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Private investigator in Italy- Private investigator Milan: costs, rates and prices. Private investigators Italy, Private Investigation Agency – IDFOX-Since 1991. Private Investigation Agency specializing in Private investigation services, intelligence, security and electronic countermeasures. A good private investigation company like IDFOX Since 1991 is able enough to carry out varied processes without hampering any element of the investigative company.

Private investigators Italy, Private Investigation Agency – IDFOX

IDFOX Private Investigations Milan Italy. IDFOX  detective agency has been operating in the field of private investigations in Milan and many other Italian cities for more than 10 years. If you need

Private investigation agency operating in Italy and worldwide. Investigations are carried out for companies, individuals, entities and law firms. “Private investigation” redirects here. For the song, see Private Investigations (song). For the album, see Private Investigations (album). “Private Detective” redirects here. For the film, see Private Detective (film). Private detectives can perform surveillance work on behalf of individuals Agata Christie , the world’s most famous fictional private investigator  A private investigator (often abbreviated to PI and informally called a private eye), a private detective, or inquiry agent is a person who can be hired by individuals or groups to undertake investigatory law services. Private investigators often work for attorneys in civil and criminal cases.

History

1859 illustration of Vidocq arresting a robber after tracking him down

In 1833, Eugène François Vidocq, a French soldier, criminal, and privateer, founded the first known private detective agency, “Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l’Industrie”[1] (“The Office of Universal Information For Commerce and Industry”) and hired ex-convicts. Much of what private investigators did in the early days was to act as the police in matters for which their clients felt the police were not equipped or willing to do. Official law enforcement tried many times to shut it down. In 1842, police arrested him in suspicion of unlawful imprisonment and taking money on false pretences after he had solved an embezzlement case. Vidocq later suspected that it had been a set-up. He was sentenced to five years and fined 3,000 francs, but the Court of Appeals released him. Vidocq is credited with having introduced record-keeping, criminology, and ballistics to criminal investigation. He made the first plaster casts of shoe impressions. He created indelible ink and unalterable bond paper with his printing company. His form of anthropometrics is still partially used by French police. He is also credited for philanthropic pursuits – he claimed he never informed on anyone who had stolen for real need.

In the United Kingdom, Charles Frederick Field set up an enquiry office upon his retirement from the Metropolitan Police in 1852. Field became a friend of Charles Dickens, and the latter wrote articles about him. In 1862, one of his employees, the Hungarian Ignatius Paul Pollaky, left him and set up a rival agency. Although little-remembered today, Pollaky’s fame at the time was such that he was mentioned in various books of the 1870s and immortalized as “Paddington” Pollaky for his “keen penetration” in the 1881 comic opera, Patience.  Logo of the Pinkerton National Detective Agency  In the United States, Allan Pinkerton established the Pinkerton National Detective Agency – a private detective agency – in 1850. Pinkerton became famous when he foiled a plot to assassinate then President-elect Abraham Lincoln in 1861. Pinkerton’s agents performed services which ranged from undercover investigations and detection of crimes, to plant protection and armed security. At the height of its existence, the number of Pinkerton National Detective Agency active agents and reserves rivaled the number of active soldiers and reserves in the United States Army.[2][3][4] Allan Pinkerton hired Kate Warne in 1856 as a private detective, making her the first female private detective in America. A larger role for this new private investigative industry was to assist companies in labor disputes. Some early private investigators provided armed guards to act as a private militia.[2] During the union unrest in the US in the late 19th century, industrialists would hire Pinkerton agents as undercover operatives to infiltrate and disrupt union activity or serve as armed guards for factories. In the aftermath of the Homestead Riot of 1892, several states passed so-called “anti-Pinkerton” laws restricting the importation of private security guards during union strikes. The federal Anti-Pinkerton Act of 1893 continues to prohibit an “individual employed by the Pinkerton Detective Agency, or similar organization” from being employed by “the Government of the United States or the government of the District of Columbia.”[2][6]

Pinkerton agents were also hired to track western outlaws Jesse James, the Reno brothers, and the Wild Bunch, including Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Employment

Many private detectives/investigators with special academic and practical experience often work with defense attorneys on capital punishment and other criminal defense cases. Others are insurance investigators who investigate suspicious claims. Before the advent of no-fault divorce, many private investigators sought evidence of adultery or other conduct within marriage to establish grounds for a divorce. Despite the lack of legal necessity for such evidence in many jurisdictions, according to press reports, collecting evidence of spouses’ and partners’ adultery or other “bad behaviour” is still one of their most profitable undertakings, as the stakes being fought over now are child custody, alimony, or marital property disputes.[2]

Private investigators can also perform due diligence for an investor considering investing with an investment group, fund manager, or other high-risk business or investment venture. This could help the prospective investor avoid being the victim of fraud. A licensed and experienced investigator could reveal the investment is risky and/or the investor has a suspicious background. This is called investigative due diligence, and is becoming more prevalent in the 21st century with the public reports of large-scale Ponzi schemes and other fraudulent investment vehicles.

There are also cases of corrupt private detectives who, at times, have been known to work for criminals such as stalkers and crime bosses to track down escaped victims, rival criminals and/or witnesses that have gone into hiding or to gather compromising evidence against witnesses, informants, prosecutors and/or police investigators that could be used in upcoming trials.[7]

Responsibilities

Private investigators also engage in a variety of work not often associated with the industry in the mind of the public. For example, many are involved in process serving, the personal delivery of summons, subpoenas, and other legal documents to parties in a legal case. The tracing of absconding debtors can also form a large part of a PI’s work load. Many agencies specialize in a particular field of expertise. For example, some PI agencies deal only in tracing.

A handful of firms specialize in technical surveillance counter-measures, sometimes called electronic counter measures, which is the locating and dealing with unwanted forms of electronic surveillance (for example, a bugged boardroom for industrial espionage purposes). This niche service is typically conducted by those with backgrounds in intelligence/counterintelligence, executive protection, and a small number from law enforcement entities whose duties included the covert installation of eavesdropping devices as a tool in organized crime, terrorism and narco-trafficking investigations.

Other PIs, also known as corporate investigators, specialize in corporate matters, including antifraud work, loss prevention, internal investigations of employee misconduct (such as Equal Employment Opportunities violations and sexual harassment), the protection of intellectual property and trade secrets, antipiracy, copyright infringement investigations, due diligence investigations, malware and cyber criminal activity, and computer forensics work. Some PIs act as professional witnesses where they observe situations with a view to reporting the actions or lack of them to a court or to gather evidence in antisocial behavior.[2]

Undercover investigator

An undercover investigator, undercover detective, or undercover agent is a person who conducts investigations of suspected or confirmed criminal activity while impersonating a disinterested third party. Undercover investigators often infiltrate a suspected insurgent group, posing as a person interested in purchasing illegal goods or services with the ultimate aim of obtaining information about their assigned target.[8]

Many undercover investigators carry hidden cameras and recorders strapped to their bodies to help them document their investigations. The period of the investigation could last for several months, or in some extreme cases, years. Due to the dangerous nature of the job, their real identities are typically kept secret throughout their active careers.[9] Economic investigations, business intelligence and information on competitors, security advice, special security services information, criminal investigation, investigations background, and profile polygraph tests are all typical examples of such a role.

Certain types of undercover investigators, depending on their employer, will investigate allegations of abuse of workman’s compensation. Those claiming to be injured are often investigated and recorded with a hidden camera/recorder. This is then presented in court or to the client who paid for the investigation.

Across the world

Many jurisdictions require PIs to be licensed. Depending on local laws, they may or may not carry a firearm. Equipment can vary greatly, but generally involves a wide variety of surveillance equipment and recording devices. While PIs may investigate criminal matters, they typically do not hold any law enforcement authority by virtue of the position, regardless of licensure. Private investigators’ authority is usually identical to other citizens’ (off-duty or retired law enforcement officers serving as a PI may retain their police powers at all times, depending on the jurisdiction). They are expected to keep detailed notes and to be prepared to testify in court regarding any of their observations on behalf of their clients, irregular hours may also be required when performing surveillance work.[2] Great care is required to remain within the scope of the law; otherwise, the private investigator may face criminal charges. However, there are also cases across the world, of corrupt or rogue private investigators who have obtained people’s private data and information through illegal means.[10][11][12][13] These include phone hacking,[14] pretexting, identity theft and other illegal means of accessing government, insurance and police databases[15][16] to obtain highly se

 

 

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L’agenzia IDFOX Investigation -Organizzazione Internazionale -Leader nella tecnologia più avanzata- dal 1991, opera in oltre 170 paesi nel mondo ed e’ collegata online con circa 400 corrispondenti -autorizzati nei rispettivi paesi.

 

L’agenzia investigativa International  Detective Fox ®  “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.

Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

 

Contatti, Contacts

 

Agency IDFOX SRL -p.iva 09741640966

www.idfox.it  max@idfox.it

Autorizzazione  134 of the T.U.L.P.S.  n. 9277/12B15E – Area Osp.1

Contattaci al numero telefonico    +3902344223

Sede/uffici:   – via Luigi Razza n.4, 20124 – Milano, Italy

Siamo – a 30 metri dalla fermata MM3 Repubblica (uscita via Vittor Pisani) – Tram 9, 29/30   – Tram 1, 5  – a 300 mt dalla Stazione Centrale (MM3-GIALLA) (siamo a 100 mt dall’hotel Principe di Savoia, hotel Gallia ed hotel The Westin Palace Milan-Italy)

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* Investigazioni per studi legali: vengono svolte tali attività difensive ivi compreso indagini preventivi come prevede ex Art.391 cpp, a supporto e su incarico degli studi legali per la raccolta di prove e informazioni rilevanti in casi di diritto civile diritto di famiglia, ambito giuslavoristico,  penale e/o amministrativo.

 

VADEMECUM INVESTIGATRE PRIVATO IN ITALIA:

Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l’attività di investigatore.

*

* 2Descrizione

o 2.1Disciplina normativa

o 2.2Le attività

* 3Figure

o 3.1Investigatore titolare

o 3.2Investigatore dipendente

o 3.3Informatore commerciale titolare

o 3.4Informatore commerciale dipendente

* 4Requisiti

o 4.1Licenza

o 4.2Progetto tecnico organizzativo

o 4.3Obbligo di deposito cauzionale

o 4.4Tariffario

* 5Adempimenti obbligatori previsti

o 5.1Registro delle operazioni

o 5.2Tesserino identificativo

* 6Note

* 7Bibliografia

* 8Voci correlate

* 9Collegamenti esterni

Storia

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con regio decreto (R.D.) 18 giugno 1931, n. 773 assieme al relativo regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l’emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell’Interno, prevedendo altresì con tale atto l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti. In particolare il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice”.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale;[1] Sempre a riguardo, il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:

«Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione […] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.[2]»

Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.

Disciplina normativa

 

La figura dell’investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (trattata al Titolo IV “degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate”) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260, nonché dal il decreto del Ministero dell’interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:

* investigatore privato titolare d’istituto;

* informatore commerciale titolare d’istituto;

* investigatore autorizzato dipendente;

* informatore autorizzato dipendente.

Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:

* la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);

* la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza.

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell’interno del 2011,[3] la netta distinzione tra l’attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest’ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.

Le attività

L’art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:

* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale);

* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;

* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);

* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;

* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. – nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.

* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).

Assumono particolare rilevanza, all’interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell’investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l’utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all’attività investigativa di controllo e pedinamento.

Figure

Secondo il predetto D.M. 269/2010 si distinguono diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.

Investigatore titolare

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense – Sociologia – Scienze Politiche – Scienze dell’Investigazione – Economia ovvero corsi di laurea equiparati;

* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

* aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce – ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2011 – che l’esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

Investigatore dipendente

* a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a2) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno 5 anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Informatore commerciale titolare

* a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d’impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno 3 anni negli ultimi 5.

Informatore commerciale dipendente

* a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a1) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria – per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.

Requisiti

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[4] Bisogna poi avere determinate competenze di cui all’art. 136 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 nonché ottenere, tramite presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all’allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Riguardo alla figura dell’investigatore autorizzato, ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale italiano di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e dell’art. 327-bis del codice di procedura bisogna ricordare che in considerazione del disposto dell’art. 257-bis dell’R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – secondo cui nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta “solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile”.

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell’allegato G del D.M. 269/2010.

Licenza

Al momento della richiesta della licenza in una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). L’obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all’allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.

La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all’atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative. La validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell’investigatore titolare d’istituto.

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza. In tale decreto infatti, modificando l’art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[5]

Progetto tecnico organizzativo

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all’istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);

* i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;

* la tipologia dei servizi che intende svolgere;

* il personale che si intende impiegare;

* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);

* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

Obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all’art. 137 del T.U.L.P.S.

Essi sono disciplinati dall’allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:

* istituti di investigazioni private: 20000,00 €;

* istituti di informazioni commerciali: 40000,00 €.

La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di 10000,00 €. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, …) di 5000,00 €.

Tariffario

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Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio – in modo visibile – una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[6]

Adempimenti obbligatori previsti

Registro delle operazioni

Ciascun istituto di investigazioni ha l’obbligo di compilare e tenere aggiornato il “registro di polizia” (formalmente “giornale degli affari”), all’interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[7] Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[8]

* la data e la specie dell’affare o dell’operazione;

* l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione;

* i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Tesserino identificativo

Tutti coloro che esercitano l’attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell’Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministero dell’Interno.[9] Il D.M. 18 maggio 2022 ha stabilto le caratteristiche del suddetto tesserino dando nel contempo indicazioni procedurali per il rilascio del medesimo. In particolare, esso ha una durata pari alla licenza prefettizia, e deve avere le caratteristiche tecniche di cui all’allegato A del succitato decreto ministeriale.[10]

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