Responsabilità civile -Assicurazioni e R.C. auto * Eccesso di velocità e auto sbalzata oltre il guard rail: … Responsabilità civile

Responsabilità civile -Assicurazioni e R.C. auto

* Eccesso di velocità e auto sbalzata oltre il guard rail: …

Responsabilità civile

Eccesso di velocità e auto sbalzata oltre il guard rail: il Comune è responsabile?

La responsabilità per danno cagionato da cose in custodia è oggettiva. Sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito indipendentemente dalla sua diligenza (Cass. n. 15447/2023)

Un ragazzo, durante la manovra di sorpasso a 100 km/h, perde il controllo dell’auto che non viene trattenuta dal guard rail e va a schiantarsi contro un albero. Il giovane perde la vita e i suoi congiunti agiscono in giudizio per il ristoro del danno non patrimoniale. I giudici di merito ascrivono la responsabilità del fatto per 2/3 al conducente, a causa della sua condotta imprudente, e per 1/3 al Comune, proprietario della strada. All’ente vengono contestate le dimensioni della barriera di contenimento, infatti, se il guard rail avesse avuto l’altezza regolamentare (75 cm in luogo di 40/50 cm), “avrebbe potuto contenere e dissipare l’urto del mezzo deformandosi”.

Il Comune ricorre in Cassazione e la Suprema Corte, con l’ordinanza 31 maggio 2023, n. 15447 (testo in calce), accoglie il ricorso. Gli ermellini rilevano che le prescrizioni regolamentari all’epoca vigenti, secondo cui l’altezza doveva essere pari a 75 cm, trovano applicazione unicamente per le strade di nuova costruzione. Pertanto, risulta errata la decisione di merito che ha individuato la pericolosità della res esclusivamente nella sua non conformità a regole di cautela specifica. Al contrario, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se la minore altezza della barriera di contenimento, pur risultando regolamentare, abbia avuto (o meno) attitudine a recare danno, considerando le circostanze concrete in cui è avvenuto il sinistro (tratto rettilineo, fondo asciutto, ben illuminato, limite di 50 km/h).

La decisione in commento richiama i principi esposti dalle Sezioni Unite nel 2022, ribadendo che la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ha carattere oggettivo e non presunto. Per la sua configurazione è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcun rilievo la sua diligenza.

 

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