Atti persecutori commessi in danno dei vicini all’interno di un condominio.
Dopo i due gradi di giudizio la controversia approda alla Corte di Cassazione la quale conferma alcuni principi di diritto.
“…In casi del genere l’esegesi di questa Corte ha sostenuto che l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso, non configura detta fattispecie trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela della norma incriminatrice, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (Sez. 5, n. 44701 del 29/10/2008, Caruso, Rv. 242588; Sez. 5, n. 44156 del 21/10/2008, Gottardi, Rv. 241745).”
Non sussistono quindi gli estremi del delitto di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis c.p..
Lo stesso principio è stato ribadito quanto alle scale condominiali ed ai pianerottoli, giacché essi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679).
Inoltre la cassazione prende posizione anche in relazione alla presunta violazione delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali (cd privacy) così stabilendo:
“In ordine alla pretesa violazione della normativa sulla privacy, a parte che i ricorrenti agitano una circostanza di fatto e lo fanno in maniera generica, va comunque ricordato che, secondo i condivisibili approdi di questa Corte, è legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino ovvero quello eseguito grazie ad un sistema di videosorveglianza a prescindere dalla conformità alla disciplina sulla privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale (Sez. 5, n. 2304 del 28/11/2014, dep. 2015, Chfouka, Rv. 262686; Sez. 2, n. 6812 del 31/1/2013, non massimata)”.