Agenzia Investigativa_Presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento

Presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento

Il giudice deve verificare se le circostanze, sopravvenute rispetto alla precedente decisione, abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e, solo dopo, adeguare l’importo.

Se la regola di ogni processo impedisce di rimettere in discussione una sentenza dopo che questa è stata emessa, nell’ambito delle questioni familiari è prevista un’eccezione: è ben possibile ricorrere di nuovo al tribunale per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli se mutano gli assetti economici delle parti.

Quindi, se anche la sentenza è definitiva, nulla esclude che il giudice possa di nuovo intervenire per aumentare, ridurre o cancellare la misura dell’assegno al variare delle condizioni reddituali di uno dei soggetti coinvolti nella vicenda.

Tanto per fare un esempio, se il beneficiario dell’assegno di mantenimento passa da un contratto di lavoro part-time a uno full-time, l’ex coniuge tenuto al versamento dello stesso può chiedere al tribunale di liberarlo da tale obbligo. Se il figlio, divenuto ormai grande, decide di andare all’università, il giudice potrebbe aumentare la misura del mantenimento a carico del padre in relazione comunque alle sue capacità economiche.

 

I presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento sono però rigidi, proprio perché non si può violare il «principio del giudicato», quello cioè della immodificabilità delle sentenze. E, dunque, intanto è possibile chiedere una modifica delle condizioni economiche della separazione o del divorzio in quanto siano sopravvenute circostanze nuove e imprevedibili che abbiano alterato gli equilibri tra le parti raggiunti con la precedente decisione del giudice.

Non è quindi possibile una revisione dell’assegno di mantenimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o delle prove, circostanze queste già valutate in precedenza dal giudice. Chi infatti si duole della decisione del tribunale non ha altri mezzi se non ricorrere in appello e in Cassazione. Ma se ciò non è possibile – perché tutti i mezzi di impugnazione sono stati esperiti o perché i termini sono scaduti – non si può certo rimettere in gioco la medesima questione sottoponendola magari a un altro magistrato.

In sintesi, si può sperare in una revisione dell’assegno di mantenimento a patto che sia sopraggiunto un evento nuovo che non poteva essere valutato dal tribunale nel corso del precedente giudizio. Questo evento deve essere “decisivo”, deve cioè aver modificato le condizioni economiche degli ex coniugi e/o genitori, tanto da rendere ingiusta la precedente situazione.

Questi sono i principi espressi più volte dalla Cassazione. Cerchiamo di fare qualche esempio pratico per rendere la questione più comprensibile.

Quando ci può essere revisione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge?

La revisione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge può derivare da un sostanziale mutamento delle condizioni economiche del marito o della moglie.
Non può trattarsi di una circostanza già conosciuta o conoscibile al momento della prima decisione del giudice; deve essere un fattore imprevisto.

Tanto per fare un esempio, se la donna, all’atto del divorzio, ha un contratto di lavoro a termine non può poi, alla sua scadenza, chiedere la revisione dell’assegno. E ciò perché, già all’atto dell’emissione della sentenza, il giudice era in grado di conoscere tale circostanza e di valutare la successiva perdita di reddito; di ciò, pertanto, ha potuto tenere conto ai fini del calcolo dell’assegno di mantenimento.

Un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, che determini una nuova interpretazione della legge, non è considerato un fatto sopravvenuto e non giustifica quindi la revisione dell’assegno.

 

Ecco alcuni casi in cui è possibile chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento:

  • licenziamento del marito o della moglie;
  • riduzione dell’orario di lavoro del marito o della moglie, con conseguente perdita parziale dello stipendio;
  • incremento del patrimonio a seguito di una eredità;
  • perdita o riduzione della capacità lavorativa per una sopravvenuta invalidità;
  • pensionamento;
  • nascita di nuovi figli dell’ex coniuge obbligato al mantenimento;

È chiaro che, laddove il fatto che incide negativamente sul reddito riguarda il soggetto obbligato al versamento dell’assegno si avrà una riduzione o una cancellazione del relativo importo (quindi, se il marito perde il lavoro potrà chiedere una riduzione del mantenimento). Viceversa, se il fatto incide sul soggetto beneficiario, questi potrà chiedere un aumento (sempre limitatamente alle capacità economiche dell’ex).

Quando ci può essere revisione dell’assegno di mantenimento ai figli?

Le stesse considerazioni appena svolte con riferimento ai coniugi possono essere fatte anche riguardo al mantenimento dei figli, ma con alcune precisazioni.

L’aumento del reddito del genitore obbligato non determina automaticamente un incremento del mantenimento. Ciò perché i figli hanno diritto a mantenere lo stesso tenore di vita che avevano quando ancora la famiglia è unita; dunque, non rilevano le ricchezze dai genitori in un momento successivo.

 

Il giudice può anche aumentare l’assegno di mantenimento in relazione alle mutate esigenze dei figli, correlate alla loro crescita, agli studi fatti, alla perdita di capacità economica del genitore con cui questi vivono.

Tanto per fare un esempio, se la madre presso cui i figli sono collocati perde il lavoro, questa può rivendicare un assegno di mantenimento per la prole più alto.

Le regole fissate dalla Cassazione

Ai fini della modifica dell’assegno a favore di un coniuge è esclusa una nuova valutazione degli stessi fatti prima considerati dal giudice, dovendosi invece valutare le variazioni patrimoniali nel frattempo verificatesi. Non è possibile prendere in esame fatti avvenuti anteriormente al provvedimento da modificare, vista l’efficacia di giudicato di quest’ultimo.

 

La revisione dell’assegno divorzile presuppone l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell’assegno: la norma prevede, dunque, come presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio, l’esistenza di «giustificati motivi» e che questi siano «sopravvenuti».

Fatti «sopravvenuti» sono solo i fatti avvenuti successivamente all’emanazione del provvedimento di cui si chiede la revisione, non potendosi compiere, in sede di modifica, una nuova valutazione delle circostanze già dedotte nel giudizio di divorzio.

 

Non devono pertanto, prendersi in considerazione i fatti anteriori al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio di cui successiva sia solo la prova oppure semplicemente ignorati dalla parte che avrebbe tratto giovamento da essi nel corso del giudizio di divorzio.

A tale proposito, la giurisprudenza afferma che è rilevante la prova di circostanze sopravvenute rispetto a quelle conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza, al momento dell’adozione delle misure che si chiede di modificare. Sarebbe dunque rilevante la scoperta di un fatto già sussistente al momento della pronuncia oggetto di modifica purché tale fatto non fosse conosciuto e neppure conoscibile.

 

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