L’ex fidanzato è tenuto a dare il mantenimento per la figlia?
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Anche se non è mai intervenuta una sentenza del giudice che dispone l’affidamento e il collocamento del bambino minore, i genitori sono entrambi tenuti a prendersi cura del figlio in proporzione alle rispettive capacità economiche.
Ci scrive una lettrice che ha avuto un figlio da una relazione di fatto. Il padre non si mai preoccupato di darle i soldi per gli alimenti, i vestiti e la cura del minore. Sicché la madre ci chiede se possa pretendere tali somme, anche a distanza di diversi anni dal parto, benché non vi sia mai stata una sentenza a condannare l’uomo e a determinare la misura dell’assegno. Insomma, l’ex fidanzato è tenuto a dare il mantenimento per la figlia? Ecco la risposta.
Il padre naturale, anche se non ha riconosciuto il minore e non è con lui convivente, è comunque obbligato a contribuire al mantenimento. Tale obbligo infatti sorge per il solo fatto di averlo generato e prescinde da qualsiasi domanda formale.
In buona sostanza, nel momento in cui nasce, ogni figlio ha il diritto di ricevere gli alimenti sia dal padre che dalla madre. Naturalmente il genitore convivente provvederà alle spese quotidiane, mentre l’altro dovrà contribuire con una somma di denaro. Tale somma viene così determinata:
* à forfait (ossia in misura fissa) per le spese ordinarie e quotidiane;
* a percentuale (di norma al 50%) per le spese straordinarie.
Circa l’ammontare dell’assegno di mantenimento, questo è determinato sulla base delle condizioni economiche del genitore. Il figlio ha infatti il diritto a mantenere lo stesso tenore di vita del padre e della madre.
Il padre non può esonerarsi dall’obbligo di mantenimento del figlio solo perché:
* la madre è autonoma e ha un proprio reddito: come detto l’obbligo di provvedere al minore compete a entrambi i genitori;
* la madre viene assistita economicamente dai propri genitori;
* il padre non vive col figlio;
* il padre provvede ad acquistare i beni di prima necessità e gli abiti: non è possibile infatti sostituire l’assegno con l’acquisto di beni in natura;
* il padre è disoccupato: ogni genitore deve impiegare tutta la propria potenzialità reddituale per mantenere il figlio, accontentandosi di qualsiasi lavoro. Solo in caso di oggettiva impossibilità si può avere l’esonero dalla responsabilità;
* non è intervenuta una sentenza del giudice: come detto, l’obbligo di mantenimento prescinde dalla pronuncia giudiziale ma scatta in automatico con la nascita del figlio;
* non ha riconosciuto il minore: se risulta che questi è suo figlio, il dovere di mantenimento sussiste comunque;
* c’erano diversi accordi con la madre: il diritto del minore a ricevere il mantenimento da entrambi i genitori è indisponibile e non può essere oggetto di trattativa o rinuncia;
* sono decorsi molti anni: il minore non ha un termine di decadenza per agire contro il padre per il danno procuratogli dal mancato mantenimento.
Indice
* Caratteristiche dell’obbligo di mantenimento dei figli
* Determinazione del contributo
* Che fare se il padre non paga il mantenimento del figlio?
Caratteristiche dell’obbligo di mantenimento dei figli
L’obbligo di mantenimento trova il suo fondamento:
* nell’art. 30 della Costituzione secondo cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio;
* negli articoli 316-bis e 337-ter del codice civile, che specificano che i genitori devono adempiere ai loro obblighi in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro.
L’obbligo sorge con la nascita del figlio. La misura deve essere proporzionale alle capacità economiche del genitore. in caso di controversie, ciascun genitore può ricorrere al giudice per una determinazione ufficiale dell’importo.
Il mantenimento è indipendente dalla situazione economica dell’altro genitore. Inoltre non cessa automaticamente al compimento della maggiore età, ma perdura fino a quando il figlio non raggiunge l’indipendenza economica o continua a studiare o cercare lavoro.
Determinazione del contributo
Il contributo al mantenimento deve essere determinato considerando:
* le attuali esigenze del figlio;
* il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
* i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
* le risorse economiche di entrambi i genitori.
Che fare se il padre non paga il mantenimento del figlio?
La madre che non riceve il mantenimento da parte dell’ex fidanzato può:
* agire in via civile contro di lui per il recupero delle somme dovute a partire dalla data di nascita del figlio. Il tribunale può ordinare che una parte dei redditi dell’obbligato sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sostiene le spese per il mantenimento del figlio;
* chiedere al padre anche il risarcimento del danno morale subito per aver dovuto assistere da sola il figlio;
* denunciare il padre per non aver mantenuto il minore.
Sotto il profilo penale, la giurisprudenza ritiene che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai figli minori è configurabile anche in mancanza di un provvedimento di separazione emesso dal tribunale. Difatti l’obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento economico dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto, deriva dalla procreazione e prescinde dalla qualità dei rapporti tra genitori e figli.
Nel caso di contestazione avente ad oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen.
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