Verbale e guida in stato di ebbrezza senza tasso alcolemico

Verbale e guida in stato di ebbrezza senza tasso alcolemico

Può la polizia contestarti la guida in stato alcolemico senza un effettivo riscontro da parte dei nuovi sistemi tecnologici? La risposta è si! Come ha sempre fatto la polizia nel momento un cui decide di fermare un possibile sospetto può decidere di basarsi sulle proprie impressioni e sensazioni.

Del resto pensandoci questo è quello che è sempre avvenuto prima che la polizia potesse predisporre dei meccanismi tecnologi per poter stabilire un effettivo stato di ebbrezza come l’etilometro o il “palloncino”

Se manca l’etilometro, come può la polizia stabilire se il conducente è ubriaco?

La risposta è delle più banali: la polizia può ricorrere alle sensazioni che noi tutti usiamo per stabilire se una persona che ci è difronte è ubriaco oppure no:

  • Scarso senso dell’equilibrio
  • Occhi Rossi
  • Discorso senza un filo logico
  • Alito alcolico
  • Guida spericolata
  • Distorsione degli spazi e delle distanze
  • Difficoltà nel linguaggio

Cosa succede se si riceve un verbale per guida in stato di ebbrezza senza tasso alcolemico ?

Come detto la Polizia può notificarti senza nessun dubbio tale verbale. ma il quesito più grande rimane quello rispetto alla gravità della sensazioni in riferimento alle nuove normative?

Come fa la Polizia a sapere a quale soglia attribuire una persona che ha superato il limite?

Come sappiamo a seconda delle varie fasce si possono ricevere sanzioni molto differenti: dalla semplice multa al ritiro della macchina e l’apertura di un reato penale. quindi?

La legge differenzia la sanzione per tasso alcolemico in 3 scaglioni:

  • Se il tasso alcolemico oscilla tra 0,5 e 0,8g/l, si configura solo un illecito amministrativo: il trasgressore è punito con una sanzione pecuniaria che va da 532 a 2.127 euro; a ciò si aggiunge la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
  • Se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/l scatta il penale. Infatti, se il tasso rilevato si assesta tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni sono:
  • ammenda da 800 a 3.200 euro (l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle sette del mattino);
  • arresto fino a sei mesi;
  • sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

  – Qualora il tasso alcolemico risulti addirittura superiore a 1,5 g/l, scatta:

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ventidue e le sette del mattino);
  • arresto da sei mesi a un anno;
  • sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).

Dunque come opera la Polizia in questi casi?

Un principio del nostro diritto impone che, in assenza di prova certa, non si può contestare un reato a nessuno. Così, per prudenza, alcuni giudici ritengono che, in presenza di elementi sintomatici che evidenzino lo stato di alterazione alcolica, gli agenti possono contestare solo la prima delle tre violazioni: quella cioè con un volume di alcol non superiore a 08 g/l. Siamo, quindi, nell’ambito della semplice sanzione amministrativa e non nel penale.

Invece, nella sentenza in commento, la Cassazione ritiene che, se ben motivata, la contestazione può anche arrivare a contestare la soglia del reato, non importa se ciò avviene sulla base solo dei sintomi evidenziati dal conducente.

«Nell’ambito dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza» si legge nella pronuncia in commento, la polizia e quindi anche il «giudice, può ritenere sussistente lo stato di ebbrezza in assenza di accertamento tecnico sulla base di altri elementi sintomatici, previa congrua ed adeguata motivazione in tal senso».

«Non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda in modo assoluto oggi al giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base di circostanze diverse dall’esito degli accertamenti strumentali». L’esame strumentale non costituisce, infatti, una prova legale; per cui il giudice può accertare le varie ipotesi di reato della guida in stato di ebbrezza sulla base di altri elementi sintomatici, ovviamente fornendo adeguata motivazione. Tale situazione era pacificamente riscontrabile nel caso di specie dove il personale medico dell’ospedale ha segnalato l’alterazione del senso di orientamento del ricorrente inducendo a ritenere che il grado di ebbrezza alcolica dell’uomo fosse superiore a quello consentito.
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