Responsabilità del datore di lavoro per la formazione del dipendente
Quando è addebitabile al datore di lavoro l’infortunio occorso al lavoratore? Il datore di lavoro risarcisce per violazione dell’obbligo di formazione.
In materia di responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose con violazione della disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro, l’inosservanza dell’obbligo di formazione rileva solo ove possa dirsi determinante rispetto all’ infortunio subìto dal lavoratore. Il nesso causale va pertanto escluso quando l’evento costituisca la concretizzazione di un rischio immediatamente percepibile da parte del lavoratore e quando la formazione omessa non avrebbe comunque evitato l’evento.
Ci si chiede spesso, in occasione di procedimenti penali sorti in seguito a incidenti sul lavoro, di chi sia la responsabilità e soprattutto quali sia il collegamento tra infortunio sul lavoro e obbligo di formazione. Il Tribunale di Milano, in una di queste vicende, giunge a escludere la responsabilità del datore di lavoro sulla base di due aspetti: uno legato alla concretizzazione dello specifico rischio che l’obbligo formativo mirava a scongiurare e l’altro connesso alla evitabilità del predetto evento grazie alle cautele formative. Nel dare risalto alla centralità dell’obbligo formativo, il giudicante estende le proprie considerazioni anche alla riaffermazione delle più rigorose acquisizioni in materia di individuazione del ruolo di garante in capo al datore di lavoro. Il Tribunale insomma ci descrive se e quando si può parlare di responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di formazione.
Indice
* La vicenda
* Cosa ha deciso sul punto il Tribunale?
* Come è stata valutata l’azione del lavoratore infortunato rispetto alla vicenda?
* Conlusioni
La vicenda
Un lavoratore dipendente della ditta aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione dei servizi di pulizia e igiene ambientale riportava lesioni gravi da cui derivava l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.
Nello specifico, il lavoratore era addetto alla pulizia di una piattaforma della stazione e, terminate le operazioni di raccolta dei rifiuti, si infortunava rimanendo con la gamba incastrata tra il trattorino elettrico utilizzato fino a qualche minuto prima e il suo rimorchio, costituito da un carrello in ferro, salendo a bordo nel frangente in cui il collega addetto alla guida del mezzo effettuava una manovra di inversione di marcia.
Insieme al lavoratore addetto alla guida del trattorino elettrico, veniva imputato il Presidente del Consiglio di amministrazione della società aggiudicataria del predetto appalto, in qualità del datore di lavoro, che veniva chiamato a rispondere a titolo di cooperazione colposa nel reato di lesioni gravi, commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Più in particolare veniva contestato di non aver formato il lavoratore infortunatosi in merito al rischio specifico derivante dalla presenza, sulla piattaforma, del trattorino che lo aveva investito.
Cosa ha deciso sul punto il Tribunale?
Non ha ritenuto configurabile una condotta colposa del datore di lavoro nella causazione del sinistro sulla scorta di una ragionevole motivazione.
Le mansioni di sanificazione dei locali cui era addetto il lavoratore addetto alle pulizie sono classificate a basso rischio e non prevedono l’utilizzo di macchine motrici quali il trattorino che ha causato l’incidente. Il documento della valutazione dei rischi adottato dalla ditta aggiudicataria dell’appalto riservava espressamente l’uso delle macchine al solo personale addestrato. La necessaria formazione in merito all’utilizzo del veicolo era stata adeguatamente fornita al soggetto che avrebbe dovuto utilizzarlo quale conducente, al coimputato del datore di lavoro per intenderci, dotato di apposito patentino di guida e dipendente specializzato nell’utilizzo del macchinario.
Il soggetto e collega che aveva investito la persona offesa era pertanto unico responsabile delle operazioni di utilizzo del trattorino, che, è bene sottolinearlo ai fini del prosieguo del discorso, non era adibito al trasporto dei passeggeri. In quanto tale, egli avrebbe dovuto impedire alla vittima di salire sulla parte posteriore del macchinario e avrebbe dovuto evitare la manovra di retromarcia che ha poi cagionato il grave sinistro.
Come è stata valutata l’azione del lavoratore infortunato rispetto alla vicenda?
Secondo il Tribunale l’incidente era da attribuirsi, oltre che alla condotta dell’imputato e collega della persona infortunata, anche al comportamento definito eccentrico di quest’ultima, rispetto alle sue mansioni e alle direttive organizzative ricevute. La persona offesa non avrebbe dovuto mai prendere posto sul trattorino perché oltre a non essere ciò consentito, non era necessario all’espletamento delle mansioni affidategli che riguardavano la semplice raccolta dei rifiuti dalla banchina. Tale comportamento insomma, conclude il Tribunale, non era dunque prevedibile da parte del datore di lavoro.
A ciò è doveroso aggiungere, ritiene chi scrive, che la manovra posta in essere dalla vittima e consistita nel posizionarsi sul trattorino in maniera sconsiderata, ossia senza alcuna precauzione, è percepibile come pericolosa, o meglio dovrebbe esserlo, non solo da un lavoratore esperto ma anche da qualsiasi persona, senza alcuna necessità di formazione o informazione.
Conlusioni
Di qui, il proscioglimento dall’accusa del datore di lavoro. L’obbligo di formazione deve avere un contenuto definito in principio. Deve fare riferimento ai rischi tipici delle mansioni svolte e comprendere sia i rischi di categoria, relativi al tipo di attività svolta, sia i rischi specifici, legati all’uso di un particolare macchinario. Sono esclusi dall’ambito di formazione i rischi immediatamente percepibili che, senza fare riferimento al lavoratore esperto, sono riscontrati anche da chiunque sulla base del semplice buon senso.
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