Separazione e divorzio: differenze -aggiornamenti
Cosa cambia dopo la separazione e cosa dopo il divorzio: effetti legali, obblighi, assegno di mantenimento, rapporti coi figli.
Com’è noto, per divorziare, bisogna prima procedere con la separazione. Attualmente, grazie alle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia, è stata introdotta la possibilità di presentare congiuntamente la domanda di separazione e di divorzio, dovendo in ogni caso attendere le canoniche tempistiche ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Esistono delle differenze tra separazione e divorzio, le quali attengono non unicamente al procedimento, quanto piuttosto alla loro sostanza.
Con la separazione, infatti, il legame matrimoniale non si recide completamente e permangono ancora alcuni vincoli. Invece, è solo col divorzio che cessa ogni rapporto, salvo alcune eccezioni (come, ad esempio, quello di mantenimento).
In questo breve articolo parleremo delle differenze tra separazione e divorzio per togliere ogni dubbio oppure equivoco in merito.
Indice
* Separazione: cosa succede?
* Divorzio: cosa succede?
* Differenze tra separazione e divorzio
* Riforma Cartabia: cosa cambia
Separazione: cosa succede?
Affinché la separazione possa avere effetti legali non deve essere una mera separazione di fatto, cioè caratterizzata dall’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o congiunta, senza alcun intervento da parte del Giudice.
Quindi, l’allontanamento dei coniugi deve trovare una formalizzazione in una sentenza del giudice, in un provvedimento dell’ufficiale di Stato civile o in un accordo di negoziazione assistita gestito dai rispettivi avvocati.
Le forme di separazione previste nel nostro ordinamento sono quella consensuale, che richiede l’omologazione del tribunale, e quella giudiziale.
Con la separazione vengono meno gli obblighi di convivenza e di fedeltà. Pertanto, i coniugi possono vivere separatamente e iniziare nuove relazioni.
Nel caso di separazione personale, la comunione dei beni tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale li autorizza a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al presidente, purché omologato. Infatti, la divisione può essere “amichevole” sulla base dell’accordo delle parti, quindi con un contratto, oppure come esito di un procedimento giudiziale, ovverosia divisione giudiziale.
La destinazione del fondo patrimoniale, invece, termina dopo l’annullamento o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In presenza di figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Inoltre, il giudice, considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, può attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso.
Con la separazione, se tra i due coniugi vi è una netta disparità, quello più benestante deve versare all’ex un assegno di mantenimento rivolto a garantire a quest’ultimo lo «stesso tenore di vita» che aveva durante il matrimonio. Il mantenimento, invece, non è dovuto se il coniuge beneficiario subisce l’addebito, ossia viene ritenuto responsabile per la fine del matrimonio (ad esempio, per violazione dell’obbligo di fedeltà, convivenza, rispetto, ecc.).
Per quanto riguarda l’obbligo alimentare, questo presuppone, invece, per la sua corresponsione, la mancanza totale di mezzi di sostentamento, versando il coniuge beneficiario in uno stato di totale bisogno, tenendo conto dei mezzi economici a disposizione dello stesso.
Con la separazione non vengono meno i diritti di successione, per cui, il coniuge superstite succede a quello deceduto.
Tuttavia, se il coniuge superstite è colui al quale sia stata imputata la separazione, viene meno la qualità di erede, mantenendo solo un assegno vitalizio, se al momento dell’apertura della successione godeva della corresponsione degli alimenti.
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, questa spetta al coniuge separato superstite; ma unicamente in quota, se con addebito e godimento degli alimenti.
Divorzio: cosa succede?
Con il divorzio viene meno l’obbligo di garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio; per cui l’assegno di mantenimento viene sostituito dall’assegno divorzile, avente natura assistenziale, compensativa e perequativa di entità inferiore, in quanto volto a garantirne solo l’autosufficienza economica, riconoscendo il contributo fornito dall’exconiuge beneficiario alla formazione del patrimonio familiare.
La corresponsione è a carico degli eredi nell’ipotesi di decesso dell’obbligato, anche se, in generale, non spetta alcun diritto successorio nei confronti dell’ex coniuge divorziato a causa della mancanza del vincolo matrimoniale.
Differenze tra separazione e divorzio
Si possono, perciò, evidenziare le principali differenze tra separazione e divorzio:
* con la separazione si può iniziare una nuova relazione con un altro partner, ma non ci si può risposare. Invece, dopo il divorzio si può contrarre un nuovo matrimonio;
* con la separazione si ottiene l’assegno di mantenimento che mira a garantire lo stesso tenore di vita che l’ex aveva durante il matrimonio. Con il divorzio invece è dovuto l’assegno divorzile che non deve più tendere a garantire lo stesso livello di benessere goduto durante il matrimonio, ma solo l’autosufficienza economica;
* con la separazione, il coniuge superstite è erede dell’altro (ma non ha il diritto di abitazione nella casa coniugale, salvo vi siano figli minori o non ancora autosufficienti). Il diritto all’eredità invece cessa definitivamente dopo il divorzio;
* con la separazione resta in piedi il fondo patrimoniale eventualmente stipulato dai coniugi. Invece, il fondo cessa definitivamente con il divorzio a meno che non vi siano ancora figli minorenni;
* con la separazione, il coniuge superstite vanta il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex in caso di decesso di quest’ultimo (gli è dovuta anche se rinuncia all’eredità). Parimenti con il divorzio si ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge, ma solo per una quota ed a condizione che questi sia beneficiario dell’assegno di divorzio e non si sia risposato;
* con la separazione, il coniuge non ha diritto alla quota del Tfr dell’ex che, eventualmente, cessa il rapporto di lavoro in questo periodo. Invece, in caso di divorzio, una quota del Tfr (di solito, pari al 40%) deve sempre finire all’ex coniuge a condizione che questi sia titolare dell’assegno di divorzio, non si sia risposato e il Tfr sia stato liquidato anche dopo la sentenza di divorzio, ma sia il frutto del lavoro svolto in precedenza;
* non ci sono differenze tra separazione e divorzio invece per quanto riguarda i rapporti con i figli che resteranno immutati sia per quanto attiene al diritto di visita che all’assegno di mantenimento, il quale dovrà garantire alla prole lo stesso tenore di vita che aveva quando i genitori erano uniti;
* i costi del procedimento di separazione e divorzio sono gli stessi e variano a seconda della scelta dei coniugi, se si tratta, cioè, di una separazione/divorzio consensuale (più economico) o giudiziale (più costoso, implicando una causa).
Riforma Cartabia: cosa cambia
Come anticipato, con il d.lgs. n. 149/2022, anche in un’ottica di economia processuale, all’art. 473-bis n. 49 c.p.c. si è introdotta la facoltà per la parte di proporre, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tali disposizioni hanno effetto e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023; invece, per i procedimenti già pendenti continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza.
Tuttavia, la domanda di divorzio sarà procedibile soltanto dopo che siano trascorsi dalla prima udienza, almeno sei mesi nel caso della separazione consensuale o un anno nel caso di quella giudiziale e sia intervenuta sentenza parziale definitiva che abbia pronunciato sulla separazione personale.