivisione, tra tutela del diritto d’autore, diritto di critica e diffamazione. Ma procediamo con ordine. Differenza tra condivisione e copia di un post Come tutti sanno, una delle funzioni del social network americano è la condivisione, sul proprio profilo, di post e immagini pubblicate su profili altrui. Si tratta di un’attività pienamente lecita in quanto: a) tecnicamente consentita dalla piattaforma; b) accettata dall’autore originario del post con la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto. Del resto, la condivisione di un post o di una immagine lascia integra la menzione dell’autore originario che risulta menzionato nel post condiviso. Diverso è invece il caso di copiatura, quella cioè che si svolge con il tradizionale “copia e incolla”, tramite la trascrizione integrale del testo o la riproduzione della fotografia. Tale attività, in quanto mira a creare confusione sull’autore dell’opera, senza cioè la citazione della fonte, è vietata dalla nostra legge sul diritto d’autore. E ciò vale sia per i testi che per le immagini, così come per qualsiasi altra opera dell’ingegno. Diversa è ancora la “citazione” quando ha funzione di critica o di lode. Si può citare infatti l’autore di un post per svilupparne il pensiero o per sottoporlo a giudizio, a condizione che: l’autore originario dell’opera figuri perfettamente identificato insieme alla sua opera; la critica non si risolva in un’offesa personale, in un insulto o un attacco alla moralità del soggetto in questione. Proprio perché la citazione non può esorbitare dai limiti della tutela prevista dal diritto d’autore, la stessa non può estendersi all’intero testo del post. Quindi, ad esempio, è possibile copiare e incollare una parte del post di un’altra persona, specificandone l’autore, per poi giudicare il suo pensiero, a patto di non trascendere in invettive offensive e gratuite che nulla hanno a che vedere con l’oggetto della discussione. È anche vero che, molto spesso, i post sui social network sono caratterizzati da estrema brevità, sicché appare impossibile fare una sintesi o una parafrasi. Si può pubblicare un post facendo uno screenshot e diffondendolo Secondo la disciplina della privacy, un post pubblicato su un social network costituisce un “dato personale”. Se l’autore limita la sua circolazione a un gruppo di persone e una di queste, senza autorizzazione dell’autore, ne riproduce l’immagine e la diffonde ulteriormente a un pubblico indifferenziato, vi sono gli elementi di base per contestare il trattamento illecito di dati personali, previsto e punito come reato dalla nostra legge e, in particolare, dall’articolo 167 del decreto legislativo n. 196/2003. Il fatto che il post sia pubblico non toglie nulla alla paternità dello stesso e alla decisione – che spetta solo all’autore – di pubblicarlo, di renderlo visibile solo a una fetta limitata di persone ed, eventualmente, di cancellarlo in qualsiasi momento. Dunque, nessun altro può arrogarsi questo diritto, copiando e ripubblicando il post sul proprio profilo Facebook. Perché sia effettivamente comminata la relativa pena ed eventualmente disposto, se richiesto, il risarcimento del danno, occorrerà peraltro che sia provato un concreto danno per la persona offesa, che costituisce elemento essenziale sia per la configurazione del reato che per il risarcimento. Difatti, nel nostro ordinamento, sono vietate le azioni legali per puro spirito di “principio”: se non c’è un effettivo danno, attuale e dimostrabile, il risarcimento non è dovuto per la semplice certezza dell’esistenza dell’illecito. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.
Investigatore Privato_Pene più severe per le frodi: ecco come cambia il codice penale
Approvato dal CdM il decreto che recepisce la Direttiva UE 2017/1371 contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Tutte le novità Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della Giustizia e degli Affari esteri, ha approvato il 7 luglio 2020 il decreto che recepisce la Direttiva Europea 2017/1371 di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Il decreto, composto da 9 articoli, va a modificare alcune disposizioni chiave in materia penale, con l’obiettivo di avvicinare, secondo le finalità della Direttiva suddetta, il diritto penale degli Stati membri dell’Unione. Detta Direttiva considera lesivi degli interessi finanziari dell’Unione tutta una serie di reati, tra i quali figurano gli illeciti penali che il nostro ordinamento qualifica come malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa aggravata, frode informatica aggravata, condotte fraudolente in materia di Iva, peculato, abuso d’ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti di associazione per delinquere finalizzati al compimento dei suddetti delitti. Fino a 4 anni di carcere se i fatti riguardano denaro o utilità sottratte all’UE Il primo articolo del decreto va a modificare gli artt. 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) aggiungendovi le ipotesi in cui i fatti previsti hanno a che fare con denaro o altre utilità sottratti al bilancio dell’Unione e ai suoi organismi, che cagionano un danno superiore ai 100.000 euro, disponendo in questo caso un aumento della pena edittale fino a 4 anni anni di carcere. Modificato l’art 322 c.p tramite l’aggiunta al comma 1 del numero 5-quinques per estendere la punibilità a titolo di corruzione ai pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati che non fanno parte dell’UE, i cui fatti offendono gli interessi finanziari dell’Unione. All’art 640 c.p, comma 2, numero 1, dopo le parole “ente pubblico” sono stati aggiunti i termini “o dell’Unione Europea” affinché la tutela penale del reato di truffa sia esteso anche all’UE, nei casi in cui la lesione degli interessi finanziari comunitari non risultino coperti dall’art 640 bis c.p. che punisce la truffa aggravata al fine di conseguire erogazioni pubbliche. Punita a titolo di tentativo l’evasione Iva a partire dai 10 milioni di euro Con l’art. 2 del decreto, che va a modificare l’art. 6 del dlgs n. 74/2000, si introduce in relazione ai reati tributari in materia di dichiarazione, compresi nell’ambito applicativo della Direttiva, la punibilità del tentativo di dichiarazione fraudolenta o infedele che vengano compiuto anche all’estero al fine di evadere l’Iva per un valore complessivo superiore ai 10.000.000 di euro. Naturalmente è necessario, ai fini della configurazione del reato, l’elemento della transnazionalità. All’art. 6, dopo il comma 1, viene infatti aggiunto il comma seguente: “Salvo che il fatto integri il reato previsto dall’art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenza mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) sono compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.” Modifiche al reato di contrabbando L’art. 3 interviene sull’art. 295 del DPR n. 43/1973, che prevede le circostanze aggravanti del reato di contrabbando, prevedendo un’aggravante speciale nel caso in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti supera i 100.000 euro. Modificato anche il comma 3 dell’articolo che dispone oltre alla multa, la pena della reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine è compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro. L’art. 4 del decreto invece criminalizza alcune condotte del reato di contrabbando che di recente sono state depenalizzate, limitando la punibilità penale ai comportamenti rispetto ai quali i diritti di confine dovuti superano i 10.000 euro. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche L’art. 5 interviene in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di frode nelle pubbliche forniture e in agricoltura. Estesi i delitti contro la PA, come il peculato e l’abuso d’ufficio, limitatamente ai casi in cui dalle condotte derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione. Per i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione è necessario che, per risultare lesivi degli interessi finanziari UE, siano commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri. Introdotta poi la responsabilità delle persone giuridiche per il reato di contrabbando, con sanzioni modulate in base al superamento o meno della soglia dei diritti di confine fissata in 100.000 euro, superata la quale gli interessi dell’Unione devono considerarsi lesi in misura considerevole. Frodi comunitarie agricole: fino a 4 anni di reclusione L’ultima norma di rilevanza penale è l’art. 6, che in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo fissa la pena della reclusione fino a 4 anni se la somma percepita indebitamente supera i 100.000 euro. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.
Investigatore Privato _ Controlli agenzia investigativa
I controlli del datore di lavoro I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori (nella specie, il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro nonostante la timbratura del badge). Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n.6174 Atti illeciti del dipendente È illegittimo il controllo effettuato tramite agenzia investigativa sull’attività lavorativa in sé considerata, potendo i controlli difensivi effettuarsi solo sugli atti illeciti del dipendente esulanti dall’attività lavorativa, ancorché occasionati da quest’ultima, e solo allorché tale strumento sia indispensabile. Tribunale Milano, 26/07/2012 Tutela della libertà e dignità del lavoratore L’art. 3 l. n. 300 del 1970, posto a tutela della libertà e dignità del lavoratore con conseguente limite alla sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, non esclude il potere dell’imprenditore ai sensi degli art. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, allorquando queste possano realizzare comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, con conseguente ritenuta legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa che formalmente operando come normali clienti, verifichino l’eventuale appropriazione di denaro da parte del personale addetto alla cassa, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione o meno della somma incassata da parte del cassiere. Tribunale Como, 28/12/1996 Controlli sulla prestazione lavorativa Il controllo di una agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile all’attività lavorativa, che è sottratta a suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili all’inadempimento dell’obbligazione, e ciò anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali. Cassazione civile sez. lav., 11/06/2018, n.15094 Comportamenti invasivi della vita privata dell’interessato Il gestore del servizio telefonico, che abbia collaborato con un’agenzia investigativa incaricata di effettuare controlli su una persona, consentendo di reperire le informazioni relative all’intestazione dei numeri telefonici con cui quest’ultima entrava in contatto, risponde dei danni derivanti da tali comportamenti invasivi della vita privata dell’interessato. Corte appello Milano, 22/07/2015 Tutela del patrimonio aziendale e controllo della prestazione lavorativa Le norme poste dagli art. 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2014 c.c. di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della stessa l. n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimi i controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanzae di controllo, verifi chino l’eventuale appropriazione di denaro da parte del personale addetto). Cassazione civile sez. lav., 18/11/2010, n.23303 Controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa In tema di controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma incidano sul patrimonio aziendale (nella specie, mancata registrazione della vendita da parte dell’addetto alla cassa di un esercizio commerciale ed appropriazione delle somme incassate), sono legittimi – e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi – i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell’agenzia i quali, fingendosi normali clienti dell’esercizio, si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo, senza porre in essere manovre dirette ad indurre in errore l’operatore; inoltre, a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva e che l’accertamento non sia limitato ad un unico episodio, non sempre significativo, e sia corroborato dall’accertamento delle giacenze di cassa alla fine della giornata lavorativa del dipendente. Cassazione civile sez. lav., 09/07/2008, n.18821 Controlli agenzia investigativa: legittimità Sono legittimi i controlli posti in essere da dipendenti di agenzia investigativa. Cassazione civile sez. lav., 23/06/1999, n.6390 Potere di controllo attribuito al datore di lavoro Lo statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970), e specificamente i suoi art. 2, 3 e 4, lungi dall’eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell’impresa degli aspetti più “polizieschi”. In particolare non può contestarsi la legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata e a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione della vendita e l’appropriazione della somma incassata da parte dell’addetto alla cassa. Cassazione civile sez. lav., 03/11/1997, n.10761 La verifica dell’esattezza della prestazione lavorativa Il controllo del datore di lavoro tramite agenzia investigativa non è assoggettato ai limiti fissati dagli
Agenzia investigativa_ licenziamento: ultime sentenze
Dipendente in malattia È legittima la sanzione del licenziamento irrogata nei confronti del dipendente in malattia scoperto a effettuare lavori non compatibili con il suo stato di salute. A precisarlo è la Cassazione che si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore era stato licenziato per giusta causa in quanto, in malattia da 3 mesi, era stato trovato da un’agenzia investigativa a svolgere attività non compatibili con lo stato dichiarato al datore di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 18/04/2018, n.9590 Rispetto della vita privata La ricorrente, che lavorava come cassiera in un supermercato, aveva adito la Corte europea per essere stata sottoposta a videosorveglianza (occulta) dal datore di lavoro, con l’aiuto di un’agenzia investigativa (aveva impugnato, a livello nazionale, il proprio licenziamento ma i giudici non gli avevano dato ragione). La Corte è stata chiamata a verificare se lo Stato, nel quadro degli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 Cedu (che impone di assicurare il rispetto della vita privata), abbia correttamente realizzato un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco: la vita privata-privacy; l’interesse del datore di lavoro a difendere la sua proprietà; l’interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia. Seguendo una giurisprudenza del tribunale Federale del Lavoro che, in assenza di norme positive, aveva delineato alcuni principi tesi a difendere la privacy degli impiegati da ingerenze arbitrarie, le autorità tedesche avevano predisposto un controllo di videosorveglianza solo dopo che erano stati scoperti consistenti ammanchi di cassa nel reparto dove la ricorrente lavorava, che in ipotesi potevano essere addebitati a più impiegati; tale sorveglianza era stata limitata a determinate ore della giornata (due) ed era ristretta alla zona-lavoro (la cassa). La Corte ha dato peso alle circostanze che la sorveglianza fosse stata limitata nel tempo; che tale mezzo era necessario per escludere la responsabilità di altri impiegati; che in apparenza non vi erano altri efficaci mezzi di accertamento (ad esempio una videosorveglianza palese non avrebbe avuto la stessa efficacia). Sicché i tre interessi in gioco erano stati soddisfatti con un equo bilanciamento. Peraltro la Corte osserva che tale bilanciamento potrebbe essere in futuro – e dalla stessa Corte – diversamente considerato ed apprezzato, alla luce di nuove tecniche particolarmente invasive e sofisticate. Corte europea diritti dell’uomo sez. V, 05/10/2010, n.420 Licenziamento disciplinare Deve essere confermata la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente allorché l’impresa datrice, ricorrendo ad un’agenzia investigativa, abbia accertato a carico del lavoratore lo svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia addotto a giustificazione dell’assenza dal lavoro (nella specie, il lavoratore aveva presentato un certificato medico che prevedeva un rigido riposo, ma era stato colto a lavorare nei campi guidando un trattore e caricando e scaricando manualmente della legna) Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, n.11535 Legittimità del licenziamento L’attività di controllo effettuata dal datore di lavoro tramite agenzia investigativa può essere ritenuta legittima, alla luce di quanto previsto dagli art. 2 e 3 st. lav., solo laddove il ricorso a tale strumento possa ritenersi proporzionato allo scopo perseguito e assistito da gravi ragioni. In assenza di tali presupposti, gli accertamenti svolti sono inutilizzabili, sicché il licenziamento disciplinare intimato in base a tali accertamenti deve essere ritenuto illegittimo. Tribunale Milano, 28/04/2009 Licenziamento per giusta causa Devono ritenersi legittimi i controlli posti in essere dal datore di lavoro per il tramite degli addetti di un’agenzia investigativa i quali, in maniera non invasiva e rispettosa delle garanzie di libertà e di dignità dei dipendenti, operando come normali clienti del datore, verifichino l’eventuale appropriazione delle somme incassate in eccedenza dal lavoratore (confermato il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice ad un lavoratore addetto al casello dopo che la stessa aveva constatato diversi episodi di sottrazione del denaro corrisposto dagli automobilisti, mediante parziali restituzioni delle somme ad essi spettanti, con impossessamento delle differenze tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto a titolo di pedaggio. Tali circostanze erano state riscontrate da una società privata di investigazioni, i cui incaricati erano stati alla guida di autovetture transitate presso il casello a cui era addetto il ricorrente ed avevano registrato le irregolarità: gli accertamenti svolti avevano evidenziato la piena corrispondenza tra gli orari di servizio, la pista alla quale era addetto il dipendente ed i passaggi degli utenti in relazione ai quali erano state riscontrate le irregolarità nell’esazione dei pedaggi). Cassazione civile sez. lav., 31/10/2013, n.24580 Le irregolarità di cassa di un dipendente Le irregolarità di cassa di un dipendente, accertate grazie al controllo di un’agenzia investigativa, costituiscono una condotta grave, idonea a far venire meno la fiducia del datore di lavoro; pertanto, anche in assenza di precedenti disciplinari, il licenziamento appare giustificato. Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, n.13789 L’attendibilità della certificazione medica del lavoratore È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato ingaggiato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato a svolgere lavori faticosi e ritenuti incompatibili con la patologia per la quale non si è recato al lavoro. Nella specie, si trattava di lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. Per la Cassazione, è pienamente legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro a un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica, mentre non sussiste alcuna lesione del diritto alla riservatezza e alla privacy, come sostenuto invece dal lavoratore. Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, n.18507 Sottrazioni di cassa e salvaguardia del patrimonio aziendale Sono leciti i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale (nella specie, la Corte ha ritenuto legittimi i controlli operati su una cassiera, atteso che erano diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa e quindi a salvaguardare il patrimonio aziendale). Cassazione civile sez. lav., 04/12/2014, n.25674 Accertamenti demandati a un’agenzia investigativa Le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n.300, in materia di divieto di accertamenti da
Investigatore Privato_Si può fotografare un appartamento altrui?
Foto della casa pubblicate sul catalogo pubblicitario dell’impresa che ha fatto i lavori: c’è violazione della privacy? È sempre più frequente il ricorso ad interior designer o all’home staging. Il proprio appartamento diventa così il campo di lavoro di professionisti del settore immobiliare che spesso, a opere ultimate, sono soliti scattare delle fotografie da pubblicare in internet come portfolio. Ma come ti sentiresti se, un bel giorno, la ditta che ha cambiato le finestre di casa tua o l’architetto che ti ha arredato il soggiorno, dovesse rendere pubblica, sul proprio sito o sulla pagina Facebook, l’immagine degli interni del tuo immobile? Si può fotografare un appartamento altrui? La questione è finita sul banco della Cassazione non molto tempo fa. Ai giudici si è prospettato il caso di un’azienda di ristrutturazione che aveva sostituito gli infissi a un appartamento privato e poi aveva fatto degli scatti da condividere sul web in modo che tutti vedessero il bel risultato. Il proprietario dell’immobile ha chiesto la cancellazione immediata dei file, vedendosi però opporre un secco rifiuto. A detta della società convenuta, infatti, dalle fotografie non era possibile rilevare i dati personali dei clienti, né alcun elemento poteva far risalire all’identità del proprietario dell’immobile. Si trattava dunque di un “contenuto neutro”. Dall’altro lato, invece, si contrapponeva l’interesse a non far conoscere a terzi – eventualmente anche a malintenzionati – l’interno dell’appartamento, con tutte le conseguenze in materia di privacy che da ciò potrebbero derivare. La soluzione adottata dalla Cassazione potrebbe lasciare a bocca aperta gli strenui difensori della riservatezza del domicilio. Ecco la sintesi della sentenza. Si può fotografare una casa altrui? Nessun dubbio sussiste circa la possibilità di fotografare una casa altrui dall’esterno. La facciata di un edificio – sia esso una struttura condominiale o una villetta privata monofamiliare – è “pubblica” in quanto affaccia su un luogo pubblico. Sicché, come chiunque la può vedere nel momento in cui vi si trova davanti, chiunque può altrettanto fotografarla e pubblicarla. Anche se, per ipotesi, sul balcone dell’immobile dovesse essere presente una veranda abusiva e la foto dovesse essere diffusa proprio a contestazione dell’illecito edilizio, non vi sarebbe alcun reato. Il problema si presenta quando si deve verificare se si può fotografare una casa altrui all’interno. Secondo la Cassazione, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto alla privacy, all’immagine o della proprietà altrui nel comportamento di chi, nel proprio personale interesse, acquisisca dati contenenti immagini del proprio manufatto che, se anche riferite a parte del mobilio o degli ambienti in cui esso si inserisce, si dimostrino prive di contenuto personale riferito al committente dell’opera. Con questa motivazione, la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento dei proprietari dell’appartamento per via della pubblicazione di immagini della loro abitazione sul catalogo pubblicitario dell’impresa che aveva sostituito gli infissi. E difatti, proseguono i giudici supremi, la “neutralità” del contenuto dei dati acquisiti senza il consenso della parte committente di una prestazione d’opera, dai quali non si desumano riferimenti alla vita privata o ai beni personali, ma solo alle caratteristiche estetiche e tecniche del manufatto eseguito dall’esecutore dell’opera, esclude che nella condotta assunta, anche se non c’è mai stato alcun preventivo consenso dell’avente diritto, possa ravvedersi una violazione degli obblighi di salvaguardia degli interessi e diritti altrui. Quando è illecito fotografare la casa altrui In sintesi, se il contratto stipulato con il committente prevede il divieto di pubblicare le fotografie dell’interno dell’abitazione, potrebbe configurarsi un illecito contrattuale. In assenza di una clausola espressa, invece, la condotta è lecita, ma sempre a condizione che nell’obiettivo non ricadano elementi “sensibili”, dai quali cioè desumere l’identità del proprietario o comunque aspetti della sua vita personale o privata. Insomma, la fotografia deve riguardare solo gli elementi “estetici” e non personali dell’immobile. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.
Investigatore Privato_Procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Divorzio giudiziale Nel giudizio avente ad oggetto divorzio giudiziale, laddove in sede di udienza presidenziale, il Presidente rilevi d’ufficio la incompetenza territoriale – con ordinanza (trattandosi di pronuncia definitiva) – e le parti chiedano una immediata definizione del giudizio, il Giudicante può investire direttamente il collegio per la decisione anticipata della controversia. Procedimento di divorzio Nel procedimento di divorzio, il giudice istruttore del procedimento di divorzio è competente a decidere per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, anche con riferimento all’assegno per il coniuge economicamente più debole, quando sia pendente il procedimento per divorzio giudiziale, senza necessità di avviare un procedimento camerale ai sensi dell’art. 710 c.p.c. Tribunale Modena sez. II, 01/02/2017, n.290 Situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi Con riguardo alla richiesta della convenuta di conferma delle condizioni di separazione in ordine al contributo, da parte del marito per il pagamento dell’affitto, tale contributo non è tecnicamente un assegno di separazione e la richiesta della sua conferma non rappresenta una richiesta di assegno divorzile ma è una contribuzione statuita tra le parti in sede di accordo che, però, non può essere ribadita dal giudice in sede di divorzio giudiziale. Invero ciò che il Tribunale può determinare in tale fase è la necessità, al fine di riequilibrare i redditi, di un assegno divorzile: ma tale riequilibrio non è necessario essendo ad oggi le situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi già equilibrate. Tribunale Genova sez. IV, 07/04/2015, n.1107 Domanda riconvenzionale da parte della moglie Qualora nella separazione consensuale omologata si sia stabilito il versamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, la proposizione in sede di divorzio giudiziale di una domanda riconvenzionale da parte della moglie con la quale si chiede la conferma dell’assegno di mantenimento, va qualificata come domanda di assegno divorzile. Quest’ultimo ha presupposti diversi rispetto all’assegno di mantenimento, ha natura assistenziale, e si basa sulla contemporanea ricorrenza dei presupposti della “mancanza di mezzi adeguati” e “dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” incidendo le altre componenti solo sulla misura dell’assegno stesso. La verifica dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge che richiede l’assegno divorzile va effettuata in rapporto ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso. Tribunale Tivoli sez. I, 24/04/2007 Inammissibilità del procedimento camerale Va dichiarata l’inammissibilità del procedimento camerale proposto, ex art. 710 c.p.c., per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, anche con riferimento all’assegno per il coniuge economicamente più debole, qualora, nelle more del procedimento, venga proposto ricorso di divorzio giudiziale, in quanto il giudice di quest’ultimo è il solo competente anche a provvedere sulle richieste di modifica relative alle condizioni della separazione. Tribunale Napoli, 29/10/2004 Sentenza di divorzio: gli accordi raggiunti dai coniugi Sono validi gli accordi raggiunti dai coniugi, rassegnando le stesse conclusioni in sede di separazione o di divorzio giudiziale, trasformandoli in consensuali o anteriormente a questi giudizi, purché siano nell’interesse del figlio minorenne. Sono espressione dell’autonomia negoziale delle parti, veri e propri contratti per disciplinare questioni non trattabili in quelle sedi e per deflazionare il carico della giustizia. Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 20/08/2014, n. 18066 Diviorzio giudiziale: la competenza per territorio In materia di procedimento civile avente ad oggetto divorzio giudiziale, con riguardo alla competenza territoriale, trattandosi di controversia in cui è obbligatorio l’intervento del p.m., detta competenza è riconducibile alla previsione di cui all’art. 28 c.p.c. di tal che è rilevabile d’ufficio. Tribunale Foggia sez. I, 03/03/2015 Scioglimento del matrimonio: il divorzio giudiziale Il procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio può seguire due differenti schemi: può essere giudiziale ovvero congiunto. Il divorzio può essere pronunciato su domanda congiunta delle parti, allorché i coniugi siano concordi nel voler addivenire alla separazione ed abbiano raggiunto un accordo volto alla regolamentazione delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. È contenzioso allorché un accordo manchi, e sia necessario pervenire ad una pronuncia giurisdizionale da parte del Tribunale. Tribunale Caltanissetta, 29/02/2016 Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.