Investigatore Privato_Infedeltà coniugale e addebito
Infedeltà coniugale: la responsabilità spetta in capo al coniuge che, con il proprio comportamento colpevole, ha reso intollerabile la convivenza. Si può tradire per primi e anche per secondi. In una coppia sposata, il tradimento è considerato, in linea di massima, un comportamento colpevole, contrario ai doveri del matrimonio, sia socialmente che a livello legale. Ma non sempre. Esiste il tradimento di riflesso, quello cioè del coniuge che si sente abbandonato e solo. O quello di chi, tradito, ritiene sia giusto rendere pan per focaccia. Così, in ipotesi di questo tipo, ci si chiede spesso a chi spetta l’addebito. La questione è stata analizzata più volte dalla giurisprudenza e può essere semplificata in alcune regole molto empiriche. Il tradimento e l’addebito Il tradimento non sempre è causa di addebito. Cerchiamo di spiegarci meglio rappresentando due situazioni concrete che potrebbero verificarsi in qualsiasi coppia. Antonella è sposata con Paolo. Paolo un giorno trova nella tasca di Antonella le prove del suo tradimento. Così chiede la separazione da lei. Antonella è disoccupata, Paolo invece ha un lavoro full time. Nell’esempio appena considerato, siamo dinanzi a un tipico caso di infedeltà coniugale. Le conseguenze di questo comportamento si riverberano solo nella causa di separazione e divorzio (non ci sono cioè altre conseguenze né sotto l’aspetto penale né risarcitorio). In particolare, il giudice pronuncia il cosiddetto “addebito” ossia accerta l’avvenuta violazione, da parte di uno dei due coniugi, delle regole relative al matrimonio (fedeltà, convivenza, assistenza morale e materiale, ecc.). Quando tale violazione è l’unica ed effettiva causa della rottura matrimoniale – sicché viene pronunciato l’addebito – si verificano due conseguenze: il coniuge infedele, anche se privo di reddito, non può più chiedere l’assegno di mantenimento all’ex; oltre alla perdita del diritto al mantenimento, l’addebito comporta anche la perdita dei diritti di successione: in pratica, il coniuge infedele non può essere erede dell’altro qualora questi dovesse morire tra la data di separazione e quella del divorzio (dopo il divorzio i diritti di successione cessano in ogni caso). Il tradimento per ripicca: cos’è? Antonella è sposata con Paolo. Lei è disoccupata mentre il marito ha uno stipendio di lavoro dipendente. Un giorno, Paolo trova una chat tra la moglie e un altro uomo. Così le contesta il tradimento. Lei, però, gli rinfaccia lo stesso comportamento che lui aveva tenuto qualche mese prima e che lei aveva provato a perdonare, ma invano. Da quel giorno, infatti, i due, pur avendo tentato di ricostruire un’unione familiare, avevano comunque rallentato i loro rapporti e il clima in famiglia era diventato teso e formale. Nell’esempio appena citato, il tradimento della moglie non è la causa effettiva dell’intollerabilità della convivenza, essendo piuttosto la conseguenza di una situazione già maturata anteriormente per altra ragione. È verosimile, infatti, che la moglie abbia tradito per vendetta, ossia per ripicca o, comunque, perché non più attratta dal marito. Insomma, affinché il tradimento produca la dichiarazione di addebito da parte del giudice è necessario che da esso soltanto – e non da altre ragioni – sia scaturita l’intollerabilità della convivenza. Viceversa, se dovesse risultare che la convivenza era già divenuta intollerabile per altri motivi, come nel caso di un precedente tradimento o dell’abbandono del tetto coniugale, il giudice dichiarerà l’addebito a carico dell’altro coniuge. Come dimostrare il tradimento per ripicca? Il tradimento è un comportamento talmente grave rispetto ai doveri matrimoniali da ritenersi sempre, di per se stesso, causa di rottura dell’unione materiale e materiale dei coniugi. Sicché, dinanzi alla prova di un tradimento a carico di un coniuge, spetterà a quest’ultimo – per evitare la pronuncia di addebito – dimostrare che il matrimonio era già naufragato per altre ragioni. Il fatto di aver in precedenza dichiarato di perdonare un tradimento dell’ex, non impedisce al coniuge tradito di sollevare, in un momento successivo, dinanzi al giudice, nell’ambito di una causa di separazione, la richiesta di addebito se risulta che la coppia non è riuscita a superare il momento di crisi. Una cosa, infatti, è mostrarsi disponibili a tentare di ricucire il rapporto, un’altra è invece riuscirci. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.
Investigatore Privato_Doppia multa nello stesso giorno: si pagano entrambe?
Quando si prendono più multe nella stessa occasione si può pagare un solo verbale o bisogna pagarli tutti quanti? Prendere due multe nella stessa occasione è davvero un colpo di sfortuna, ma non è così infrequente. Ad esempio, se una persona attraversa la stessa strada e, sia all’andata che al ritorno, incappa nel medesimo autovelox subirà due contravvenzioni. L’automobilista che ignora un divieto di transito, nel centro urbano, per le auto non munite di pass Ztl, verosimilmente verrà fotografato due o più volte dalle telecamere all’ingresso nei vari varchi. In questi casi, è possibile invocare uno sconto sull’importo da pagare alla polizia? In caso di doppia multa nello stesso giorno, si pagano entrambe? La risposta è chiaramente scritta nel Codice della strada per come interpretato più volte dalla giurisprudenza. Quando le violazioni scaturiscono da comportamenti diversi e autonomi In caso di doppia multa nello stesso giorno, se si tratta di diversi comportamenti posti in contesti tra loro autonomi, bisognerà pagare tante contravvenzioni per quante sono state le infrazioni al Codice della strada. Così, ad esempio, se una persona incappa prima in un autovelox e, dopo alcune decine di metri, passa col rosso, subirà due autonomi verbali che non subiranno alcuno sconto, nonostante la vicinanza temporale tra le due violazioni. La soluzione è identica se l’automobilista passa due volte dallo stesso autovelox, una volta all’andata e un’altra al ritorno, anche se a distanza di pochi minuti l’una dall’altra. Anche qui bisognerà pagare tutte le multe ricevute perché si tratta di comportamenti tra loro diversi e autonomi. Quando le violazioni scaturiscono dallo stesso comportamento Con lo stesso comportamento si possono poi violare anche più norme, che possono essere tra loro diverse o uguali. Iniziamo dalla prima ipotesi ossia quando, con la medesima condotta, vengono trasgrediti divieti differenti posti dal Codice della strada. Si pensi a un conducente che non solo attraversa il rosso, ma lo fa anche violando i limiti di velocità o a chi, in prossimità del semaforo, cambia di corsia nonostante la linea continua sull’asfalto per poi deviare dove non potrebbe. O ancora a chi, all’incrocio, non dà la precedenza a chi viene da destra e si immette in una strada violando il senso unico. In questi casi, il Codice della strada stabilisce che si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Si può verificare, poi, che lo stesso comportamento determini la violazione di più norme del Codice della strada tra loro identiche. Si pensi a un lungo rettilineo dove, a distanza di pochi metri, sono posti due semafori e al conducente che, per passare prima, li attraversa entrambi nonostante il rosso. Oppure a chi, sulla stessa strada, viene fotografato da due autovelox posti a distanza ravvicinata l’uno dall’altro. Anche in questo caso, si applica la regola che abbiamo detto in precedenza: in presenza cioè di più multe stradali per la stessa violazione, scatta la sanzione della violazione più grave aumentata fino al triplo. Quando si paga una sola volta la doppia multa? Come abbiamo detto, affinché si possa pagare una sola multa – seppur aumentata del triplo – è necessario che le violazioni al Codice della strada scaturiscano dallo stesso comportamento; esse devono essere unite dalla “medesima condotta”. In particolare, i singoli atti devono essere coordinati e legati da “unicità del fine” cui sono diretti e da contestualità; in altri termini, non ci deve essere una notevole interruzione temporale tra le differenti violazioni del Codice. Questa regola – meglio chiamata cumulo giuridico o concorso formale di violazioni – si applica solo in fase di pagamento della multa e non di elevazione del verbale. In altri termini, il poliziotto è tenuto a elevare tante multe per quante sono state le infrazioni; tuttavia, all’atto del pagamento, il trasgressore potrà ottenere lo sconto suddetto, chiedendo appunto il cumulo, con pagamento di una sola sanzione aumentata del triplo. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.
Investigatore Privato_Cosa rischia chi si fa timbrare il badge dal collega quando non è al lavoro?
Di recente, si è assistito a un inasprimento delle pene per gli autori di tale illecito ai danni del datore di lavoro. Soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione, la condotta comporta l’immediato licenziamento e la responsabilità del capo gerarchico in caso di mancata segnalazione ai vertici dell’ente. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. Tuttavia, più di recente, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’argomento per chiarire se la risoluzione del rapporto di lavoro è l’unica possibile sanzione. E’ giusto il licenziamento? In generale, la legge e la giurisprudenza hanno sempre rimarcato il ruolo residuale del licenziamento quale misura disciplinare. Solo laddove la condotta posta dal dipendente sia talmente grave da rompere definitivamente il rapporto di fiducia che deve legare quest’ultimo al datore può scattare la risoluzione del contratto. In tutti gli altri casi, sarà bene adottare una misura disciplinare meno grave, come la sospensione o il richiamo scritto. In linea generale, il principio di eguaglianza e ragionevolezza previsto dall’articolo 3 della Costituzione esige che il licenziamento sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il giudice. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.
Investigatore Privato_Divorzio, mantenimento e assegnazione casa coniugale
All’ex marito con più disponibilità l’obbligo di pagare il canone di locazione dell’immobile assegnato alla ex moglie in quanto genitore collocatario La Cassazione torna ad occuparsi di problematiche economiche legate al divorzio nell’ordinanza n. 12058/2020, in cui conferma la decisione del giudice di seconde cure di eliminare l’obbligo del marito al mantenimento alla ex moglie che lavora, ma di gravarlo del pagamento dei canoni di locazione dell’immobile in cui abita la donna con le figlie, in quanto genitore collocatario. La Corte d’Appello infatti riforma la decisione di primo grado resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e revoca l’assegno mensile di 600 euro per la moglie, lasciando a carico del marito le altre condizioni relative al mantenimento delle figlie e al pagamento dei canoni di locazione della casa assegnata alla ex. L’ex marito insoddisfatto dall’esito del giudizio però ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso: Con il primo e il secondo contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 392/1978 in quanto il giudice dell’appello ha posto a suo carico il canone di locazione anche se la casa è stata assegnata alla moglie che vi abita con le due figlie, senza indicare le ragioni di tale decisione e senza tenere conto del reddito della ex. Con il terzo e il quarto invece denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 4 e 13 della legge sul divorzio n. 898/1970, perché il giudice ha ignorato le condizioni economiche delle parti e i fatti sopravvenuti. L’ex marito riferisce infatti che lo stipendio della ex moglie, da 1.619,00 euro è salito a 1800,00. La donna dispone inoltre di un appartamento di cui non paga il canone. Non solo, il giudice del gravame ha eliminato l’obbligo di corresponsione dell’assegno in favore della moglie a partire dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla domanda. Ricorre in via incidentale anche la moglie, opponendosi al mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore, visto che il marito è titolare di un reddito mensile di 6000 euro. La Cassazione con l’ordinanza n. 12058/2020 respinge entrambi i ricorsi dei coniugi perché infondati. Per gli Ermellini il giudice dell’impugnazione non ha trascurato nessuno degli elementi allegati dalle parti. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.
Investigatore Privato_Indagini sui dipendenti
Sono molti i frangenti in cui un’azienda, per tutelare i propri interessi, ha bisogno di svolgere una serie di verifiche e controlli a carico dei propri dipendenti. Di seguito, vediamo quali sono le normative di riferimento in vigore e qual è la procedura più corretta da seguire per effettuare delle indagini specifiche senza violare la privacy dei lavoratori. Come spiega Salvatore Piccinni – Managing Director Head of Southern Europe di Inside Intelligence & Security Investigations, esistono svariati motivi che possono spingere un’azienda a disporre indagini di controllo nei confronti di uno o più dipendenti. Tra questi vi è di certo l’assenteismo, ossia una o più assenze non giustificate (o falsamente giustificate) dal luogo di lavoro; in genere, un comportamento assenteista integra altri tipo di abusi o violazioni che l’azienda potrebbe voler dimostrare, come ad esempio una certificazione medica falsa o l’utilizzo improprio dei permessi, sia quelli sindacali sia quelli erogati in base alle disposizioni della Legge n. 104 del 1992. Anche gli atti di concorrenza sleale o un doppio lavoro non autorizzato possono rappresentare valide motivazioni per commissionare indagini sui dipendenti, così come le verifiche inerenti alla sicurezza dei sistemi informatici e digitali nel caso in cui si sospetti (o si abbia la certezza) di una fuga incontrollata di informazioni riservate e dati sensibili. In linea generale, un’azienda decide di disporre una procedura di indagine a carico di uno o più lavoratori alle proprie dipendenze nel momento in cui la loro condotta risulti contraria agli obblighi del lavoratore (fedeltà e diligenza) o al regolamento interno oppure possa risultare lesiva nei confronti della buona riuscita delle attività aziendali, comportando un danno sia economico che reputazionale. Come si indaga sui dipendenti Per effettuare le indagini sui dipendenti è consigliabile rivolgersi ad un’agenzia investigativa specializzata in servizi di questo genere. Il mandato di indagine può essere conferito dal titolare dell’azienda in prima persona oppure dal legale rappresentante: nel momento della stipula del contratto, le parti fissano gli obiettivi dell’indagine. La prima fase dell’iter investigativo consiste nell’individuazione del target: gli agenti incaricati, a tal proposito, acquisiscono tutta la documentazione disponibile relativa al dipendente da sottoporre ad indagine (curriculum, contratto, referenze esterne, turni di lavoro e quant’altro). In tal modo, è possibile tracciare un profilo personale e professionale dell’individuo indagato, ottenendo i riferimenti per l’implementazione della fase successiva: l’osservazione. Essa può essere statica (passiva) o dinamica (attiva), a seconda che si tratti, rispettivamente, di un appostamento o di un pedinamento. Entrambe le procedure consentono di raccogliere materiale fotografico e video per mezzo del quale gli agenti possono collocare il dipendente entro un determinato contesto spazio temporale: ciò risulta particolarmente utile per confutare certificati medici falsi, abusi di permessi retribuiti, doppio lavoro non autorizzato e altre pratiche di carattere assenteista. Le indagini possono essere integrate da verifiche di altro tipo, come ad esempio quelle volte a rintracciare una seconda fonte di reddito (quasi sempre riconducibile ad un’attività lavorativa parallela o attività concorrenziali potenzialmente illecite). Dalle informazioni riportate nel curriculum, gli agenti possono approntare anche un altro tipo di verifica: quella relativa ai ‘precedenti’ lavorativi del dipendente, specie se questi ha cambiato molto spesso impiego. Gli investigatori possono verificare se le interruzioni dei rapporti di lavoro precedenti sono imputabili ad una condotta poco professionale o sleale da parte del dipendente. Quando la procedura investigativa è giunta al termine, perché gli obiettivi sono stati raggiunti o perché non è possibile reperire ulteriori riscontri, gli agenti incaricati stilano una relazione tecnica che illustra il lavoro svolto ed i risultati ottenuti. Il documento può assumere valore probatorio nel caso in cui, sulla base dei riscontri evidenziati dall’indagine, il datore di lavoro procede alla rescissione del contratto e il dipendente fa ricorso avverso tale provvedimento: in un frangente simile, il mandante del licenziamento potrà ottemperare all’onere della prova (previsto dall’articolo 2697 del Codice Civile) anche per mezzo di quanto sottolineato dagli investigatori all’interno della relazione tecnica. Come indagare senza commettere violazione della privacy Come già accennato, le indagini sui dipendenti possono scontrarsi con il rispetto della privacy. In generale, è possibile effettuare investigazioni a carico dei dipendenti, purché rispettino le disposizioni dell’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori: “È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”. In altre parole, è possibile indagare sui dipendenti, purché le indagini non riguardino fatti che non siano strettamente inerenti alla sfera professionale e lavorativa; a tale scopo, lo Statuto limita l’utilizzo di telecamere ed altri dispositivi. L’articolo 4 (“Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”) stabilisce quanto segue: “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. Tale disposizione vieta quindi l’installazione di un impianto audiovisivo per controllare o indagare i dipendenti. Inoltre, le informazioni raccolte per mezzo dei dispositivi autorizzati “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”. Per quanto attiene più in generale la privacy dell’individuo, è necessario fare riferimento ad alcuni articoli del Codice Penale che vietano la “violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” (articolo 616), le intercettazioni, sia in termini di “cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” (articolo 617), sia per quanto concerne la “diffusione di riprese e registrazioni fraudolente”, disciplinato dall’articolo 617 septies il quale punisce “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte