Investigatore Privato_Legittimo il licenziamento del dipendente che non rende

Per la Cassazione è legittimo licenziare un dipendente che per mancanza di diligenza e scarso impegno commette errori rilevanti nell’eseguire la sua mansione principale

 

Con la sentenza 13625/2020 la Cassazione Sezione Lavoro dichiara legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice a un suo dipendente, responsabile di svariate inadempienze e incurie nell’espletamento di un compito centrale delle sue mansioni dopo un periodo di formazione progressiva. Integra giustificato motivo soggettivo infatti l’inadempimento del lavoratore riconducibile a trascuratezza e incuria, perché si ripercuote inevitabilmente sul suo rendimento lavorativo. Ma come sono arrivati gli Ermellini a una simile conclusione?

La vicenda ha inizio quando la Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, dichiara legittimo il licenziamento intimato dalla S.r.l datrice a un dipendente per giustificato motivo soggettivo, disponendo la restituzione dell’indennità versata in esecuzione della sentenza di primo grado. Per il giudice di seconde devono essere valorizzate le plurime inadempienze e trascuratezze del lavoratore in relazione alla redazione del piano finanziario, competenza attribuita fin dal momento dell’assunzione e in base a una formazione progressiva, tanto che nel tempo è diventata la sua mansione principale. Da qui l’individuazione del giustificato motivo soggettivo di licenziamento trattandosi di “inadempimento e neghittosità rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale.”

 

Il licenziamento non è giustificato: la redazione del piano è mansione nuova

 

Il dipendente però, insoddisfatto delle conclusioni della Corte, ricorre in Cassazione affidandosi a quattro motivi di doglianza.

  •  Con il primo motivo evidenzia come la redazione e revisione del piano finanziario aziendale non possano essere poste alla base del licenziamento perché mansioni nuove a partire dal marzo del 2009.
  • Con il secondo contesta l’omessa motivazione sulla mancanza di diligenza e impegno professionale alla luce della comunicazione del datore di lavoro risalente al settembre 2009 “che individua la redazione del piano finanziario quale obiettivo rilevante ai fini della retribuzione variabile.”
  • Con il terzo deduce la violazione di alcuni articoli del CCNL terziario per sproporzione e inadeguatezza della sanzione irrogata.
  • Con il quarto infine contesta il mancato riconoscimento del danno biologico subito per le condotte vessatorie di un superiore.

 

Legittimo il licenziamento del dipendente inefficiente

 

La Cassazione dopo aver valutato attentamente le ragioni del ricorso del dipendente lo rigetta per i motivi che si vanno a illustrare.

Il primo motivo del ricorso non può essere accolto perché le circostanze che hanno indotto il giudice di seconde cure a ritenere legittimo il licenziamento stante l’affidamento esclusivo del piano finanziario al dipendente sin dal suo ingresso in azienda costituiscono una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.

 

Da respingere anche il secondo motivo. La Corte all’esito dell’istruttoria ha infatti rilevato:

  • Il periodo di affiancamento di cui il dipendente ha goduto per ben sette mesi;
  • Le singole inesattezze commesse dal dipendente nella redazione del piano, soffermandosi in particolare sull’incidenza degli interessi passivi con le banche e “l’andamento dei rapporti di leasing, che avevano evidenziato gravi errori o connotati irrealistici nelle previsioni fondate sui dati trasmessi dagli uffici.”

 

Inammissibile il terzo motivo di ricorso perché anche in questo caso il dipendente chiede alla Corte di esprimere un giudizio sull’apprezzamento compiuto dai giudici in ordine alla proporzionalità della sanzione, valutazione che esula dal controllo di legittimità.

 

Infondato infine il quarto motivo di ricorso. La Corte d’Appello fin dall’inizio ha escluso la sussistenza di condotte vessatorie sistematiche perpetrate in danno del dipendente da un superiore trattandosi “al più di isolato e circoscritto dissidio sorto solo durante uno stato avanzato del lavoro e, in ragione dei pochi elementi a disposizione, privo di apprezzabile continuità.” Conclusione che non può essere riesaminata senza invadere illegittimamente il campo delle indagini fattuali, precluso alla corte di legittimità.

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