Quali sono gli eredi che possono impugnare una donazione? IDFOX Investigazioni Private Since 1991.
Quali sono le persone che possono contestare le donazioni: chi sono gli eredi legittimari, cos’è la legittima e come si calcola.
Le donazioni che una persona fa in vita possono essere impugnate dagli eredi del donante se, alla sua morte, hanno visto lese le proprie quote di legittima. Ricordiamo che la legittima è una percentuale del patrimonio del de cuius, che deve necessariamente andare a favore dei suoi familiari più stretti. In questo breve articolo vedremo quali sono gli eredi che possono impugnare la donazione, quando possono farlo, entro quali termini e con quali modalità.
Per stabilire però chi può fare opposizione alla donazione e quanti anni devono passare affinché quest’ultima non sia più impugnabile, dobbiamo fare una premessa in merito ai concetti basilari del diritto di successione: dobbiamo cioè scoprire chi sono gli eredi legittimi.
Indice
* Chi sono gli eredi legittimi e cos’è la legittima in una successione?
* Quali sono le quote di legittima spettanti ai familiari?
* Come si calcola la legittima?
* Che succede se la legittima non viene rispettata?
* Quando gli eredi possono impugnare una donazione?
Chi sono gli eredi legittimi e cos’è la legittima in una successione?
Immagina il patrimonio di una persona come una torta. La legittima è una fetta di questa torta che la legge riserva per diritto ad alcuni familiari stretti, detti eredi legittimari. La restante parte della torta, chiamata quota disponibile, è invece a libera disposizione del defunto, che può lasciarla in eredità a chiunque voglia, anche a persone non facenti parte della famiglia.
Dunque, esattamente, cos’è la legittima? È la porzione di eredità che spetta per legge ai cosiddetti “legittimari”, indipendentemente dalle volontà del defunto.
I legittimari, ossia i beneficiari della legittima, sono:
* il coniuge, anche se legalmente separato (purché non abbia subito l’addebito);
* i figli nati dentro o fuori dal matrimonio, anche adottivi;
* solo in assenza di figli, i genitori.
La quota di legittima spettante a ciascun erede varia in base alla presenza o meno di altri aventi diritto.
Il legislatore, dettando queste regole, è stato mosso dall’intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che, con donazioni o disposizioni testamentarie, il de cuius possa beneficiare in misura eccessiva persone diverse dai suoi congiunti più stretti.
Nel redigere il proprio testamento il de cuius è, dunque, pienamente libero solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio (chiamata quota disponibile, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata, con espressioni che hanno identico significato, quota riservata, quota di legittima o semplicemente legittima). Egli può liberamente lasciare la sua quota disponibile a chi vuole (a un familiare, a una persona estranea alla sua cerchia familiare, a un ente, eccetera), mentre deve, d’altro canto, tener conto che la quota riservata può essere reclamata dal legittimario che si dichiari insoddisfatto di quanto egli abbia ricevuto dal de cuius (per donazione o per testamento).
Quali sono le quote di legittima spettanti ai familiari?
I legittimari hanno le seguenti quote di legittima, a seconda di quanti altri legittimari concorrano con loro nella divisione del patrimonio:
* se c’è solo il coniuge questi ha diritto a metà del patrimonio del defunto (*);
* se ci sono il coniuge e un figlio, 1/3 va al coniuge e 1/3 al figlio (*);
* se ci sono il coniuge e due o più figli, 1/4 va al coniuge e 2/4 ai figli (*);
* se c’è solo un figlio (senza coniuge), a questi va metà del patrimonio;
* se ci sono due o più figli (senza coniuge), a questi spettano i 2/3 (*);
* se c’è uno o più ascendenti legittimi (senza figli e coniuge), a loro va riservato 1/3 del patrimonio (*);
* se ci sono il coniuge e gli ascendenti legittimi (senza figli): metà del patrimonio va al coniuge e un quarto agli ascendenti (*).
(*) La residua parte del patrimonio è costituita dalla quota disponibile di cui il de cuius può fare ciò che vuole e lasciare a chi preferisce, anche a uno degli stessi legittimari (dando così luogo a una sorta di “disparità”).
Come si calcola la legittima?
Ai fini della verifica del calcolo della legittima non si tiene conto solo del patrimonio lasciato dal defunto alla sua morte, ma anche delle donazioni da questi fatte in vita. Del resto, se così non fosse, una persona potrebbe facilmente eludere le quote della legittima (e non lasciare nulla ai propri familiari) effettuando donazioni prima di morire e così svuotando sostanzialmente il proprio patrimonio.
Proprio per questo, per il calcolo della legittima è necessario:
* sommare il valore di tutti i beni caduti in successione;
* sottrarre, al risultato, il valore dei debiti lasciati dal defunto;
* aggiungere, al risultato, il valore dei beni dati in donazione dal de cuius quando era in vita.
Quanto all’ultimo punto, il valore delle donazioni va calcolato non con riguardo al momento della donazione, ma con riferimento a quello di apertura della successione e, cioè, alla morte del de cuius (quest’ultima operazione è denominata riunione fittizia, in quanto la somma dei valori dei beni donati viene effettuata solo idealmente).
Che succede se la legittima non viene rispettata?
Se il de cuius non ha rispettato una o più quote di legittima spettanti agli eredi legittimari, questi ultimi possono impugnare la divisione ereditaria, finché il loro diritto non è stato soddisfatto. Se ciò non dovesse bastare, potranno impugnare le donazioni che il defunto ha fatto in vita, chiedendo la restituzione del bene (per la sua corretta divisione) o il controvalore in denaro. Si dovranno impugnare prima le ultime donazioni e poi, qualora ciò non dovesse essere sufficiente, via via quelle anteriori.
Tale azione, chiamata azione di riduzione per lesione della legittima, può essere esercitata entro massimo 10 anni dal decesso del defunto e non più oltre. Dall’altro lato però, come vedremo a breve, essa non può neanche essere esperita prima della morte. Un erede legittimario non può infatti, in via preventiva e cautelativa, impugnare una donazione quando questa viene fatta se il donante non è ancora deceduto.
Quando gli eredi possono impugnare una donazione?
Detto ciò possiamo iniziare a trarre le conclusioni del discorso. Rispondiamo alla prima domanda, che poi è il titolo di questa guida: quali sono gli eredi che possono contestare una donazione? Coloro che possono impugnare la donazione sono solo gli eredi legittimari, ossia:
* il coniuge;
* i figli;
* o, in assenza dei figli, i genitori.
La ragione è semplice. L’impugnazione della donazione serve proprio per ripristinare la quota della legittima. Dunque, chi non ha diritto alla legittima (ad esempio un fratello, una sorella, un nipote, un genitore in presenza però dei figli) non ha ragione di far valere alcun diritto sulle donazioni fatte dal defunto in vita.
Gli eredi non possono mai impugnare una donazione prima della morte del donante perché è solo allora che si può verificare se questi ha rispettato o meno la legittima. Inoltre per impugnare una donazione è necessario prima accettare l’eredità.
Infine, l’erede ha diritto a impugnare la donazione solo se la sua legittima non è stata soddisfatta e, per verificare ciò, è necessario che prima questi verifichi quante donazioni ha ricevuto, a sua volta, dal defunto quando era in vita.
Ad esempio, se un uomo, con tre figli e titolare di tre case, dona una di queste alla figlia maggiore e le altre due le lascia con testamento ai suoi fratelli, la prima non può lamentare la lesione della legittima, essendo già stata soddisfatta con l’atto di donazione.
Per concludere, solo gli eredi legittimari possono impugnare le donazioni, ma a patto che la loro quota di legittima, al netto delle donazioni ricevute dal defunto, sia stata violata.
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