Quanto costano le  indagini difensive a favore della vittima? L’Investigazione difensiva cosa dice la legge La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo nel quinto libro del codice di procedura penale,

Quanto costano le  indagini difensive a favore della vittima?

 

L’Investigazione difensiva cosa dice la legge

La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo nel quinto libro del codice di procedura penale, interamente dedicato alla disciplina delle indagini che l’avvocato difensore ha il diritto di svolgere in favore del proprio assistito. Questa legge pone fine alle modalità precedentemente osservate nella giustizia Italiana, con le quali l’imputato, per difendersi, aveva soltanto la possibilità di limitarsi a contraddire gli elementi presentati dall’accusa, senza, di fatto, poterne apportare di nuovi.  La difesa ha quindi guadagnato un ruolo più dinamico nel procedimento legislativo, comportando uno sviluppo necessario di nuove professionalità e strumenti da adottare. Più nel dettaglio, l’art. 327 bis c.p.p., introdotto dall’art. 7 L. 397/2000, afferma che il difensore può effettuare indagini difensive «per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito», stabilendo anche la facoltà di svolgere attività di indagine a beneficio del proprio cliente con l’ausilio di investigatori specializzati.

 

 

Con il termine indagini difensive si intendono tutte le attività di investigazione svolte dal difensore per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite dal Codice di Procedura Penale, anche avvalendosi dell’ausilio di investigatori esterni. È quindi possibile per il legale fare riferimento ad un’agenzia di investigazioni per servirsi della consulenza di detective professionisti, dotati di tutti i mezzi necessari a reperire le prove che servono.

Fondamentalmente, l’attività dell’investigatore si concentra su una serie di attività, tipiche e atipiche, il cui scopo è la ricerca di fonti e prove a favore dell’indagato. Le attività tipiche comprendono i colloqui non documentati, nei quali si esaminano gli elementi utili alla difesa dell’imputato; mentre gli atti atipici includono le ricerche, le registrazioni e sopralluoghi effettuati in luoghi pubblici, le conversazioni informali e qualunque altro fattore utile alle indagini.

 

 

 

Ad esempio, l’assunzione di un investigatore privato per indagini difensive può essere finalizzata a raccogliere prove e testimonianze volte a confermare l’alibi dell’imputato o a verificare l’attendibilità dei testimoni chiamati da entrambe le parti in causa.

 

 

Le indagini difensive hanno, pertanto, l’obiettivo cruciale di fare chiarezza sui fatti per confutare, eventualmente, le prove prodotte dall’accusa e arrivando, talvolta, a determinare nuovi scenari processuali a favore della  vittima.

 

È opportuno segnalare  che in casi come questi non è consentito al cliente assumere in maniera autonoma un’agenzia investigativa poiché spetta all’avvocato difensore rivolgersi ad essa, specificando con chiarezza la tipologia di procedimento penale in cui il cliente è coinvolto e i motivi che determinano la necessità di svolgere indagini. Inoltre, è necessario che l’avvocato fornisca all’investigatore privato “autorizzato”  le prove già raccolte e che sono servite ad avvalorare la richiesta di ulteriori indagini penali da parte di un agente investigativo.

 

 

 

 

 

 

Vediamo ora nello specifico i servizi più comuni di un investigatore privato in caso di indagini legali:

-Svolgimento di colloqui non documentati

-Il colloquio non documentato (o conoscitivo), così come previsto dall’art. 391-bis c.p.p., può essere svolto sia dall’avvocato difensore, sia da investigatori privati autorizzati. Questa procedura ha lo scopo di reperire fatti utili all’attività investigativa e che permettono di ottenere elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore, il quale può formalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese attraverso la loro verbalizzazione o mediante la richiesta di una dichiarazione scritta.

Il colloquio non documentato costituisce, di per sé, una garanzia e una sicurezza per la difesa e il proprio assistito. Infatti, qualora si ritenga che le informazioni acquisite non siano utili nel procedimento, il difensore non ha alcun obbligo di produrle e sia lui sia l’investigatore privato saranno vincolati al segreto professionale.

 

Ricerca e conferma dell’attendibilità dei testimoni

Talvolta, può succedere che i testimoni dei fatti oggetto del procedimento penale risultino irreperibili e tra i fondamentali compiti di un’agenzia investigativa rientra proprio quello di rintracciare le persone che possono deporre a favore dell’accusato, presentando loro una citazione che li obblighi a comparire in tribunale.

Accesso ai luoghi nelle investigazioni difensive

In occasione dell’accesso ai luoghi è possibile “prendere visione dei luoghi e delle cose” ivi esistenti per “procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi”.

 

L’accesso ai luoghi può essere documentato dal difensore o da investigatori privati autorizzati mediante la redazione di un verbale nel quale sono riportati: la data ed il luogo dell’accesso, le generalità delle persone intervenute, lo stato dei luoghi e delle cose, l’indicazione degli eventuali rilievi eseguiti.

 

I colloqui non documentati

Uno degli strumenti più utili per il difensore è, senza alcun dubbio, quello di contattare i soggetti a conoscenza di qualche particolare informazione utile per la ricostruzione dei fatti, volti a ottenere elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore. Quest’ultimo può, inoltre, formalizzare il contenuto delle dichiarazioni attraverso la loro verbalizzazione o mediante la richiesta di una dichiarazione scritta.

Il colloquio non documentato in esame, anche detto “conoscitivo”, è dunque funzionale all’eventuale assunzione di informazioni oppure a una dichiarazione rilasciata in forma scritta. Qualora le informazioni ottenute dal colloquio siano ritenute non utili al procedimento, l’avvocato non ha l’obbligo di presentarle o registrarle durante il procedimento.

Infine, questa ricerca di informazioni è priva di restrizioni, salvo sempre dichiararne la sua esecuzione, come dice UCPI nell’art. 8: «Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza formalità alla individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili alle investigazioni difensive.

In ogni caso, nello svolgimento dell’attività di individuazione di tali persone, informano sempre le persone interpellate della propria qualità, senza necessità di rivelare il nome dell’assistito. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.» Non sussiste, dunque, ancora alcuna regola generale che disciplini questa iniziativa, come non esiste nulla sul Codice di come si convoca il soggetto testimone.

 

Sopraluoghi

Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi, nelle investigazioni difensive, è possibile prenderne visione al fine di procedere alla loro descrizione oppure per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.

L’accesso ai luoghi può essere documentato dalla difesa, o da investigatori privati autorizzati, mediante la compilazione di un verbale in cui sono riportati: data e luogo di accesso, estremi di tutte le persone coinvolte, stato di luoghi e oggetti, indicazione di eventuali rilievi effettuati e sottoscrizione delle persone che hanno partecipato all’intervento.

 

 

 

I risultati d’indagine

I risultati delle indagini difensive, che costituiscono prove a favore dell’imputato, sono raccolti nel fascicolo del difensore, il quale può essere direttamente presentato al giudice durante le indagini e nell’udienza preliminare.

 

 

Inoltre, la parcella viene pagata dal cliente  compreso le eventuali spese  di trasferta (albergo, carburante, pedaggi, ecc.)

Sia il rimborso delle spese di trasferta (art. 1) che le spese generali (art. 2) sono dovuti all’investigatore privato  anche in caso di determinazione contrattuale del compenso.

 

 

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Ecco dunque alcuni dei vantaggi che l’agenzia investigativa

Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991-Organizzazione Internazionale Leader nella tecnologia piu avanzata. IDFOX Investigation -operativa in oltre 170 paesi nel mondo ed e’ collegata online  con circa 400 corrispondenti -investigatori privati autorizzati nei rispettivi paese.

 

 

– attività autorizzata fino dal  1991, con licenza governativa dalla Prefettura di Milano per lo svolgimento di investigazioni private ed aziendali, difensive e commerciali sia in campo civile sia in campo penale.

 

Siamo specializzati nelle sottonotate indagini:

 

-appostamenti e pedinamenti per ogni esigenza lecita: l’agenzia IDFOX srl  è autorizzata, dal Decreto del Ministero dell’Interno n° 269/2010, ad utilizzare anche il cosiddetto “pedinamento elettronico” con sistema GPS di localizzazione, per investigazioni private o aziendali; localizzazione elettronica di persone, auto, moto, scooter e merci;

controllo ed accertamento d’infedeltà, con fotografie, filmati, prove legali, testimonianze;

-apparecchi investigativi di spionaggio e controspionaggio ad uso legale: localizzatori, registratori  audio-video, telefoni-spia per controllo minori ecc.

-collaborazione con studi legali;

-investigazioni aziendali per assenteismo, concorrenza schedale, ammanco contabile ecc.

-Indagini bancarie per recupero crediti presso terzi

-Indagini internazionali ricerca patrimoni occultati compreso paradisi fiscali ed offshore

-Indagini eredità contese

-Antifrode assicurativa e sinistri

– ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e penali

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– accertamento di redditi, proprietà, debiti, solvibilità;

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– controllo di referenze (prima di assumere, di affittare ecc.);

– informazioni e documentazioni su (e per) attività private, professionali, commerciali e industriali;

– indagini su telefonate anonime, lettere anonime, molestie, danneggiamenti;

– identificazione di disturbatori;

– accertamento di intercettazioni abusive e bonifica da intercettazioni telefoniche ed ambientali;

– indagini ed apparecchiature per documentare mobbing e stalking;

 

 

– rintracci in Italia ed all’estero di persone e cose;

– recupero SMS cancellati da SIM e di testi cancellati da computer;

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-infedeltà di soci, dipendenti, collaboratori;

– assenteismo e false malattie;

– ricerca di recapiti e di numeri telefonici;

-ricerche ereditarie;

-controllo e sorveglianza dei minori: frequentazioni, amicizie, comportamenti e contatti telefonici;

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– test DNA;

– ricerca e recupero di refurtiva: oggetti preziosi, auto, moto ecc.

– controllo minori ecc.

collaborazione con studi legali;

– ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e penali;

-rapporto incarichi di fiduciari

 

 

 

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