Investigatore privato_Cognome del padre ai figli: è costituzionale?

La Corte Costituzionale comunica di dover trattare una questione di costituzionalità relativa al cognome materno

 

La Corte Costituzionale con un comunicato del 14 gennaio 2021 informa che è stata sollevata innanzi alla stessa, dal Tribunale di Bolzano, questione di costituzionalità avente ad oggetto la formulazione dell’art. 262 c.c primo comma, che così dispone: “Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.”

La norma, così come formulata, non permette infatti ai genitori di dare al figlio nato al di fuori del matrimonio, anche se riconosciuto, il solo cognome materno, se non nell’unico caso contemplato dalla norma.

La questione è di tale interesse e rilevanza che la Consulta, attraverso il suo Ufficio stampa, fa sapere di aver deciso di sollevare la questione davanti a se stesso, perché stabilire se sia costituzionalmente legittimo o meno assegnare al figlio naturale il solo cognome paterno è pregiudiziale per risolvere la questione che è stata sollevata dal Tribunale di Bolzano.

Per le motivazioni si dovrà attendere qualche settimana, ma è evidente la portata della tanto attesa pronuncia di costituzionalità su un tema così delicato, soprattutto in un momento in cui tanto si sta facendo per contrastare qualsiasi forma di discriminazione di genere.

Il cognome paterno non è obbligatorio

In Italia come sappiamo la legge preferisce il cognome del padre a quello della madre, anche nel caso in cui infatti al figlio vengono dati entrambi i cognomi, quello del padre viene prima di quello della madre. La ragione è da ricercare nella volontà di attribuire un riconoscimento formale alla paternità, visto che la maternità è sempre sicura.

In realtà non esiste però una regola che impone di dare il cognome paterno ai figli. L’art. 6 del c.c. che disciplina il diritto al nome dispone infatti che: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.” Il testo della norma non prevede che il cognome debba essere quello paterno. Ne consegue che i figli potrebbero portare benissimo anche il cognome della madre.

Come affermato del resto di recente dal Tribunale di Napoli nel decreto del 27 marzo del 2020 l’identità personale si realizza e si attua anche affermando il diritto del figlio a essere individuato con il cognome di entrambi i genitori, alla luce del riconoscimento dell’importanza paritaria di queste figure nel processo che porta alla costruzione della sua identità.

Ai figli si può dare “anche” il cognome materno

Una questione, quella del cognome dei figli, sulla quale la Corte Costituzionale si è già espressa con la sentenza n. 61/2006 in cui ha chiarito che: “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.”

Concetti che sono stati ripresi nella sentenza n. 286/2016, con la quale ha dichiarato incostituzionali le norme che disciplinano il cognome, nella parte in cui non consentono ai genitori di comune accordo, alla nascita di un figlio, di attribuire allo stesso anche il cognome materno.

 

Ai figli si può dare solo il cognome materno?

Riepilogando, quando nasce un figlio è prassi attribuirgli solo il cognome del padre, se però entrambi sono d’accordo allora il cognome della madre può essere aggiunto a quello del padre.

La madre quindi non ha mai diritto di dare il proprio cognome in via esclusiva?

Si, può dare il proprio cognome in via esclusiva ai figli nati al di fuori del matrimonio (altrimenti interverrebbe la presunzione di paternità) se è il genitore che lo riconosce per prima.

Cosa dice la normativa internazionale

Una magra consolazione visto che a livello internazionale sono numerose le normative che vietano ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere e invitano gli Stati ad eliminare tutti gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità.

Si ricorda a questo proposito che l’art. 16 della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata dall’Assemblea delle Nazioni unite e ratificata tra l’altro in Italia con la legge del 14 marzo del 1985, n. 132 dispone che “Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell’uomo e della donna gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego”.

 

 

Articolo precedente
Investigatore privato_Assegno di divorzio all’over50 che non cerca lavoro
Articolo successivo
Investigatore Privato_ Attraversamento carreggiata e colpa del pedone
Menu