Investigatore privato_Sinistro stradale: spetta il danno morale?

Danno non patrimoniale derivante da incidente: quali sono i criteri di liquidazione? In cosa consistono il danno morale e il danno esistenziale?

 

Chi è vittima di un incidente può chiedere non solo il risarcimento dei danni materiali, cioè quelli subiti dal proprio veicolo, ma anche tutti gli altri che sono diretta conseguenza della condotta illecita altrui. Ad esempio, il pedone che finisce in ospedale a causa di un’auto che non ha rispettato lo stop all’incrocio ha diritto anche al risarcimento per i danni alla propria salute. Nel caso di sinistro stradale, spetta il danno morale?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, alla vittima di un incidente stradale non spetta in automatico il danno morale né quello esistenziale, se non è provato in maniera rigorosa che essi sono ben distinti dal danno biologico, cioè quello riportato alla salute. Si tratta di un orientamento che intende evitare che la vittima sia risarcita più volte per lo stesso pregiudizio. Vediamo allora se per il sinistro stradale spetta il danno morale.

 

Danno morale: cos’è?

Il danno morale equivale al turbamento transitorio dello stato d’animo derivante da un atto illecito ovvero alla sofferenza interiore patita dal danneggiato.

Il danno morale è dunque il dolore interiore che subisce una persona che è stata vittima di un evento antigiuridico. Si pensi alla depressione, all’ansia, ai problemi psicologici derivanti da un evento traumatico causato da una condotta illecita altrui.

 

Danno non patrimoniale: cos’è?

Il danno morale fa parte della più grande categoria del danno non patrimoniale.

Mentre il danno patrimoniale consiste nella perdita economica derivante da un fatto illecito (si pensi all’auto danneggiata a seguito di un sinistro), nel danno non patrimoniale rientrano tutte le altre conseguenze che, pur non essendo quantificabili in termini di semplice perdita economica, devono ugualmente essere risarcite.

Detto in altri termini, il danno non patrimoniale è quello che il soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della personalità umana e include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona.

 

Dallo stesso fatto possono derivare danni sia patrimoniali che non patrimoniali. E così, chi ha provocato un sinistro stradale che ha causato lesioni personali all’altro conducente dovrà pagare il risarcimento sia per il danno patrimoniale (alla vettura) che per quello non patrimoniale (danno biologico).

Rientrano nel danno non patrimoniale:

  •  il danno morale sopra descritto;
  • il danno biologico;
  • il danno esistenziale.

 

Danno biologico: cos’è?

Il danno biologico è la lesione dell’integrità fisica o psichica di una persona. In altre parole, il danno biologico corrisponde al danno alla salute.

Secondo la definizione fornita dal Codice delle assicurazioni private, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

 

Danno esistenziale: cos’è?

Il danno esistenziale va inteso come modificazione in peggio delle proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali, derivante dal fatto illecito altrui.

Ad esempio, secondo la giurisprudenza, quando una persona, a seguito di un incidente stradale, subisce delle macrolesioni tali da compromettere e sconvolgere fortemente la sua vita relazionale e sociale, ha diritto ad un risarcimento per il danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa.

Si pensi a colui che, a seguito di un incidente, avrà per sempre il viso sfigurato. Una condizione del genere dà diritto non solo al danno biologico (inteso come lesione al bene-salute) ma anche al danno esistenziale, in quanto la vita relazionale della vittima potrebbe essere per sempre compromessa.

Da questo punto di vista si comprende come, a differenza del danno morale (che è una sofferenza interiore), il danno esistenziale è tangibile e visibile dall’esterno, in quanto si concretizza nell’impossibilità di svolgere attività tipiche o nello stravolgimento in negativo dell’agenda quotidiana di una persona.

 

Danno non patrimoniale: quando va risarcito?

Il danno non patrimoniale non va risarcito se non è provato. Secondo la Corte di Cassazione , per risarcire il danno morale è necessario che il soggetto danneggiato alleghi prove e fatti ulteriori rispetto a quelli del danno biologico, al fine di quantificare la sofferenza patita e di procedere a una liquidazione separata di tale tipologia di pregiudizio.

Si può dunque parlare di un’autonoma liquidazione del danno morale rispetto al danno biologico, ma è necessario un accertamento separato e ulteriore rispetto ad altri danni.

Ad esempio, secondo la Corte di Cassazione, nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare, deve tenersi conto dell’intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza, sino ad escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza.

 

Sinistro stradale: quando c’è danno morale?

Quanto detto sinora vale anche in tema di sinistro stradale: il danno morale può essere risarcito solamente se assume autonoma rilevanza rispetto al danno biologico. Lo stesso vale per il danno esistenziale.

Secondo la giurisprudenza, nel risarcimento del danno biologico è ricompreso anche il calcolo di una generica sofferenza morale; pertanto, è possibile ottenere il risarcimento di un danno morale autonomo e distinto da quello biologico solo se questo è adeguatamente provato, cioè se è dimostrata la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite.

Nello stesso senso, una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui non spettano alla vittima del sinistro stradale i danni esistenziali e morali perché coperti da quelli biologici.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l’impossibilità di svolgere una qualsiasi attività costituisce una conseguenza normale della lesione alla salute: può dunque essere ristorata come danno esistenziale a sé stante soltanto se rappresenta una conseguenza peculiare e distinta.

Peraltro, le tabelle approntate dalla giurisprudenza per il calcolo del danno biologico (le più famose sono le tabelle di Milano e di Roma) tengono già conto sia della sofferenza interiore (danno morale) che delle difficoltà relazionali (danno esistenziale), consentendo di aumentare l’importo del risarcimento quando il danno alla salute si dimostri particolarmente grave.

In pratica, la personalizzazione del danno biologico consente di inglobare anche il danno morale e quello esistenziale, che pertanto non vanno pagati separatamente, a meno che la vittima non provi che dal fatto siano derivate conseguenze talmente gravi da sfuggire anche all’aumento previsto dalle tabelle per la personalizzazione del danno biologico.

 

Facciamo un paio di esempi per comprendere meglio quanto appena detto.

Paolo, a seguito di un sinistro stradale, deve subire un’operazione chirurgica particolarmente complicata. I dolori si protraggono anche dopo perché l’intervento è stato molto difficile. In un caso del genere, a Paolo spetterà il risarcimento a titolo di danno biologico, maggiorato per via delle complicanze.

Francesco, a seguito di un incidente stradale, subisce gravi e permanenti lesioni al volto. Nonostante gli interventi, il viso resta sfigurato, causandogli un grave stato di depressione, certificato dai dottori e per il quale deve sottoporsi a cure mediche. In questo caso, a Francesco spetterà non solo il danno biologico, ma anche quello morale, in quanto può provare che la sofferenza derivante dalle lesioni va ben oltre le ferite riportate.

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