Investigatore Privato_Sentenze: Diffamazione, atti persecutori, condivisione contenuti online…

Sentenze: Reato di diffamazione; reato di atti persecutori; articolo su un quotidiano online; condivisione di contenuti su YouTube.

Diffamazione a mezzo Internet

Il definire veleni e sostanza irritanti, nocive e tossiche i prodotti utilizzati da un’azienda agricola mediante pubblicazione di stati e video su Facebook,  indicando anche specifici luoghi in modo da rendere facilmente individuabile il soggetto cui tali riferimenti sono fatti, integrano frasi idonee a minare sensibilmente la credibilità professionale della persona offesa, integrando così il reato di diffamazione a mezzo Facebook.

Tribunale Genova sez. I, 22/02/2021, n.637

Registrazione e pubblicazione on line di un video

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva 95/46/Ce, la registrazione e pubblicazione di un video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato durante la raccolta di una deposizione, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e possono costituire, in astratto, un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, a condizione che da tale video risulti che la registrazione e la relativa pubblicazione abbiano avuto quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee.

Spetterà al giudice nazionale escludere, caso per caso, che la registrazione e la pubblicazione del video, avvenute senza che le persone interessate venissero informate di tale registrazione e delle sue finalità, costituiscano un’ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di tali persone.

Ciò perché non si può ritenere che ogni informazione pubblicata su Internet, che riguardi dati personali, rientri nella nozione di “attività giornalistiche” e che, a tale titolo, benefici del regime speciale di cui all’art. 9 della direttiva 95/46/Ce.
Corte giustizia UE sez. II, 14/02/2019, n.345

Partecipazione ad associazione con finalità terroristiche

Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis c.p., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414 cod. pen., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell’organizzazione:

– Mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione al progetto criminoso. Nella specie pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell’ideologia jihadista; adesione espressa alla rivista “on line” “Dabiq News” che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di armi e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico.

-Condotte volte ad agevolare il reclutamento e l’autoradicalizzazione evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste.

-Convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l’organizzazione di matrice islamica.
Cassazione penale sez. II, 21/02/2019, n.22163

Pubblicazione online di video che dimostrano falle nel gioco di poker online

La pubblicazione online dei video dimostrativi delle anomalie dei sistemi di gioco non presenta gli estremi dell’elemento oggettivo del reato di estorsione, difettando lo stesso requisito dell’ingiustizia del profitto e del male paventato, esclusa la configurabilità del reato de quo nella condotta dell’imputato che aveva minacciato di diffondere dei video nei quali era ripresa una falla del sistema di sicurezza del gioco di poker online, atteso che la a richiesta di denaro era intervenuta successivamente alla rimozione del video da parte del suo stesso autore, che si era rivolto alla società proprietaria del gioco per chiedere un compenso a titolo di consulenza.
Cassazione penale sez. II, 31/10/2018, n.3669

Pubblicazione video: quando non c’è diffamazione?

La pubblicazione di un articolo su un quotidiano online, con video allegato, riguardante un fatto rispondente al vero, non configura diffamazione e, in ogni caso, il direttore della testata online non può ritenersi responsabile ex art. 57 c.p.
Cassazione penale sez. V, 21/11/2017, n.7885

La pubblicazione di foto e video di contenuto pornografico

La pubblicazione di foto e video di contenuto pornografico integra il reato di diffamazione. Può costituire altresì condotta del reato di atti persecutori inducendo nella vittima un diffuso stato di ansia.

Nel caso di specie l’ex fidanzato, con condotte reiterate moleste, aveva pubblicato su diversi siti a contenuto pornografico video ritraenti terze persone ma associati alle generalità della vittima e alla sua utenza telefonica.

Su alcuni siti aveva pubblicato video realizzati con fotografie della vittima in biancheria intima o in atti sessuali associati ad annunci erotici.
Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 09/02/2017, n.167

Minaccia pubblicazione foto e video

Il grave perdurante stato di ansia integra uno degli eventi alternativi del reato di atti persecutori.

Nel caso di specie, si trattava di una vittima marocchina minacciata dall’ex fidanzato di pubblicare le foto e i video in cui era stata ripresa mentre aveva rapporti sessuali, gesto che in Marocco equivale ad una condanna morale e religiosa molto grave.
Tribunale Milano sez. XI, 20/04/2016, n.3536

Diffusione di un video su YouTube

Il reato di diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato.

Nella specie, relativa alla diffusione di un video su Youtube, la Corte ha disatteso il richiamo difensivo circa una presunta tardività della querela, ufficializzata solo otto mesi dopo la pubblicazione online, in quanto era stato acclarato la persona offesa era venuta a conoscenza del video solo due mesi prima della presentazione della querela.
Cassazione penale sez. V, 10/11/2014, n.12695

Testata telematica: messaggi trasmessi via internet

Affinché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della l. n. 47 del 1948, art. 1), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium internet non realizza:

  •  che vi sia una riproduzione tipografica (prius),
  • che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).

Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva.

Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono “stampabili”: si pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa la “schermata”.
Cassazione penale sez. V, 16/07/2010, n.35511

Diffamazione a mezzo stampa

Quand’anche il contenuto delle pubblicazioni ivi contenute integrasse gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa, il sequestro del sito web sarebbe comunque precluso dall’art. 1 d.l. 31 maggio 1946 n. 561, che vieta il sequestro della “edizione di giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato”, con ciò riferendosi al sequestro inteso come chiusura del giornale (od oscuramento del sito web), incidente, cioè, sull’attività di “edizione” in sé e non su singoli e ben determinati supporti cartacei o di altro tipo all’infuori delle eccezioni, espressamente stabilite, del sequestro di “non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o degli stampati” o video delle pubblicazioni oscene.

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