Polizze assicurative, previdenziali e di risparmio o investimento: il caso delle polizze linked.
Inizialmente nate con lo scopo di tutelare la famiglia dal rischio di morte del componente economicamente più importante – di solito il marito/padre – oggi le polizze vita si sono evolute in veri e propri strumenti di investimento. Questo mutamento della natura, da previdenziale a speculativa, ha posto un dubbio: «La polizza vita può essere pignorata?».
Sulla questione si è già espressa la Cassazione con alcune sentenze che dimostrano un forte adeguamento ai tempi. Prima ancora di comprendere se la polizza vita può essere pignorata è necessario fare un passo indietro e vedere innanzitutto cosa sono le polizze vita, quali sono le tipologie e, soprattutto, cosa prevede il Codice civile in merito ai diritti dei creditori.
Cosa sono le polizze vita?
L’assicurazione sulla vita (detta anche polizza vita) è il contratto con cui una parte (assicuratore), dietro il pagamento di un premio da parte di un soggetto (contraente-assicurato), si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un altro soggetto (beneficiario) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana dell’assicurato.
In molti casi, nelle assicurazioni vita, sono contenute garanzie complementari che prevedono la copertura di altri rischi (ad esempio: invalidità, malattia, spese mediche, non autosufficienza).
Quanti tipi di polizze vita ci sono?
La tradizionale funzione dell’assicurazione sulla vita è di natura assicurativa: si tratta in questo caso di una garanzia per il rischio di morte di colui che porta a casa il reddito più alto.
Le polizze vita però possono anche avere una natura previdenziale. In questo caso, la polizza serve per garantire a sé e/o alla propria famiglia una rendita o un capitale, assicurandosi in questo modo una pensione integrativa.
La polizza vita può infine avere una funzione di risparmio e di investimento: nel mercato assicurativo si sono gradualmente affermati tipi di prodotti nei quali è sempre più marcata la componente finanziaria.
Cosa sono le polizze linked?
Come detto, alcune polizze vita sono vere e proprie forme di investimento. In questo caso, vengono dette polizze linked, vale a dire contratti di assicurazione le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni oppure a indici o ad altri valori di riferimento (ramo III).
Si tratta, in pratica, di prodotti che combinano la componente assicurativa con una sorta di valorizzazione del risultato economico nel tempo.
In questi contratti, dunque, la prestazione dell’assicurazione non è determinata al momento della conclusione del contratto, ma può variare nel tempo in base alle fluttuazioni di un bene oggetto di contrattazioni sul mercato finanziario.
Vantaggi delle polizze vita
I principali vantaggi della stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, oltre a quelli di natura fiscale, derivano dal fatto che le somme dovute dall’assicuratore (capitale o rendita) al contraente o al beneficiario:
- non rientrano nell’asse ereditario: questo significa che il beneficiario della polizza può anche rinunciare all’eredità senza perdere il premio della polizza vita;
- sono impignorabili e insequestrabili salvo quando si commette un reato;
- in caso di fallimento del contraente o del beneficiario si ritengono escluse dallo spossessamento fallimentare. Il contratto di assicurazione può continuare con il fallito e il fallimento non scioglie il contratto.
Le polizze vita sono pignorabili?
Vediamo ora se la polizza vita può essere pignorata. L’articolo 1923 del Codice civile stabilisce quanto segue: «Le somme dovute dall’assicuratore, in relazione ad una assicurazione sulla vita, al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare».
Questa norma farebbe quindi pensare che, in generale, tutte le polizze vita sono impignorabili. Ma non è così. I giudici infatti ritengono che le polizze linked, attesa la loro particolarità rispetto ai tradizionali contratti di assicurazione sulla vita, siano invece pignorabili.
Secondo la Cassazione, se la polizza vita, in concreto, non ha natura previdenziale ma scopo speculativo, può essere soggetta a pignoramento e a sequestro sia preventivo che conservativo. Si tratterebbe infatti di una forma di investimento finanziario, non meritevole delle garanzie riservate dal citato articolo 1923 del Codice civile alle altre polizze vita tradizionali.
Come stabilire se la polizza vita è pignorabile?
A questo punto, per stabilire se la polizza vita è pignorabile, bisogna individuare con precisione la sua natura e comprendere se è previdenziale o speculativa. Solo in questo secondo caso, come detto, essa sarebbe sequestrabile e pignorabile.
Secondo alcuni giudici, gli elementi che dovrebbero portare il risparmiatore a ritenere di avere tra le mani un prodotto non previdenziale sono la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il riscatto, la corresponsione del premio in unica soluzione, anziché con versamenti frazionati nel tempo, la durata fissa del contratto, la redditività determinata esclusivamente dal rendimento finanziario del valore di riferimento.
Si segnala, a riguardo, una pronuncia della Cassazione del 2017 a norma della quale può essere sequestrabile la somma riscattata di una polizza sulla vita se contratta per finalità finanziarie e non previdenziali. In particolare, la Corte sostiene che: «Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario».
Anche la giurisprudenza di primo e secondo grado ha ormai sposato questo indirizzo. Secondo il tribunale di Brescia: «I crediti derivanti da polizze assicurative miste quali le c.d. polizze unit linked non sono assoggettabili ad azioni esecutive, nella fase di accumulo del montante. In un contratto di assicurazione sulla vita c.d. multiramo, caratterizzato dalla combinazione di tre prodotti, il prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked , caratterizzato dal fatto che il rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote OICR o fondi interni, rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, anche alla luce delle norme europee (Reg. n. 1286/2014 e Direttiva 2016/97 ) e, pertanto, non può essere sottoposto ad esecuzione (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione alla procedura esecutiva presso terzi, relativamente al pignoramento di crediti derivanti dalla sottoscrizione di polizze unit-linked)».