Al convivente di fatto non è riconosciuto l’assegno di mantenimento, ma questi, se si trova in stato di necessità, può ricevere l’assegno alimentare dall’ex
Le convivenze di fatto sono una pratica che si sta largamente diffondendo: sono sempre più numerose, infatti, le coppie che decidono di non formalizzare la propria unione con un matrimonio.
Ma cosa accade se la relazione giunge al termine?
In questa sede ci concentriamo in particolare sul sostegno che ci si potrebbe trovare a dover comunque fornire all’ex, precisando sin da subito che per l’ex convivente la legge non prevede la corresponsione di un assegno di mantenimento paragonabile a quello a cui, a determinate condizioni, ha diritto l’ex coniuge.
L’assegno alimentare per il convivente
Tuttavia, se il convivente si trova in uno stato di bisogno e non è in grado, da solo, di provvedere al proprio mantenimento e alle necessità primarie della vita (quali, ad esempio, il vitto, il vestiario e le spese sanitarie), l’ex partner potrebbe essere tenuto a corrispondergli un assegno alimentare.
A prevederlo è l’articolo 1, comma 65, della legge n. 76/2016, il quale stabilisce che “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
La durata degli alimenti all’ex
La legge si preoccupa anche di delimitare il periodo durante il quale si è tenuti a corrispondere gli alimenti, affermando che lo stesso è stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza.
A quanto ammonta l’assegno alimentare
Per quanto riguarda la misura dell’assegno alimentare, questa è determinata sulla base dei criteri dettati in via generale per gli alimenti dall’articolo 438 del codice civile.
In particolare, bisogna tenere conto dell’effettivo bisogno dell’ex, delle sue condizioni economiche e della sua posizione sociale, avendo cura di non superare quanto risulti necessario per la vita di chi lo riceve.
Il convivente paga gli alimenti, ma solo se non lo fanno altri
Infine, va precisato che il convivente è tenuto a corrispondere gli alimenti solo se mancano o non sono in grado di farlo altri parenti o affini dell’ex, ovverosia:
- i figli,
- i genitori,
- il coniuge,
- le nuore,
- i generi,
- i suoceri.
Sull’ex convivente, però, l’obbligo scatta in via prioritaria rispetto a eventuali fratelli o sorelle del bisognoso.