Investigazioni Aziendali. Licenziato chi usa l’auto di servizio per fini personali Per la Cassazione, le prove dell’investigatore privato  non violano né la privacy del dipendente né lo statuto dei lavoratori

Investigazioni Aziendali.

Licenziato chi usa l’auto di servizio per fini personali

Per la Cassazione, le prove dell’investigatore privato  non violano né la privacy del dipendente né lo statuto dei lavoratori

La vicenda

Un lavoratore utilizza il mezzo aziendale in orario di lavoro per fini extra-lavorativi, così riducendo in modo fraudolento il tempo della prestazione e creando una situazione di apparenza lavorativa, accertata in svariate circostanze per tramite di un’agenzia investigativa all’uopo incaricata. L’azienda ha quindi proceduto al licenziamento. Il lavoratore si è rivolto dapprima al Tribunale competente e, successivamente, alla Corte di Appello, ma in entrambe le sedi il licenziamento è stato ritenuto legittimo. L’uomo è così ricorso per Cassazione.

Il ricorso

Dinnanzi la Suprema Corte il legale del dipendente ha sostenuto l’illegittimità dell’attività svolta dall’investigatore privato per aver questi controllato il lavoratore in modo occulto e all’esterno della sede aziendale, e quindi in spregio dello Statuto dei Lavoratori e della normativa sulla privacy.

La Corte di Cassazione

I giudici della Suprema Corte hanno ribadito un concetto oramai ultra-consolidato circa la legittimità dei controlli difensivi da parte delle aziende, vale a dire quelle attività – eseguite anche in modalità occulta e, se ritenuto utile, per tramite di agenzie investigative – la cui finalità esclusiva sia la tutela del patrimonio aziendale e non anche l’accertamento della prestazione lavorativa (cfr. Cassazione 6468/2024, 6174/2019, 4670/2019, 15094/2018, 8373/2018, 10636/2017).

Privacy e statuto lavoratori

Non vi è certamente lesione della privacy perché il dipendente è stato pedinato in luoghi pubblici e con il solo fine di accertare le cause dell’allontanamento. Il trattamento dei dati personali senza il preventivo consenso dell’interessato è consentito quando finalizzato a tutelare un diritto in sede giudiziaria. Ben ha fatto l’investigatore a rispettare tutti i dettami normativi (incarico scritto, finalità specifica, elementi di fatto che hanno giustificato l’investigazione e indicazione della sua durata), e verificare la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati e riferiti al committente.

Per quanto attiene lo statuto dei lavoratori, l’attività intrapresa dal datore di lavoro è stata del tutto legittima, giacché finalizzata a verificare un comportamento sleale o disonesto del lavoratore che certamente non rientra nei suoi obblighi contrattuali. Si esclude, quindi, che tale verifica possa essere in contrasto con lo statuto dei lavoratori. Il dipendente ha falsamente attestato la sua presenza in servizio e utilizzato per fini personali il mezzo aziendale, nonostante fosse destinato ad uso esclusivamente di servizio. L’uso improprio della vettura e l’orario lavorativo retribuito senza merito rappresentano certamente un danno economico che incide sul patrimonio dell’azienda. La tutela di quest’ultimo è quasi un dovere di ogni buon imprenditore che, così facendo, dimostra di avere riguardo anche degli altri lavoratori (cfr. Cassazione 25765/2024). A maggior ragione allorquando il lavoro deve essere eseguito al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore (cfr. Cassazione 22051/2024 e 27610/2024).

La sentenza

Con l’ordinanza numero 3607 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il lavoratore al pagamento delle spese di giudizio e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Fonte Internet

 

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