La guida in stato ebbrezza preclude l’accesso a concorsi pubblici nelle forze dell’ordine?

Guida in stato di ebbrezza e partecipazione a concorsi

La guida in stato ebbrezza preclude l’accesso a concorsi pubblici nelle forze dell’ordine?

La sentenza n. 40/2024 emessa dalla Corte Costituzionale ha sollevato un dibattito significativo in materia di requisiti di ammissibilità ai concorsi pubblici, in particolare quelli destinati alle forze dell’ordine, come la Guardia di Finanza o la Polizia di Stato. La questione centrale riguarda l’idoneità di candidati precedentemente sanzionati per il reato di guida in stato di ebbrezza a partecipare ai concorsi pubblici. Prima di entrare nel merito della pronuncia, facciamo una panoramica più generale in merito all’eventuale esclusione del candidato da parte di un bando per un posto all’interno della Pubblica Amministrazione.

 

 

Indice

* Partecipazione a concorsi

* Guida in stato di ebbrezza e concorsi in Guardia di Finanza e Polizia

Partecipazione a concorsi

In alcuni casi, la partecipazione a concorsi può prevedere la guida di veicoli. In tali circostanze, è fondamentale che i partecipanti siano in condizioni psicofisiche ottimali per poter guidare in modo sicuro e responsabile.

Alla luce di quanto sopra, è prassi comune per molti concorsi escludere dalla partecipazione i concorrenti che si presentano in stato di ebbrezza. Tale esclusione può essere prevista dal regolamento del concorso stesso o essere disposta dagli organizzatori in via discrezionale.

 

 

È tuttavia necessario che l’esclusione dal concorso per chi ha riportato una condanna per guida in stato di ebbrezza sia adeguatamente motivata alla luce delle funzioni che il candidato andrà a svolgere. È questa l’estrema sintesi della pronuncia della Corte Costituzionale che abbiamo menzionato in apertura.

Secondo il TAR Roma (sent. n. 1130/2022), la guida in stato di ebbrezza, siccome concretamente idonea a mettere in pericolo l’incolumità e la vita del soggetto e di altre persone, ben può formare oggetto di valutazione, in sede di screening in ordine al possesso dei necessari requisiti per la partecipazione a selezioni concorsuali della specie, nel quadro di un apprezzamento connotato da ampia latitudine discrezionale.

Guida in stato di ebbrezza e concorsi in Guardia di Finanza e Polizia

Il Decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 199, in particolare l’art. 6, co. 1, lettera i), prevedeva l’esclusione automatica dai concorsi per la Guardia di Finanza per chi fosse stato condannato, con sentenza penale, per guida in stato di ebbrezza. Ricordiamo che il reato scatta con una soglia di alcol superiore a 0,8 gr/l (da 0,5 a 0,8 gr/l invece sussiste solo la sanzione amministrativa).

Tuttavia, la Consulta ha ritenuto questa disposizione non conforme alla Costituzione, in quanto instaura un criterio di esclusione automatico che non permette una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione sul singolo caso.

Il dibattito è stato innescato dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, che ha messo in discussione la legittimità di tale criterio di esclusione, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n. 95 del 2017. È interessante notare come, prima di queste modifiche, non esistesse un meccanismo di esclusione automatica per la Guardia di Finanza, e come la guida in stato di ebbrezza non rappresentasse un impedimento insormontabile per l’accesso ad altre forze di polizia, dove la valutazione dell’incensurabilità della condotta avveniva su base individuale.

Il caso in esame ha avuto origine a seguito del ricorso al Tar Lazio presentato da un candidato escluso dal concorso in Guardia di Finanza per la mancanza dei requisiti di moralità e di condotta, a seguito di un decreto penale di condanna per guida sotto l’influenza dell’alcol. Nonostante ciò, al candidato era stata concessa la possibilità di svolgere lavoro di pubblica utilità, con conseguente estinzione del reato.

La Corte Costituzionale, nel ritenere fondata la questione sollevata, ha evidenziato come la norma in questione creasse una disparità di trattamento non giustificabile, violando il principio di eguaglianza.

La prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza, infatti, non rientrano tra le funzioni peculiari del Corpo della Guardia di Finanza, e tale comportamento non dovrebbe quindi costituire un ostacolo insormontabile per l’accesso a tale corpo, a differenza di quanto avviene per altre forze di polizia, come la Polizia di Stato, che hanno specifiche competenze in materia di traffico stradale. Quindi è legittima l’esclusione dal concorso di Polizia locale o di Stato per chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, al contrario invece di chi vuol entrare negli uffici del fisco (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.).

Questa decisione apre a una riflessione più ampia sulle politiche di reclutamento nelle forze dell’ordine e sulla necessità di garantire un trattamento equo e proporzionato ai candidati, valutando ciascun caso individualmente e considerando la possibilità di redenzione e il contributo positivo che ciascun individuo può apportare alla società, anche dopo aver commesso degli errori.

La pronuncia della Corte Costituzionale mette fine a una lunga diatriba. Difatti in passato lo stesso Consiglio di Stato (sent. n. 5483/2014) aveva stabilito il principio opposto, secondo cui «è legittimo il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza di un candidato ritenuto mancante delle qualità morali e di condotta, per essere stato alcuni anni prima condannato penalmente ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. b, Cod. strad. per guida in stato di ebbrezza.»

 

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