Gli Ermellini confermano che anche i dispositivi di rilevazione della velocità con modalità dinamica, come lo Scout Speed, sono sottoposti all’obbligo di presegnalazione
Anche i dispositivi di rilevamento della velocità con modalità dinamica, come il c.d. “Scout Speed”, sono sottoposti all’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo stabilito dal Codice della Strada.
Tale obbligo proviene da una norma di rango superiore (legge ordinaria dello Stato) che dunque non può essere derogata da norme di rango inferiore e secondario quali, ad esempio, quelle contenute in decreti ministeriali. Queste ultime, in caso di contrasto, cedono di fronte alla norma superiore e vanno disapplicate dal giudice ordinario.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 29595/2021 respingendo il ricorso del Comune e confermando le pronunce di merito che avevano dato ragione a un conducente, vittoriosamente assistito nei tre gradi di giudizio dall’avv. Fabio Capraro di Treviso.
Postazioni di rilevamento velocità: preventivamente segnalate
L’uomo, sanzionato ex art. 142, comma 8, C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, aveva intrapreso le vie legali lamentando il mancato rispetto dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità costituita, nel caso di specie, dal c.d. Scout Speed, installato sulla vettura in dotazione ai Vigili urbani del Comune.
Sia in prime che in seconde cure viene confermata l’illegittimità della sanzione amministrativa, stante il mancato rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 142 comma 6-bis, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.
Tuttavia, il Comune contesta tale decisione rappresentando come il decreto del MIT del 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni controllo della velocità, prevedesse l’esonero dall’obbligo di presegnalazione per strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica, come lo Scout Speed. Disposizione poi confermata dal successivo D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.
L’interpretazione di queste norme, che andrebbero ad esonerare dall’obbligo di preventiva segnalazione i dispositivi rilevamento in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, installati a bordo dei veicoli, ha portato molte amministrazioni a prediligere i rilevatori mobili, come ad esempio lo Scout Speed, in luogo di quelli fissi, ritenendo di poter in tal modo “sfuggire” al vincolo di trasparenza imposto dal Codice della Strada. La Corte di Cassazione smentisce definitivamente questa ricostruzione.
Obbligo generale stabilito da norma di legge
Gli Ermellini, respingendo integralmente il ricorso del Comune, precisano che, anche se l’art. 142, comma 6-bis rimette a un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di stabilire le modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, tale previsione attuativa “opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile” previsto dalla stessa disposizione del Codice della strada.
Tale norma, spiega il Collegio, “in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicché, ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario”.
Come si legge nell’ordinanza, il disposto di cui all’art. 142, comma 6-bis, C.d.S., rimette al decreto ministeriale la “mera” individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione, né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso.
Ed è in tale prospettiva che va apprezzato, secondo la Cassazione, il tenore degli artt. 1 e 2 del menzionato D.M. 15 agosto 2007, previsioni che distinguono le modalità di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo in termini differenti, che possono consistere in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, ovvero in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli.
Niente deroga da norme secondarie
Appare evidente, dunque, che “le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”:
L’art. 1 del D.M. del 2007 consente, infatti, di adattare le modalità di impiego e di segnalazione al tipo di postazione, contemplando tra l’altro, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout Speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità”, visibili sia frontalmente che da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale.
In conclusione, spiega la Cassazione, quanto previsto dall’art. 3 del D.M. del 15 agosto 2007 non può costituire, come affermato dal Comune ricorrente, una legittima deroga al disposto dell’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada.