LA COMPUTAZIONE DELLA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE: ASSEGNO DIVORZILE
La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 35385/2023, sottolinea come la convivenza prematrimoniale deve essere presa in considerazione ai fini dell’assegno divorzile.
La vicenda inizia con le rimostranze dell’ex moglie in quanto la Corte d’Appello di Bologna non aveva preso in considerazione il suo contributo economico e personale somministrato al nascere del vincolo matrimoniale sottolineando che non c’erano state differenze sul comportamento dei coniugi sia nel periodo prematrimoniale che coniugale in particolare sulle scelte della vita familiare e sulla suddivisione dei ruoli. A tal proposito, Le Sezioni Unite confermano che nel nostro ordinamento vi è una differenza tra matrimonio e convivenza ovvero il primo è un modello c.d. istituzionale mentre il secondo è un modello familiare non a struttura istituzionale. Tuttavia, convivenza e matrimonio sono modelli familiari dai quali ne derivano gli obblighi di solidarietà morale e materiale anche dopo la cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto. La Corte, dunque, accetta l’incombenza della ricorrente riguardo la computazione della convivenza prematrimoniale per determinare l’assegno divorzile.
La Corte Suprema di Cassazione – Sez. Unite Civili – Sentenza del 26.09.2023 n. 35385