Investigatore privato_Riconoscimento paternità: ultime sentenze

Illecito endofamiliare per mancato riconoscimento del figlio

In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l’illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.

Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22496

 

Conflitto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale per i Minorenni

Il conflitto di competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni dev’essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l’art. 38 disp. att. c.c., la cui ratio risiede nell’evidente interrelazione tra i rispettivi giudizi, limita la vis actractiva del Tribunale ordinario all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell’altro, in tal modo escludendo implicitamente l’ipotesi in cui il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni sia stato instaurato anteriormente (fattispecie di azione per riconoscimento di paternità e provvedimenti chiesti al giudice minorile ex art. 333 c.c.).

Nel procedimento per i provvedimenti da impartire in caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio, ai sensi dell’art. 333 c.c., deve essere nominato sin dalla sua fase iniziale un curatore speciale che rappresenti il figlio minore, a pena di nullità per difetto del contraddittorio.

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, n.20248

 

La prova della paternità

Essendo quasi impossibile provare un fatto intimo e riservato come il concepimento, la prova della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre può essere fornita con ogni mezzo e dunque anche per presunzioni. Infatti, essendo venuta meno la previsione che vincolava il riconoscimento di paternità a casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4 comma dell’art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione, è altresì vero che tali elementi possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice.

Tribunale Perugia sez. I, 15/04/2021, n.569

 

Impugnazione del riconoscimento di paternità

In tema di impugnazione del riconoscimento di paternità ex art. 263 c.c., la mancata contestazione della madre naturale in ordine alla non paternità dell’autore del riconoscimento non ha la valenza probatoria prevista dall’art. 115 c.p.c., poiché, vertendosi in ambito di diritti indisponibili, sugli stessi non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinunzia.

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, n.4791

 

Prescrizione dell’azione di riconoscimento di paternità

Va riaffermata la legittimità della prescrizione dell’azione di riconoscimento di paternità (o di maternità) solo nei confronti dell’interessato a conoscere le proprie origini biologiche che sia restato negligentemente inerte, mentre in tutti gli altri casi deve essere concessa una proroga: la certezza dei rapporti familiari e la loro realtà socio-biologica deve prevalere sui contrapposti interessi e sulla realtà legale dei legami con la famiglia biologica.

Corte europea diritti dell’uomo sez. II, 15/10/2019, n.44690

 

Prova dell’assoluta impossibilità di concepimento

In materia di filiazione, l’azione giudiziale volta a sentir dichiarare l’inefficacia del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità postula la dimostrazione dell’assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia in realtà il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio per cui si rende necessaria la prova dell’inesistenza del rapporto di filiazione.

Pur potendo tale prova essere data con ogni mezzo, si ritiene che la consulenza tecnica genetica sia l’unica forma di accertamento attendibile. Difatti, la prova dell’assoluta impossibilità di concepimento non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il favor veritatis a orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione. Ciò posto, nel caso di specie, la consulenza tecnica genetica espletata d’ufficio ha escluso con certezza il rapporto di filiazione tra attore e convenuto, oggetto di precedente riconoscimento.

Tribunale Pordenone, 13/04/2018, n.301

 

Obbligo di mantenimento e diritto di regresso del genitore adempiente

In materia di filiazione, il riconoscimento di paternità, così come quello di maternità, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento, previsto dall’articolo 48 del Cc.

Tale specifico obbligo si collega allo status genitoriale e assume pari decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato o che abbia riconosciuto in un momento successivo il minore quale figlio, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’articolo 1299 del Cc nei rapporti fra condebitori solidali.

Tribunale Cassino, 13/07/2017, n.922

 

Il cambio di nome di un cittadino

Il cambiamento del nome di un cittadino italiano che sia anche cittadino australiano sulla base della sola dichiarazione di volontà (possibile nei paesi di common low) non implica un riconoscimento di paternità e per l’ordinamento italiano è privo di rilevanza.

Tribunale Roma sez. I, 06/07/2017, n.13754

 

Giudizio per riconoscimento di paternità

In tema di azione di riconoscimento della paternità il contegno della parte convenuta – che si rifiuta di sottoporsi a esame genetico – può, di per sé solo, costituire la base di un ragionamento presuntivo e assurgere così a fondamento della decisione del giudice. In particolare non è censurabile la sentenza del giudice del merito che ritenga ingiustificato il rifiuto del convenuto di sottoporsi all’esame genetico anche a fronte di certificati medici attestanti il suo impedimento a sottoporsi ad accertamenti clinici e ematologici.

Del tutto correttamente, infatti, quel giudice condivide la valutazione del consulente tecnico d’ufficio che ha spiegato che non di accertamento clinico o esame ematologico di trattava, ma di un semplice prelievo salivare eseguito mediante strofinamento di un tampone all’interno della bocca, rispetto a cui i certificati medici non segnalavano nessun tipo di specifica controindicazione.

Pienamente condivisibile e del tutto adeguatamente argomentata – ha evidenziato, altresì, nelle specie, la Suprema corte – è l’accertata esclusione del rilievo dei disturbi ansiosi depressivi di cui era affetto il convenuto, rispetto all’esame da svolgere, essendo tali disturbi legati all’esito complessivo del giudizio e non a una specifica scansione processuale, come insindacabilmente accertato nelle sentenza impugnata.

Cassazione civile sez. I, 01/06/2017, n.13880

 

Azione di dichiarazione giudiziale della paternità

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del figlio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l’aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità personale del figlio.

Cassazione civile sez. I, 28/03/2017, n.7960

 

Nomina di un curatore speciale del minore

Nei giudizi a decisione collegiale spetta al collegio e non al solo Presidente la nomina di un curatore speciale del minore ai fini di una preliminare valutazione dell’effettivo interesse di quest’ultimo al riconoscimento di paternità domandato dalla madre.

Tribunale Alessandria, 30/03/2016

 

Riconoscimento di paternità: l’annullamento

L’annullamento del riconoscimento di paternità richiesto, nel caso di specie, dal padre naturale del minore nei confronti del coniuge della madre, da parte di un giudice francese, non costituisce violazione dell’art. 8 Cedu, dal momento che il riconoscimento della filiazione biologica realizza l’interesse superiore del minore a conoscere le proprie origini.

Corte europea diritti dell’uomo sez. V, 14/01/2016, n.30955

 

Impugnazione per difetto di veridicità di un riconoscimento di paternità

L’accertamento giudiziale circa l’assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione rende privo di ogni reale giustificazione il successivo proseguirsi di ogni tipo di contribuzione di mantenimento fondata proprio su tale insussistente qualità di figlio. Fattispecie relativa ad un’impugnazione per difetto di veridicità di un riconoscimento di paternità, dal cui accoglimento era seguito il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla figlia disconosciuta al fine di ottenere la corresponsione delle somme previste per il suo mantenimento.

Cassazione civile sez. I, 24/11/2015, n.23973

 

Falso riconoscimento della paternità poi disconosciuto

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad un riconoscimento di paternità consapevolmente falso e, come tale, in seguito disconosciuto, decorre dal giorno dell’azione di impugnazione dell’atto per difetto di veridicità.

Cassazione civile sez. I, 31/07/2015, n.16222

 

Riconoscimento di paternità falso e liquidazione del danno non patrimoniale

La liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo.

Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che ha liquidato i danni conseguenti ad un falso riconoscimento di paternità, poi disconosciuto, in base ai parametri utilizzati in materia di perdita del rapporto parentale e di pregiudizi intrafamiliari.

Cassazione civile sez. I, 31/07/2015, n.16222

 

Articolo precedente
Investigatore Privato_Urtare lo specchietto di un’auto: quando è reato?
Articolo successivo
Investigatore privato_Carcere o multa per chi non paga l’assegno di divorzio
Menu