Investigatore privato_Nessun mantenimento per lui se dopo la separazione perde il lavoro

Per la Cassazione, il marito che dopo la separazione perde il lavoro non ha diritto al mantenimento se non prova che le sue capacità professionali sono definitivamente compromesse

La Corte di Cassazione, Sezione sesta civile, con Ordinanza n. 25636 del 22 settembre 2021, stabilisce che il marito non ha diritto all’assegno di mantenimento pur ove abbia perso il lavoro dopo la separazione e la moglie, al contempo, incrementato i propri guadagni.

La vicenda da cui ha tratto origine la controversia decisa dalla S.C. vede protagonisti due coniugi, legalmente separati, alle prese con la richiesta promossa dal marito di revisione delle condizioni di separazione. Le ragioni di tale pretesa risiedevano nel modificato stato lavorativo del marito il quale ritrovatosi ad aver perso il lavoro aveva visto cambiare la propria capacità economica e nell’altrettanto modificata situazione reddituale della moglie, in senso, invece, migliorativo.

 

Il marito in particolare chiedeva ai giudici di merito la revoca dell’obbligo a suo carico di versare il mantenimento alla moglie e, in suo favore, di porre il medesimo obbligo proprio a carico di quest’ultima. L’uomo chiedeva inoltre di vedersi restituire le somme percepite dalla moglie, successivamente al miglioramento economico da quest’ultima registrato e, dunque, retroattivamente rispetto alla domanda giudiziale di revisione dell’assegno.

Sia in primo che in secondo grado, l’uomo vedeva accolta la domanda di revoca dell’assegno in favore della moglie, seppur con decorrenza dalla sua proposizione, ma invece respinta la domanda di beneficiare della stessa misura ponendola a carico della moglie.

La revisione dell’assegno non retroagisce rispetto alla domanda

La Cassazione interviene preliminarmente chiarendo un dato fondamentale al fine di ben individuare quali siano le prestazioni alimentari dovute dal coniuge onerato, una volta scoperto il miglioramento delle condizioni economiche dell’altro.

Il ricorrente chiedeva infatti alla Corte di cassare l’impugnata sentenza di appello nella parte in cui non aveva previsto che la revisione dell’assegno dovesse avere effetto retroattivo rispetto alla domanda, con la conseguenza di non poter ripetere quanto versato alla moglie, le cui condizioni economiche avevano avuto un miglioramento.

Ed invero, la Corte afferma, citando consolidata giurisprudenza, che l’obbligo del coniuge di versare il mantenimento all’altro e il corrispondente diritto alla percezione di questo, nella misura stabilita nel provvedimento giudiziale ovvero in un accordo consensuale, produce effetti tra le parti sino a quando intervenga il giudizio sulla richiesta di revisione che, dunque, non retroagisce al momento della domanda.

I giudici di legittimità affermano in tal modo il principio di intangibilità, di autorità e di stabilità -per quanto limitata nel tempo- del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento tale da escludere che il giudicato di revisione possa avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla domanda di revisione.

(Cass. n. 28/2008; Cass. 11913/2009; Cass. 3922/2012; Cass. n. 16173/2015; Cass. n. 15186/2015; Cass. n. 25166/2017).

Perdere il lavoro non è motivo sufficiente per il mantenimento

Come anticipato, il marito sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, vedeva rigettata la domanda di riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore ponendolo a carico della moglie, seppur proposta in ragione del decremento reddituale subito.

Ciò posto, il marito ricorreva per Cassazione denunciando l’errore commesso dalla Corte di Appello la quale nel valutare la spettanza dell’assegno nei suoi confronti non avrebbe adeguatamente tenuto conto dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell’assegno, quale è il peggioramento della propria situazione economica, giungendo così al rigetto della domanda promossa in giudizio.

La Cassazione dichiara inammissibile siffatto motivo di impugnazione, sostenendo altresì che dietro l’asserita violazione di legge (art. 156 c.p.c.), si sarebbe celata una ben diversa richiesta di riesame del merito. In ogni caso, la Cassazione spiega che correttamente la Corte di Appello ha svolto l’indagine raffrontando le condizioni patrimoniali dei coniugi e altrettanto correttamente, visto il miglioramento di quelle della moglie, ha statuito la revoca dell’obbligo di versare il mantenimento in capo al marito.

Ciò premesso, proseguono i giudici di legittimità, l’opposto andamento delle condizioni economiche dei coniugi non impone che in via automatica al marito venga riconosciuto l’assegno di mantenimento. Ed invero, occorre sempre verificare, come fatto dai giudici dell’impugnata sentenza, se l’aggravamento della condizione economica del coniuge richiedente l’assegno, nel caso di specie fondata sulla perdita del lavoro, abbia compromesso le sue capacità economiche e produttive, nonché le competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro. Solo in tal caso, i giudici potranno riconoscere il diritto a percepire l’assegno di mantenimento.

La decisione della Cassazione

Per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal marito per il riconoscimento in suo favore dell’assegno di mantenimento nonostante lo stesso abbia perso il lavoro dopo la separazione e la moglie aumentato la propria capacità economica.

Infatti, per incassare il mantenimento occorre dimostrare che le capacità professionali siano per sempre compromesse.

 

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