Investigatore privato_Chirurgia estetica: ultime sentenze

Responsabilità del chirurgo estetico

Il chirurgo specializzato in medicina estetica non è soggetto all’obbligazione di fornire le cure al paziente, quanto piuttosto di migliorarne le imperfezioni fisiche e meramente estetiche; ciò comporta che questa disciplina chirurgica si presta ad essere considerata più come fonte di un’obbligazione di risultato, che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo.

Tribunale Pistoia sez. I, 30/06/2021, n.595

 

Risoluzione del contratto per inadempimento

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale.

In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di errato intervento chirurgico di riduzione del seno, aveva omesso di valutare l’importanza dell’inadempimento con riguardo al risultato estetico, limitandosi ad affermare che l’operazione non poteva reputarsi del tutto inutile perché aveva effettivamente prodotto, secondo le indicazioni della paziente, la riduzione della massa mammaria.

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8220

 

Intervento di chirurgia estetica mal riuscito

La responsabilità del chirurgo in relazione al danno conseguente all’eseguito intervento di chirurgia estetica, al quale sia seguito un inestetismo più grave di quello che si mirava a eliminare o attenuare, è conseguente all’accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l’intervento risulti correttamente eseguito. Il paziente, infatti, con la chirurgia estetica, insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, circostanza che fa presumere come il consenso all’intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione.

Nel caso di specie, si trattava dei danni patiti da una donna in conseguenza del non corretto intervento chirurgico estetico di “mastoplastica additiva correttiva”, in relazione al quale il modulo di consenso informato risultava del tutto carente, non facendo alcun riferimento ai possibili rischi, effetti collaterali e controindicazioni.

Tribunale Palermo sez. III, 06/06/2019, n.2821

 

Prestazioni mediche di chirurgia estetica: l’esenzione Iva

Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da I.V.A. in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico -fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Ciò comporta una evidente inversione dell’onere della prova spettante all’Ufficio per dimostrare la prova contraria per il diniego dell’esenzione dell’I.V.A. sulle ricevute delle prestazioni chirurgiche.

Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria) sez. I, 17/07/2019, n.176

 

Consenso informato: onere probatorio a carico del medico

In tema di consenso informato del paziente sottoposto a cure mediche, alla stregua della diligenza professionale, l’informazione deve riguardare tutti gli esiti dell’intervento ragionevolmente prevedibili sia positivi che negativi. Un’adeguata informazione è elemento ineliminabile per la formazione del contratto avente ad oggetto una prestazione sanitaria. Il medico ha l’obbligo di acquisire il consenso informato e su di lui grava l’onere probatorio d’aver adeguatamente informato il paziente.

Tribunale Napoli sez. II, 24/09/2018, n.8156

 

Obblighi informativi a carico del chirurgo e onere del paziente di prestare la dovuta attenzione

In tema di rapporto tra medico e paziente, affinchè si abbia il c.d. consenso informato è necessario che esso sia ragionevolmente completo, ossia che il paziente venga preventivamente reso edotto del tipo di intervento cui sarà sottoposto, delle difficoltà connesse, degli effetti conseguibili e degli eventuali rischi prevedibili per la sua salute. A tutela del consenso e della salute di quest’ultimo, il chirurgo plastico (ovvero estetico) ha l’onere di tratteggiare in modo dettagliato il risultato che intende raggiungere a seguito dell’operazione, le modalità dell’intervento, e di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all’intervento. Parimenti, il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista, nell’esercizio della propria autonomia privata.

Quindi, è onere del chirurgo, prima di procedere a un’operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto.

Tribunale Bari sez. II, 19/02/2018, n.753

 

Chirurgia estetica: il dovere di informazione

Fermo restando che il dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, una volta accertata la violazione del predetto obbligo, i danni non patrimoniali astrattamente risarcibili, purché derivanti da una lesione di apprezzabile gravità, possono essere di duplice natura:

1) quelli conseguenti alla lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, la cui risarcibilità può essere riconosciuta anche se non sussiste lesione della salute o se quest’ultima non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, sempre che siano configurabili come conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato;

2) quelli conseguenti dalla lesione della salute per le non imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione, i quali presuppongono necessariamente l’accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento se adeguatamente informato, con l’ulteriore precisazione che il relativo onere probatorio grava su quest’ultimo.

Tribunale Milano sez. I, 04/07/2017, n.7489

 

Intervento di chirurgia estetica malriuscito: la valutazione del danno

In sede di valutazione equitativa del danno biologico derivante da un intervento di chirurgia estetica malriuscito, il giudice di merito deve valutarne unitariamente tutte le componenti, tenendo conto anche dei profili psichico e dinamico-relazionali.

Cassazione civile sez. III, 24/10/2017, n.25109

 

Chirurgia estetica: la tutela risarcitoria

L’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c. rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale. Si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati dati dalla media dei precedenti giudiziari operando una personalizzazione ove il caso presenti delle specificità: i suddetti parametri predeterminati e standardizzati coincidono con le c.d, Tabelle del Tribunale di Milano.

Si specifica, quanto alla richiesta di parte attrice relativa al risarcimento delle spese necessarie all’intervento di chirurgia estetica, che esse sono incluse nella somma riconosciuta per il risarcimento del danno biologico. Riconoscendo ulteriori poste risarcitorie si ricadrebbe in una duplicazione di voci di danno, non ammissibile per le ragioni testé esplicate.

Si deve ritenere, in assenza di prova contraria, presuntivamente provato il domandato danno non patrimoniale iure proprio. Segnatamente, il danneggiato ha nella specie allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza della figlia nel proprio nucleo familiare, sia che le lesioni subite dalla propria congiunta hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un’alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo ad azzerare le proprie esigenze, anche ludiche, per dedicare le proprie attenzioni ed energie esclusivamente alla figlia.

Tribunale Messina sez. I, 17/04/2015, n.934

 

Trattamento compiuto senza valido consenso del paziente

Nel campo degli interventi non necessari, secondo la scienza medica vigente, un trattamento compiuto senza valido consenso del paziente perde qualsiasi fonte di legittimazione. Ne deriva che, nel contesto della chirurgia estetica ove raramente un intervento può ritenersi necessario, il dovere di informazione è particolarmente pregnante perché il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione.

In sostanza, il miglioramento del proprio aspetto fisico – che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l’intervento – acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perché soltanto in questo modo il paziente è posto in condizione di valutare l’opportunità o meno di sottoporsi ad intervento chirurgico.

Cassazione civile sez. III, 06/06/2014, n.12830

 

La chirurgia estetica

Ai sensi del d. m. 31 gennaio 1998 e del più recente d.m. 1 agosto 2005, la chirurgia estetica deve ritenersi ricompresa nella branca di chirurgia generale. Ne consegue che l’autorizzazione concessa per l’erogazione di prestazioni di chirurgia generale abilita la struttura sanitaria a svolgere tutte quelle attività che risultino ascrivibili, in quanto equipollenti, a tale branca, tra le quali anche quelle di chirurgia estetica.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 08/05/2013, n.265

 

Operazioni di chirurgia estetica

L’art. 132, par. 1, lett. b) e c), della direttiva n. 2006/112/Ce deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di “cure mediche” o di “prestazioni mediche (alla persona)”, ai sensi di detto par. 1, lett. b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi, di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito a esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico.

Corte giustizia UE sez. III, 21/03/2013, n.91

 

Medico chirurgo: l’abusivo esercizio di una professione

Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.), la condotta del medico chirurgo che effettui a livello ambulatoriale interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, pur senza essere in possesso della specializzazione in anestesia.

La Corte ha ritenuto di dover distinguere tra gli interventi chirurgici in anestesia generale, che trovano la loro disciplina nella l. 9 agosto 1954 n. 653 e che, per la loro natura e complessità, possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da medico specialista in anestesia e rianimazione, dagli interventi a ridotta o bassa invasività, praticabili, senza ricovero, in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati, i quali, in assenza di una disciplina legale regolatrice, sono consentiti a tutti i medici, pur se non specialisti in anestesia e rianimazione; da queste premesse, nella specie, è stato rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica avverso un’ordinanza di annullamento di un provvedimento di sequestro preventivo di uno studio medico-ambulatoriale dove un medico, pur non specialista in anestesia, aveva effettuato in anestesia locale interventi di chirurgia estetica.

Cassazione penale sez. VI, 26/02/2009, n.11004

 

La promozione dell’attività di medicina e di chirurgia estetica

Non è fuorviante il messaggio pubblicitario che evidenzi l’attività di medicina e di chirurgia estetica promossa dal gruppo su un piano multinazionale, e non quella svolta in Italia, in quanto non è indifferente per il consumatore/paziente italiano conoscere l’esperienza acquisita dal soggetto che diffonde il messaggio, sebbene la predetta esperienza sia accumulata in Paesi diversi dalla realtà nazionale e non direttamente dalla struttura sanitaria di cui il gruppo in concreto si avvale.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 30/01/2007, n.6

 

Articolo precedente
Investigatore Privato_Danno iatrogeno: come si calcola?
Articolo successivo
Investigatore privato_Quali diritti hanno le coppie di fatto?
Menu