Qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile? Agenzia IDFOX investigazioni Milano

Qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile?

Assegno di mantenimento e assegno divorzile: due contributi economici con caratteristiche diverse. Ecco una guida per comprendere le differenze.

Nel contesto delle separazioni e dei divorzi, emergono spesso termini legali che possono generare confusione. Tra questi, “assegno di mantenimento“, “assegno divorzile” e “alimenti”. Si tratta di concetti comunemente usati in modo indistinto, quasi fossero sinonimi; in realtà presentano enormi differenze.

In questo nostro breve articolo vedremo qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio: una differenza che investe non solo i presupposti per ottenere tali contributi economici ma anche i criteri di calcolo.

 

La materia è stata riscritta da due sentenze della Cassazione, pubblicate tra il 2017 e il 2018. Queste hanno distinto nettamente tali istituti che prima invece presentavano numerosi punti in comune. Oggi, come avremo a breve modo di vedere, non è detto che chi ottiene l’assegno di mantenimento possa contare anche su quello di divorzio. E, ancora più spesso, quest’ultimo è in misura inferiore al primo.

Partiremo quindi dal comprendere cosa sono gli alimenti e cosa li distingue dal mantenimento, per poi occuparci della distinzione tra l’assegno divorzile e quello di mantenimento. Ma procediamo con ordine.

Indice

* Cosa sono gli alimenti?

* Cos’è l’assegno di mantenimento?

* Cos’è l’assegno divorzile o di divorzio?

* Le differenze tra assegno di mantenimento e divorzile

* FAQ sull’assegno di mantenimento e assegno di divorzio

o Cosa è l’assegno di mantenimento?

o Cos’è l’assegno divorzile?

o Quando l’assegno di divorzio spetta sempre?

o Quando non spettano mai l’assegno di mantenimento e di divorzio?

o Quali sono i criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento e divorzile?

o L’assegno di mantenimento e di divorzio sono sempre dovuti?

o Quali sono le differenze principali?

Cosa sono gli alimenti?

Gli alimenti non sono – come spesso si crede – l’assegno che il coniuge versa all’ex all’indomani della separazione o che un genitore deve pagare per contribuire alle esigenze dei figli.

Gli alimenti sono una misura economica che ciascuno di noi deve erogare in favore dei parenti più stretti quando questi si trovano in difficoltà economiche talmente gravi da comprometterne la stessa esistenza. Lo stesso obbligo ricade sul beneficiario di una donazione nei confronti del donante.

Per legge infatti, tutte le volte in cui il proprio coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero o la suocera, i fratelli o le sorelle presentano una grave disabilità o un altro insormontabile problema che impedisce loro di lavorare e di procurarsi di che vivere, tanto da poter subire un irrimediabile rischio alla propria integrità fisica, bisogna correre in loro soccorso prestando un contributo economico rapportato alle proprie capacità economiche. Tale contributo è rivolto a garantire solo lo stresso indispensabile per vivere (vitto, alloggio, medicine).

A ben vedere, e come abbiamo spiegato meglio nella nostra guida Cosa sono gli alimenti – a cui si rinvia per ogni ulteriore chiarimento – non è detto che si debba versare gli alimenti quando un parente sta male. I primi ad essere obbligati sono i familiari più vicini a lui, quindi il coniuge e, se questo non c’è o versa nella medesima condizione, i figli. Poi ci sono i genitori, i generi e le nuove e via dicendo. Insomma, si procede per gradi.

Dunque, quando si parla di separazione o divorzio, l’uso della parola alimenti è del tutto inappropriato.

Cos’è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è quello che viene versato dal coniuge all’ex all’indomani della separazione. Può essere determinato di comune accordo (e in tal caso si procede a una separazione di tipo “consensuale”) oppure su ordine del giudice (e in tal caso, poiché le parti non sono riuscite a trovare un’intesa, si procede con la separazione “giudiziale”).

Lo scopo dell’assegno di mantenimento è garantire un “cuscinetto” al coniuge che non ha di che vivere all’indomani della cessazione della convivenza, che potrebbe avvenire repentinamente, senza cioè dargli la possibilità di organizzarsi.

Proprio per questo l’assegno di mantenimento deve essere rapportato al tenore di vita di cui godeva la coppia quando ancora stava insieme. In altri termini, esso deve consentire, al beneficiario, di mantenere la medesima capacità economica anteriore al disgregamento della famiglia.

Questo fa sì che la somma dei redditi degli ex coniugi, da cui vengono prima sottratte le spese cui questi devono far fronte, viene di fatto divisa tra i due, fino a equiparare sostanzialmente la rispettiva situazione.

Ne discende pertanto che tanto più è ricco uno dei due coniugi, tanto maggiore sarà l’assegno di mantenimento che questi dovrà versare all’ex.

In verità il calcolo dell’assegno di mantenimento tiene conto anche di ulteriori fattori come ad esempio, l’età, la durata del matrimonio, la disponibilità della casa coniugale assegnata al beneficiario, la presenza di mutui e altri oneri sostenuti dal soggetto obbligato e contratti in precedenza per il bene della famiglia. Ma soprattutto sull’assegno di mantenimento pesa la potenzialità reddituale del beneficiario: se infatti questi è ancora giovane, formato, con una possibilità occupazionale e/o di impiego, il giudice tende a negare o quantomeno fortemente ridurne l’importo. E ciò in ragione del principio di autoresponsabilità.

C’è poi un’ultima variabile che incide sull’assegno di mantenimento: il cosiddetto addebito. Non ha diritto al mantenimento chi, a causa della propria condotta colpevole (contraria cioè ai doveri del matrimonio) ha determinato la crisi della coppia. Pertanto perde il mantenimento chi ha tradito, chi ha abbandonato casa senza una valida ragione, chi ha umiliato o aggredito l’ex coniuge, ecc.

Cos’è l’assegno divorzile o di divorzio?

Come dice la parola stessa, l’assegno divorzile viene definito all’indomani del divorzio. Esso va a sostituire l’assegno di mantenimento (pertanto le due misure non si sommano tra loro).

Il suo scopo non è – come per il mantenimento – garantire lo stesso tenore di vita al beneficiario ma solo l’autosufficienza economica, ossia la possibilità di mantenersi da solo alla luce del contesto sociale in cui vive. Mira cioè a garantire uno stile di vita decoroso e dignitoso ma non necessariamente pari a quello dell’ex come invece succede dopo la separazione fino al divorzio.

Questo implica una importante conseguenza: il coniuge richiedente che ha già un proprio reddito che gli consente di essere autonomo e di badare a sé stesso non ha diritto all’assegno divorzile, a prescindere dalla differenza di reddito con l’ex. Pertanto ben potrebbe essere che una donna, con un reddito di insegnante, che abbia sposato un ricco industriale con un reddito di milioni di euro annui, non riceva alcun contributo economico, salvo eventualmente quello per i figli.

Inoltre l’assegno di divorzio spetta solo se l’incapacità economica del richiedente non è imputabile a una sua colpa, come nel caso di chi non abbia lavorato per dedicarsi – in accordo con l’ex – al ménage domestico e alla cura dei figli oppure a una grave invalidità. Viceversa, non ha diritto all’assegno chi non abbia mai voluto lavorare pur avendo una potenzialità reddituale.

Le differenze tra assegno di mantenimento e divorzile

Alla luce di quanto abbiamo già detto, possiamo già tracciare le differenze sostanziali tra l’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio:

* tempo: l’assegno di mantenimento va dal giorno in cui viene dichiarata la separazione a quello in cui viene dichiarato il divorzio. L’assegno divorzile invece sostituisce l’assegno di mantenimento dal giorno stesso del divorzio;

* sussistenza del diritto: l’assegno di mantenimento spetta per il semplice fatto che vi sia una disparità economica tra i due ex coniugi. L’assegno di divorzio invece spetta quando il coniuge richiedente non sia in grado di badare a sé stesso per cause diverse dalla sua volontà;

* quantificazione: l’assegno di mantenimento mira a garantire lo stesso tenore di vita che si aveva durante il matrimonio. L’assegno di divorzio invece serve solo a garantire l’autosufficienza ossia l’autonomia economica, ragion per cui può essere notevolmente inferiore nonostante la disparità reddituale tra i due ex coniugi;

* durata: l’assegno di mantenimento resta in vita fino al divorzio. L’assegno divorzile può cessare nel caso in cui l’ex coniuge si risposi o vada a vivere stabilmente con un’altra persona; o se non dimostra di far di tutto – qualora ancora possa farlo per condizioni di salute ed età – di cercare un’occupazione. In assenza di tali presupposti, l’assegno divorzile può durare fino alla morte.

FAQ sull’assegno di mantenimento e assegno di divorzio

Dopo aver tracciato, a sommi capi, la differenza tra il mantenimento e l’assegno divorzile, dedicheremo quest’ultima sezione dell’articolo alle FAQ, ossia alle domande più frequenti sul tema, ripercorrendo quanto abbiamo appena detto ma con parole diverse e, speriamo, più chiare.

Cosa è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è un contributo economico stabilito in caso di separazione, destinato a garantire il sostentamento del coniuge che non possiede adeguati redditi propri e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive. La sua finalità è quella di assicurare che lo standard di vita goduto durante il matrimonio non subisca un tracollo improvviso a seguito della separazione.

Cos’è l’assegno divorzile?

L’assegno divorzile, invece, viene disposto in sede di divorzio e ha l’obiettivo di consentire al coniuge economicamente svantaggiato di raggiungere l’autosufficienza economica.

La sua finalità non è tanto legata al sostentamento quanto piuttosto a compensare il coniuge economicamente più debole per lo squilibrio economico derivante dalla fine del matrimonio, tenendo conto della durata del matrimonio e del contributo personale e patrimoniale di ciascun coniuge alla vita familiare.

Quando l’assegno di divorzio spetta sempre?

L’assegno di divorzio spetta, anche in presenza di autosufficienza economica, quando il coniuge richiedente ha sacrificato le proprie aspirazioni lavorative e la propria carriera per dedicarsi, anche se part-time, alla cura della casa e dei figli.

Quando non spettano mai l’assegno di mantenimento e di divorzio?

Le due misure non spettano mai in caso di addebito ossia di violazione dei doveri del matrimonio quali:

* la fedeltà;

* la coabitazione;

* il rispetto reciproco e l’assistenza morale e materiale del coniuge;

* la contribuzione ai bisogni della famiglia;

* la tutela dell’altrui integrità fisica.

Quali sono i criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento e divorzile?

Per stabilire l’importo e la durata dell’assegno di mantenimento, il giudice prende in considerazione vari fattori, tra cui le condizioni economiche dei coniugi, la durata del matrimonio, l’età e lo stato di salute del coniuge beneficiario, e la sua capacità di reintegrazione nel mercato del lavoro e quindi la sua “potenzialità economica”.

Anche l’assegnazione della casa coniugale al coniuge assegnatario dei figli è un elemento per ridurre l’assegno a suo favore.

L’assegno di mantenimento e di divorzio sono sempre dovuti?

No, l’assegno di mantenimento non è automatico. È necessario dimostrare l’effettiva necessità del coniuge richiedente e la capacità economica dell’altro di fornire tale sostegno.

Anche per l’assegno divorzile non vi è automaticità. La sua erogazione dipende dalla valutazione del giudice riguardo alla possibilità del coniuge richiedente di procurarsi l’autonomia nelle spese.

Quali sono le differenze principali?

Le differenze principali tra i due assegni riguardano:

* presupposti: l’assegno di mantenimento si basa sul tenore di vita matrimoniale e sulla disparità economica tra i coniugi. L’assegno divorzile, invece, richiede l’incapacità del coniuge richiedente di mantenersi autonomamente;

* durata: l’assegno di mantenimento ha una durata temporanea, cessando in caso di matrimonio, convivenza more uxorio o raggiungimento dell’autosufficienza economica del coniuge beneficiario. L’assegno divorzile, invece, ha una durata potenzialmente illimitata, salvo modifiche sopravvenute nelle condizioni economiche dei coniugi;

* funzione: l’assegno di mantenimento ha una funzione assistenziale, volta a mantenere il tenore di vita precedente. L’assegno divorzile, invece, ha una funzione perequativa, volta a riequilibrare le disparità economiche tra i coniugi.

Articolo precedente
Investigatore privato per assenteismo dipendente Milano
Articolo successivo
Ho firmato un contratto che non ho capito: posso recedere? Agenzia investigazioni IDFOX Milano
Menu