Coppia sposata: i coniugi entrano in automatico nel regime di comunione dei beni sicché la casa diventa in comproprietà.
Non ogni casa entra in comunione dei beni tra i coniugi. Innanzitutto, la coppia deve aver optato per il regime di comunione all’atto del matrimonio o anche in un momento successivo. In secondo luogo, è necessario che l’acquisto sia avvenuto dopo il matrimonio e non sia derivato da una donazione o da una successione ereditaria.
La coppia in separazione dei beni può sempre optare per la cointestazione del bene, ma in questo caso la comproprietà non si scioglie in automatico con lo scioglimento del matrimonio.
Ma procediamo con ordine e vediamo quando la casa entra in comunione.
Cosa significa casa in comunione?
La casa si definisce “in comunione dei beni” quando la proprietà spetta per metà al marito e per metà alla moglie. Ciò è conseguenza immediata e diretta del fatto che la coppia, all’atto del matrimonio, non abbia scelto il regime di separazione dei beni: difatti, in assenza di tale volontà, si determina in automatico la comunione dei beni. Quindi, per evitare di entrare nel regime della comunione, al momento delle nozze, i coniugi devono specificare di voler optare per la separazione dei beni.
La coppia in separazione dei beni può, anche in un momento successivo alle nozze, modificare il proprio regime in quello della comunione. A tal fine, è necessario un apposito atto notarile.
La comunione dei beni implica una comproprietà ideale per quote paritarie che non possono essere cedute a terzi prima che avvenga lo scioglimento della comunione. Il marito, ad esempio, non potrebbe cedere la propria fetta di proprietà sulla casa acquistata in comunione con la moglie se non dopo essersi separato da quest’ultima o dopo aver sciolto la comunione medesima.
Differenza tra comunione e comproprietà
Diverso dalla comunione dei beni tra coniugi è il regime della comproprietà che si verifica, ad esempio, nel caso in cui più soggetti decidano di acquistare il medesimo bene, stabilendo le rispettive quote individuali, oppure quando più persone diventino coeredi di un immobile intestato in precedenza al defunto. La comproprietà può essere sciolta in qualsiasi momento, per volontà dei comproprietari o, in caso di disaccordo, dal giudice.
I coniugi in separazione dei beni possono acquistare un immobile in comproprietà, stabilendo le rispettive quote. In tal caso, la comproprietà non cesserà con lo scioglimento della comunione (ossia con la separazione) ma perdurerà fin quando i due non vorranno procedere alla divisione del bene. Divisione che può avvenire in natura (si pensi a una villa bifamiliare) oppure con vendita del bene e spartizione del ricavato. Inoltre, in caso di comproprietà, è ben possibile cedere la propria quota anche prima della divisione del bene.
Quando una casa entra in comunione?
Due sono le condizioni affinché una casa entri in comunione. Innanzitutto i coniugi, come anticipato, devono trovarsi nel regime di comunione dei beni. In secondo luogo, il bene deve essere acquistato dopo il matrimonio, indipendentemente se ciò avvenga con il denaro dell’uno o dell’altro coniuge.
Dunque, i beni oggetto di acquisto durante il matrimonio (da parte di entrambi i coniugi insieme o da parte di uno solo di essi), vengono per legge assoggettati al regime di comunione legale: vale a dire che l’acquisto appartiene a entrambi i coniugi (paradossalmente, questo accade anche se uno dei coniugi nulla sappia dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge).
Il consenso del coniuge è necessario?
Se Tizio ha comprato una casa non essendo sposato o essendo coniugato in regime di separazione dei beni, quando procede alla vendita (ed è coniugato) non ha bisogno del consenso e della presenza dell’altro coniuge trattandosi della vendita di un bene che appartiene solo a lui. Ma se Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, compra una casa, questa diviene di proprietà anche dell’altro coniuge (pure se il denaro è di titolarità del solo Tizio); con la conseguenza che, quando Tizio procederà a vendere l’immobile dovrà ottenere il consenso e la presenza anche dell’altro coniuge.
Quando una casa non entra in comunione dei beni?
Non tutti gli immobili entrano in comunione dei beni, pur se acquisiti dopo il matrimonio. Ad esempio, non entra in comunione dei beni la casa ricevuta in donazione. Se la moglie riceve, in regalo dal padre, un immobile dopo il matrimonio questo resta di sua esclusiva proprietà. Se però la donazione riguarda una somma di denaro e questa viene utilizzata per l’acquisto di un’abitazione, la stessa entra in comunione dei beni.
Non rientra in comunione neanche la casa ricevuta in eredità, anche se la successione si è aperta dopo le nozze.
Infine, non entrano in comunione i beni acquistati con i proventi derivanti da un risarcimento del danno.
Casa in comunione e assegnazione alla moglie in caso di separazione
Indipendentemente dal regime patrimoniale adottato dalla coppia all’atto del matrimonio o in un momento successivo, in caso di separazione il giudice assegna l’abitazione familiare al coniuge presso cui vanno a vivere i figli (di solito, la moglie). Questo significa che l’assegnazione della casa coniugale può avvenire anche in costanza di separazione dei beni ma, dall’altro caso, in assenza di figli non si verifica mai.
Anche nell’ipotesi di coppia di conviventi la casa familiare viene assegnata al genitore presso cui vanno a stare i bambini.
L’assegnazione permane fino a quando i figli convivono con la madre o finché non diventano economicamente autosufficienti per procurarsi un proprio domicilio.