Quali sono le spese extra nel mantenimento? Cosa non è compreso nell’assegno di mantenimento: elenco delle spese straordinarie.

Quali sono le spese extra nel mantenimento?

Cosa non è compreso nell’assegno di mantenimento: elenco delle spese straordinarie.

Quando una coppia con figli si separa e non raggiunge un accordo, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento periodico che il genitore non convivente deve corrispondere all’ex per supportare le necessità ordinarie dei figli. In aggiunta, è previsto un contributo supplementare (fissato in misura percentuale) ogni volta che emergono esigenze straordinarie. Ma, concretamente, cosa non rientra nell’ordinario assegno mensile? Quali sono le spese extra nel mantenimento? Poiché, sul punto, la legge non contiene un’elencazione specifica, per evitare equivoci e controversie tra i genitori molti Tribunali hanno fissato delle tabelle in modo da eliminare ogni possibile dubbio.

In questo articolo vedremo dunque quali sono le spese straordinarie dovute, volta per volta, dal genitore “non collocatario” e cosa le distingue da quelle ordinarie. Ma procediamo con ordine.

Indice

* Quali sono le spese straordinarie

* Come vengono ripartite le spese straordinarie?

* Richiesta e ripartizione delle spese straordinarie

* Che succede se un genitore non paga le spese straordinarie?

* I precedenti della giurisprudenza

o Aumento esigenze economiche

 

Quali sono le spese straordinarie

Le spese straordinarie si riferiscono a quei costi eccezionali, imprevedibili e non quantificabili al momento in cui viene stabilito l’assegno di mantenimento, che si rendono necessarie per il benessere e lo sviluppo psicofisico dei figli (minori o maggiorenni non ancora autosufficienti). Si distinguono dalle spese ordinarie destinate invece a coprire le necessità quotidiane dei figli, come vitto, vestiario, istruzione e trasporti (Cass. sent. n. 7169/2024).

Ecco alcuni esempi di spese straordinarie:

* spese mediche e dentistiche: cure specialistiche, visite private, interventi chirurgici, ortodonzia, occhiali, apparecchi acustici, fisioterapia;

* spese scolastiche: libri di testo, gite scolastiche, corsi di recupero, attività extrascolastiche (musica, lingue, ecc.);

* spese sportive: iscrizione a società sportive, attrezzatura sportiva, partecipazione a tornei e campionati;

* spese di istruzione: rette di scuole private, università o corsi di formazione professionale;

* spese di abbigliamento: capi di vestiario per esigenze specifiche (abbigliamento sportivo, da sci, ecc.);

* spese per vacanze e tempo libero: viaggi, soggiorni estivi, partecipazione a campi estivi o colonie.

Come vengono ripartite le spese straordinarie?

Ciascun genitore deve contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella diversa eventualmente stabilita dal giudice. Quest’ultimo potrà, infatti, fissare una diversa partecipazione a tali oneri in considerazione delle condizioni economiche più o meno agiate del singolo genitore. Non capita di rado che le spese straordinarie subiscano una divisione rispettivamente del 60% e 40% oppure del 70% e del 30%.

Richiesta e ripartizione delle spese straordinarie

Le spese straordinarie si dividono in due categorie:

* spese necessarie;

* spese voluttuarie.

Le prime possono essere sostenute dal coniuge collocatario senza previa consultazione con l’ex. Avrà però diritto al rimborso, solo se esibirà adeguata documentazione attestante l’esborso (scontrini, fatture, ricevute, estratti conto, ecc.). Un esempio tipico sono le spese mediche.

Le spese non necessarie, invece, devono essere concordate previamente dai genitori. Si pensi alle spese relative all’iscrizione a una scuola privata. In tal caso, secondo la Cassazione, l’eventuale consenso prestato dal genitore si limita allo specifico corso di studi; per quelli successivi sarà necessario un ulteriore accordo.

Che succede se un genitore non paga le spese straordinarie?

In caso di mancato rimborso delle spese straordinarie, il coniuge che ha anticipato l’esborso può procedere ad avviare direttamente il pignoramento dei beni dell’ex, senza necessità di dover ricorrere nuovamente al giudice e/o richiedere un decreto ingiuntivo. Difatti, secondo la giurisprudenza, la sentenza che condanna il genitore al pagamento dell’assegno ordinario e straordinario è già di per sé un sufficiente “titolo esecutivo” che legittima il successivo pignoramento. Ciò vale però solo per gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza della sentenza originaria di condanna.

Al contrario, le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare richiedono, per il loro recupero, un’autonoma e ulteriore azione giudiziale (Cass. ord. 13 gennaio 2021, n. 379).

Ad esempio, le spese scolastiche e mediche straordinarie che il giudice ha messo pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno di mantenimento ordinario, ne condividono la natura quando si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi. Pertanto, il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù della precedente sentenza senza doversi munire di uno ulteriore titolo esecutivo (Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3835).

I precedenti della giurisprudenza

In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie).

Il preventivo accordo riguarda solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza di una preventiva informazione ed accordo con l’ex non determina automaticamente il venir meno del diritto al rimborso da parte del genitore che le ha sostenute. Infatti, il giudice deve valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cassazione, ordinanza 25 maggio 2023, n. 14564).

Sempre secondo la Suprema Corte, «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso; ne consegue che, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell’entità delle stesse rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori» (Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5059).

Aumento esigenze economiche

In tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione; ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale aumento dell’assegno di mantenimento (Cassazione, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13644).

FONTE INTERNET

 

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