Investigatore privato_Sinistro stradale: spetta il danno morale?
Danno non patrimoniale derivante da incidente: quali sono i criteri di liquidazione? In cosa consistono il danno morale e il danno esistenziale? Chi è vittima di un incidente può chiedere non solo il risarcimento dei danni materiali, cioè quelli subiti dal proprio veicolo, ma anche tutti gli altri che sono diretta conseguenza della condotta illecita altrui. Ad esempio, il pedone che finisce in ospedale a causa di un’auto che non ha rispettato lo stop all’incrocio ha diritto anche al risarcimento per i danni alla propria salute. Nel caso di sinistro stradale, spetta il danno morale? Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, alla vittima di un incidente stradale non spetta in automatico il danno morale né quello esistenziale, se non è provato in maniera rigorosa che essi sono ben distinti dal danno biologico, cioè quello riportato alla salute. Si tratta di un orientamento che intende evitare che la vittima sia risarcita più volte per lo stesso pregiudizio. Vediamo allora se per il sinistro stradale spetta il danno morale. Danno morale: cos’è? Il danno morale equivale al turbamento transitorio dello stato d’animo derivante da un atto illecito ovvero alla sofferenza interiore patita dal danneggiato. Il danno morale è dunque il dolore interiore che subisce una persona che è stata vittima di un evento antigiuridico. Si pensi alla depressione, all’ansia, ai problemi psicologici derivanti da un evento traumatico causato da una condotta illecita altrui. Danno non patrimoniale: cos’è? Il danno morale fa parte della più grande categoria del danno non patrimoniale. Mentre il danno patrimoniale consiste nella perdita economica derivante da un fatto illecito (si pensi all’auto danneggiata a seguito di un sinistro), nel danno non patrimoniale rientrano tutte le altre conseguenze che, pur non essendo quantificabili in termini di semplice perdita economica, devono ugualmente essere risarcite. Detto in altri termini, il danno non patrimoniale è quello che il soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della personalità umana e include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona. Dallo stesso fatto possono derivare danni sia patrimoniali che non patrimoniali. E così, chi ha provocato un sinistro stradale che ha causato lesioni personali all’altro conducente dovrà pagare il risarcimento sia per il danno patrimoniale (alla vettura) che per quello non patrimoniale (danno biologico). Rientrano nel danno non patrimoniale: il danno morale sopra descritto; il danno biologico; il danno esistenziale. Danno biologico: cos’è? Il danno biologico è la lesione dell’integrità fisica o psichica di una persona. In altre parole, il danno biologico corrisponde al danno alla salute. Secondo la definizione fornita dal Codice delle assicurazioni private, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Danno esistenziale: cos’è? Il danno esistenziale va inteso come modificazione in peggio delle proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali, derivante dal fatto illecito altrui. Ad esempio, secondo la giurisprudenza, quando una persona, a seguito di un incidente stradale, subisce delle macrolesioni tali da compromettere e sconvolgere fortemente la sua vita relazionale e sociale, ha diritto ad un risarcimento per il danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa. Si pensi a colui che, a seguito di un incidente, avrà per sempre il viso sfigurato. Una condizione del genere dà diritto non solo al danno biologico (inteso come lesione al bene-salute) ma anche al danno esistenziale, in quanto la vita relazionale della vittima potrebbe essere per sempre compromessa. Da questo punto di vista si comprende come, a differenza del danno morale (che è una sofferenza interiore), il danno esistenziale è tangibile e visibile dall’esterno, in quanto si concretizza nell’impossibilità di svolgere attività tipiche o nello stravolgimento in negativo dell’agenda quotidiana di una persona. Danno non patrimoniale: quando va risarcito? Il danno non patrimoniale non va risarcito se non è provato. Secondo la Corte di Cassazione , per risarcire il danno morale è necessario che il soggetto danneggiato alleghi prove e fatti ulteriori rispetto a quelli del danno biologico, al fine di quantificare la sofferenza patita e di procedere a una liquidazione separata di tale tipologia di pregiudizio. Si può dunque parlare di un’autonoma liquidazione del danno morale rispetto al danno biologico, ma è necessario un accertamento separato e ulteriore rispetto ad altri danni. Ad esempio, secondo la Corte di Cassazione, nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare, deve tenersi conto dell’intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza, sino ad escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza. Sinistro stradale: quando c’è danno morale? Quanto detto sinora vale anche in tema di sinistro stradale: il danno morale può essere risarcito solamente se assume autonoma rilevanza rispetto al danno biologico. Lo stesso vale per il danno esistenziale. Secondo la giurisprudenza, nel risarcimento del danno biologico è ricompreso anche il calcolo di una generica sofferenza morale; pertanto, è possibile ottenere il risarcimento di un danno morale autonomo e distinto da quello biologico solo se questo è adeguatamente provato, cioè se è dimostrata la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite. Nello stesso senso, una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui non spettano alla vittima del sinistro stradale i danni esistenziali e morali perché coperti da quelli biologici. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l’impossibilità di svolgere una qualsiasi attività costituisce una conseguenza normale della lesione alla salute: può dunque essere ristorata come danno esistenziale a sé stante soltanto se rappresenta una conseguenza peculiare e distinta. Peraltro, le tabelle approntate dalla giurisprudenza per il calcolo del danno biologico (le più famose sono le tabelle di Milano e di Roma) tengono già conto sia della sofferenza interiore (danno morale) che delle difficoltà relazionali (danno esistenziale), consentendo di
Agenzia investigativa_Disconoscimento di paternità e rimborso del mantenimento
L’importo degli assegni versati per il mantenimento del figlio va restituito se la sentenza accerta che quell’uomo non è il padre del bambino? La Corte di Cassazione ha affermato, in una recente ordinanza, che il rimborso del mantenimento non spetta in caso di disconoscimento di paternità in caso di coppia separata o divorziata, perché la relativa sentenza non ha un «effetto espansivo» tale da far venir meno gli obblighi di versamento dell’assegno imposti dalle precedenti sentenze di separazione o di divorzio già passate in giudicato e che come tali rimangono «intangibili»: le loro statuizioni non possono essere più revocate. Questo ostacolo, invece, non sussiste quando la coppia di coniugi, sino al momento della pronuncia del disconoscimento di paternità, è rimasta unita e continua a convivere, oppure ha intrapreso solo una separazione di fatto: in tali casi, quanto versato per il mantenimento del “non figlio” va rimborsato, e spetta anche il risarcimento dei danni se la madre ha ingannato il marito, tenendogli celata una relazione con un altro uomo e così inducendolo a riconoscere un figlio non suo. Qui, infatti, opera il principio generale in base al quale, quando viene accertata l’inesistenza del rapporto di filiazione, vengono meno, con efficacia retroattiva, gli obblighi e i presupposti del mantenimento del figlio non proprio, e chi lo ha versato ha diritto alla restituzione, da far valere con un’apposita azione chiamata di ripetizione dell’indebito. L’azione di disconoscimento di paternità L’azione di disconoscimento della paternità serve a far dichiarare, da parte del giudice, che una persona è priva di legame di discendenza biologica da un’altra: dunque, che un individuo non è figlio di chi è ritenuto essere suo padre, perché in realtà non è stato lui a generarlo. Tieni presente che per legge esiste la presunzione di paternità del marito nei confronti dei figli che sono stati concepiti o sono nati durante il matrimonio: così un uomo sposato è considerato padre dei figli nati dalla moglie nel periodo di unione coniugale. Per superare questa presunzione, chi ne ha interesse può chiedere al tribunale civile il disconoscimento di paternità. Precisamente, sono legittimati a proporre l’azione: il padre, entro il termine di un anno, decorrente dalla nascita del figlio o dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza di generare o dell’adulterio della moglie al momento del concepimento (e comunque entro il termine massimo di 5 anni dalla nascita); la madre, non oltre 6 mesi dal giorno della nascita del figlio (o successivamente, da quando è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito, purché entro 5 anni dalla nascita); il figlio stesso, senza limiti di tempo, quindi anche se è divenuto maggiorenne: nei suoi riguardi, l’azione è imprescrittibile, tant’è che se egli muore prima di averla instaurata possono promuoverla i suoi discendenti entro 2 anni dal decesso; un curatore speciale, nominato dal giudice, su istanza del figlio minore che ha compiuto 14 anni o del pubblico ministero o dell’altro genitore se si tratta di minore al di sotto dei 14 anni. La domanda di disconoscimento di paternità si propone con atto di citazione. Nel processo, devono partecipare sia il presunto padre, sia la madre, sia il figlio (tecnicamente sono litisconsorti necessari). La prova dell’assenza di legame biologico può essere fornita con ogni mezzo consentito, dunque anche attraverso le testimonianze. Tuttavia, il metodo oggettivamente più sicuro e in grado di fornire risultati certi è l’esame del Dna. La sola confessione della madre, invece, non è sufficiente. Se la sentenza accoglie la domanda, il presunto figlio perde lo stato di figlio del genitore che lo ha disconosciuto e il cognome paterno (a meno che esso non sia divenuto un elemento distintivo da tutelare, come nel caso di un personaggio famoso). Disconoscimento di paternità: effetti sul mantenimento dei figli La sentenza di disconoscimento di paternità fa venir meno, dal momento in cui è pronunciata e divenuta definitiva con il passaggio in giudicato, tutti i doveri materiali e morali del genitore verso il figlio e tra questi, in particolare, quelli di assistenza, di istruzione e di educazione. Perciò, cade anche l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento che era stato stabilito nella sentenza di separazione o di divorzio. Così l’assegno di mantenimento al figlio disconosciuto viene eliminato per il futuro. Per quanto riguarda il passato, invece, si discute riguardo all’efficacia retroattiva della sentenza di disconoscimento di paternità sulle somme già versate, e dunque sul diritto o meno alla loro restituzione. Un principio generale del Codice civile, chiamato «indebito oggettivo», dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere – cioè di farsi rimborsare – ciò che ha pagato. Questo consentirebbe di ottenere la restituzione totale dell’importo degli assegni per chi aveva versato, nel corso del tempo, somme a titolo di mantenimento dei figli (che credeva essere suoi) adempiendo a quanto disposto nella sentenza di separazione o di divorzio: statuizioni che, evidentemente, presupponevano esistente il rapporto di filiazione ed erano state emanate prima della sentenza che poi ha accolto il disconoscimento di paternità. Come ti abbiamo accennato all’inizio, però, la Cassazione la pensa diversamente: l’ultima ordinanza pronunciata sul tema ha affermato che sono irripetibili, cioè non possono essere restituite, le somme versate dall’onerato a titolo di mantenimento del minore prima del passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della paternità. Così è stata respinta la domanda di un uomo che aveva chiesto la restituzione di quanto versato per il mantenimento di un figlio che non era suo: l’obbligo di versamento dell’assegno, infatti, era stato stabilito con pronunce giurisdizionali già divenute definitive e gli avvenuti pagamenti non potevano qualificarsi come indebiti, bensì traevano la loro «legittima fonte nei titoli giudiziari». In sostanza, secondo questo orientamento della Suprema Corte, la sentenza di disconoscimento di paternità non può avere «effetti riflessi, diversi dall’eliminazione» dello status di padre «nel tempo anteriore al suo passaggio in giudicato»: solo da questo momento, come abbiamo visto, cessa definitivamente l’obbligo di mantenimento, ma quanto già versato in precedenza non è rimborsabile. È invece riconosciuto il risarcimento dei danni, morali e materiali, derivanti dall’infedeltà coniugale tenuta consapevolmente nascosta dalla moglie al padre putativo
Agenzia Investigativa_Presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento
Presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento Il giudice deve verificare se le circostanze, sopravvenute rispetto alla precedente decisione, abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e, solo dopo, adeguare l’importo. Se la regola di ogni processo impedisce di rimettere in discussione una sentenza dopo che questa è stata emessa, nell’ambito delle questioni familiari è prevista un’eccezione: è ben possibile ricorrere di nuovo al tribunale per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli se mutano gli assetti economici delle parti. Quindi, se anche la sentenza è definitiva, nulla esclude che il giudice possa di nuovo intervenire per aumentare, ridurre o cancellare la misura dell’assegno al variare delle condizioni reddituali di uno dei soggetti coinvolti nella vicenda. Tanto per fare un esempio, se il beneficiario dell’assegno di mantenimento passa da un contratto di lavoro part-time a uno full-time, l’ex coniuge tenuto al versamento dello stesso può chiedere al tribunale di liberarlo da tale obbligo. Se il figlio, divenuto ormai grande, decide di andare all’università, il giudice potrebbe aumentare la misura del mantenimento a carico del padre in relazione comunque alle sue capacità economiche. I presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento sono però rigidi, proprio perché non si può violare il «principio del giudicato», quello cioè della immodificabilità delle sentenze. E, dunque, intanto è possibile chiedere una modifica delle condizioni economiche della separazione o del divorzio in quanto siano sopravvenute circostanze nuove e imprevedibili che abbiano alterato gli equilibri tra le parti raggiunti con la precedente decisione del giudice. Non è quindi possibile una revisione dell’assegno di mantenimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o delle prove, circostanze queste già valutate in precedenza dal giudice. Chi infatti si duole della decisione del tribunale non ha altri mezzi se non ricorrere in appello e in Cassazione. Ma se ciò non è possibile – perché tutti i mezzi di impugnazione sono stati esperiti o perché i termini sono scaduti – non si può certo rimettere in gioco la medesima questione sottoponendola magari a un altro magistrato. In sintesi, si può sperare in una revisione dell’assegno di mantenimento a patto che sia sopraggiunto un evento nuovo che non poteva essere valutato dal tribunale nel corso del precedente giudizio. Questo evento deve essere “decisivo”, deve cioè aver modificato le condizioni economiche degli ex coniugi e/o genitori, tanto da rendere ingiusta la precedente situazione. Questi sono i principi espressi più volte dalla Cassazione. Cerchiamo di fare qualche esempio pratico per rendere la questione più comprensibile. Quando ci può essere revisione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge? La revisione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge può derivare da un sostanziale mutamento delle condizioni economiche del marito o della moglie. Non può trattarsi di una circostanza già conosciuta o conoscibile al momento della prima decisione del giudice; deve essere un fattore imprevisto. Tanto per fare un esempio, se la donna, all’atto del divorzio, ha un contratto di lavoro a termine non può poi, alla sua scadenza, chiedere la revisione dell’assegno. E ciò perché, già all’atto dell’emissione della sentenza, il giudice era in grado di conoscere tale circostanza e di valutare la successiva perdita di reddito; di ciò, pertanto, ha potuto tenere conto ai fini del calcolo dell’assegno di mantenimento. Un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, che determini una nuova interpretazione della legge, non è considerato un fatto sopravvenuto e non giustifica quindi la revisione dell’assegno. Ecco alcuni casi in cui è possibile chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento: licenziamento del marito o della moglie; riduzione dell’orario di lavoro del marito o della moglie, con conseguente perdita parziale dello stipendio; incremento del patrimonio a seguito di una eredità; perdita o riduzione della capacità lavorativa per una sopravvenuta invalidità; pensionamento; nascita di nuovi figli dell’ex coniuge obbligato al mantenimento; È chiaro che, laddove il fatto che incide negativamente sul reddito riguarda il soggetto obbligato al versamento dell’assegno si avrà una riduzione o una cancellazione del relativo importo (quindi, se il marito perde il lavoro potrà chiedere una riduzione del mantenimento). Viceversa, se il fatto incide sul soggetto beneficiario, questi potrà chiedere un aumento (sempre limitatamente alle capacità economiche dell’ex). Quando ci può essere revisione dell’assegno di mantenimento ai figli? Le stesse considerazioni appena svolte con riferimento ai coniugi possono essere fatte anche riguardo al mantenimento dei figli, ma con alcune precisazioni. L’aumento del reddito del genitore obbligato non determina automaticamente un incremento del mantenimento. Ciò perché i figli hanno diritto a mantenere lo stesso tenore di vita che avevano quando ancora la famiglia è unita; dunque, non rilevano le ricchezze dai genitori in un momento successivo. Il giudice può anche aumentare l’assegno di mantenimento in relazione alle mutate esigenze dei figli, correlate alla loro crescita, agli studi fatti, alla perdita di capacità economica del genitore con cui questi vivono. Tanto per fare un esempio, se la madre presso cui i figli sono collocati perde il lavoro, questa può rivendicare un assegno di mantenimento per la prole più alto. Le regole fissate dalla Cassazione Ai fini della modifica dell’assegno a favore di un coniuge è esclusa una nuova valutazione degli stessi fatti prima considerati dal giudice, dovendosi invece valutare le variazioni patrimoniali nel frattempo verificatesi. Non è possibile prendere in esame fatti avvenuti anteriormente al provvedimento da modificare, vista l’efficacia di giudicato di quest’ultimo. La revisione dell’assegno divorzile presuppone l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell’assegno: la norma prevede, dunque, come presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio, l’esistenza di «giustificati motivi» e che questi siano «sopravvenuti». Fatti «sopravvenuti» sono solo i fatti avvenuti successivamente all’emanazione del provvedimento di cui si chiede la revisione, non potendosi compiere, in sede di modifica, una nuova valutazione delle circostanze già dedotte nel giudizio di divorzio. Non devono pertanto, prendersi in considerazione i fatti anteriori al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio di cui successiva sia solo la prova oppure semplicemente ignorati dalla parte che avrebbe tratto giovamento da essi nel
Investigatore privato_Casalinga dopo la separazione: ha diritto all’assegno?
Si può pretendere il contributo dell’ex quando si rinuncia al lavoro dopo la fine del matrimonio per accudire i figli? Chi, dopo la fine del matrimonio, deve accudire dei figli può trovarsi nella difficile situazione di dover andare al lavoro lasciando i bambini incustoditi perché non ha nessuno a cui affidarli. Pagare una baby-sitter vorrebbe dire dover rinunciare ad una parte non indifferente dello stipendio per darlo alla ragazza. Apparentemente, non resta che chiedere l’assegno di divorzio, in modo da costringere l’ex a dare economicamente una mano. Ma chi sceglie di fare la casalinga dopo la separazione ha diritto all’assegno? «Apparentemente», si diceva. E il termine non è scelto a caso, perché la Cassazione un’alternativa l’ha trovata in una recente ordinanza. Anzi, non «un’alternativa» ma «l’alternativa»: andare a lavorare. È l’unica cosa che può fare chi rinuncia alla carriera dopo la separazione per dedicarsi ai figli e alla casa, visto che si vedrà negare l’assegno divorzile. Sarà così, sempre che sia nelle condizioni psicofisiche di farlo, cioè che non abbia qualche patologia che glielo impedisce e che si trovi in un’età in cui si è in grado di lavorare. È quello che la Cassazione definisce «principio di autoresponsabilità». Ex moglie smette di lavorare: ha diritto al mantenimento? Separazione e divorzio: se la donna si dimette o chiede una riduzione dell’orario di lavoro passando da full-time a part-time non ha diritto agli alimenti. Se l’ex moglie smette di lavorare ha diritto al mantenimento? La questione si pone perché il divario economico tra coniugi è la prima condizione per il riconoscimento degli alimenti in favore di chi, dei due, non è in grado di mantenersi. Ma è anche vero – ha ribadito la Cassazione in questi anni – che tale divario non deve essere volontario, cioè il frutto di una scelta consapevole come per chi decide di non lavorare o di ridurre il proprio orario di lavoro dopo la separazione. C’è una questione importante da chiarire in proposito: dopo il divorzio, entrambi i coniugi hanno il dovere di rendersi autonomi e di badare alle proprie esigenze. Solo un’oggettiva impossibilità, determinata dall’avanzare degli anni (che rendono meno probabile, oltre che più difficoltosa, un’occupazione) o da invalidanti condizioni di salute o, infine, dal fatto di non aver acquisito, nel corso degli anni di matrimonio, una formazione o una collocazione nel mondo del lavoro, possono giustificare lo stato di disoccupazione.
Investigatore privato_Cellulare alla guida: se il poliziotto è lontano la multa è valida?
Se la polizia da lontano vede qualcuno al telefono in macchina può ugualmente multare? E’ valida la multa per cellulare alla guida se il poliziotto è lontano rispetto al conducente, tanto lontano da non poter garantire, con assoluta certezza, ciò che afferma di aver visto e che ha riportato sul verbale? È un dato di fatto che la percezione della realtà può essere alterata da una serie di fattori, primo tra tutti proprio la lontananza. Le capacità visive, peraltro, non sono uguali per tutti e, a volte, anche chi è dotato di “10 decimi” può essere tratto in inganno. Se è vero dunque che «errare è umano» e che chi è lontano rispetto a un determinato luogo potrebbe non essere in grado di percepire la realtà per come effettivamente è, cosa succede quando il poliziotto sbaglia a causa proprio della distanza dal luogo in cui è stata commessa l’infrazione? Ecco cosa prevede la legge – e come questa è interpretata dalla giurisprudenza – in casi come questo. Multa per cellulare alla guida non contestata subito Partiamo dal fatto che la multa per guida col cellulare non deve essere contestata immediatamente. Laddove infatti il conducente sia in movimento e il poliziotto invece sia fermo, questi può compilare il verbale per poi spedirlo all’indirizzo di residenza del proprietario dell’auto. Ciò potrebbe anche succedere dinanzi a un semaforo, su una strada ove non sia possibile fermarsi sui margini e dare il segnale di stop all’automobilista e in tutte quelle altre occasioni in cui la contestazione immediata potrebbe costituire un pericolo per la circolazione. Multa per cellulare alla guida: quanto vale la parola del poliziotto? In linea generale, le dichiarazioni del pubblico ufficiale – e quindi della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e così via – assumono una fede privilegiata: valgono cioè più delle affermazioni del cittadino. Quindi, quand’anche il conducente dovesse presentare ricorso contro il verbale e, in quella sede, affermare che il poliziotto si è sbagliato, ciò non basterebbe ad annullare la multa. È necessario un apposito procedimento, la cosiddetta «querela di falso», rivolto a togliere l’attendibilità – ossia il valore di “piena prova” – alle affermazioni del pubblico ufficiale: il che avviene, il più delle volte, solo tramite perizie giurate e/o prove testimoniali. Attenzione però (ed è questo il passaggio più importante): a fare “piena prova” non sono tutte le dichiarazioni contenute nel verbale ma solo quelle che sono il frutto della percezione sensoriale dell’agente: ciò che questi ha visto e sentito personalmente e nello stesso momento in cui il fatto si è compiuto. Detto in termini più tecnici, le circostanze coperte da «fede privilegiata» sono solo quelle, oggettive e fattuali, che sono cadute sotto la diretta percezione dei verbalizzanti e non altre, come quelle semplicemente dedotte, valutate o desunte. In altre parole, il verbale fa piena prova solo di quanto gli agenti attestano aver rilevato o essersi compiuto sotto i loro occhi. Non hanno invece valore di “piena prova” le deduzioni, i ragionamenti e le valutazioni personali del poliziotto. Tanto per fare un esempio, il fatto che un vigile dichiari di aver visto un automobilista passare col rosso è garantito da quella massima attendibilità che hanno appunto le dichiarazioni di un pubblico ufficiale e, quindi, non può essere facilmente contestato. Al contrario, la ricostruzione di un incidente che i verbalizzanti fanno a posteriori, sulla base delle strisce delle frenate lasciate sulla strada e della posizione dei veicoli successiva allo scontro, non scaturisce dalla percezione visiva e contestuale del fatto, ma da una valutazione successiva ad essa. Quindi, non assume alcuna fede privilegiata. La multa per guida col cellulare rientra nella prima categoria: il verbalizzante è infatti in grado di vedere direttamente l’illecito. Pertanto, le sue dichiarazioni nel verbale hanno valore di piena prova e non possono essere contestate se non con l’apposita querela di falso. Se il poliziotto è lontano la multa è valida? Senonché, alcune sentenze, anche della stessa Cassazione, hanno ritenuto che laddove il verbalizzante sia lontano rispetto al luogo di commissione dell’illecito, la sua percezione della realtà potrebbe essere falsata e, dunque, le sue affermazioni non hanno più quella forza tipica che, in altre occasioni, hanno. Insomma, il fatto che un agente dichiari di aver visto da lontano un conducente senza cintura di sicurezza o con il cellulare in mano potrebbe non essere coperto da “fede privilegiata” e non fare più “piena prova” del fatto. La «percezione sensoriale» degli agenti può venire meno proprio a causa della lontananza del veicolo dal punto di controllo ed anche dalla velocità con cui esso percorre il tratto osservato, che inevitabilmente riduce il tempo a disposizione per compiere l’osservazione del mancato uso delle cinture. Pertanto, la presenza di un fondato dubbio circa l’attendibilità delle attestazioni del pubblico ufficiale – dubbio gettato proprio dalla sua lontananza rispetto all’automobilista e/o dalla velocità con cui questi circolava – potrebbe togliere ogni valore di piena prova alle sue dichiarazioni. Come avviene nel diritto penale, il ragionevole dubbio può portare all’assoluzione dell’imputato. Come già chiarito dalla Cassazione, le valutazioni dei poliziotti sull’uso del cellulare alla guida perdono la loro fede privilegiata quando «possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo». Quindi, in caso di una contestazione a distanza di una multa, come quella relativa alla guida col cellulare in mano, l’automobilista non dovrà espletare il procedimento di querela di falso, ma potrà fornire la prova contraria di quanto affermato dai verbalizzanti nel normale giudizio di opposizione alla multa. Riportiamo qui di seguito uno dei precedenti della Cassazione a beneficio di quanti se ne vogliano servire per proporre ricorso: «L’efficacia probatoria privilegiata che, ai sensi dell’art. 2700 c.c., riveste il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada non investe quei fatti che, pur avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, per le loro modalità di accadimento non si prestano ad essere apprezzati in base a parametri obiettivi, come ad
Investigatore Privato_Quando la vendetta è illegale
Quando reagire a un torto, una violenza o un’offesa è vietato dalla legge. Spesso, dinanzi a un torto subìto, si assumono determinati comportamenti in difesa di sé stessi, a volte connotati più da uno scopo vendicativo che riparatorio. Ma la legge non sempre lo consente. Non è ammesso, ad esempio, danneggiare o trattenere ciò che si è già venduto solo perché il cliente non ha pagato. Allo stesso modo, non si può stalkerizzare un debitore, minacciare con la violenza una persona violenta e così via. Il rischio è di passare dalla ragione al torto, subendo peraltro una denuncia per «esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Individuando i comportamenti più diffusi che, a volte inconsciamente, vengono commessi nella vita di tutti i giorni, ecco quando la vendetta è illegale e non è tollerata dal nostro ordinamento. La vendita di oggetti e il diritto di ritenzione Chi vende un oggetto e non viene pagato non può riprendersi ciò che prima era suo. Questo perché la vendita, una volta formalizzata, trasferisce definitivamente la proprietà del bene. Tale effetto scaturisce dal semplice scambio dei consensi delle parti, scambio che può avvenire anche verbalmente, non necessariamente con la firma di un contratto. Diverso è il discorso se il bene è ancora nelle mani del venditore. Questi, in tal caso, ha il cosiddetto diritto di ritenzione: può cioè trattenere ciò che non è più suo finché non viene pagato. Ma per farlo deve prima diffidare il cliente con una raccomandata a.r. o una pec, rinnovandogli l’invito ad adempiere al contratto e anticipandogli che, in caso contrario, continuerà a tenere per sé l’oggetto. Il creditore può tutelarsi anche vendendo i beni del debitore sui quali esercita il diritto di ritenzione: si tratta però di una procedura complessa che deve essere diretta dall’ufficiale giudiziario. Usare il materiale protetto dal diritto d’autore Una volta che un professionista ha ricevuto l’incarico di svolgere una determinata attività creativa (ad esempio, un logo, un sito Internet, un book fotografico) non può poi appropriarsi delle sue stesse opere (magari sfruttandole per altre commissioni) se non riceve il pagamento. Anche in questo caso, infatti, la proprietà si è trasferita con la consegna delle opere al cliente e, quindi, con la vendita stessa. Non poche volte si registra la tendenza di alcuni programmatori, ancora in possesso delle chiavi d’accesso del sito loro commissionato, di danneggiare la propria creazione in modo che il cliente moroso non se ne avvantaggi. Questo comportamento configura reato. Minacce È lecito minacciare una persona di trascinarla in tribunale, ma non anche di farle del male. La minaccia costituisce reato quando la conseguenza paventata alla vittima sia realizzabile e dipenda dal reo. Dire «Ti ammazzo» oppure «Aspetta e vedrai che ti faccio» integra una minaccia. Dire «Con un calcio ti spedisco sulla luna» non è reato perché non è un evento possibile. Dire «Ti faccio fallire» non è reato perché la sentenza dipende dalla decisione del giudice. Allo stesso modo, affermare «Ti denuncio» non è vietato perché costituisce esplicazione di un diritto – quello alla tutela giudiziaria – riconosciuto a tutti i cittadini dalla Costituzione. Se poi non dovessero sussistere i presupposti per l’azione civile o penale l’ordinamento prevede una forma di ristoro con la condanna alle spese legali. La reazione fisica Non è possibile reagire fisicamente a un torto subito. Non si può ad esempio essere giustificati per una spinta, un pugno o uno schiaffo solo perché si è stati offesi o provocati. Lo stato d’ira potrebbe costituire tutt’al più un’attenuante ma mai una causa di giustificazione. Fa chiaramente eccezione solo la legittima difesa che ricorre non appena c’è un imminente pericolo di un grave pregiudizio alla propria o all’altrui incolumità fisica, pericolo che non è altrimenti evitabile se non innescando appunto l’atto violento di difesa. Il caso tipico è quello del ladro che, avendo già estratto l’arma dalla tasca, minacci la vittima di consegnarle tutto. Non si può invocare la legittima difesa quando l’aggressore si è già allontanato e il pericolo è cessato, a prescindere dalle lesioni subite per via del suo attacco. Le offese Alle offese si può rispondere con altre offese senza commettere alcun illecito. Ad esempio, chi viene diffamato o ingiuriato può, a sua volta, replicare con una diffamazione o un’ingiuria. Ma non deve lasciare troppo tempo tra l’offesa e la replica. Diversamente, il suo comportamento non verrebbe visto come l’insopprimibile impulso di reagire a un torto ma come una vendetta. E l’ordinamento non tollera vendette. I tradimenti Chi, in un giudizio di separazione o divorzio, vuol addebitare al coniuge la crisi della coppia per via del tradimento deve fornire le prove dell’infedeltà. Ma nel farlo ha le mani legate: non può, ad esempio, rovistare nell’altrui cellulare o nell’e-mail. Commetterebbe reato e le prove non potrebbero essere più utilizzate. Lo stalking e la diffamazione del debitore Solo perché una persona non paga i propri debiti non è possibile assillarla tante volte al giorno con telefonate e messaggi. Né è possibile informare della situazione altre persone. Nel primo caso, si potrebbe sconfinare nel reato di molestie o, nei casi più gravi, di stalking. Nel secondo caso, si avrebbe diffamazione: secondo la Cassazione, non è lecito riferire dei debiti altrui su un social o su altre “piazze”. È consentito solo in condominio quando il moroso è uno dei condòmini: e ciò perché la gestione delle casse condominiali è affare di tutti i proprietari di appartamenti.
Investigatore Privato_Stalking nei confronti dell’avvocato
Per la Cassazione, integra il reato di stalking inviare al proprio avvocato per anni messaggi e mail dal contenuto ingiurioso e offensivo Confermata anche in sede di Cassazione la condanna del cliente per il reato di stalking, per avere inviato per anni un numero spropositato di messaggi ed email dal contenuto ingiurioso e minaccioso al proprio avvocato, che vanno ben al di là del diritto di contestazione dell’operato del legale. A nulla sono valsi i tentativi della difesa di far passare l’imputato per un soggetto affetto da patologie psichiatriche tali da comprometterne la capacità d’intendere e di volere. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nella sentenza n. 35022/2021. La vicenda processuale In sede di appello viene confermata la condanna dell’imputato per il reato di atti persecutori commesso ai danni del proprio legale, punito con la pena di giustizia e il risarcimento dei danni cagionati in favore della parte civile. L’imputato ricorre in sede di Cassazione nei confronti di detta sentenza, sollevando 5 motivi. Con il primo lamenta la mancata restituzione agli atti, come richiesto dalla difesa, nonostante il reato di atti persecutori, risultante dalla riqualificazione di quello contestato in origine, richiedesse la celebrazione dell’udienza preliminare. Con il secondo la difesa lamenta la violazione di norme processuali perché non è stata accolta la richiesta di celebrare la suddetta udienza preliminare, con richiesta di restituzione degli atti al Pubblico ministero visto che il fatto contestato doveva ritenersi fatto nuovo. Con il terzo contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di atti persecutori perché la sua azione era finalizzata solo a contestare l’operato del proprio difensore e perché non è stata valutata la relazione psichiatrica da cui è emerso che in epoca successiva ai fatti era risultato affetto da una patologia psichiatrica che probabilmente ne inficiava la capacità d’intendere e di volere. La Corte avrebbe quindi dovuto, alla luce di questi elementi sopravvenuti, disporre una perizia, per accertare la presenza di una patologia in grado di comprometterne effettivamente la capacità di intendere e volere. Con il quarto contesta che il giudice non abbia applicato la pena minima, senza motivarne le ragioni, tanto più che in sede di appello era stata censurata la decisione in relazione alla data a partire dalla quale avrebbe tenuto la condotta poi punita penalmente. Con il quinto infine si duole per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Inviare per anni al proprio legale sms e email ingiuriose è stalking Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’imputato perché infondato. I primi due motivi con i quali la difesa dell’imputato rileva la mancata celebrazione dell’udienza preliminare per il reato di stalking, perché fatto nuovo, sono infondati per la Cassazione. La Corte d’appello ha spiegato, conformemente a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che il fatto contestato all’imputato non può considerarsi fatto nuovo. Lo stesso è stato semplicemente riqualificato da reato di molestia e disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p in reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p alla luce dei contenuti ingiuriosi e minacciosi di sms e email inviati all’avvocato (e a terzi) per lungo tempo e in un numero spropositato. La Corte rileva inoltre che l’imputato non ha sollevato la questione del mancato svolgimento dell’udienza preliminare che doveva essere celebrata alla luce della riqualificazione del reato. Lo stesso si è limitato a chiedere un termine a difesa, che peraltro la Corte ha concesso. Inammissibile il terzo motivo in quanto la sottoposizione dell’imputato a una amministrazione di sostegno non pregiudica automaticamente la capacità dello stesso a prendere parte al processo, poiché la stessa deve essere accertata dal giudice. Non si può inoltre sindacare in sede di Cassazione la decisione del giudice di disporre o meno una perizia perché la stessa non può essere considerata una prova decisiva e poi perché la Corte ha rilevato che dalla relazione del consulente non emergevano situazioni patologiche non esistenti in precedenza, per cui la stessa si è limitata a dare una diversa lettura di condotte per le quali nel corso del primo grado, non è mai stata richiesta una perizia. Inammissibile la censura relativa al trattamento sanzionatorio, insindacabile in sede di legittimità perché decisioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, il quale ha motivato la propria decisione in considerazione della durata della condotta, protrattasi per anni e delle modalità in cui la stessa è stata realizzata. Inammissibile infine anche il rilievo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena visto che la Corte di Appello sul punto non è giunta a una prognosi favorevole per il reo per il futuro, in considerazione dei precedenti penali, anche per fatti diversi e per i quali è stata concessa la sospensione condizionale, senza però, evidentemente produrre un effetto positivo.
Investigatore privato_Multa pagata: possibile impugnare la decurtazione punti sulla patente
Per il Giudice di Pace di Ferentino chi subisce la sanzione accessoria può agire in sede di opposizione. Ordinanza firmata dal vice prefetto illegittima senza delega Reintegrati i punti decurtati al conducente, nonostante il proprietario del veicolo abbia pagato la sanzione pecuniaria. Infatti, trattandosi di sanzione accessoria è ben possibile, per colui che la subisce, agire in sede di opposizione in sede giurisdizionale. Ancora, l’ordinanza firmata dal vice prefetto è illegittima se manca la delega per iscritto, con una specifica elencazione degli articoli del codice della strada, per cui risulta possibile rappresentare in giudizio la Prefettura. Questi alcuni dei principi espressi dal Giudice di Pace di Ferentino nella sentenza n. 135/2021 con cui è stato accolto il ricorso di un conducente, vittoriosamente assistito dall’Avv. Roberto Iacovacci, nei cui confronti era scattata la decurtazione di ben 15 punti dalla patente per aver violato disposizioni del Codice della Strada. Tutela giurisdizionale contro la sanzione accessoria In sede di opposizione avverso ordinanza ingiunzione prefettizia, il ricorrente rappresenta come, oltre alla sanzione pecuniaria che è stata pagata dal proprietario del mezzo, fosse scattata nei suoi confronti la sottrazione dei preziosi punti dalla patente. Il giudice onorario conferma che, essendo il conducente diverso dal proprietario del mezzo, gli è consentito impugnare il verbale per contestare l’infrazione. Chi ha subito una sanzione accessoria, si legge nel provvedimento, può infatti agire in sede di opposizione in sede giurisdizionale, come confermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3936 del 13 Marzo 2012, richiamata dal provvedimento in esame. In tale occasione, il Supremo Consesso ha ritenuto che la decurtazione dei punti, essendo una sanzione accessoria, non può essere sottratta al mezzo di opposizione in sede giurisdizionale, poiché ciò “risulterebbe privo di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.”. Carenza di potere del vice prefetto Oltre ad essere ammissibile, il ricorso del sanzionato viene ritenuto dal magistrato onorario anche meritevole di accoglimento nel merito. In primis, coglie nel segno l’eccezione con cui questi contesta l’inesistenza di una delega della firma dell’ordinanza in favore del vice prefetto. Dalla stessa ordinanza, infatti, non emerge che il Prefetto abbia attribuito al suo vice il potere di emettere ordinanze anche in relazione alla violazione per cui vi è stata contestazione. Questa mancanza, assume il magistrato onorario, appare dunque idonea a invalidare la stessa ordinanza-ingiunzione prefettizia. Anche il Giudice di Pace di Grosseto, nella sentenza n. 549/18, ha chiarito che l’atto sottoscritto da un vice prefetto deve fare riferimento a una delega, altrimenti in caso contrario “vi è assoluta carenza di potere del funzionario che ha emanato l’atto” e lo stesso va dichiarato nullo. Innanzi al Giudice di Pace, il vice prefetto avrebbe dovuto altresì depositare un’espressa delega per iscritto, con specifica elencazione degli articoli del Codice della strada, per cui risulta possibile rappresentare in giudizio la Prefettura. Invece, nella vicenda in esame la P.A. non ha svolto difesa sul punto. Anche la mancata comparizione di un delegato della Prefettura in giudizio, conclude la sentenza, appalesa vieppiù l’assunto attoreo. Mancata indicazione tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento Meritevole di accoglimento appare anche l’eccezione con cui l’opponente contesta la carenza di motivazione dell’ordinanza e la mancata indicazione dei tempi perentori previsti dalle singole fasi del procedimento. Sul punto, il giudice onorario richiama la sentenza n. 1786/2010 con cui le Sezioni Unite di Cassazione hanno precisato che “l’obbligo di motivazione deve riguardare, a pena di nullità, anche i tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento. Ciò al fine di verificare che le ordinanze di ingiunzione siano state emesse nel rispetto dei termini perentori indicati negli artt. 203 e 204 del Codice della Strada”: Sulla scorta di tale sentenza, anche la giurisprudenza di merito ha confermato l’ulteriore onere in capo all’amministrazione, la cui omissione determina la nullità del provvedimento amministrativo. Come sottolinea il Giudice di Pace di Ferentino, tale adempimento è indispensabile affinché chi riceve l’ingiunzione possa controllare il rispetto della legge da parte dell’amministrazione nello svolgimento della procedura amministrativa. In conclusione, “la mancata indicazione nella stessa ordinanza ingiunzione dell’avvenuto adempimento nei tempi previsti delle singole fasi del procedimento determina la nullità assoluta dello stesso” (principio considerato anche dalla sentenza n. 28920/2018 del Giudice di pace di Roma). Verbale redatto con grafia inintelligibile Nonostante tanto sia sufficiente a dichiarare la nullità assoluta dell’ordinanza opposta, il magistrato onorario ritiene sussistente anche una violazione del diritto di difesa, essendo il verbale redatto a mano con grafia inintelligibile. Come chiarito altresì dal Giudice di Pace di Lucca, nella sentenza n. 497/2016, l’orribile grafia dell’agente accertatore completamente inintelligibile è idonea a determinare la mancata comprensione del contenuto dell’alto. In conclusione, il Giudice di Pace di Ferentino ritiene di accogliere il ricorso, annullando l’ordinanza-ingiunzione con riferimento alla sanzione accessoria, così determinando il “reintegro” dei punti sulla patente per il sanzionato. Inoltre, la Prefettura viene condannata anche al pagamento di un minimo di spese legali, in quanto la difesa dell’ente si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso sulla base del pagamento del coobbligato solidale, per quanto riguarda la sanzione pecuniaria principale, e non la sanzione accessoria che riguarda solo il conducente e non il proprietario del mezzo.
Pari tempo con mamma e papà: addio assegno di mantenimento
Innovativo provvedimento del tribunale di Perugia che dispone l’affido paritetico di un bimbo in tenera età tra entrambi i genitori e il mantenimento diretto. Due genitori (lei ostetrica, lui impiegato con redditi simili) con un bambino di 10 anni. Una coppia come tante che, dopo una ventina di anni di relazione, decide di lasciarsi. E, non trovando una soluzione condivisa, si rivolge al Tribunale. Tribunale di Perugia che, con un primo provvedimento provvisorio, colloca prevalentemente, come avviene di solito, il bambino presso la madre obbligando quindi il padre all’assegno di mantenimento (300 euro, nel caso di specie). Nel corso del giudizio, tuttavia, è il bambino stesso a manifestare il desiderio di una maggiore permanenza presso la casa del padre (distante solo un paio di km da quella materna). Il Tribunale di Perugia, orbene, con provvedimento definitivo del 01/09/21, dispone il collocamento del bambino presso il padre e la madre secondo tempistiche paritarie. Ma v’è di più. Lo stesso Tribunale, alla luce delle suddette tempistiche paritarie di permanenza presso ciascun genitore ed in considerazione dei redditi di costoro pressochè omogenei, revoca il mantenimento a carico del padre disponendo il cosiddetto mantenimento diretto: ovverosia ciascun genitore, nel periodo di permanenza del bambino presso di sè, provvede a tutto l’occorrente senza pagare nessun assegno all’altro. La legge sull’affido condiviso risale a ben quindici anni orsono. In questo lungo periodo, tuttavia, la legge si è scontrata con la prassi, diffusasi nella aule di giustizia, dell’affido condiviso con collocamento prevalente (quasi sempre a favore della madre) che, nella sostanza, non diverge granchè dal vecchio affido esclusivo. Negli ultimi anni ho assistito diversi coniugi che chiedevano consensualmente una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza con i figli. Trattavasi pertanto di separazioni consensuali poi regolarmente omologate dal Tribunale. La decisione del Tribunale di Perugia è invece avvenuta in un giudizio contenzioso ed ha quindi una portata sicuramente innovativa e può costituire un importante precedente per casi simili. Avv. Simone Marchetti
Investigatore privato_Nessun mantenimento per lui se dopo la separazione perde il lavoro
Per la Cassazione, il marito che dopo la separazione perde il lavoro non ha diritto al mantenimento se non prova che le sue capacità professionali sono definitivamente compromesse La Corte di Cassazione, Sezione sesta civile, con Ordinanza n. 25636 del 22 settembre 2021, stabilisce che il marito non ha diritto all’assegno di mantenimento pur ove abbia perso il lavoro dopo la separazione e la moglie, al contempo, incrementato i propri guadagni. La vicenda da cui ha tratto origine la controversia decisa dalla S.C. vede protagonisti due coniugi, legalmente separati, alle prese con la richiesta promossa dal marito di revisione delle condizioni di separazione. Le ragioni di tale pretesa risiedevano nel modificato stato lavorativo del marito il quale ritrovatosi ad aver perso il lavoro aveva visto cambiare la propria capacità economica e nell’altrettanto modificata situazione reddituale della moglie, in senso, invece, migliorativo. Il marito in particolare chiedeva ai giudici di merito la revoca dell’obbligo a suo carico di versare il mantenimento alla moglie e, in suo favore, di porre il medesimo obbligo proprio a carico di quest’ultima. L’uomo chiedeva inoltre di vedersi restituire le somme percepite dalla moglie, successivamente al miglioramento economico da quest’ultima registrato e, dunque, retroattivamente rispetto alla domanda giudiziale di revisione dell’assegno. Sia in primo che in secondo grado, l’uomo vedeva accolta la domanda di revoca dell’assegno in favore della moglie, seppur con decorrenza dalla sua proposizione, ma invece respinta la domanda di beneficiare della stessa misura ponendola a carico della moglie. La revisione dell’assegno non retroagisce rispetto alla domanda La Cassazione interviene preliminarmente chiarendo un dato fondamentale al fine di ben individuare quali siano le prestazioni alimentari dovute dal coniuge onerato, una volta scoperto il miglioramento delle condizioni economiche dell’altro. Il ricorrente chiedeva infatti alla Corte di cassare l’impugnata sentenza di appello nella parte in cui non aveva previsto che la revisione dell’assegno dovesse avere effetto retroattivo rispetto alla domanda, con la conseguenza di non poter ripetere quanto versato alla moglie, le cui condizioni economiche avevano avuto un miglioramento. Ed invero, la Corte afferma, citando consolidata giurisprudenza, che l’obbligo del coniuge di versare il mantenimento all’altro e il corrispondente diritto alla percezione di questo, nella misura stabilita nel provvedimento giudiziale ovvero in un accordo consensuale, produce effetti tra le parti sino a quando intervenga il giudizio sulla richiesta di revisione che, dunque, non retroagisce al momento della domanda. I giudici di legittimità affermano in tal modo il principio di intangibilità, di autorità e di stabilità -per quanto limitata nel tempo- del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento tale da escludere che il giudicato di revisione possa avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla domanda di revisione. (Cass. n. 28/2008; Cass. 11913/2009; Cass. 3922/2012; Cass. n. 16173/2015; Cass. n. 15186/2015; Cass. n. 25166/2017). Perdere il lavoro non è motivo sufficiente per il mantenimento Come anticipato, il marito sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, vedeva rigettata la domanda di riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore ponendolo a carico della moglie, seppur proposta in ragione del decremento reddituale subito. Ciò posto, il marito ricorreva per Cassazione denunciando l’errore commesso dalla Corte di Appello la quale nel valutare la spettanza dell’assegno nei suoi confronti non avrebbe adeguatamente tenuto conto dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell’assegno, quale è il peggioramento della propria situazione economica, giungendo così al rigetto della domanda promossa in giudizio. La Cassazione dichiara inammissibile siffatto motivo di impugnazione, sostenendo altresì che dietro l’asserita violazione di legge (art. 156 c.p.c.), si sarebbe celata una ben diversa richiesta di riesame del merito. In ogni caso, la Cassazione spiega che correttamente la Corte di Appello ha svolto l’indagine raffrontando le condizioni patrimoniali dei coniugi e altrettanto correttamente, visto il miglioramento di quelle della moglie, ha statuito la revoca dell’obbligo di versare il mantenimento in capo al marito. Ciò premesso, proseguono i giudici di legittimità, l’opposto andamento delle condizioni economiche dei coniugi non impone che in via automatica al marito venga riconosciuto l’assegno di mantenimento. Ed invero, occorre sempre verificare, come fatto dai giudici dell’impugnata sentenza, se l’aggravamento della condizione economica del coniuge richiedente l’assegno, nel caso di specie fondata sulla perdita del lavoro, abbia compromesso le sue capacità economiche e produttive, nonché le competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro. Solo in tal caso, i giudici potranno riconoscere il diritto a percepire l’assegno di mantenimento. La decisione della Cassazione Per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal marito per il riconoscimento in suo favore dell’assegno di mantenimento nonostante lo stesso abbia perso il lavoro dopo la separazione e la moglie aumentato la propria capacità economica. Infatti, per incassare il mantenimento occorre dimostrare che le capacità professionali siano per sempre compromesse.