Si può condividere, diffondere e pubblicare il post di un’altra persona?
Un nostro lettore ci racconta di aver pubblicato, su Facebook, un post con una critica rivolta alla locale amministrazione. Un’altra persona – presente tra i suoi contatti – ha fatto uno screenshot del post per poi ripubblicarlo sul proprio profilo, accompagnando l’immagine con alcune considerazioni personali. L’intento è stato evidentemente quello di offendere l’autore del post originale. Ci viene pertanto chiesto se copiare o fare uno screenshot di un post Facebook è legale. Si può condividere o diffondere lo scritto altrui?
La questione merita alcuni chiarimenti. Bisogna infatti distinguere innanzitutto la differenza tra copia e condivisione, tra tutela del diritto d’autore, diritto di critica e diffamazione. Ma procediamo con ordine.
Differenza tra condivisione e copia di un post
Come tutti sanno, una delle funzioni del social network americano è la condivisione, sul proprio profilo, di post e immagini pubblicate su profili altrui. Si tratta di un’attività pienamente lecita in quanto: a) tecnicamente consentita dalla piattaforma; b) accettata dall’autore originario del post con la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto.
Del resto, la condivisione di un post o di una immagine lascia integra la menzione dell’autore originario che risulta menzionato nel post condiviso.
Diverso è invece il caso di copiatura, quella cioè che si svolge con il tradizionale “copia e incolla”, tramite la trascrizione integrale del testo o la riproduzione della fotografia. Tale attività, in quanto mira a creare confusione sull’autore dell’opera, senza cioè la citazione della fonte, è vietata dalla nostra legge sul diritto d’autore. E ciò vale sia per i testi che per le immagini, così come per qualsiasi altra opera dell’ingegno.
Diversa è ancora la “citazione” quando ha funzione di critica o di lode. Si può citare infatti l’autore di un post per svilupparne il pensiero o per sottoporlo a giudizio, a condizione che:
- l’autore originario dell’opera figuri perfettamente identificato insieme alla sua opera;
- la critica non si risolva in un’offesa personale, in un insulto o un attacco alla moralità del soggetto in questione.
Proprio perché la citazione non può esorbitare dai limiti della tutela prevista dal diritto d’autore, la stessa non può estendersi all’intero testo del post.
Quindi, ad esempio, è possibile copiare e incollare una parte del post di un’altra persona, specificandone l’autore, per poi giudicare il suo pensiero, a patto di non trascendere in invettive offensive e gratuite che nulla hanno a che vedere con l’oggetto della discussione.
È anche vero che, molto spesso, i post sui social network sono caratterizzati da estrema brevità, sicché appare impossibile fare una sintesi o una parafrasi.
Si può pubblicare un post facendo uno screenshot e diffondendolo
Secondo la disciplina della privacy, un post pubblicato su un social network costituisce un “dato personale”. Se l’autore limita la sua circolazione a un gruppo di persone e una di queste, senza autorizzazione dell’autore, ne riproduce l’immagine e la diffonde ulteriormente a un pubblico indifferenziato, vi sono gli elementi di base per contestare il trattamento illecito di dati personali, previsto e punito come reato dalla nostra legge e, in particolare, dall’articolo 167 del decreto legislativo n. 196/2003.
Il fatto che il post sia pubblico non toglie nulla alla paternità dello stesso e alla decisione – che spetta solo all’autore – di pubblicarlo, di renderlo visibile solo a una fetta limitata di persone ed, eventualmente, di cancellarlo in qualsiasi momento. Dunque, nessun altro può arrogarsi questo diritto, copiando e ripubblicando il post sul proprio profilo Facebook.
Perché sia effettivamente comminata la relativa pena ed eventualmente disposto, se richiesto, il risarcimento del danno, occorrerà peraltro che sia provato un concreto danno per la persona offesa, che costituisce elemento essenziale sia per la configurazione del reato che per il risarcimento.
Difatti, nel nostro ordinamento, sono vietate le azioni legali per puro spirito di “principio”: se non c’è un effettivo danno, attuale e dimostrabile, il risarcimento non è dovuto per la semplice certezza dell’esistenza dell’illecito.
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