Convivenza di fatto: cos’è e cosa prevede la legge Cirinnà? Quali persone costituiscono una coppia di fatto e quali sono le loro tutele?
La famiglia intesa come nucleo fondato esclusivamente sul matrimonio è nozione ormai superata: prima la giurisprudenza e, poi, la legge hanno ampliato il concetto tradizionale di unità familiare, estendendolo a tutte le coppie conviventi legate da uno stabile e duraturo legame affettivo.
Oggi, anche le persone che vivono sotto lo stesso tetto possono rivendicare alcuni diritti, a seconda del tipo di legame a cui danno vita. È dunque possibile distinguere almeno tre tipi di famiglia: quella in cui la coppia si è sposata; i conviventi che hanno registrato la propria unione in Comune; i conviventi che non hanno formalizzato la loro coabitazione. Con il presente articolo ci soffermeremo proprio su quest’ultima situazione: vedremo cioè quali diritti hanno le coppie di fatto.
Sin da subito, va detto che i diritti delle coppie di fatto sono stati in gran parte sanciti dalla giurisprudenza. Non c’è, pertanto, una legge che si occupa di disciplinare la condizione di coloro che, pur convivendo, non hanno voluto formalizzare la propria unione in Comune come ha previsto la legge Cirinnà.
Conviventi di fatto: chi sono?
Come ricordato in apertura, a seguito della legge Cirinnà, accanto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio si collocano le convivenze di fatto.
Secondo la legge, si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera, presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.
Dopo gli opportuni accertamenti, il Comune rilascerà il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Coppie di fatto: chi sono?
Le coppie di fatto sono costituite dalle persone che, pur convivendo stabilmente ed essendo legate da un duraturo rapporto affettivo, hanno deciso di non formalizzare la loro unione in Comune, cosa che invece caratterizza i conviventi di fatto.
Le coppie di fatto sfuggono alla legge Cirinnà e, pertanto, non hanno i diritti che quel provvedimento legislativo accorda ai conviventi di fatto.
In Italia, ci sono diverse coppie che, nonostante abitino sotto lo stesso tetto da anni, non vogliono rendere ufficiale la loro unione, rifiutando così di diventare conviventi di fatto.
Diritti delle coppie di fatto: quali sono?
Le coppie di fatto, dunque, sono coloro che non accedono ai diritti previsti dalla legge Cirinnà in quanto non hanno registrato la loro unione in Comune.
Ciò non significa, però, che esse siano sfornite di qualsiasi tutela. Grazie al lavoro costante della giurisprudenza, oggi anche le coppie di fatto beneficiano di precisi diritti. Vediamo quali sono i più importanti.
– Diritto di vivere nella stessa casa
Se l’abitazione è di proprietà solamente di uno dei due, non si può cacciare di casa l’altro dall’oggi al domani. Quest’ultimo, infatti, vanta un diritto di possesso che non gli può essere negato. Se la coppia scoppia, non si può dunque pretendere che il soggetto non proprietario abbandoni immediatamente l’abitazione.
– Diritto di subentrare nel contratto di locazione
Se la casa in cui si è svolta la convivenza è presa in affitto, il convivente sopravvissuto alla morte dell’altro ha diritto di subentrare nel contratto fino alla sua naturale scadenza.
– Diritto all’affidamento dei figli
A seguito della fine della relazione, i figli della coppia hanno diritto di essere affidati a entrambi gli ex conviventi. Il dovere di mantenimento, il diritto di visita e l’affidamento condiviso non conoscono differenza tra coppie sposate e coppie che, invece, non hanno contratto il matrimonio.
– Diritto al risarcimento del danno
Se uno dei due coniugi muore per fatto illecito altrui (per esempio, un incidente stradale), il superstite ha diritto ad essere risarcito al pari di un coniuge. Il diritto al risarcimento scatta solo se la convivenza abbia una stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l’altrui azione illecita, sarebbe continuata nel tempo.
– Violazione degli obblighi familiari
Versare del denaro al partner, durante la convivenza, configura, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, l’adempimento di un’obbligazione naturale, essendo espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.
Pertanto, è legittimo richiedere, nei confronti dell’ex convivente, il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari.
– Maltrattamenti in famiglia
Il reato di maltrattamenti in famiglia prescinde dall’esistenza di un matrimonio formale e, quindi, l’illecito penale scatta anche nei riguardi del convivente.
– Permesso di soggiorno
Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno rileva anche la convivenza stabile dello straniero che dimostri di trarre da tale tipo di rapporto mezzi leciti di sostentamento. Per la stessa ragione non si può espellere lo straniero non solo in caso di matrimonio, ma anche di convivenza in Italia, con una donna incinta.