La ruota della bici finisce nella griglia di scolo e il ciclista cade.. Responsabilità civile La ruota della bici finisce nella griglia di scolo e il ciclista cade: Comune responsabile -Richiedi una consulenza  all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223

La ruota della bici finisce nella griglia di scolo e il ciclista cade..

Responsabilità civile

La ruota della bici finisce nella griglia di scolo e il ciclista cade: Comune responsabile -Richiedi una consulenza  all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223

Nel caso di caditoia sulla strada non visibile né segnalata, non c’è concorso di colpa del danneggiato, stante l’impossibilità di avvistarla in tempo ed evitare il pericolo

Un ciclista percorre una strada del centro storico della sua città e la ruota della bicicletta finisce nella griglia di una caditoia provocandone la caduta. L’uomo evoca in giudizio il Comune, proprietario della strada, al fine di ottenere il ristoro del danno patito. In particolare, il malcapitato deduce che la caditoia si trovasse al di sotto del livello della strada e le griglie di scolo fossero poste nel senso di marcia e non in senso perpendicolare ad esso.

Il Comune è responsabile per la caduta causata dalla caditoia non “allineata” alla strada?

La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 13 maggio 2024, n. 12988 (testo in calce), risponde affermativamente. Innanzitutto, i giudici di legittimità ricordano che la responsabilità per il danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.) è oggettiva e non presunta. Al fine del suo accertamento è sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra l’evento (la caduta del ciclista) e la cosa custodita (la strada comunale). La responsabilità è esclusa se viene provato il caso fortuito, che può essere riconducibile anche alla condotta del danneggiato e rileva sotto il profilo dell’efficienza causale nella produzione dell’evento. Tanto più la situazione di danno appare prevedibile e superabile usando l’ordinaria diligenza, quanto più il comportamento imprudente del danneggiato assume un’efficienza causalenel dinamismo del danno, sino alla possibilità di interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento. Nel caso di specie, però, i giudici di legittimità hanno escluso l’incidenza causale della condotta del danneggiato, atteso che la caditoia era collocata al di sotto del livello del manto stradale, risultava poco visibile e non segnalata, pertanto, la responsabilità è stata ascritta in toto al Comune.

Sommario

* La vicenda

* Premessa: responsabilità ex art. 2051 c.c. e caso fortuito

* No al concorso di colpa se la caditoia non è visibile né segnalata

* Limite alla responsabilità del custode: la colpevole inavvedutezza del danneggiato

* Valutazione delle prove: giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità

* L’ente proprietario è responsabile a prescindere dall’estensione della strada

* Conclusioni: sì alla responsabilità del Comune

 

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