Investigatore privato_Spese straordinarie figli: sono solo quelle imprevedibili
Nel risolvere un contrasto tra ex coniugi la Cassazione definisce nello specifico cosa sono le spese straordinarie per i figli La Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un padre a cui sono stati richiesti gli arretrati per spese straordinarie precisa che le spese per mantenere la figlia fuori sede e il figlio tirocinante non retribuito non possono considerarsi straordinarie. Questo tipo di spese infatti comprendono quelle imprevedibili, imponderabili e rilevanti rispetto a quelle ordinarie. Questo quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 40281/2021. La vicenda processuale Il Tribunale quantifica il rimborso delle spese straordinarie dovute a titolo di spese straordinarie per il mantenimento dei figli in € 32.229,84 in relazione agli anni compresi tra il 2005 e il 2015, sulla base della domanda avanzata dall’ex coniuge. La donna appella la sentenza e la Corte accoglie in parte l’impugnazione, condannando il padre al pagamento di € 23.718, 32, oltre interessi. La Corte dell’impugnazione fa presente che il titolo rilevante ai fini del decidere è rappresentato dalla sentenza di divorzio del 2 luglio 2012 resa dopo un giudizio instauratosi nel 2008 che ha regolato il mantenimento dei figli a partire da quella data. Nella sentenza è spiegato che alle spese straordinarie sono tenuti entrambi i genitori nella misura del 50%, intendendosi per tali quelle mediche, scolastiche e voluttuarie imprevedibili, imponderabili e rilevanti rispetto al contributo fisso, la cui inclusione in via forfettaria nell’assegno ordinario avrebbe costretto la madre a far fronte da sola a queste spese, alterando così il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento per i figli. In relazione al periodo anteriore al 2008 la Corte ricorda poi che le condizioni della separazione hanno previsto solo un fisso mensile di 500 euro senza nulla disporre in relazione alle spese straordinarie. Il giudice ha ritenuto che, anche in assenza della necessaria indicazione del se e del quantum delle spese straordinarie, le stesse sono dovute nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del principio di proporzionalità e che devono intendersi spese straordinarie quelle per le tasse universitarie e per l’alloggio. Le spese straordinarie sono solo quelle imprevedibili e rilevanti Nel ricorso in Cassazione l’uomo solleva i seguenti due motivi. Con il primo denuncia l’erronea decisione della Corte nella modulazione del mantenimento dei figli in base al principio di proporzionalità. La Corte ha sostenuto che le spese straordinarie sono solo quelle imprevedibili o rilevanti economicamente che esorbitano dal budget domestico. Per valutare se una certa spesa rientri o meno nell’assegno fisso è necessario guardare al titolo. A causa delle nuove esigenze dei figli la Corte ha aumentato l’assegno di mantenimento per sostenere le spese universitarie e di tirocinio del figlio e che, dal titolo, non rientrerebbero nelle spese di natura straordinaria. Con il secondo motivo contesta invece il fatto che in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti i genitori non debbano comunque concordare le spese per il percorso di studi. Chi chiede il rimborso quindi deve dimostrare di aver concordato le spese per i figli con l’altro genitore, ipotesi che nel caso di specie non si è verificato in quanto la moglie non ha mai interpellato preventivamente il marito in ordine alle spese per i figli. Fa poi presente che controparte non ha mai dedotto che la figlia di 29 anni abbia completato il corso in giurisprudenza o che il figlio di 33 anni abbia conseguito la laurea o intrapreso attività professionale. Nessuna verifica inoltre è stata compiuta dai giudici di merito in relazione al tenore di vita della famiglia e alla compatibilità delle spese con lo stesso. Le spese per la fuori sede e il tirocinante non sono straordinarie La Cassazione accoglie il ricorso perché il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito. Precisa che le spese straordinarie sono quelle che per imprevedibilità, imponderabilità e rilevanza esulano da quelle ordinarie. La loro inclusione forfettaria nell’assegno ordinario può contrastare con il principio di proporzionalità e di adeguatezza per uno dei genitori e recare danno alla prole perché le possibilità economiche del genitore che percepisce l’assegno cumulativo potrebbero con bastare a soddisfare le necessarie cure e apporti. Fa inoltre presente che la sentenza del 2012 rileva l’obbligo dei genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, nelle quali però non rientrano le spese mediche e scolastiche, ragione per la quale le somme per il mantenimento dei figli sono state incrementate per le esigenze crescenti dei figli. La figlia in particolare svolgeva tirocinio professionale non retribuito. Tali esborsi non possono però qualificarsi come imprevedibili e imponderabili, per cui la decisione avrebbe dovuto confrontarsi con quella emessa in sede di divorzio per verificare se alla luce dell’incremento dell’assegno di mantenimento tutte le voci di spesa potevano essere qualificate o meno come straordinarie.
Agenzia investigativa_Tra marito e moglie avvocati il più anziano mantiene il figlio
Per la Cassazione, il giudice nel decidere nell’interesse del minore, affidato a due genitori in conflitto, deve essere più preciso e scrupoloso sul mantenimento e sulle vacanze La Cassazione accoglie i motivi del ricorso di una madre, che ha contestato la decisione della Corte di Appello che, dopo aver confermato le decisioni del Tribunale sull’affidamento condiviso di un minore ai due genitori in conflitto, nel decidere nell’interesse del minore non ha indagato a sufficienza sulle rispettive condizioni economiche delle parti, ha omesso di considerare la natura della retta dell’asilo, fatta rientrare nel mantenimento ordinario, non ha stabilito il termine per la decorrenza del contributo a carico del padre e non ha fissato al genitore un termine entro cui comunicare alla ex compagna il periodo delle vacanze da trascorrere con il figlio. Queste le ragioni dell’accoglimento parziale del ricorso chiarite nell’ordinanza n. 37599/2021, che hanno determinato la Corte a ritenere che tra i due genitori, entrambi professionisti, il contributo maggiore al mantenimento deve essere sostenuto da quello più anziano. La vicenda processuale Una coppia di fatto ha un figlio e quando si separa il Tribunale decide per l’affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori. Il minore viene collocato presso la madre, al padre viene riconosciuto il diritto di visita, ma ai Servizi sociali viene affidato il compito di sorvegliare poiché i genitori sono stati ammoniti a causa del loro comportamento altamente conflittuale. La decisione viene impugnata prima in appello e poi in Cassazione. Retta dell’asilo fa parte del mantenimento ordinario? In sede di legittimità vengono sollevati ben nove motivi di ricorso. Con il primo la madre lamenta la violazione delle norme che mirano a prevenire la violenza sulle donne e domestica perché la Corte di Appello ha negato che la condotta del marito in giudizio potesse integrare il reato di violenza e stalking. E’ stata violata poi la Convenzione di Istanbul perché la Corte non ha considerato le condotte violente dell’ex compagno quando sono stati assunti i provvedimenti nell’interesse del minore. La Corte d’appello ha poi violato la legge nel momento in cui ha affidato a un soggetto terzo il compito di formulare un’ipotetica valutazione futura per quanto riguarda anche la condotta del padre senza compiere prima alcun accertamento sul preminente interesse del minore. Nullo poi il decreto per motivazione apparente sulla questione delle vacanze estive e del calendario settimanale del minore. Omessa pronuncia sulla domanda con la quale è stato chiesto all’ex di comunicare per tempo il periodo di vacanze da trascorrere con il figlio. Violazione dell’art. 337 ter c.c, perché nel determinare il mantenimento per il figlio la Corte ha tenuto conto solo della sue esigenze attuali tralasciando gli altri criteri indicati dalla norma come i rispettivi compiti di cura dei genitori, la diversità reddituale, ecc… in violazione così del principio di proporzionalità. Violato l’art 337 ter c.c. anche quando il provvedimento include nel mantenimento ordinario le spese straordinarie. Motivazione apparente del provvedimento nella parte in cui considera anche la retta dell’asilo come spesa rientrante nel mantenimento ordinario. Provvedimento nullo infine per la presenza nel collegio giudicante di un giudice ausiliario, in violazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime. Natura retta asilo da approfondire e data delle vacanze da indicare La Cassazione accoglie i motivi n. 5, 6, 7 e 8 e dichiara inammissibili gli altri per le seguenti ragioni. Il nono motivo è inammissibile perché la violazione di norme costituzionale non può costituire motivo di ricorso in Cassazione. Inammissibili il primo e il secondo motivo perché dopo l’ammonimento del questore il padre del minore si è reso conto dei propri sbagli e comunque non ha mai tenuto condotte violente in presenza del minore, il quale, nonostante la conflittualità dei genitori, gode di buona salute ed è legato a entrambi. Per cui la censura con cui si contesta l’affidamento condiviso del minore non è ammissibile, ma è solo finalizzata a una rivisitazione dei fatti per dimostrare l’inidoneità del padre, benché i giudici abbiano ritenuto superate le criticità. Decisione quindi che è insindacabile in sede di legittimità perché correttamente e adeguatamente motivata. Con il terzo e quarto motivo in pratica la madre contesta il calendario delle visite del padre in base agli impegni del minore perché non risponde alle esigenze di un bambino di 5 anni. Motivi che però per la Corte non sono ammissibili perché trattasi di decisioni rimesse ai giudici di merito non censurabili in sede di legittimità in quanto richiedono in sostanza un riesame dei fatti. Fondato invece il quinto motivo perché il provvedimento impugnato in effetti non ha fissato, in relazione agli obblighi che gravano sul padre del minore, un termine per il versamento del contributo e un termine per la comunicazione del periodo di vacanze da trascorrere con il figlio, decisioni importanti soprattutto in una situazione conflittuale come quella di specie. Accolti anche il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso perché la mancanza di riferimenti dei redditi dei genitori impediscono di valutare la proporzionalità del contributo al mantenimento, visto che la madre ha precisato il tipo di attività svolta dal marito e il fatto che la stessa deve sostenere le spese relative al canone di locazione per l’immobile in cui vive con il figlio. Incomprensibile in effetti anche la pronuncia relativa alla retta dell’asilo, fatta rientrare nel mantenimento ordinario dovuto dal padre senza aver svolto a monte alcun approfondimento sulla rilevanza economica dello stesso anche alla luce delle condizioni dei genitori e senza alcuna indagine sulla natura della spesa.
Investigatore privato_Mantenimento alla madre anche se il figlio va a vivere con il padre
Per la Cassazione è legittimata la madre che agisce per il mantenimento del figlio, anche se questi vive con il padre che può opporsi solo in sede di modifica delle condizioni La madre è legittimata a chiedere il mantenimento per il figlio anche se questo va a vivere con il padre e se agisce esecutivamente, in base al titolo formatosi in sede di separazione, il marito obbligato può opporsi in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio se fa valere il fatto sopravvenuto della convivenza con il figlio. Questi i chiarimenti contenuti nell’ordinanza della Cassazione n. 37244/2021. La vicenda processuale Una madre promuove esecuzione forzata nella forma del pignoramento presso terzi nei confronti del coniuge, da cui si è separata, per ottenere il mantenimento in favore del figlio sulla base del decreto emesso in sede di divorzio. Il marito si oppone e il GdP accoglie l’opposizione, condannando la moglie a restituire le somme pignorate al marito e assegnate nel frattempo in suo favore. Il Tribunale invece sovverte la decisione. Se il figlio non vive con la madre, spetta il mantenimento? A questo punto l’uomo ricorre in Cassazione lamentando l’assenza di legittimazione della moglie ad agire per il mantenimento del figlio perché questo non convive con lei, fatto verificatosi dopo successivamente alla formazione del titolo. La madre è legittimata ad avere il contributo per il figlio Per la Cassazione il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile perché nel provvedimento sulla base del quale la donna ha agito esecutivamente è precisato che il contributo al mantenimento spetta alla donna anche se il figlio è collocato presso il padre. La Cassazione ricorda che il Tribunale ha precisato che la donna è l’unica legittimata a pretendere il pagamento dell’assegno. I fatti sopravvenuti, ovvero il fatto che il figlio sia andato a vivere con il padre, potevano essere fatti valere dallo stesso per ottenere la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, non in sede di opposizione all’esecuzione. La sentenza risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità. In relazione alla legittimazione all’azione esecutiva in base a titoli di formazione giudiziale che hanno a che fare con il contributo al mantenimento dei figli, in sede di opposizione all’esecuzione si possono far valere solo questioni che riguardano la validità e l’efficacia del titolo, non i fatti sopravvenuti, che possono invece essere oggetto del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Assegno di divorzio alla ex: il lavoro nero non conta
Per la Cassazione, non rileva che la moglie dopo la separazione abbia lavorato in nero, rileva la sua disoccupazione e le rinunce fatte per la famiglia Corretta per la Cassazione (n. 37571/2021) la decisione di riconoscere alla ex moglie un assegno mensile di 1200 euro e alle due figlie minori 700 euro per il loro mantenimento. Questo perché lui abita nella casa di famiglia, mentre lei deve pagare un canone mensile di 500 euro, lui è commerciante di mobili e lei è disoccupata, lui ha ammesso che la donna si è sempre occupata degli oneri della vita familiare, mentre lui no. L’assegno ha funzione perequativa, compensativa e assistenziale per cui non rileva che la donna dopo la separazione ha lavorato in nero, a rilevare ai fini della attribuzione e quantificazione dell’assegno è anche il sacrificio della stessa a realizzarsi professionalmente e a conquistarsi un’autonomia professionale e il fatto che la stessa ora è disoccupata anche perché deve occuparsi delle figlie. La vicenda processuale Il Tribunale, dichiarato il divorzio, dispone che il marito debba corrispondere alla ex moglie 1200 euro al mese a titolo di assegno di divorzio e 350 euro ciascuno in favore delle due figlie. La decisione viene confermata in sede di appello. Esagerato l’assegno per la ex e le figlie L’ex marito obbligato ricorre in Cassazione perché la Corte di Appello nel confermare l’assegno di divorzio in favore della ex moglie non ha considerato le condizioni economiche delle parti, la sproporzione delle rispettive situazioni economiche e il fatto che la ex moglie, nata nel 1973 potrebbe ancora lavorare visto che è stata licenziata solo due anni prima dal suo lavoro di commessa in una panetteria. Con il secondo invece contesta alla Corte di non aver ammesso le prove testimoniali richieste in primo grado senza motivare sul punto e senza tenere conto, alla luce delle rispettive situazioni reddituali, dell’impossibilità per lo stesso di mantenersi con l’importo che residua dopo il pagamento della somma da corrispondere alle figlie e alla ex moglie. Assegno alla ex che dopo la separazione ha lavorato in nero La Cassazione respinge le doglianze dell’ex, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini rilevano infatti come in realtà la decisione ha già preso in considerazione le rispettive condizioni economiche delle parti. E’ emerso infatti che la ex non ha redditi propri, così come le figlie adolescenti, che il ricorrente percepisce una somma mensile di 1900,00 euro e vive nella casa coniugale, mentre la donna deve sostenere un esborso mensile per il canone di locazione di 500 euro al mese. La decisione quindi deve essere confermata perché conforme ai principi sanciti dalla Cassazione, che ha riconosciuto all’assegno divorzile una funzione assistenziale, perequativa e compensativa. La Corte di Appello, alla luce dei suddetti criteri, ha pertanto deciso correttamente in quanto il ricorrente, commerciante di mobili, ha riconosciuto che la ex moglie ha sempre avuto maggiori oneri nella conduzione della vita familiare e che la stessa ha rinunciato alle sue aspirazioni anche per occuparsi delle figlie, mettendo da parte la sua realizzazione professionale e una sua autonomia economica. Non rileva che la moglie, dopo la separazione, ha lavorato in nero all’insaputa dell’ex marito e che in passato ha ricoperto il ruolo di commessa in un panificio. Ciò che conta è che la donna al momento è disoccupata anche perché si occupa interamente delle figlie. Inammissibile il secondo motivo perché finalizzato a ottenere l’ammissione di capitoli di prova generici e non decisivi, che la Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini del decidere.
Investigatore Privato_La residenza fiscale del trust
Residenza fiscale del trust e l’individuazione del luogo di amministrazione Si applicano le regole contenute nei commi da 3 a 5 dell’articolo 73 del TUIR, ovvero: Si considerano residenti in Italia gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale, o la sede dell’amministrazione, o l’oggetto principale in Italia (co. 3); L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata (co. 4); In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (co. 5). Presunzione di residenza in Italia Il legislatore ha previsto due presunzioni di residenza in Italia per i trusts esteri istituiti in Stati non appartenenti alla “white list”, che operano quando: almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia; successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l’imposizione di vincoli di destinazione su tali beni. La norma sembra ricalcare quanto previsto dal successivo comma 5-bis dell’articolo 73, del TUIR, che disciplina la fattispecie di esterovestizione delle società. Secondo questa disciplina sono considerati fiscalmente residenti in Italia le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società italiane se, a loro volta, controllate – anche indirettamente – da soggetti residenti in Italia o amministrate, quanto meno in prevalenza, da soggetti italiani. Non è necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sussistano nel medesimo periodo d’imposta. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la definizione della residenza fiscale del trust sia la sede dell’amministrazione, il trust si considera residente nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale. Nel caso in cui, ad esempio, vi siano due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato UE e l’altro stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, la residenza fiscale viene attribuita allo Stato ove il trust è assoggettato ad imposizione. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la definizione della residenza fiscale del trust sia, invece, il criterio dell’oggetto principale, tale criterio è legato alla tipologia di trust. Oggetto del trust e residenza Se l’oggetto del trust è dato da un patrimonio immobiliare situato in Italia, l’individuazione della residenza fiscale è agevole. Se, invece, i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. In caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto deve essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei bei beneficiari. Tale criterio deve applicarsi alla generalità dei trust opachi esteri residenti in Paesi ex art. 47-bis del TUIR in cui le modalità di imposizione dei trust configurino un regime di fiscalità privilegiata. Tale valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR. Nel caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l’attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi “stabilito” in quel Paese qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti. Domicilio fiscale del trustee L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in assenza di un’apposita struttura organizzativa la sede di amministrazione del trust coincida “con il domicilio fiscale del trustee” (Circolare 48/E/2007). Se si applica il criterio dell’oggetto principale, allora come già evidenziato andrà fatto riferimento al tipo di beni che sono conferiti nel trust. Trust residente in Italia Il trust è quindi considerato residente in Italia, ai fini del TUIR, se ha ad oggetto beni immobili ubicati in Italia. Ove, invece i beni immobili siano ubicati sia in Italia che all’estero, sarà necessario ricorrere al criterio della prevalenza. Per i patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto deve essere individuato, secondo l’Agenzia delle Entrate “con l’effettiva e concreta attività esercitata” (Circolare 48/E/2007). Inoltre, il comma 3 del sopra citato articolo 73 dispone che “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato … salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.
Agenzia investigativa_ Stalking
Lo stalking consiste in condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia o di paura Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta”) è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Come si evince dalla lettera della disposizione normativa, inserita nel capo III del titolo XII del Codice penale, nella sezione dei delitti contro la libertà morale, con tale nuova fattispecie di reato, il legislatore, prendendo atto delle richieste formulate a gran voce in tal senso da più parti, ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata alle condotte che fino al 2009 venivano inquadrate in altri meno gravi delitti (di minaccia, violenza privata, ecc.); fattispecie che si erano dimostrate spesso inidonee a garantire una tutela adeguata alle vittime a fronte di condotte illecite caratterizzate da maggiore gravità, sia per la reiterazione delle stesse, sia per i loro effetti negativi sulla sfera privata e familiare delle persone offese. Il testo dell’art. 612-bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Differenza tra stalking e maltrattamenti in famiglia Anche se la casistica in astratto enucleabile mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima (ad es. fidanzati o ex mariti gelosi, o anche stalker su “commissione” che commettono il reato al posto di un altro, ecc.), per l’art. 612-bis c.p. lo stalking è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche (Cass. n. 24575/2012). Ciò costituisce pertanto il discrimine con il più grave reato di maltrattamenti in famiglia (a meno che non intervenga la c.d. “clausola di sussidiarietà” prevista dall’art. 612-bis, comma 1, c.p., “salvo che il fatto costituisca più grave reato” che renderebbe applicabile il reato di cui all’art. 572 c.p.), reato proprio che può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto familiare (coniuge, genitore, figlio, ecc.) o una posizione di autorità o peculiare affidamento nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’art. 572 c.p. (come organismi di educazione, istruzione, cura, ecc.) (Cass. n. 24575/2012). Tuttavia, occorre sottolineare, come anche il reato di cui all’art. 612- bis c.p. nell’ipotesi prevista dal secondo comma faccia riferimento ad ambiti latamente legati alla comunità della famiglia, poichè il soggetto attivo di questa forma aggravata, avente natura di reato proprio, è individuato nel “coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa”. Il soggetto passivo (la vittima) Quanto al soggetto passivo, la norma oltre a tutelare la vittima “principale”, oggetto delle molestie dello stalker, estende la propria protezione anche a quanti sono legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive. Il bene giuridico tutelato Per quanto attiene, infine, al bene giuridico protetto, come si evince dalla stessa collocazione, nel capo III del titolo XII tra i delitti contro la persona, il reato di atti persecutori tutela innanzitutto la libertà morale, intesa quale facoltà dell’individuo di autodeterminarsi. La fattispecie incriminatrice mira, inoltre, a tutelare gli ulteriori beni giuridici dell’incolumità individuale e della salute, nonché secondo diverse tesi, la tranquillità psichica e la riservatezza dell’individuo, posto che ai fini della configurazione del reato “è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima” (Cass. n. 8832/2011). Finalità perseguita dal legislatore del 2009 sarebbe, dunque, quella di tutelare il soggetto “da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, con il fine di garantire alla personalità dell’individuo l’isolamento da influenze perturbatrici” (Cass. n. 25889/2013). Stalking: le condotte punite e i danni per la vittima Elemento costitutivo, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612-bis c.p., è innanzitutto, come dispone la norma, la reiterazione delle condotte persecutorie, idonee, alternativamente, a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, a
Agenzia investigativa_Separazione e affidamento esclusivo: cosa c’è da sapere
In caso di separazione il giudice potrebbe disporre l’affidamento esclusivo. In quali casi? In caso di separazione consensuale, ci sono circostanze in cui può essere predisposto l’affidamento esclusivo. La separazione consensuale, come noto, è una tipologia di separazione in cui i coniugi prendono di comune accordo la decisione di concludere il proprio matrimonio. Non di rado, una decisione simile viene presa per il bene dei figli. Ci sono tante ragioni per le quali un matrimonio può non avere un esito positivo; nonostante ciò, si prova comunque a mantenere un rapporto civile proprio per amore dei bambini, e di conseguenza si opta per l’affido condiviso. Non sempre questo accade, ed è per questa ragione che si può propendere per l’affidamento esclusivo. Che cosa prevede la legge Il principio di bigenitorialità viene specificato dalla legge, in base alla quale è diritto dei figli mantenere con tutti e due i genitori un rapporto di continuità ed equilibrio. Questo è il motivo per il quale durante la sentenza di separazione il giudice dispone l’affidamento condiviso e non quello esclusivo, a meno che non ci siano delle condizioni che inducano a propendere per la seconda opzione. Sempre secondo le norme, l’affidamento esclusivo può essere concesso dal giudice nell’eventualità in cui sussistano dei motivi gravi per i quali uno dei due genitori non possa essere considerato adatto a rivestire quel ruolo. Si tratta, comunque, di una scelta che ha il solo scopo di tutelare il benessere fisico e psicologico del minore. L’affidamento monogenitoriale Sono diversi i casi in cui il giudice si può trovare nella condizione di dover optare per un affidamento monogenitoriale, fermo restando che la decisione migliore è sempre rappresentata dall’affidamento condiviso, che dà garanzie in termini di salute, educazione e benessere dei figli. Può succedere, per esempio, che una coppia si separi perché uno dei due genitori consuma sostanze stupefacenti e da questa abitudine scaturiscono condotte violente nei confronti del coniuge e dei figli: è evidente che in una situazione del genere si prevede l’affidamento unico a un genitore. D’altro canto, questa opzione si può concretizzare anche nel caso in cui uno dei genitori scelga di allontanarsi in maniera del tutto volontaria dalla vita dei propri figli. Violenza e assenza sono due delle più comuni cause di affidamento esclusivo, ma si potrebbero citare anche casi di incapacità genitoriale, di negligenza o di abbandono. Quando l’affidamento esclusivo è chiesto dai genitori Attenzione, però, perché non è detto che l’affidamento esclusivo possa essere solo conseguenza di comportamenti non idonei da parte di uno dei genitori. In caso di separazione consensuale, infatti, può succedere che siano i genitori stessi a decidere di comune accordo di prevedere nella separazione una clausola tramite la quale i figli vengano affidati in maniera esclusiva solo al papà o solo alla mamma, con l’altro coniuge che così viene escluso. Ciò può succedere per varie ragioni, sempre a condizione che prima venga effettuato un controllo dal giudice che provvederà a valutare il caso specifico: si pensi, per esempio, al caso di un genitore che non si può prendere cura dei figli perché è sempre in giro per il mondo per lavoro o perché svolge una mansione molto pericolosa. Che cosa succede con l’affidamento esclusivo Non è raro leggere sul giornale o sentire al telegiornale notizie che riguardano affidamenti esclusivi da parte di uno dei due coniugi: nella maggior parte dei casi, per altro, si tratta della madre. Secondo molti, questa è la sola soluzione che si possa adottare, o comunque quella più scontata. Ma quello che sta alla base di tale ragionamento è un pensiero non corretto e che ha poco a che vedere con la realtà. Infatti, per legge deve essere tutelato il ruolo di tutti e due i genitori, ed è per questo motivo che l’affidamento esclusivo a un genitore non può che essere il frutto di valutazioni attente e di riflessioni accurate, basate su motivazioni importanti. Un aspetto che non si deve mai dimenticare è che l’affidamento è finalizzato a garantire il bene dei figli: ciò vuol dire che non si deve pensare agli interessi dei genitori. Le conseguenze di un affidamento esclusivo Se si è in procinto di separarsi in modo consensuale o se si è già da un pezzo intrapresa questa strada, è fondamentale rivolgersi a un avvocato competente. In ogni caso, al genitore affidatario spettano numerosi diritti, ma egli ha ancora doveri esclusivi nei confronti dei figli. Niente di più rispetto a un genitore normale, con la sola differenza che in questo caso i diritti e i doveri non sono condivisi con l’altro genitore, proprio perché quest’ultimo viene considerato non in grado di ricoprire il ruolo in questione. Spetta al giudice di competenze decidere tutti i dettagli relativi al mantenimento, alle chiamate e alle visite.
Agenzia Investigativa_L’ex anche se convivente mantiene parte dell’assegno divorzile
Le Sezioni Unite restringono il principio di autoresponsabilità nello sforzo di mantenere dipendenze economiche a dispetto della generale tendenza alla fuga dai vincoli Muovendosi in totale controtendenza rispetto a recente ma consolidata giurisprudenza di legittimità – secondo la quale l’instaurarsi di una convivenza more uxorio è tombale rispetto al diritto all’assegno divorzile – le Sezioni Unite (S.U.) della Corte di Cassazione con la sentenza 32198 del 2021 hanno inteso salvarne, sia pure sotto condizione, la componente compensativa, pronunciando il seguente principio di diritto: “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, ha diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”. È questa la conclusione di un lungo ragionamento. Le S.U. si sforzano, infatti, di considerare ogni aspetto del problema, con grande attenzione, per oltre 40 pagine. Un ragionamento abile e ben costruito, non facile, soprattutto perché deve conciliare fondate e ripetutamente accolte considerazioni ostative (condivise nello specifico dal Procuratore generale, schierato per il rigetto del ricorso), difficili da ignorare e che hanno condotto ad una giurisprudenza di segno contrario, con il desiderio di tutelare anche situazioni sempre meno frequenti, ma ideologicamente rilevanti. Il tutto dovendo fare i conti con le crescenti inarrestabili spinte individualistiche del costume sociale e sorvolando sulla più che probabile malizia dei destinatari, ai quali offre opportunità che potrebbero capovolgere gli esiti del nuovo orientamento proprio sotto il profilo dell’equità. Adeguatezza attuale delle risorse e tenore di vita precedente Fornisce immediato esempio della difficoltà di innovare tenendo fermi alcuni essenziali concetti ormai acquisiti il tentativo di sganciare l’assegno divorzile, di per sé, dal tenore di vita precedente, operazione che si presenta più come dichiarata che come compiuta. E’ una difficoltà che trae origine dalla natura soggettiva del concetto di adeguatezza, che non a caso ha dato luogo nel tempo in dottrina ad una varietà di interpretazioni, tra loro incompatibili. Grosso modo, si può individuare un prima e un dopo per le posizioni prevalenti, ovvero la giurisprudenza tradizionale ha ritenuto adeguati i mezzi disponibili quando sono sufficienti a mantenere il precedente tenore di vita (un riferimento dal quale non ci si è mai liberati del tutto, in particolare a livello di merito), mentre a partire da Cass. 11504/2017 – che ha compiutamente sviluppato il principio di autoresponsabilità e separato l’an debeatur dal quantum – si è fatto riferimento a quanto è necessario per garantire l’autosufficienza economica ovvero un’esistenza libera e dignitosa. Quanto all’oggi, al recente intervento delle S.U. in cui si ragiona attorno ad una più particolare situazione, ovvero alla sopravvivenza dell’assegno divorzile a dispetto di stabili nuovi legami, l’ambiguità nasce dai contenuti stessi attribuiti ai termini usati. Nel momento in cui si afferma che l’assegno divorzile ha un valore “compensativo-perequativo” (Cass. S.U. 18287/2018, alla quale ripetutamente Cass. S.U. 32198 si riferisce) si giustappongono concetti di natura diversa, uno dei quali – la compensazione – può essere visto come non legato al tenore di vita in costanza di matrimonio; l’altro no, o almeno con difficoltà e solo in ipotesi residuali. Lo conferma la stessa formulazione utilizzata dal remittente che, per definire le circostanze che danno titolo ad una rivendicazione, utilizza espressioni come “ove la sua posizione economica sia sperequata”, e lamenta che si stabilisca automaticamente la decadenza dall’assegno senza poter “ponderare i redditi” degli ex coniugi; ponendosi, dunque, sotto ipotesi di cui non fanno a meno neppure le S.U., laddove affermano che il richiedente dovrà essere “privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi”. Espressioni che se non citano direttamente il “tenore di vita” precedente ne sono nella sostanza strettissimi parenti, visto che tale mancanza viene “parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto … ricostruendo la situazione economico patrimoniale dopo il divorzio, verificando se uno dei due viene a trovarsi in una situazione di dislivello reddituale rispetto all’altro”. Ora, visto che se il potenziale obbligato gode di redditi nettamente superiori con tutta probabilità questi sono gli stessi che hanno permesso a entrambi di vivere meglio nella vita comune, collegare l’entità dell’assegno al divario economico equivale in concreto a fare ponte con il tenore di vita, pur negandolo a parole: “non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge”. Una affermazione che oltre tutto si scontra, all’opposto, con l’esigenza di tenere conto delle eventuali nuove condizioni familiari dell’obbligato, ovvero, ad esempio, dei diritti e delle aspettative di nuova prole, più volte riconosciuta dalla stessa Suprema Corte. In altre parole, il ragionamento delle S.U. soffre di alcuni vizi logici, riscontrabili anzitutto nella definizione delle circostanze che devono sussistere perché si abbia il diritto di ricevere un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla sola componente compensativa, che si vuole debba prescindere dai parametri sopra nominati, ma che si intende subordinare alle attuali condizioni economiche del richiedente. Infatti, per giustificare in modo convincente che si è svincolati dal livello precedente di benessere, si dovrebbe configurare la “compensazione” come una
Investigatore Privato_ Multe e sanzioni agli eredi: cosa fare
Gli eredi sono tenuti a pagare una contravvenzione stradale ricevuta dal de cuius? E le sanzioni contenute nelle cartelle esattoriali vanno pagate? La morte di un soggetto destinatario di una multa stradale obbliga i suoi eredi a pagare la relativa sanzione? È una domanda che ci si pone spesso, perché non capita di rado che la notifica di una sanzione per contravvenzione al codice della strada avvenga dopo la morte del trasgressore. In maniera analoga, ci si chiede spesso se l’accettazione dell’eredità renda doveroso pagare le cartelle esattoriali per debiti con il fisco riferibili al defunto, comprensive di somme addebitate a titolo di sanzione. Sanzioni intrasmissibili agli eredi Come noto, con l’accettazione dell’eredità l’erede diviene successore universale del de cuius, e ciò significa che, insieme a tutti gli altri successori a titolo universale, egli subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi che facevano capo al defunto. Quindi, in definitiva, così come l’erede acquisisce, pro quota con gli altri eredi, i beni e i crediti che fanno parte del patrimonio ereditario, egli subentra anche nelle posizioni passive, cioè dovrà pagare i debiti del defunto. Tra le eccezioni a questa regola rientrano le sanzioni irrogate al defunto. Infatti, le sanzioni amministrative e penali sono irrogate a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili agli eredi. La norma di riferimento, al riguardo, è rappresentata dall’art. 8 del d. lgs. n. 472/97, in base al quale “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Multa stradale: gli eredi non devono pagare Una prima, importante conseguenza di tale regola è che un’eventuale multa che abbia come destinatario il soggetto che è venuto a mancare non dovrà essere pagata da nessuno. Pertanto, se dopo l’accettazione dell’eredità viene notificato un verbale contenente una sanzione per contravvenzione al codice della strada riferito ad una violazione compiuta dal defunto o che comunque abbia lo stesso come destinatario, non bisogna pagarla. A tal fine può essere sufficiente comunicare la circostanza del decesso all’ente che ha notificato l’atto oppure impugnare il verbale con le prescritte modalità (cioè davanti al prefetto o al giudice di pace) e rappresentare che il destinatario dell’atto non è più in vita e che il pagamento della sanzione, pertanto, non è dovuto dai successori. Per inciso, va detto che contestualmente al decesso o quantomeno in occasione dell’accettazione dell’eredità è opportuno regolarizzare le varie pratiche relative alla proprietà dei veicoli, in modo da consentire la corretta notifica di richieste di pagamento come il bollo auto. A questo riguardo si specifica che il pagamento bollo auto scaduto per un veicolo di proprietà del defunto è dovuto dai suoi eredi, anche in questo caso sgravato di eventuali sanzioni. Cartelle di pagamento: le sanzioni non si trasmettono agli eredi Un altro aspetto molto rilevante su questo tema è rappresentato dalla notifica di cartelle esattoriali agli eredi del defunto. È importante sapere che, in tali casi, se è vero che i debiti del de cuius si trasmettono agli eredi, è anche vero che la trasmissibilità non riguarda anche le sanzioni. Come noto, infatti, le cartelle esattoriali comprendono varie voci di costo, come capitali, interessi e sanzioni. Ebbene, la somma imputata a capitale va sicuramente pagata dagli eredi, mentre le somme calcolate a titolo di sanzione a carico del de cuius hanno carattere personale (cfr., fra tante, Cass. 12754/14) e pertanto non si trasmettono e non vanno pagate dagli eredi che abbiano accettato l’eredità. Se, quindi, viene notificata una cartella di pagamento per debiti del defunto, occorre segnalare all’ente di riscossione che il provvedimento contiene l’intimazione al pagamento di somme a titolo di sanzione che non possono essere pretese a carico degli eredi. In alternativa, per evitare un diniego in tal senso da parte dell’amministrazione, può essere opportuno impugnare l’atto nelle forme in esso indicate, per rilevare nelle sedi competenti l’avvenuto decesso e quindi l’inesigibilità delle somme imputate a sanzione. In chiusura, va segnalata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2015, con cui è stato chiarito che non sono esigibili dagli eredi neanche le sanzioni relative a eventuali piani di rateazione afferenti a istituti definitori o deflattivi del carico fiscale (es. accertamento con adesione o conciliazione giudiziale), precedentemente riconosciuti a favore del cuius.
Agenzia Investigativa_La Cassazione conferma l’eliminazione del criterio del tenore di vita
La Suprema Corte ribadisce i confini per il riconoscimento dell’assegno divorzile tra misura assistenziale e compensativa dell’apporto personale dato alla famiglia in costanza di matrimonio La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 38928/2021, pubblicata il 7 dicembre 2021, è tornata ad affermare l’ormai noto e consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 18287/2018 secondo cui in sede di divorzio, l’assegno può essere riconosciuto ove ricorra uno stato di bisogno da parte del richiedente, ovvero costituisca una misura compensativa dell’apporto personale dato dallo stesso alla famiglia con rinuncia alle proprie occasioni di lavoro e di reddito. Il caso Si tratta ancora una volta di una vicenda che trae origine dalla impugnazione di un decreto di modifica delle condizioni di divorzio e si sostanzia nella contestazione di un’erronea valutazione da parte della Corte di Appello di Venezia delle modificate condizioni degli ex coniugi ai fini della permanenza dell’assegno divorzile. L’onerato in particolare si duole per l’omessa valutazione delle nuove circostanze di fatto alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia. Quando spetta l’assegno di divorzio? La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 11504/2017 che il diritto al mantenimento nel divorzio, abbia quale unico presupposto quello della non autosufficienza economica del coniuge richiedente, non essendo più attuale, tenuto conto dei mutamenti economici e sociali, l’utilizzo del tenore di vita quale criterio su cui fondare il riconoscimento dell’assegno allontanando così qualsivoglia pretesa di continuazione dei rapporti economici tra le Parti. In altre parole, l’estinzione del rapporto personale porta con sé anche quella del rapporto patrimoniale. Del medesimo orientamento anche la pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 la quale ha, da un lato, confermato l’abbandono definitivo del criterio del tenore di vita e dall’altro lato individuato i casi in cui al coniuge più debole possa riconoscersi il diritto all’assegno divorzile. Premesso che l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile è in capo al richiedente ed altresì che la valutazione di queste debba essere svolta in concreto, i giudici di legittimità riconoscono il diritto solo ove il coniuge: non sia economicamente autosufficiente; abbia nel corso del matrimonio rinunciato ad occasioni di lavoro e carriera in favore dei bisogni della famiglia. Ecco dunque spiegate le funzioni assistenziali e riequilibratrici, ossia compensative perequative, dell’assegno di divorzio. Quando può essere chiesta la revisione dell’assegno divorzile? La modifica dell’assegno può essere richiesta solo per giustificati motivi, ossia ove nel corso del tempo siano variate le circostanze di fatto in virtù delle quali il mantenimento veniva riconosciuto e quantificato, con particolare riferimento al perdurante stato di bisogno del richiedente. Dunque, trattasi di una modifica di un provvedimento assunto rebus sic stantibus, ossia allo stato di fatto, che presuppone l’accertamento giudiziale. Nuovo orientamento della Cassazione: può essere causa di revisione? Si è visto che l’accesso alla revisione dell’assegno divorzile è limitato ai casi di insorgenza di fatti nuovi, relativi alle condizioni economiche degli ex coniugi, nuovi e modificativi rispetto alle circostanze valutate dal giudice in sede di pronuncia sul pagamento. Il sopraggiungere di nuovi orientamenti giurisprudenziali, come possono essere le sentenze della Cassazione, sopra citate, non rappresentano cause autonome di revisione. Ciò in quanto la funzione che svolge la giurisprudenza è meramente ricognitiva rispetto all’esistenza e al contenuto di una norma, ma non crea la norma medesima. In altri termini, la giurisprudenza si limita a fornire una interpretazione delle norme volta ad attualizzarle rispetto al panorama socio-culturale del momento storico, aggiornando la ratio che ne costituisce il presupposto (v. anche, Cass. n. 1119/2020). Ma vi è di più, infatti, ci si potrebbe chiedere allora quando si possa far applicazione dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, allo scopo di assisterne all’applicazione in materia di revisione dell’assegno. Ebbene, ciò è possibile ove si instauri un procedimento volto ad ottenere tali modifiche in ragione dell’insorgenza di fatti nuovi, i quali dovranno essere valutati dal giudice alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in tema di permanenza del tenore di vita. Revisione dell’assegno divorzile: la decisione della Cassazione Alla luce della ricostruzione normativa e giurisprudenziale riproposta, la Cassazione conferma che l’unico presupposto per pervenire alla revisione dell’assegno divorzile consiste nel mutamento delle condizioni economiche del coniugi, quale fatto nuovo rispetto al momento dell’assunzione dell’onere contributivo e che solo in occasione di siffatto giudizio il giudice possa decidere la domanda facendo applicazione del mutato indirizzo giurisprudenziale che vede il venir meno del tenore di vita quale criterio su cui fondare la corresponsione dell’assegno (v. anche, Cass. n. 24250 dell’8 settembre 2021). Nella specie avendo la Corte di Appello negato il proprio dovere di decidere sui nuovi fatti alla luce dei nuovi principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, accoglie il ricorso del marito rinviando la causa alla medesima Corte, in diversa composizione.