L’accertamento medico
Deve considerarsi illegittimo il provvedimento di revoca o diniego del porto d’armi che sia motivato avendo riguardo ad un unico accertamento medico, tenuto altresì conto, nella specie, dell’occasionalità del controllo medico, effettuato peraltro nell’immediatezza di un’aggressione.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 03/09/2012, n.557
Episodi di violenza fra coniugi
È illegittimo il provvedimento che, nel disporre la revoca del porto d’arma a carico di una guardia particolare giurata, fonda tale determinazione su elementi che non hanno alcuna idoneità a confermare l’inaffidabilità del ricorrente, e cioè una penosa conflittualità familiare la posizione di contrasto con la moglie, che peraltro non ha mai dato occasione ad episodi di violenza fra i coniugi.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 04/01/2012, n.3
Revoca della licenza di porto d’armi: l’illegittimità
È illegittima la revoca della licenza di porto d’armi, rispetto alla quale la p.a., ai sensi dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, non abbia esplicitato le ragioni di pubblico interesse ovvero il mutamento della situazione di fatto o la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario da cui sia scaturito il mutato orientamento:
conseguentemente, risulta illegittimo il mancato rinnovo immotivato (tanto più perché assunto a conclusione di un procedimento carente del necessario preavviso di rigetto, ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 6, l. n. 15 del 2005) circa le ragioni della nuova valutazione, contrastante con quella degli anni precedenti (a maggior ragione, trattandosi di un maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, potenzialmente in perenne situazione rischiosa), circa le nuove evenienze, oggettive e soggettive, determinanti il mutamento della decisione dell’amministrazione rispetto a quelle adottate nei precedenti rinnovi.
T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 12/07/2011, n.254
L’omessa denuncia del fucile del padre
È illegittimo il decreto con cui il questore revoca la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo al titolare di una licenza che, dopo aver denunciato un furto con scasso subito presso la sua dimora, sia stato trovato in possesso di un fucile a retrocarica non denunziato a seguito della scomparsa del proprio genitore che lo aveva regolarmente denunciato;
tale singolo episodio non appare, infatti, da solo idoneo a far sorgere dubbi sulla buona condotta del soggetto o, addirittura, far sospettare che esso usi le armi in modo improprio o pericoloso, se non si accompagna ad altre valutazioni di carattere generale (ad esempio, reiterazione di fatti consimili, episodi che denotino cattive attitudini, frequentazioni di compagnie discutibili).
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 09/10/2019, n.595
La prognosi del potenziale abuso dell’arma
È illegittimo il provvedimento recante revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia sulla base del mero riferimento a un fatto – acquisto non autorizzato di fuochi d’artificio – in sé privo della prognosi di potenziale abuso dell’arma autorizzata, laddove la predetta valutazione è necessario che sia compiuta prima dell’adozione della determinazione riduttiva, comprendendola in una valutazione complessiva della personalità del titolare del porto d’armi e della sua affidabilità.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 24/09/2018, n.484
La revoca di licenza di porto di fucile per uso caccia
E’ illegittimo il provvedimento questorile con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia sul presupposto dell’emissione, da parte del GIP, del decreto penale per il reato di tentato furto di generi alimentari all’interno di un supermercato, reato aggravato dall’esposizione dei prodotti alla pubblica fede, trattandosi di un reato di per sé non significativo del pericolo di abuso delle armi.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 10/11/2017, n.302
La valutazione per la revoca della licenza da guardia giurata
Anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 1996 n. 311, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 138, comma 1, n. 5), T.U.L.P.S. nella parte in cui stabilisce che la condotta delle guardie particolari giurate deve essere “ottima” anziché “buona”, è necessario che il provvedimento con cui viene disposta la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola – che costituisce la misura sanzionatoria ben più grave della semplice sospensione – si fondi su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, con riferimento non solo all’episodio che ne ha occasionato l’adozione ma anche ai precedenti atti come il recente rinnovo della nomina nonché alla reale consistenza degli episodi;
ne deriva l’illegittimità di detta misura sanzionatoria, fondata su di un singolo episodio, per manifesta sproporzione rispetto all’altra misura possibile della sospensione. (Nel caso di specie, l’Amministrazione ha disposto illegittimamente la revoca del decreto di nomina a guardia giurata e della licenza di porto d’armi, nonostante l’assoluzione del soggetto interessato per non aver commesso il fatto, senza adeguata istruttoria e motivazione nonché in violazione delle garanzie partecipative).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/11/2016, n.10785
Esposti presentati dalla moglie del ricorrente
E’ illegittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia fondato unicamente su esposti presentati dalla moglie del ricorrente dalla quale questo è separato e che è palesemente animata da sentimenti di ripicca, nei suoi confronti, per rivendicazioni di carattere economico, che non ha mai alluso al possibile abuso delle armi da parte dell’ex coniuge, a carico della quale emergono con evidenza momenti di squilibrio confermati dal fatto che la Procura della Repubblica, interessata dai suoi esposti, ha chiesto l’archiviazione nei confronti del ricorrente per inattendibilità della persona asseritamente offesa.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 22/01/2014, n.129
Revoca licenza di porto di fucile per uso sportivo
È illegittimo il provvedimento del Questore recante revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo (tiro a volo) e motivato con esclusivo riferimento ad un reato commesso dal titolare della licenza tredici anni prima e da tempo dichiarato estinto, atteso che il richiamato effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio della condanna penale per furto aggravato, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione ovvero l’estinzione ex art. 445, c.p.p.;
Più precisamente, viene meno l’automatismo e la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, perde non la sua rilevanza in senso assoluto, ma l’automatismo preclusivo, con la necessità per l’Autorità di Polizia di ricercare altri motivi che possano giustificare la revoca.
Consiglio di Stato sez. III, 10/07/2013, n.3719
La condanna alla pena della reclusione per delitti gravi
È illegittimo il provvedimento prefettizio di revoca della licenza di porto di pistola e di divieto di detenzione di armi e munizioni che venga adottato nei confronti di persona condannata ad una pena pecuniaria in relazione al reato di cui agli art. 624-625 n. 2 c.p., atteso che ai fini della revoca della licenza de qua è richiesta la condanna alla pena della reclusione per delitti ben più gravi e riprovevoli del furto.
Consiglio di Stato sez. VI, 23/07/2008, n.3654
Guardie particolari e istituti di vigilanza e di investigazione privata
La revoca del decreto di approvazione alla nomina di Guardia Particolare Giurata e della relativa licenza di porto pistola è illegittima ove motivata dalla sussistenza di denunce penali, poiché l’Autorità di polizia non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base”. In altri termini, la mera denuncia all’Autorità Giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 03/06/2013, n.1617
Decreto prefettizio di revoca del porto di pistola ad uso difesa personale
È illegittimo il decreto prefettizio di revoca del porto di pistola ad uso difesa personale e del relativo libretto che risulti dotato di una motivazione del tutto insufficiente e non supportato da congrue e specifiche risultanze dell’istruttoria, secondo la previsione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 29/02/2008, n.364
Illegittimità del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile reiterato
È illegittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile reiterato senza tener conto che l’avvenuto deferimento dell’interessato alla competente autorità giudiziaria, per asserito spaccio di stupefacenti, era sfociato in un’archiviazione, per cui in sede cautelare si disponeva il riesame della vicenda sulla base di tale circostanza, ma la Questura di Modena rinnovava la revoca, sulla base dell’identico presupposto del pregresso deferimento alla competente Procura della Repubblica, senza neppure considerare l’intervenuta archiviazione e senza dar conto di alcun nuovo procedimento penale a suo carico;
Donde due distinti ricorsi, dei quali il primo risulta improcedibile, in quanto l’atto impugnato appare superato da quello identico successivo, mentre il secondo è fondato in quanto il nuovo provvedimento ha violato l’ordinanza cautelare, confermando la revoca senza affatto procedere alla rivalutazione disposta in giudizio, senza sviluppare alcuna ulteriore motivazione rispetto al precedente e senza verificare l’esito del pregresso deferimento alla giustizia penale.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 18/06/2013, n.474
L’inaffidabilità dell’interessato e la possibile configurazione del reato di detenzione abusiva
È illegittimo il decreto di revoca della licenza di porto di fucile che non sia sorretto da una adeguata valutazione delle armi rinvenute, non avendo le autorità procedenti rilevato che il fucile era un’arma antica e non avendo verificato se tale circostanza potesse comunque dimostrare l’inaffidabilità dell’interessato e comportare un giudizio prognostico negativo, eventualmente in relazione alla possibile configurazione del reato di detenzione abusiva anche per tale tipo di armi.
T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 08/07/2009, n.60