Investigazioni Private_Spese straordinarie figli necessarie e non necessarie

La disciplina delle spese straordinarie per i figli alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, l’elemento fondamentale della necessarietà o non necessarietà

 

Sulla ripartizione delle spese straordinarie la maggior parte dei tribunali, insieme all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di mantenimento ordinario dei figli, stabilisce una percentuale variabile per far fronte alle spese di carattere straordinario.

Sono considerate spese ordinarie, quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli, ricomprese nell’assegno periodico fisso mensile per il mantenimento.
Sono invece, straordinarie, quelle spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili, saltuari o eccezionali. Si tratta di esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo.

In virtù del fatto che le decisioni di maggior interesse per i figli debbono essere assunte di “comune accordo” tra i genitori, anche le spese straordinarie di base devono essere preventivamente concordate tra i coniugi.

Quindi, ad eccezione delle spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo dando comunque titolo a conseguire il rimborso pro quota, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, il genitore che ne chieda il rimborso o il pagamento anticipato, deve consultare preventivamente l’altro; la mancanza di qualsiasi accordo, esclude il rimborso.

In passato alcuni Tribunali disponevano l’inclusione delle spese straordinarie in via forfetaria, nell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario. Sul punto è poi intervenuta una pronunzia della Corte di Cassazione dell’8 giugno 2012 n. 9372, la quale ha sancito che: «…la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 codice civile e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia’.

Correttamente la Suprema Corte ha sottolineato come l’imprevedibilità o eccezionalità della spesa rende di fatto non quantificabili e determinabili in anticipo le voci rientranti in tale categoria.

Sulle singole spese

Le spese scolastiche rientrano in quelle di natura ordinaria (libri di testo, cancelleria, vestiario necessario per l’attività sportiva scolastica). Sulle spese per il vitto scolastico (la c.d. mensa) vi sono diverse pronunzie contrastanti da parte dei singoli Tribunali. La questione proprio a causa di tali divergenze interpretative è stata più volte portata all’attenzione delle Suprema Corte.

Ove i minori non consumino il pasto presso l’abitazione del genitore collocatario ciò rappresenta e determina una forma di risparmio in capo dal genitore collocatario il quale, non essendo tenuto a fornire il pasto ai figli potrà utilizzare quanto usualmente necessario per acquistare il cibo destinato al pranzo per coprire i costi della mensa scolastica.

Le spese scolastiche ed educative sono considerate ‘spese ordinarie’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, vale a dire quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche.

I viaggi studio all’estero e le ripetizioni scolastiche e gli sport sono di solito considerati come appartenenti alla categoria delle ‘spese straordinarie“.

Le spese relative alla formazione universitaria, esse vengono qualificate dalla giurisprudenza prevalente come ‘spese ordinarie‘, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo.

In relazione alle spese sanitarie, esse, a seconda della loro tipologia, vengono talvolta ricomprese nelle ‘spese ordinarie’ ed altre volte qualificate come ‘spese straordinarie’.

Ad esempio rientrano tra le ordinarie, le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo di routine. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile deve considerarsi ‘spesa ordinaria’ essendo finalizzata a soddisfare i prevedibili i bisogni quotidiani del minore in relazione alla specificità della sua condizione.

Invece, vengono considerate come ‘spese ‘straordinarie’ in quanto imprevedibili quelle relative ad un improvviso intervento chirurgico, ai trattamenti psicoterapeutici, ai cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale ed, infine, quanto speso per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico.

L’Ordine degli Avvocati di Roma ed il Tribunale di Roma nel 2014 hanno sottoscritto un protocollo di intesa sulle spese straordinarie.
Il principio cardine al quale si ispira il protocollo è costituito dalla precisazione che alcune voci di spesa sono considerate straordinarie non solo perché imprevedibili nell’an ma anche perché, anche ove riferite ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ove riguardino esigenze episodiche o saltuarie.

Come precedentemente accennato vi sono talune voci di spesa straordinarie che sono considerate obbligatorie perché sono la conseguenza di scelte già concordate dai coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti e importanti da non consentire il preventivo accordo.

Per quanto riguarda le spese ludiche e di svago del minore, si tratta di esborsi che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Basti citare ad esempio l’acquisto di un computer o quello di un motorino, qualificate come ‘spese straordinarie’, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida.

Per tali spese e’ necessaria una puntualizzazione. Si tratta infatti di spese saltuarie ma spesso prevedibili se riferite a specifici contesti sociali e culturali. Il che significa che da un lato la spesa potrebbe essere considerata come ordinaria in quanto prevedibile e quindi ricompresa nell’assegno ordinario. Se aderiamo a questa tesi c’è però da sottolineare che la voce di spesa al momento dell’accordo o della sentenza che ha determinato l’assegno di mantenimento ordinario potrebbe non essere stata prefigurata dalle parti come una spesa ipoteticamente da sostenere in futuro in quanto troppo lontana nel tempo. A quel punto, quando si rende necessario sostenere tale spesa c’è da chiedersi se nonostante il carattere dell’astratta prevedibilità la stessa per la sua rilevanza e saltuarietà non debba essere considerata come spesa straordinaria.

Necessarietà o non necessarietà

Si ritiene che l’elemento fondamentale risieda nella “necessarietà” o non “necessarietà” della spesa, i cui fattori di riferimento sono senza dubbio l’interesse del minore ed il contesto economico della famiglia (tenore di vita due genitori , redditi , ecc.).

Nonostante le spese ‘di maggior interesse’, ai sensi dell’articolo 155, comma 3 codice civile, debbono essere assunte ‘di comune accordo’ tra i genitori tra i concetti di ‘scelte straordinarie’ e ‘spese straordinarie’ non sussiste un’assoluta coincidenza. Ciò in quanto non sempre un esborso straordinario è conseguenza di una ‘decisione di maggior interesse’.

In merito alla decisione che comporta l’esborso di natura straordinaria la Giurisprudenza più recente tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 16175/2015 : “la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

Questo orientamento è stato poi ripreso e ribadito nella sentenza sempre della SC n. 2127/2012 che ha stabilito come non sia configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso.

Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.

 

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