Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quarantena Covid: non viola la libertà personale

la Consulta ha già ammesso in passato che in presenza di malattie contagiose i soggetti possono essere isolati nelle loro abitazioni, in questi casi nessuna violazione della libertà personale, solo della libertà di circolazione

Quarantena obbligatoria Covid non viola la libertà personale

La Consulta, con la sentenza n. 127/2022 risponde in via definitiva al Tribunale penale di Reggio Calabria sulla illegittimità costituzionale delle norme punitive nei confronti dei soggetti che, in quarantena, lasciano la propria abitazione. Per la Corte esse non violano la libertà personale, ma solo quella di circolazione, come spiegato più diffusamente nella motivazione.

Illegittime le sanzioni per chi lascia la dimora se in quarantena 

Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. In particolare, ad essere censurate le norme contenenti sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione.

Per il Tribunale la quarantena obbligatoria incide non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione), pertanto, i relativi provvedimenti devono essere adottati dall’autorità giudiziaria

Come anticipato dall’Ufficio comunicazione e stampa, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni.

La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, “incidono sulla sola libertà di circolazione. Per la Consulta esse “non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”.

La Corte, ricorda che, con la sentenza n. 68 del 1964, aveva già rilevato che “i motivi di sanità che permettono alla legge, ai sensi dell’art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose.”

Fatte queste e altre precisazioni, la Corte Costituzionale ritiene non fondata la questione di legittimità sollevata in quanto: “l’obbligo, per chi è sottoposto a quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultato positivo al virus COVID-19, di non uscire dalla propria abitazione o dimora, non restringe la libertà personale, anzitutto perché esso non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia.”

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