Investigatore privato_L’addebito per lesione dei diritti di dignità e reputazione del coniuge

Un tradimento anche solo millantato può comportare l’addebito della separazione ove leda la dignità e la reputazione del coniuge offeso

 

L’addebito della separazione può essere accertato e dichiarato solo in sede di separazione giudiziale. Quest’ultima trova regolazione agli articoli 151 del Codice civile e 706 e ss. del Codice di procedura civile ed è alternativa alla separazione consensuale.

La separazione giudiziale, a differenza di quella consensuale, si svolge sempre innanzi all’autorità giudiziaria e viene dichiarata con sentenza.

Diversamente, la separazione consensuale, essendo il frutto di un accordo fra i coniugi, può realizzarsi con diverse modalità, ed oltre che in sede giudiziaria può avere svolgersi anche stragiudizialmente (mediante negoziazione assistita, ovvero al di fuori delle aule di giustizia ma con la necessaria presenza di un avvocato; o anche in assenza di un avvocato, ma dinanzi al sindaco p. t. sempre che sussistano le condizioni di cui all’art. 12 della legge n. 162 del 2014, come nell’ipotesi in cui sia necessaria una mera dichiarazione sullo status e tra i coniugi non vi sia prole minore o incapace per i quali sia necessario disporre affidamento. Tuttavia, anche in questo caso può essere previsto un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi).

L’addebito non può mai essere rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto è sempre necessaria la domanda di uno o di entrambi i coniugi, laddove uno di essi o ambedue abbiano interesse ad attribuire la rottura dell’unione coniugale al comportamento dell’altro contrario ad uno o più doveri di cui all’art.151 co. 2 cc. (quali dovere di collaborazione, assistenza, coabitazione, fedeltà, etc.).

Per questi motivi, l’addebito non può mai essere stabilito di comune accordo dai coniugi separandi, poiché può essere esclusivamente dichiarato con sentenza dal Giudice, qualora abbia accertato che uno dei coniugi (o anche entrambi) abbia violato uno o più doveri coniugali, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Le conseguenze dell’addebito della separazione

In particolare, la pronuncia di addebito della separazione, oltre a rappresentare una vittoria morale per il coniuge istante ha importanti conseguenze sul piano patrimoniale, in quanto ad essa seguono:

– la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente;

– la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. 1 c.c.), salvo diritto di alimenti laddove sussista uno stato di bisogno, ai sensi dell’art. 433 c.c. In particolare, qualora il coniuge a cui sia addebitata la separazione percepisca gli alimenti al momento dell’apertura della successione, egli conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità. Tuttavia, il coniuge che subisce l’addebito della separazione conserva il diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dalla percezione di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.

– la perdita dei diritti successori (art. 548 c. 2 c.c.) verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione, diritti che in ogni caso si perdono con il divorzio.

Altresì, il coniuge a cui non è addebitata la separazione ha anche la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, in quanto tali violazioni possono essere fonte di una responsabilità anche extracontrattuale.

In ogni caso, la separazione personale, che presuppone l’intollerabilità della convivenza, non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, semplicemente mira ad affievolirlo, tanto che ad essa possono seguire la riconciliazione o il divorzio dei coniugi.

Tuttavia, con la separazione non si scioglie il vincolo coniugale ma cessa il dovere di coabitazione tra i coniugi, i quali possono liberamente decidere di vivere da soli lasciando la casa coniugale se non è loro assegnata, senza che ciò comporti una violazione del dovere coniugale di coabitazione.

Altresì, vengono regolati gli aspetti più rilevati del rapporto coniugale quali l’eventualità dell’assegno di mantenimento del coniuge o dei figli ove presenti, l’affidamento della prole comune di tipo condiviso, esclusivo o paritario, l’eventuale collocazione prevalente degli stessi, le modalità e i tempi per l’esercizio del diritto visita del genitore non collocatario, la regolazione delle festività e dei periodi di vacanza, nonché il regolamento delle spese straordinarie, che salvo diverso accordo sono dovute per la metà da ciascun genitore.

L’addebito della separazione per infedeltà secondo la giurisprudenza

Frequenti sono le ipotesi di addebito per violazione del dovere di coabitazione o del dovere di fedeltà, ovvero i casi di addebito per abbandono del tetto coniugale o tradimento, sempre che tali eventi abbiano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, ovvero ne siano stati la causa e non l’effetto, in quanto non consequenziali e successivi alla rottura.

In particolare, relativamente all’addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, la giurisprudenza più recente ha a più riprese affermato che debba attribuirsi rilevanza anche ai plausibili sospetti di infedeltà (ex multis “Quando la relazione intrattenuta dal coniuge con terzi sia idonea a dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è tale da costituire causa di addebito della separazione ex art. 151 c.c. anche qualora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poiché in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge ” Sentenza Trib. Trieste n. 307 del 24.03.2011; ma anche una recentissima pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “La relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio” Corte di Cassazione, ordinanza n. 1136/20).

Si tratta di pronunce fondamentali che a protezione dei diritti costituzionalmente tutelati quali la dignità e l’onore dell’individuo, rendono meno gravoso l’onere probatorio a carico dell’istante, il quale può ben sperare nell’addebito a carico dell’altro coniuge pur non fornendo la gravosa prova dell’adulterio sic et simpliciter. Tanto che il ricorrente non dovrà dimostrare l’avvenuto tradimento, ma dovrà provare che la notizia del rapporto extraconiugale sia stata diffusa e resa nota alla collettività in danno alla propria reputazione e dignità. Pertanto, potrà comportare l’addebito anche un tradimento solo millantato, ove reso noto abbia leso la dignità e la reputazione del coniuge offeso.

 

 

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