Investigatore privato_Padre assolto se non mantiene i figli solo in parte

Per la Cassazione va assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui perché provvede a tutte le loro esigenze

Deve essere assolto per particolare tenuità del fatto il padre che, in un periodo di tempo limitato versa solo una parte del mantenimento, perché nei periodi in cui i figli stanno con lui, si occupa di tutte le loro esigenze.

Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 893/2021, innanzi alla quale viene impugnata la sentenza con cui la Corte di Appello conferma la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio contemplato dall’art. 570 bis c.p. Responsabilità che però il giudice del gravame ritiene meno grave, tanto che elimina dalla pena congiunta condizionalmente sospesa di un mese e 15 giorni di reclusione e 150 euro di multa, la frazione detentiva.

Ricordiamo brevemente che l’art. 570 bis c.p. punisce il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”

L’omesso versamento parziale rende il fatto di particolare tenuità

L’imputato non ritenendo giusta la sentenza emessa nei suoi confronti decide di ricorrere in Cassazione sollevando i seguenti motivi.

  • Per l’imputato la sentenza ha violato l’art. 570 bis c.p. perché non è vero che non ha integralmente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento. Vero che in alcuni casi ha versato somme inferiori, ma di contro ha anche dimostrato con documenti i propri adempimenti. Non solo, quando non ha potuto adempiere completamente si è adoperato per soddisfare le esigenze dei suoi figli quando erano con lui.
  • Con il secondo invece contesta la mancata applicazione dell’art 131 bis c.p,. che prevede l’esclusione della punibilità quando il fatto commesso è di particolare tenuità. Non punibilità che gli è stata negato dalla Corte perché ha erroneamente valutato la condotta dell’uomo come abituale, senza considerare non solo che ha versato il mantenimento in parte, ma anche che quando i figli erano con lui provvedeva direttamente a tutte le loro necessità.
  • Con il terzo infine contesta il riconoscimento del danno morale alla parte civile costituita stante la mancata spiegazione delle ragioni dello stesso, visto che l’assegno di mantenimento è stato versato da marzo 2014 a maggio 2015.

 

Va assolto il padre che versa una parte del mantenimento

La Cassazione con la sentenza n. 893/2021 accoglie il ricorso dell’imputato perché fondato. Gli Ermellini chiariscono che nel caso di specie l’imputato è stato considerato responsabile del reato di cui all’art. 570 bis c.p. perché avrebbe omesso di versare metà dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli di 300 euro e le spese straordinarie dall’11 di marzo 2014 al 15 maggio 2015.

In appello l’imputato ha fatto presente però che a parte l’assegno di dicembre, che poi è stato versato a rate, ha sempre provveduto al versamento degli assegni nel periodo oggetto di contestazione, dimezzandoli solo nel periodo estivo, quando i figli erano con lui e provvedeva direttamente lui a tutte le loro necessità.

La sentenza della Corte quindi non è censurabile per quanto riguarda la corretta applicazione dell’art. 570 c.p, stante l’ammissione da parte dell’imputato del versamento parziale del mantenimento. Il provvedimento tuttavia è criticabile per quanto riguarda la seconda doglianza sollevata dall’imputato e che fa riferimento all’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se i fatti sono di particolare tenuità.

In effetti nel caso di specie i giudici d’appello non hanno motivato le ragioni per le quali tale norma non dovesse essere applicata al caso di specie, escludendo dal novero delle sue valutazione, fatti che avrebbero ben potuto condurre alla sua applicazione, con conseguente esclusione della punibilità dell’imputato, ovvero che:

  • l’inadempimento si riferisce a un arco temporale limitato;
  • il mantenimento è stato sempre versato, anche se in parte;
  • quando i figli erano con il padre provvedeva lui direttamente a tutte le loro necessità;
  • non è stata verificata l’incidenza sulla ripartizione delle spese straordinarie. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello e il terzo motivo deve essere dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo. Scarica pdf Cassazione n. 893/202
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