La sentenza in oggetto fissa i limiti delle registrazioni di conversazioni tra presenti nel caso in cui si tratti di “indagini difensive” restringendone pesantemente i limiti di operatività.
La Corte infatti afferma “che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p., sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali (Rv. 225466) perché la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell’art. 191 c.p.p., a fonti di prova delle quali la legge vieta l’acquisizione”.
Pertanto così prosegue la Suprema Corte affermando un principio di diritto restrittivo della stessa indagine difensiva: “Ciò significa che …… sul fronte degli atti di investigazione difensiva, che la ricezione di dichiarazioni e le assunzioni di informazioni da parte del difensore deve avvenire nelle forme e con i limiti di cui all’art. 391-bis c.p.p., il cui mancato rispetto determina la sanzione di inutilizzabilità ex art. 391-bis c.p.p.. “Né la possibilità offerta al difensore e agli investigatori privati, ex art. 391 bis c.p.p., di procedere a colloqui informali e non documentati determina una disparità di trattamento tra le parti processuali, atteso che detti colloqui, proprio perché non documentati e funzionali all’eventuale attività investigativa della difesa, risultano, di per sé, insuscettibili d’impiego, ai sensi dell’art. 391 decies c.p.p.” (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio);
Il che sostanzialmente vuol dire che quando sussiste una forma processuale prevista per l’assunzione di quella informazione (ad esempio il colloquio documentato ex art. 391 bis c.p.p.) non può essere sostituita da una forma atipica come la registrazione clandestina.
In questo caso la registrazione sarà inammissibile ex art. 191 c.p.p. in quanto contraria e diversa rispetto alla previsione normativa dell’art. 391 bis c.p.p. e quindi insuscettibile di acquisizione processuale.
Uno sbarramento alle registrazioni, tanto care agli investigatori privati, che potranno continuare a registrare i loro colloqui ma che nel caso di “indagini difensive”, non potranno essere utilizzate in sede processuale, ma solo come fonte di informazioni.