Separazione personale dei coniugi: cosa sono i provvedimenti urgenti del giudice? Come si accede al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno?
Il mantenimento simboleggia l‘obbligo di assistenza che ancora permane in capo ai coniuge nonostante la separazione. Il punto è che la persona che sarebbe obbligata a versarlo potrebbe dimostrarsi contraria a riguardo, opponendosi in tribunale oppure rifiutandosi, nonostante l’obbligo impostogli dal giudice, di adempiere. In casi del genere, il coniuge beneficiario dell’assegno potrebbe trovarsi in gravi difficoltà economiche. Come fare in questi casi? È possibile chiedere un anticipo sul diritto al mantenimento?
Provvedimenti urgenti del giudice: cosa sono?
La causa civile che conduce alla separazione dei coniugi potrebbe essere particolarmente lunga nell’ipotesi in cui le parti in giudizio siano agguerrite.
In casi del genere il presidente del tribunale, effettuato il tentativo di conciliazione, emana un’ordinanza in cui sono contenuti i provvedimenti urgenti e provvisori per i coniugi e per la prole.
In altre parole, in attesa del prosieguo della causa, il giudice adotta alcuni provvedimenti in grado di tutelare le parti coinvolte nel processo.
Tra i provvedimenti urgenti, oltre all’autorizzazione a vivere separati, all’affidamento e al mantenimento della prole, v’è anche il mantenimento al coniuge economicamente più debole, in attesa della decisione finale che stabilirà definitivamente le condizioni della separazione.
Il fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno
I provvedimenti urgenti e provvisori del giudice non mettono al riparo dall’inadempimento del coniuge condannato a pagare il mantenimento. In un’ipotesi del genere, il coniuge beneficiario potrà sì procedere ad esecuzione forzata (in quanto l’ordinanza è idoneo titolo esecutivo), ma i risultati potrebbero essere vani se l’obbligato, oltre a non pagare, risulta formalmente nullatenente.
In casi del genere, il beneficiario del mantenimento può invocare la tutela offerta dal fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno. Si tratta in pratica di un anticipo dell’assegno di mantenimento versato direttamente dallo Stato, il quale poi provvederà a rivalersi sul soggetto inadempiente.
Vediamo come funziona l’accesso al fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno.
Fondo solidarietà: come chiedere l’anticipo del mantenimento?
Il fondo di solidarietà per i coniugi è stato istituito nel 2016 a tutela del coniuge separato che, a causa dell’inadempimento della persona obbligata a versare il mantenimento, si trovi in un grave stato di bisogno economico.
Per la precisione, il coniuge in stato di bisogno può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti appena elencati, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito della richiesta, valuta l’ammissibilità dell’istanza e la trasmette al ministero della Giustizia ai fini della corresponsione del mantenimento.
Il ministero della Giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al ministero della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.
Fondo di solidarietà: come accedere?
Può accedere al fondo di solidarietà esclusivamente il coniuge separato che:
- sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
- abbia un Isee inferiore o uguale a tremila euro;
- abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.
L’istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità, un’autocertificazione ove sono indicati:
- copia documento identità;;
- copia codice fiscale;
- l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento;
- l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si e reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente;
- l’Isee uguale o inferiore a tremila euro;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza.
Infine, occorre allegare:
- dichiarazione in cui si afferma di versare in una condizione di disoccupazione e di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
- copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
- visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti la non titolarità di beni immobili;
- originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento (ad esempio, l’ordinanza che contiene i provvedimenti urgenti e provvisori).
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