Milano; Agenzia Investigatore Privato; L’atto dal notaio esclude la circonvenzione di incapace?
Come si dimostra la circonvenzione di incapace? Le tutele per il caso di donazione fatta da una persona incapace o anziana.
Una domanda che spesso ci si pone è se l’atto dal notaio esclude la circonvenzione di incapace. Non sono in pochi infatti a ritenere che la presenza del pubblico ufficiale garantirebbe sempre la validità del rogito (una compravendita, una donazione, ecc.) rendendolo inoppugnabile.
Tuttavia non è così. Il notaio accerta solo l’identità delle parti firmatarie dell’atto (sicché nessuno potrebbe, in un momento successivo, contestarne la firma) e delle dichiarazioni da queste fatte in sua presenza (tant’è vero che dà lettura del documento prima della firma per verificare se quelle in esso trasposte sono le effettive volontà dei contraenti).
Ma il notaio non è un medico, né conosce le vicende delle parti che le hanno portate dinanzi a lui: sicché ben si potrebbe contestare il rogito per incapacità d’intendere e volere, per truffa (il cosiddetto “dolo”) o per minaccia (la cosiddetta “violenza”).
In questo articolo ci occuperemo della prima ipotesi, quella cioè del soggetto che, pur non essendo né interdetto, né inabilitato, risulti tuttavia affetto da qualche patologia che riduca le sue facoltà mentali. Si pensi a un anziano che sia affetto da qualche sindrome e che, proprio in ragione di ciò, risulti particolarmente influenzabile.
Ebbene, a questo punto sorgeranno una serie di interrogativi: si può contestare l’atto del notaio per circonvenzione di incapace? E in tal caso come si dimostra la circonvenzione di incapace? Quali sono i termini da rispettare? E cosa possono fare i familiari nel caso di una donazione viziata dall’incapacità d’intendere e volere? Cerchiamo di fare chiarezza alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione.
Indice
* Si può contestare un atto notarile per circonvenzione di incapace?
* Come tutelarsi in caso di circonvenzione di incapace?
* Come funziona l’annullamento dell’atto notarile per circonvenzione di incapace?
* Come si dimostra la circonvenzione di incapace?
Si può contestare un atto notarile per circonvenzione di incapace?
Come anticipato, il notaio non è chiamato a verificare se i soggetti dinanzi a lui sono capaci d’intendere e volere, se sono nel pieno delle loro capacità fisiche e mentali o se invece soffrono di qualche patologia, sia anche psichica, che possa ridurne le facoltà. E questo anche perché ci sono alcuni deficit che si manifestano a singhiozzo, con momenti di lucidità e altri di totale offuscamento.
Dunque, è possibile contestare un rogito, come ad esempio una donazione, per circonvenzione di incapace se risulta che il donante era incapace di comprendere il significato delle proprie azioni e dichiarazioni.
Come tutelarsi in caso di circonvenzione di incapace?
Ci sono due azioni da poter esercitare in caso di circonvenzione di incapace, la prima penale e la seconda civile.
Sotto il primo profilo, la circonvenzione di incapace è un reato punito dall’articolo 643 del codice penale. Reato tuttavia che scatta solo se c’è il dolo, ossia l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato deve essere oggetto di querela entro tre mesi dal compimento dell’atto.
Insieme o in alternativa all’azione penale c’è quella civile rivolta a ottenere l’annullamento dell’atto. Annullamento però che non richiede la malafede dell’altro contraente: per cui esso si può ottenere anche se non c’è un dolo e quindi un profitto.
Il termine per far valere l’azione civile è di cinque anni dalla sua registrazione nei pubblici registri immobiliari. L’azione può essere intentata dal rappresentante legale dell’incapace, dall’incapace stesso o, in caso di decesso, dai suoi eredi.
Se il soggetto non ha un rappresentante legale, i suoi familiari potranno ricorrere al giudice affinché lo nomini attraverso un istituto come, ad esempio, l’amministrazione di sostegno.
Come funziona l’annullamento dell’atto notarile per circonvenzione di incapace?
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Catania (sent. n. 173/2024), è nulla la donazione dell’immobile frutto di circonvenzione d’incapace se vi è una condizione di «deficienza psichica» prevista dall’articolo 643 del codice penale.
Tale deficienza non deve per forza consistere in una radicale incapacità d’intendere e volere ma comprende qualsiasi condizione di apprezzabile e minorata capacità psichica, come nel caso di una grave demenza senile.
La definizione di «deficienza psichica» si può sintetizzare in ogni minorazione della sfera volitiva e cognitiva che agevoli la condizionabilità e suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa.
Come si dimostra la circonvenzione di incapace?
Per ottenere una condanna penale per circonvenzione di incapace bisogna dimostrare:
* il dolo del reo e quindi l’induzione, da parte di questi, a compiere un atto dannoso per la vittima;
* la consapevolezza del reo di approfittare dello stato di debolezza della vittima. Ci deve essere insomma una vera e propria manipolazione.
In secondo luogo bisogna fornire la prova della deficienza psichica. Questa può essere data con certificati medici o con una perizia medico legale che fornisca chiarimenti sulle condizioni di salute mentale della vittima. La perizia può essere fornita già dalle parti o, nel caso del giudizio, richiesta dal giudice.
Fonte Internet
Come si dimostra la circonvenzione di incapace? Le tutele per il caso di donazione fatta da una persona incapace o anziana.
Una domanda che spesso ci si pone è se l’atto dal notaio esclude la circonvenzione di incapace. Non sono in pochi infatti a ritenere che la presenza del pubblico ufficiale garantirebbe sempre la validità del rogito (una compravendita, una donazione, ecc.) rendendolo inoppugnabile.
Tuttavia non è così. Il notaio accerta solo l’identità delle parti firmatarie dell’atto (sicché nessuno potrebbe, in un momento successivo, contestarne la firma) e delle dichiarazioni da queste fatte in sua presenza (tant’è vero che dà lettura del documento prima della firma per verificare se quelle in esso trasposte sono le effettive volontà dei contraenti).
Ma il notaio non è un medico, né conosce le vicende delle parti che le hanno portate dinanzi a lui: sicché ben si potrebbe contestare il rogito per incapacità d’intendere e volere, per truffa (il cosiddetto “dolo”) o per minaccia (la cosiddetta “violenza”).
In questo articolo ci occuperemo della prima ipotesi, quella cioè del soggetto che, pur non essendo né interdetto, né inabilitato, risulti tuttavia affetto da qualche patologia che riduca le sue facoltà mentali. Si pensi a un anziano che sia affetto da qualche sindrome e che, proprio in ragione di ciò, risulti particolarmente influenzabile.
Ebbene, a questo punto sorgeranno una serie di interrogativi: si può contestare l’atto del notaio per circonvenzione di incapace? E in tal caso come si dimostra la circonvenzione di incapace? Quali sono i termini da rispettare? E cosa possono fare i familiari nel caso di una donazione viziata dall’incapacità d’intendere e volere? Cerchiamo di fare chiarezza alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione.
Indice
* Si può contestare un atto notarile per circonvenzione di incapace?
* Come tutelarsi in caso di circonvenzione di incapace?
* Come funziona l’annullamento dell’atto notarile per circonvenzione di incapace?
* Come si dimostra la circonvenzione di incapace?
Si può contestare un atto notarile per circonvenzione di incapace?
Come anticipato, il notaio non è chiamato a verificare se i soggetti dinanzi a lui sono capaci d’intendere e volere, se sono nel pieno delle loro capacità fisiche e mentali o se invece soffrono di qualche patologia, sia anche psichica, che possa ridurne le facoltà. E questo anche perché ci sono alcuni deficit che si manifestano a singhiozzo, con momenti di lucidità e altri di totale offuscamento.
Dunque, è possibile contestare un rogito, come ad esempio una donazione, per circonvenzione di incapace se risulta che il donante era incapace di comprendere il significato delle proprie azioni e dichiarazioni.
Come tutelarsi in caso di circonvenzione di incapace?
Ci sono due azioni da poter esercitare in caso di circonvenzione di incapace, la prima penale e la seconda civile.
Sotto il primo profilo, la circonvenzione di incapace è un reato punito dall’articolo 643 del codice penale. Reato tuttavia che scatta solo se c’è il dolo, ossia l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato deve essere oggetto di querela entro tre mesi dal compimento dell’atto.
Insieme o in alternativa all’azione penale c’è quella civile rivolta a ottenere l’annullamento dell’atto. Annullamento però che non richiede la malafede dell’altro contraente: per cui esso si può ottenere anche se non c’è un dolo e quindi un profitto.
Il termine per far valere l’azione civile è di cinque anni dalla sua registrazione nei pubblici registri immobiliari. L’azione può essere intentata dal rappresentante legale dell’incapace, dall’incapace stesso o, in caso di decesso, dai suoi eredi.
Se il soggetto non ha un rappresentante legale, i suoi familiari potranno ricorrere al giudice affinché lo nomini attraverso un istituto come, ad esempio, l’amministrazione di sostegno.
Come funziona l’annullamento dell’atto notarile per circonvenzione di incapace?
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Catania (sent. n. 173/2024), è nulla la donazione dell’immobile frutto di circonvenzione d’incapace se vi è una condizione di «deficienza psichica» prevista dall’articolo 643 del codice penale.
Tale deficienza non deve per forza consistere in una radicale incapacità d’intendere e volere ma comprende qualsiasi condizione di apprezzabile e minorata capacità psichica, come nel caso di una grave demenza senile.
La definizione di «deficienza psichica» si può sintetizzare in ogni minorazione della sfera volitiva e cognitiva che agevoli la condizionabilità e suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa.
Come si dimostra la circonvenzione di incapace?
Per ottenere una condanna penale per circonvenzione di incapace bisogna dimostrare:
* il dolo del reo e quindi l’induzione, da parte di questi, a compiere un atto dannoso per la vittima;
* la consapevolezza del reo di approfittare dello stato di debolezza della vittima. Ci deve essere insomma una vera e propria manipolazione.
In secondo luogo bisogna fornire la prova della deficienza psichica. Questa può essere data con certificati medici o con una perizia medico legale che fornisca chiarimenti sulle condizioni di salute mentale della vittima. La perizia può essere fornita già dalle parti o, nel caso del giudizio, richiesta dal giudice.
Fonte Internet