Risarcite per privazione della bigenitorialità le figlie coinvolte nella separazione che il padre allontana dalla madre, anch’essa ferma al conflitto
Riconosciuto il risarcimento alle figlie minori per l’importo di 5000 euro ciascuna. Il padre, più della madre, ritenuta anch’essa inidonea anche se più collaborativa, non ha rispettato le indicazioni del giudice, del CTU e dei Servizi Sociali. Lo stesso ha tenuto nel percorso di separazione e in quello per l’affidamento delle bambine una condotta autoreferenziale, narcisistica e onnipotente e ha ostacolato in tutti i modi il rapporto delle figlie con la madre, anche se alla fine è stato lui a essere stato allontano dalle bambine perché pericoloso per la loro salute mentale. Queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 2043/2021 del Tribunale di Venezia.
La vicenda processuale
Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere la separazione dal marito possessivo e controllante nei suoi confronti e delle figlie nate dal matrimonio. L’uomo dopo la domanda di separazione l’ha resa oggetto di vessazione tanto che è stata costretta a rivolgersi ai Carabinieri e al centro antiviolenza locale. Chiede quindi l’affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di se, un assegno di 150 euro per se stessa e un altro importo mensile di 300 euro a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie.
Il marito da parte sua chiede che la separazione venga addebitata alla moglie per infedeltà, la collocazione prevalente delle figlie presso di se perché ha maggiore tempo da dedicare loro e un assegno a proprio favore a carico della moglie di 500 euro mensili, dovendo occuparsi di un figlio invalido nato da un matrimonio precedente.
Fallito il tentativo di conciliazione il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati, dispone il collocamento delle figlie presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, pone a carico dell’uomo il versamento mensile di 300 euro per le figlie, 100 euro per la moglie e il 50% delle spese straordinarie per la prole, con incarico al Consultorio familiare di monitorare la situazione familiare al fine di dare indicazioni utili per il migliore collocamento delle bambine.
L’uomo appella la decisione presidenziale, ma l’impugnazione viene rigettata con condanna alle spese. A questo punto l’uomo trattiene le figlie presso la casa familiare assegnata in realtà alla madre, che a questo punto ricorre ai sensi del 709 ter c.p.c facendo presente che la figlia maggiore, da quando permane dal padre, ha manifestato la volontà di non voler più andare a scuola. Il padre ha poi smesso di far frequentare anche alla più piccola la scuola materna.
Aperto il procedimento, in conseguenza del morboso attaccamento delle figlie al padre rilevato dalla madre e al rifiuto delle stesse di vederla, il Giudice istruttore incarica il CTU per accertare la sussistenza di eventuali condotte alienanti dei genitori, le ragioni del rifiuto scolastico e le capacità genitoriali.
Per il CTU entrambi i genitori sono inidonei
Il CTU rileva la presenza di un rapporto patologico tra le figlie e il padre, ritenendo problematica anche la figura della madre, per questo ritiene che le figlie debbano essere comunque collocate presso quest’ultima con affidamento però ai servizi sociali e la sospensione temporanea della frequentazione delle bambine con il padre, per riprendere poi in modalità protetta. Conclusioni che vengono confermate anche dai servizi sociali che in seguito relazionano il rifiuto delle bambine nei confronti della figura materna, nonostante l’attività svolta.
Il CTU conclude per la dannosità della figura paterna per le bambine, anche in seguito a indagini e relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio Familiare e Neuropsichiatria Infantile.
Danno da privazione della bigenitorialità
La moglie chiede quindi la modifica delle decisioni assunte in fase presidenziale e il risarcimento del danno in favore delle figlie per i danni cagionati dal padre.
Il Giudice, dopo avere vagliato le richieste delle parti, dichiara la separazione dei coniugi e alla luce delle conclusioni del CTU, che ha espresso un giudizio di non idoneità di entrambi i genitori a educare e crescere le bambine in un contesto insano, conferma l’affidamento delle stesse ai Servizi Sociali del Comune, con collocamento delle stesse presso l’abitazione materna, con diritto di visita del padre una volta alla settimana, in un ambiente protetto e in presenza di un operatore esperto al quale si riconosce il diritto d’intervenire per correggere eventuali comportamenti inadeguati del genitore in osservazione e il compito di relazionare Servizio Affidatario che deve assumere per le bambine le decisioni più importanti per quanto riguarda l’educazione, la salute e l’istruzione delle minori.
Per il momento il giudice non dispone il divieto del padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle minori e dalla madre, spettando ai servizi sociali monitorare atteggiamenti eventualmente pregiudizievoli per le bambine.
Il giudice ritiene però che debba essere accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del padre e in favore delle bambine. Al padre viene cosi applicata in primis la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 709 ter c.p.c. nella misura di Euro 3000,00 in quanto lo stesso si è rifiutato di collaborare fino a rendere necessari mezzi coercitivi, ha tentato di sabotare gli incontri con piccoli “dispetti”, come recarsi agli incontri protetti con il cane, nonostante la richiesta di non farlo, fornendo alle figlie pennarelli con cui hanno imbrattare i locali, senza poi ripulire, come promesso invece all’educatrice.
Il giudice rileva in effetti che i genitori delle bambine non hanno compiuto alcun progresso, in quanto rimasti fermi al conflitto. Il padre ha rivelato inoltre una condotta narcisistica e onnipotente tanto che alla fine, per la salute e il benessere delle bambine, è stato deciso di allontanarlo, recando così comunque un dispiacere alle minori. In via equitativa il padre va quindi condannato a risarcire a ciascuna delle figlie l’importo di 5000 euro, maggiorato degli interessi fino al saldo.