NESSUN MANTENIMENTO AL CONIUGE CHE INSTAURA UNA CONVIVENZA
Il giudice verificò che la moglie aveva instaurato una nuova relazione “affettiva” e per tale motivo aveva annullato l’assegno di mantenimento a carico del marito ma la moglie fece ricorso al Giudice di legittimità che accettò, ripercorrendo con ordinanza n. 34278/2023, i fatti di causa e la normativa di riferimento. A tal proposito, la Suprema Corte riteneva che il Giudice del merito avesse fornito “una motivazione al di sotto del c.d. minimo costituzionale nel senso che gli elementi accertati non rilevavano l’esistenza di una convivenza con assistenza morale e materiale tra i coniugi ma solo una relazione affettiva. Difatti, per dimostrare la presunzione circa la condivisione delle risorse economiche, è necessario che la relazione con il nuovo partner non sia solo “affettiva” ma che vi sia un rapporto stabile e duraturo in quanto il coniuge separato non può godere contemporaneamente dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e dell’assistenza materiale del (nuovo) convivente.
La Corte Suprema di Cassazione – Sez. I Civile – Sentenza n. 34278/2023