Milano; Agenzia Idfox Srl Investigatore Privato;Rottura del fidanzamento: le conseguenze legali
Anche la semplice rottura del fidanzamento tra due giovani può avere delle conseguenze legali: ecco il vademecum per la coppia che si lascia prima del matrimonio.
Quando un matrimonio viene annullato all’ultimo momento, a causa di un ripensamento o della scoperta di un tradimento, sorgono immediatamente delle questioni pratiche da affrontare. Una delle più significative riguarda le spese già sostenute per l’organizzazione del ricevimento. In questi casi, chi si fa carico delle penali dovute al locale per il ricevimento annullato o del danno morale derivante dalla cancellazione delle nozze, soprattutto dopo aver inviato gli inviti a parenti e amici? Quali sono le conseguenze legali della rottura del fidanzamento?
La situazione si complica perché, oltre al dispiacere personale, ci sono delle implicazioni finanziarie non trascurabili. Solitamente, per la prenotazione di un locale per il ricevimento, si stipula un contratto che prevede delle clausole in caso di annullamento. Se le nozze vengono cancellate, potrebbe essere prevista la perdita della caparra la cui entità dipende dai termini del contratto e dal tempo di preavviso dato al locale.
Inoltre, c’è da considerare il danno morale, meno tangibile ma altrettanto importante, legato alla delusione e all’imbarazzo causati dall’annullamento delle nozze dopo aver annunciato l’evento a familiari e amici.
È vero: il matrimonio è un atto volontario che non può essere soggetto a costrizioni, neanche derivanti da una promessa di matrimonio volontariamente e coscientemente assunta. Quindi chi si impegna è libero in ogni momento di manifestare il proprio ripensamento.
Dall’altro lato anche il tradimento prematrimoniale non è illecito. La scoperta di una relazione parallela durante la preparazione delle nozze non implica alcuna responsabilità sotto il profilo risarcitorio.
Cerchiamo allora di spiegare, più nel dettaglio, quali sono le conseguenze legali per la rottura del fidanzamento e per il conseguente annullamento del matrimonio.
Indice
* Cos’è la promessa di matrimonio?
* Differenza tra promessa di matrimonio e pubblicazioni di matrimonio
* Cosa dice la legge sulla rottura del matrimonio?
* Presupposti per la richiesta di restituzione dei regali
* Risarcimento del danno e rimborsi per l’annullamento del matrimonio
* Rottura del fidanzamento e restituzione dell’immobile donato
Cos’è la promessa di matrimonio?
Vediamo cosa si intende per “promessa di matrimonio”. Si tratta dell’atto con cui una persona si impegna a sposare un’altra oppure, molto più di frequente, l’atto con cui entrambi i futuri sposi si impegnano reciprocamente (l’impegno unilaterale è più una figura legata a tempi ormai superati: oggi il matrimonio è infatti un evento voluto parimenti da entrambi i componenti la coppia).
La semplice promessa non fa sorgere alcun obbligo giuridico di contrarre il matrimonio.
Se una persona dovesse impegnarsi, prima del matrimonio, a risarcire l’altro in caso di annullamento o ripensamento, tale patto non avrebbe alcun valore giuridico, neanche se scritto. E ciò proprio perché il ripensamento è un diritto che non può essere soggetto a restrizioni o limitazioni di sorta. La scelta di sposarsi è infatti considerato un atto di natura personalissima, quindi pienamente libero.
Ciò nonostante la rottura della promessa comporta delle conseguenze legali che vedremo qui di seguito.
Differenza tra promessa di matrimonio e pubblicazioni di matrimonio
Attenzione però. È un luogo comune chiamare le pubblicazioni di matrimonio in modo improprio, definendole come “promessa di matrimonio”. In realtà, si tratta di due cose diverse.
La promessa non è un atto dovuto e formale, come invece le pubblicazioni. Essa consiste semplicemente in una dichiarazione (espressa o tacita), normalmente resa pubblica nell’ambito della parentela, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi (Cass. sent. n. 3015 del 02.05.1983).
Le pubblicazioni di matrimonio, invece, sono una forma di pubblicità volta rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte dei due interessati, affinché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.
L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
Cosa dice la legge sulla rottura del matrimonio?
In caso di rottura del fidanzamento, l’articolo 80 del codice civile prevede che il fidanzato (o la fidanzata) ha diritto di chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio. Tipico è l’esempio dell’anello di fidanzamento.
La stessa richiesta di restituzione può essere avanzata nel caso in cui uno dei nubendi muoia prima del matrimonio: in tal caso, la restituzione è dovuta dagli eredi del defunto. Il fidanzato invece, proprio perché ancora non sposato, non è erede. Tuttavia quest’ultimo, se la morte è avvenuta a seguito di un fatto illecito (ad esempio un incidente stradale) ha diritto al risarcimento del danno morale per la sofferenza interiore patita.
Non si può chiedere indietro, invece, quei doni dovuti a manifestazioni di affetto indipendenti dalla promessa di matrimonio. Questo si ha nel caso in cui tra i due soggetti o tra le rispettive famiglie vi fosse, già prima, l’uso di scambiarsi periodicamente dei regali.
Non si può pretendere neanche la restituzione delle cose consumabili rapidamente che, al momento della domanda, non esistono più, e della corrispondenza.
Al contrario si può sempre pretendere la riconsegna delle fotografie.
Tale obbligo di restituzione sussiste a prescindere dalle cause che hanno determinato l’interruzione del rapporto, quindi anche se futili o dovute al semplice capriccio di uno dei due partner.
Se l’ex partner si rifiuta di restituire tali regali, si può ricorrere davanti al giudice, purché lo si faccia entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio.
Presupposti per la richiesta di restituzione dei regali
La restituzione dei regali è dovuta anche se la promessa di matrimonio è avvenuta in modo verbale, senza cioè un atto scritto (questa precisazione è molto importante perché, come avremo modo di vedere più avanti, la domanda invece di rimborso delle spese e di risarcimento è subordinata alla presenza di una promessa di matrimonio fatta per iscritto).
Presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione di restituzione dei doni – che la legge riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio – è la circostanza che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio“, cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa. Pertanto il diritto alla restituzione consegue per il solo fatto che il matrimonio non sia stato contratto e senza che rilevino le cause del mancato matrimonio (Trib. Bologna, sent. n. 880/2022).
Risarcimento del danno e rimborsi per l’annullamento del matrimonio
Un’altra importanza conseguenza giuridica si ha nel caso in cui la promessa di matrimonio venga formalizzata in uno scritto, sia esso un atto notarile, una semplice scrittura privata (ipotesi, in verità, poco frequenti nella nostra realtà sociale) o magari una corrispondenza epistolare tra i due nubendi. L’atto scritto però può essere sostituito dalla richiesta della pubblicazione del matrimonio (che, in tal caso, supplisce all’atto scritto).
In tali casi, ai sensi dell’articolo 81 del codice civile, chi rompe il fidanzamento senza un giusto motivo (per esempio, un ripensamento dell’ultimo momento) o invece, con il proprio comportamento colpevole (per esempio, un tradimento o una condotta violenta), induca il partener a rompere il fidanzamento, deve risarcire all’altro i danni subiti per le spese fatte in vista del matrimonio (Cass. sent. n. 1480/1955).
La richiesta di risarcimento può essere proposta entro massimo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Così, per esempio, se uno dei due nubendi abbia sostenuto le spese per l’arredo della futura casa coniugale e si accorga, pochi giorni prima delle nozze, di essere stato tradito dal partner, può chiedere a quest’ultimo di rifondergli tutti i costi sopportati e i debiti contratti.
Viceversa, se la promessa di matrimonio non viene formalizzata per iscritto (né sono state richieste le pubblicazioni del matrimonio) ma è un semplice fatto conosciuto dalla cerchia di amici e parenti, non è possibile chiedere il risarcimento del danno per l’ingiustificato rifiuto a contrarre matrimonio.
In tali casi, pertanto, chi ha anticipato i costi per il locale non potrà rivalersi sull’ex partner e dovrà adempiere alla propria obbligazione con il titolare del locale.
Come ha scritto il tribunale di Roma (sent. del 12.01.2015): «La promessa “semplice” di matrimonio (qualificabile come mero fatto sociale e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto) non costituisce fonte di risarcimento del danno in caso di rottura ingiustificata della stessa, in quanto la fonte di possibile responsabilità risarcitoria è solo quella derivante dalla cd. promessa “solenne”, di cui all’art. 81 cod. civ., soggetta a determinati requisiti (atto pubblico o scrittura privata) ».
Rottura del fidanzamento e restituzione dell’immobile donato
I doni tra fidanzati possono consistere anche in immobili (verosimilmente ove la coppia andrà a vivere), ivi comprese le donazioni indirette (la somma di denaro per acquistare la casa). Anche in questa eventualità è possibile chiedere la revoca della donazione per il fatto che il fidanzamento è stato rotto (Cass. sent. n. 29980/2021).
Tuttavia occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio“, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo. Pertanto, ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della volontà di sposarsi si determina la risoluzione della donazione.
[2] Cass. sent. n. 1480/1955. [3] Art. 81 cod. civ. [4] Cass. sent. n. 3015 del 02.05.1983.Fonte internet