Investigatore Privato_Non si allontanano i bambini dai nonni

La Cassazione afferma l’importanza del rapporto nonni-nipoti, sanzionando con la perdita della responsabilità genitoriale chi ostacola tale rapporto

 

La Cassazione in diverse e anche recenti pronunce, accogliendo le istanze del legislatore interno, comunitario e internazionale, afferma il diritto dei nonni e dei nipoti ad avere un rapporto stabile e duraturo, aprendo le porte alla perdita della responsabilità genitoriale nei confronti di quei genitori che, spesso per rivendicazioni, impediscono ai figli di conservare affetti così importati per la loro crescita. Solo l’interesse del minore prevale sul diritto dei nonni ad avere rapporti con il nipote, se questi si rivelano inadeguati o addirittura dannosi per il suo sviluppo. Di seguito una breve rassegna delle sentenze più significative della Cassazione, in cui afferma importanti principi di natura sostanziale e procedimentale in materia.

Rapporto nonni-nipoti nel codice civile

A sancire il diritto dei nonni e dei nipoti ad avere un rapporto che sia degno di essere definito tale è l’art. 317 bis del codice civile, che prevede il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Un diritto che il nonno può tutelare ricorrendo, se necessario al giudice del luogo in cui il minore ha la residenza, affinché adotti i provvedimenti necessari.

La norma rinvia poi all’art. 336 c.c., che nel procedimento giudiziale che si instaura su ricorso dell’ascendente, come previsto dall’art. 317 bis c.c, prevede l’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni di età o anche più piccolo se ritenuto capace di discernimento.

Nonni e nipoti quindi possono dire la loro se i genitori del bambino dovessero tentare di ostacolare un rapporto così importante per la crescita del loro figlio.

I nipoti vanno ascoltati quando c’è di mezzo il rapporto con i nonni

Ascolto del minore, che è stato stato valorizzato dalla recente sentenza n. 16410/2020 emessa nel corso di una causa instaurata dai nonni di una bambina, che hanno reclamato il diritto di poterla vedere ed avere contatti con lei. Richieste che però il tribunale dei minori ha respinto, ritenendo i nonni non adeguati dal punto di vista educativo ed affettivo. Decisione a cui gli ascendenti si sono opposti, lamentando il mancato ascolto della bambina in giudizio, escluso dal tribunale per la sua età di soli 9 anni e per il fatto che la decisione è stata assunta valutando gli atteggiamenti negativi e ostili degli stessi nei confronti della madre della bimba.

La Cassazione adita dai nonni però ha chiarito che, alla luce dei principi sanciti dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost che sanciscono “un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, secondo l’art. 317-bis c.c.; a esso (diritto) corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c.”

Non solo, la Corte ha anche modo di precisare che “i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c”, hanno l’attitudine a dirimere conflitti tra posizioni soggettive diverse “nei quali il minore è da considerare -parte-. (…) Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.”

Il minore quindi, parte in senso sostanziale del procedimento che lo riguarda, deve essere ascoltato. Il mancato ascolto viola il diritto al contraddittorio e all’ascolto, se questo viene escluso senza una motivazione valida sulla sua capacità di discernimento.

Va salvaguardato anche il rapporto con il nonno o la nonna “acquisiti”

A tutela di nonni e nipoti è anche intervenuta la sentenza n. 19780/2018 della Cassazione, con la quale ha chiarito che: “Alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.

Anche i nonni acquisiti quindi hanno il diritto di agire in giudizio per tutelare il diritto a conservare con i nipoti un legame stabile e duraturo.

Decade dalla responsabilità genitoriale chi allontana i nipoti dai nonni

Il rapporto nonni-nipoti è talmente riconosciuto e tutelato dal legislatore nazionale e sovranaziononale che, come ha avuto modo di chiarire la Cassazione n. 5097/2014 non “appare contestabile che l’impedimento da parte di un genitore all’esercizio del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del ramo genitoriale del genitore scomparso costituisca, almeno in astratto, una condotta pregiudizievole per il figlio secondo la previsione dell’articolo 330 c.c. e ss.”

Articolo che prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusa dei suoi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Nel caso di specie la Cassazione ha dovuto pronunciarsi su una vicenda che vedeva contrapporsi il padre di un bambino, orfano di madre e i nonni e una zia materna, che rivendicavano il rapporto con il figlio della congiunta defunta, ostacolato dal genitore sopravvissuto.

Una situazione in cui, come hanno chiarito gli Ermellini “e’ in gioco una parte importante dei rapporti affettivi e educativi del minore in quanto la contrapposizione del padre ai congiunti del ramo materno comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa e che lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa se si tiene conto della scomparsa prematura della madre.”

Articolo precedente
Investigatore privato_Assegno ridotto per la moglie, anche se deve pagare l’affitto
Articolo successivo
Mantenimento alla ex se non si prova che ha rifiutato lavori stabili
Menu